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Documenti pubblici, digitali.

4. Dichiarazione di accessibilità e pubblicazione obiettivi di accessibilità

4.1. Siti web e applicazioni mobili

I soggetti erogatori devono rilasciare una dichiarazione di accessibilità per i siti web e applicazioni mobili di cui sono titolari, come previsto dalla:

  • Direttiva UE 2016/2102
  • Decisione di esecuzione UE 2018/1523
  • Legge n. 4/2004.

Per la redazione della dichiarazione di accessibilità di ciascun sito web e applicazione mobile, i soggetti erogatori devono compilare, esclusivamente sulla piattaforma di AGID, un form online coerente con il modello riportato nell’Allegato 1 - “Modello di dichiarazione di accessibilità” - delle presenti Linee Guida.

Una volta compilata la dichiarazione on-line, il Responsabile della Transizione Digitale del soggetto erogatore riceve da AGID un link, da esporre con la dicitura “Dichiarazione di accessibilità”:

  • nel footer, per quanto riguarda i siti web
  • nella sezione dedicata alle informazioni generali riportate nello store, per quanto riguarda l’applicazione mobile.

Le informazioni presenti nella dichiarazione devono essere ricavate da una delle seguenti analisi:

  • un’autovalutazione effettuata direttamente dal soggetto erogatore;
  • una valutazione effettuata da terzi;
  • una valutazione effettuata con il “Modello di autovalutazione”, reso disponibile online da AGID e riportato nell’Allegato 2 delle presenti Linee Guida.

Ove non sia tecnicamente possibile o altamente oneroso effettuare una verifica di accessibilità completa del sito web o della applicazione mobile, ai fini della redazione della dichiarazione di accessibilità il soggetto erogatore può applicare una metodologia di verifica a campione, anche ispirandosi alla metodologia di monitoraggio approfondito di cui al capitolo 5 delle presenti Linee Guida. Tale campione deve essere riportato all’interno di una relazione di valutazione curata del soggetto erogatore.

La prima dichiarazione di accessibilità deve essere compilata:

  • entro il 23 settembre 2019, per un sito web pubblicato dopo il 23 settembre 2018;
  • entro il 23 settembre 2020, per un sito web pubblicato prima del 23 settembre 2018;
  • entro il 23 giugno 2021, per un’applicazione mobile.

Entro il 23 settembre di ogni anno il soggetto erogatore riesamina e valida l’esattezza delle affermazioni contenute nella dichiarazione di accessibilità, avvalendosi esclusivamente della piattaforma di AGID. Pertanto, la validità di ogni dichiarazione ricopre un periodo temporale che va dal 24 settembre al 23 settembre dell’anno successivo.

Si ricorda che la mancata pubblicazione della dichiarazione di accessibilità determina un inadempimento normativo, con la responsabilità prevista dall’art. 9 della Legge n. 4/2004.

4.1.1. Conformità al modello di dichiarazione di accessibilità

La conformità al modello di dichiarazione di accessibilità così come indicato nell’art. 3 – quater della Legge 4/2014 modificata con il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 106, è garantita dalla compilazione online del modello fornito da AGID.

Qualsiasi altro modello di dichiarazione utilizzato dal soggetto erogatore non è ritenuto conforme a quanto richiesto dalla Decisione di esecuzione UE 2018/1523.

4.2. Pubblicazione sul sito web degli obiettivi annuali di accessibilità

Il presente paragrafo sostituisce la circolare AGID n. 1/2016 ribadendo l’obbligo annuale per le Pubbliche Amministrazioni (di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165/2001) di pubblicare sul proprio sito web entro il 31 marzo gli obiettivi di accessibilità per l’anno corrente e lo stato di attuazione del piano per l’utilizzo del telelavoro, come stabilito dal Decreto legge n. 179/2012, articolo 1, comma 2.

Al fine di supportare le pubbliche amministrazioni nell’attività di definizione e pubblicazione degli obiettivi annuali di accessibilità, sul sito dell’Agenzia per l’