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4.3. Serie di dati di elevato valore

La Direttiva e, quindi, il Decreto hanno introdotto la tipologia di serie di dati denominati “di elevato valore” definiti come quei “documenti il cui riutilizzo è associato a importanti benefici per la società, l’ambiente e l’economia, in considerazione della loro idoneità per la creazione di servizi, applicazioni a valore aggiunto e nuovi posti di lavoro, nonché del numero dei potenziali beneficiari dei servizi e delle applicazioni a valore aggiunto basati su tali serie di dati”.

I criteri per l’identificazione di tale tipologia di dati sono indicati all’art. 14 c. 2 della Direttiva, secondo cui deve essere valutata la loro potenzialità:

a) nell’apportare importanti benefici socio-economici o ambientali e servizi innovativi;

b) nel beneficiare un numero elevato di utilizzatori, in particolare PMI;

  1. nel contribuire a generare proventi;
  2. nell’essere combinati con altre serie di dati.

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della Direttiva in tutti gli Stati Membri, l’individuazione delle serie di dati di elevato valore, sulla base dei criteri innanzi citati, è effettuata attraverso specifici atti di esecuzione di competenza della Commissione Europea.

Le serie di dati di elevato valore individuate dalla Commissione fanno riferimento alle categorie tematiche indicate nell’Allegato I della Direttiva, ovvero:

  1. Dati geospaziali
  2. Dati relativi all’osservazione della terra e all’ambiente
  3. Dati meteorologici
  4. Dati statistici
  5. Dati relativi alle imprese e alla proprietà delle imprese
  6. Dati relativi alla mobilità

La Direttiva assegna alla Commissione anche la facoltà di individuare categorie aggiuntive a quelle innanzi elencate.

Nel momento in cui è stata completata la redazione delle presenti linee guida, è stata avviata dalla Commissione Europea la consultazione pubblica sugli atti di esecuzione (Regolamento) di sua competenza [1] di cui all’art. 14 della Direttiva ed è stato commissionato uno studio per l’individuazione di nuove categorie tematiche da integrare nell’Allegato I. Visto che non si può fare riferimento ancora ad atti adottati ufficialmente ed entrati in vigore, vengono di seguito definiti requisiti e raccomandazioni sulla base delle prescrizioni più generali presenti nel Decreto e nella bozza del Regolamento in consultazione [2]. Tali requisiti e raccomandazioni dovranno essere applicati dopo l’entrata in vigore degli atti di esecuzione della Commissione Europea insieme alle specifiche indicazioni che in quegli atti sono riportate.

In ogni caso, ove si ritenga opportuno o necessario anche per definire ulteriori indicazioni più dettagliate per la loro implementazione, sarà adottata un’apposita guida operativa, a cui si fa cenno nell’art. 5 paragrafo (3) lettera (d) della bozza di Regolamento. Tale guida sarà pubblicata sul sito istituzionale di AgID nonché sui portali dei cataloghi di dati di cui all’art. 9 comma 2 del Decreto.

Al fine di garantire un impatto massimo e agevolare il riutilizzo, le serie di dati di elevato valore DEVONO essere rese disponibili gratuitamente (a meno di alcune eccezioni indicate di seguito nel Requisito 8) e attraverso API, oltre che, ove possibile, opportuno e necessario, anche attraverso download in blocco.

must

REQUISITO 7: dlgs36-2006/opendata/req/hvd/api

Le serie di dati di elevato valore devono essere messe a disposizione per il riutilizzo attraverso API coerenti con il Requisito 27 e attraverso download in blocco.

must

REQUISITO 8: dlgs36-2006/opendata/req/hvd/free

Le serie di dati di elevato valore, individuate da specifici atti di esecuzione della Commissione Europea, devono essere messe a disposizione gratuitamente ad eccezione di quelle:

  • in possesso delle imprese pubbliche qualora ciò determini una distorsione della concorrenza nei pertinenti mercati, se così previsto dagli atti di esecuzione di cui sopra;
  • in possesso di biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, musei e archivi;
  • che, in possesso degli enti pubblici, generano utili per coprire una parte sostanziale dei costi inerenti allo svolgimento dei compiti di servizio pubblico e la loro messa a disposizione gratuita avrebbe un impatto sostanziale sul bilancio di tali enti. In tal caso la possibile esenzione dall’obbligo di mettere a disposizione gratuitamente le serie di dati di valore elevato deve durare per un periodo non superiore ai due anni dall’entrata in vigore del pertinente atto di esecuzione della Commissione Europea.

L’art. 3 della bozza di Regolamento definisce le disposizioni per la pubblicazione applicabili a tutte le categorie di set di dati di alto valore. Il rispetto dei REQUISITI 1, 7 e 27 definiti nelle presenti Linee Guida assicura l’adempimento dei paragrafi (1), (2) e (3) del citato articolo.

Lo stesso articolo dispone, inoltre, che le amministrazioni titolari di dati di elevato valore debbano designare un punto di contatto per domande e questioni relative alle API al fine di garantire la disponibilità e il mantenimento delle API stesse e, in definitiva, la pubblicazione regolare ed efficace dei set di dati di alto valore (cfr. art. 3(4)).

Nei metadati che documentano i dati di cui al presente paragrafo dovrà essere indicato che si tratta di dati di elevato valore (cfr. art. 3(5)). Indicazioni specifiche su come implementare tale disposizione saranno fornite nelle guide operative relative ai profili nazionali di metadati (v. par. Metadati). Ulteriori indicazioni sui metadati saranno fornite nelle guide operative di cui sopra per adempiere a quanto previsto per i differenti set di dati di elevato valore di cui all’Allegato alla bozza di Regolamento.

Con riferimento al Requisito 8, la bozza di Regolamento precisa che i dati detenuti dalle imprese pubbliche non rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento stesso.

L’art. 4 del Regolamento definisce le disposizioni per il riutilizzo comuni a tutte le categorie di dati di elevato valore. Il rispetto dei REQUISITI 20 e 21 assicura l’adempimento del paragrafo (3) del citato articolo.

In aggiunta alle indicazioni comuni di cui sopra, nell’Allegato I, per ciascuna categoria tematica sono individuate le serie di dati di elevato valore e sono definite le modalità di pubblicazione e riutilizzo, compresi le condizioni applicabili al riutilizzo, i formati dei dati e dei metadati e le modalità tecniche di diffusione.

Nella tabella che segue sono riportate le disposizioni di pubblicazione e riutilizzo per ciascuna categoria tematica indicate nell’Allegato I alla bozza di Regolamento UE e le corrispondenti indicazioni definite nelle presenti Linee Guida, rispettando le quali si assicurano gli adempimenti previsti nel Regolamento stesso. Le indicazioni che non trovano corrispondenza nel presente documento sono indicate in parentesi quadre […] e in corsivo. Tali indicazioni sono comunque vincolanti essendo il Regolamento direttamente applicabile negli Stati Membri. Per quanto non riportato nel presente documento si rimanda alla bozza di Regolamento.

Categoria tematica Disposizioni Regolamento Rif. indicazioni LG
Dati geospaziali

I set di dati devono essere resi disponibili per il riutilizzo:

  • alle condizioni della licenza Creative Commons BY 4.0 o di qualsiasi licenza aperta equivalente o meno restrittiva;
  • in un formato aperto e leggibile meccanicamente, documentato pubblicamente, riconosciuto nell’Unione o a livello internazionale;
  • tramite interfacce per programmi applicativi («API») e download in blocco;
  • [nella loro versione più aggiornata].

REQUISITO 20

REQUISITO 21

REQUISITO 2

REQUISITO 3

REQUISITO 7

REQUISITO 27

  I metadati che descrivono i set di dati nell’ambito dei temi INSPIRE devono contenere almeno gli elementi di metadati stabiliti nel regolamento (CE) n. 1205/2008 della Commissione. REQUISITO 16
  Per l’attuazione dei set di dati relativi alle parcelle di riferimento e alle parcelle agricole, gli Stati membri devono tenere conto dell’attuazione in corso della direttiva 2007/2/CE nonché dell’obbligo previsto dall’articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116. REQUISITO 14
Dati relativi all’osservazione della terra e all’ambiente

I set di dati devono essere resi disponibili per il riutilizzo:

  • alle condizioni della licenza Creative Commons BY 4.0 o di qualsiasi licenza aperta equivalente o meno restrittiva;
  • in un formato aperto e leggibile meccanicamente, documentato pubblicamente, riconosciuto nell’Unione o a livello internazionale;
  • tramite API e download in blocco.

REQUISITO 20

REQUISITO 21

REQUISITO 2

REQUISITO 3

REQUISITO 7

REQUISITO 27

  I metadati che descrivono i dati nell’ambito della serie di temi INSPIRE devono contenere almeno gli elementi di metadati di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1205/2008. REQUISITO 16
  I set di dati devono essere descritti in una documentazione online completa e pubblicamente disponibile che contenga almeno la definizione della struttura e della semantica dei dati. Par. 5.1.5
  I set di dati devono utilizzare, ove possibile, vocabolari controllati e tassonomie documentati pubblicamente e riconosciuti nell’Unione o a livello internazionale. Par. 5.1.4
Dati meteorologici

I set di dati devono essere resi disponibili per il riutilizzo:

  • alle condizioni della licenza Creative Commons BY 4.0 o di qualsiasi licenza aperta equivalente o meno restrittiva;
  • in uno qualsiasi dei formati specificati nella tabella presente al par. 3.2 dell’Allegato I o in un altro formato aperto e leggibile meccanicamente riconosciuto nell’Unione o a livello internazionale;
  • tramite API e download in blocco;
  • [secondo la frequenza di aggiornamento e la tempestività indicate nella tabella presente nel par. 3.2 dell’Allegato I].

REQUISITO 20

REQUISITO 21

REQUISITO 2

REQUISITO 3

REQUISITO 7

REQUISITO 27

Allegato B – 2.4

  I metadati che descrivono il set di dati devono essere completi e disponibili sul Web in un formato aperto e leggibile meccanicamente ampiamente utilizzato. REQUISITO 15
  I set di dati devono essere descritti in una documentazione online completa e pubblicamente disponibile che contenga almeno la definizione della struttura e della semantica dei dati [3]. Par. 5.1.5
Dati statistici

I set di dati devono essere resi disponibili per il riutilizzo:

  • [con la frequenza richiesta dalla normativa corrispondente di cui al punto 4.1. (es. mensile, trimestrale, annuale)];
  • alle condizioni della licenza Creative Commons BY 4.0 o di qualsiasi licenza aperta equivalente o meno restrittiva;
  • in CSV, XML (SDMX), JSON o un altro formato aperto e leggibile meccanicamente, pubblicamente documentato, riconosciuto nell’Unione o a livello internazionale;
  • tramite API e download in blocco;

REQUISITO 20

REQUISITO 21

REQUISITO 2

REQUISITO 3

REQUISITO 7

REQUISITO 27

Allegato B – 2.2/2.4

  I metadati che descrivono i set di dati devono essere disponibili sotto forma di un file ben strutturato contenente almeno una descrizione dei dati statistici, dei concetti statistici, delle metodologie e delle informazioni sulla qualità dei dati. REQUISITO 15 [4]
  I set di dati devono essere descritti in una documentazione online completa e pubblicamente disponibile che contenga almeno la definizione della struttura e della semantica dei dati. Par. 5.1.5
  I set di dati devono utilizzare, ove possibile, vocabolari controllati e tassonomie documentati pubblicamente e riconosciuti nell’Unione o a livello internazionale. Par. 5.1.4
Dati relativi alle imprese e alla proprietà delle imprese

I set di dati devono essere resi disponibili per il riutilizzo

  • [senza indebito ritardo dopo l’ultimo aggiornamento];
  • alle condizioni della licenza Creative Commons BY 4.0 o di qualsiasi licenza aperta equivalente o meno restrittiva, con condizioni aggiuntive relative al riutilizzo dei dati personali ove pertinente;
  • in un formato aperto, leggibile meccanicamente, riconosciuto nell’Unione o a livello internazionale (XHTML per documenti che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento Delegato (UE) 2018/81579 della Commissione; altri formati se e dove prescritto dal diritto applicabile dell’Unione) e metadati completi ([per documenti nell’ambito di applicazione del Regolamento Delegato (UE) 2016/1437 della Commissione, i metadati specificati in tale regolamento, ove applicabili;] per gli altri documenti, gli eventuali metadati prescritti dal diritto applicabile dell’UE), la leggibilità meccanica non è imposta ai dati che sono mantenuti in formati non leggibili meccanicamente (ad es. documenti aziendali e conti digitalizzati) o in campi dati non strutturati/non leggibili meccanicamente inclusi come parte di documenti leggibili meccanicamente;
  • tramite API e download in blocco;
  • [a livello di singola azienda].

REQUISITO 20

REQUISITO 21

REQUISITO 2

REQUISITO 15

REQUISITO 3

REQUISITO 7

REQUISITO 27

Allegato B – 2.4

  I set di dati devono essere descritti in una documentazione online completa e pubblicamente disponibile che contenga almeno la definizione della struttura e della semantica dei dati. Par. 5.1.5
  I set di dati devono utilizzare, ove possibile, vocabolari controllati e tassonomie documentati pubblicamente e riconosciuti nell’Unione o a livello internazionale, come il Core Business Vocabulary [5]. Par. 5.1.4
Dati relativi alla mobilità [6]

I set di dati della rete di trasporto devono essere resi disponibili per il riutilizzo

  • [subito dopo l’ultimo aggiornamento];
  • alle condizioni della licenza Creative Commons BY 4.0 o di qualsiasi licenza aperta equivalente o meno restrittiva;
  • in un formato aperto e leggibile meccanicamente riconosciuto nell’Unione o a livello internazionale;
  • tramite API e download in blocco;
  • [nella loro versione più aggiornata].

REQUISITO 20

REQUISITO 21

REQUISITO 2

REQUISITO 3

REQUISITO 7

REQUISITO 27

  I metadati che descrivono i set di dati delle reti di trasporto devono contenere almeno gli elementi di metadati definiti nel Regolamento (CE) n. 1205/2008. REQUISITO 16
  I set di dati devono essere descritti in una documentazione online completa e pubblicamente disponibile che contenga almeno la definizione della struttura e della semantica dei dati. Par. 5.1.5
  I set di dati devono utilizzare, ove possibile, vocabolari controllati e tassonomie documentati pubblicamente e riconosciuti nell’Unione o a livello internazionale. Par. 5.1.4

4.3.1. Il ruolo dell’Istituto Geografico Militare (IGM)

Con riferimento alle serie di dati di elevato valore, il Decreto, all’art. 12-bis comma 2, assegna competenze specifiche all’Istituto Geografico Militare (IGM) in relazione ai propri compiti istituzionali e alla produzione dei documenti cartografici dello Stato dichiarati ufficiali dal medesimo Istituto.

Al fine di garantire la qualità dei dati di elevato valore appartenenti alla categoria “Dati geospaziali” di cui all’Allegato I della Direttiva, individuati attraverso gli atti di esecuzione della Commissione Europea, ai sensi del Decreto, l’IGM, oltre a verificare la rispondenza alle indicazioni di cui ai citati atti di esecuzione, utilizza i suddetti elementi di informazione, resi disponibili coerentemente ai Requisiti 2, 3, 7 e 8, per aggiornare e produrre i dati geospaziali di interesse, ricorrendo a procedure e interventi su sistemi informativi geografici per integrarli o convalidarli direttamente mediante il proprio personale tecnico. Nel caso di dati geospaziali prodotti con modalità tecniche diverse da quelle eventualmente indicate negli atti di esecuzione della Commissione Europea, l’IGM contribuisce alla validazione del contenuto.

Ai fini della produzione dei documenti cartografici dello Stato ai sensi della legge 2 febbraio 1960 n. 68 e dichiarati ufficiali dall’Istituto, il Decreto stabilisce che l’IGM acquisisce documenti cartografici o dati geospaziali d’interesse nazionale resi disponibili dagli organismi di diritto pubblico elencati nel paragrafo Soggetti destinatari, titolari e responsabili della validazione dei dati originali.

Il Decreto dispone, inoltre, che le società private che riusano i dati geospaziali resi disponibili dall’IGM debbano fornire copia dei documenti derivati che su richiesta, previa verifica, possono essere dichiarati conformi ai requisiti tecnici di qualità o alle specifiche adottate dall’Istituto. Le modalità per l’inoltro delle suddette richieste sono pubblicate sul sito istituzionale dell’Istituto.

Il Decreto prescrive, infine, che i rilevamenti eseguiti, per qualsiasi scopo, sul territorio nazionale da organismi di diritto pubblico o privati, devono essere comunicati all’IGM.

In coerenza con i precipui compiti istituzionali, al fine di armonizzare e omogenizzare a livello nazionale i rilevamenti, anche mediante affidamento a terzi, e la produzione dei dati geospaziali effettuata sulla base delle esigenze complessive e delle risorse disponibili, nonché i profili formativi del personale tecnico preposto ai rilevamenti e alla produzione, l’IGM, come indicato dal Decreto, pubblica sul proprio sito istituzionale le specifiche di interesse, in aggiunta a quanto previsto dai Decreti 10 novembre 2011 relativi alle Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei database geotopografici, l’Adozione del Sistema di riferimento geodetico nazionale, le Regole tecniche per la formazione, la documentazione e lo scambio di ortofoto digitali alla scala nominale 1:10000.

In tema di rilevamenti, sono fatti salvi gli artt. 7 e 10 della legge 2 febbraio 1960, n. 68 relativamente alla comunicazione obbligatoria all’IGM nei casi specifici indicati dalla norma e del divieto di cedere a terzi i rilevamenti nei casi di cui sopra.

Ai fini dell’attuazione dei compiti istituzionali relativamente alla condivisione dell’informazione geografica, l’Istituto Geografico Militare può promuovere Convenzioni, Accordi o Protocolli d’intesa con altri organismi. Nell’ambito di tali convenzioni, accordi o protocolli, l’Istituto può fornire attività di consulenza nell’individuazione dei dati geospaziali che possono essere divulgati con le caratteristiche di tipo aperto e nel monitoraggio a livello nazionale dei dati geospaziali di tipo aperto in riferimento alla divulgabilità degli stessi e alla eventuale implicazione in termini di riservatezza e sicurezza nazionale.

Sono fatte salve le disposizioni in termini di deposito legale di cui alla legge 15 aprile 2004, n. 106 e al D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252. A tale proposito, l’IGM pubblica sul proprio sito istituzionale le specifiche per la consegna digitale all’Archivio della Direzione Conservatorie, indicando i requisiti tecnici delle pubblicazioni cartografiche e dei dati geospaziali d’interesse, e rilascia la relativa attestazione di consegna.

[1]https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12111-Open-data-availability-of-public-datasets_en
[2]Nel caso in cui il Regolamento dovesse essere emanato prima dell’adozione delle presenti Linee Guida, questo paragrafo e tutti i riferimenti alle disposizioni del Regolamento in tutto il documento saranno modificati e aggiornati sulla base del contenuto degli atti della Commissione Europea nella versione ufficiale.
[3]Per esempio, le specifiche INSPIRE su Condizioni atmosferiche ed elementi geografici meteorologici (v. https://inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_AC-MF_v2.0.pdf)
[4]Se per i metadati dei dati statistici è utilizzato SDMX, tramite la specifica StatDCAT-AP (v. https://joinup.ec.europa.eu/collection/semantic-interoperability-community-semic/solution/statdcat-application-profile-data-portals-europe/about) tali metadati possono essere resi disponibili nel profilo DCAT-AP e quindi essere documentati nel portale nazionale dei dati aperti.
[5]https://joinup.ec.europa.eu/collection/registered-organization-vocabulary/solution/registered-organization-vocabulary/release/100
[6]Siccome l’Italia non ha recepito la Direttiva 2005/44/CE, non sono applicabili le disposizioni relative ai set di dati sulle vie navigabili interne che quindi non sono considerate nelle presenti Linee Guida.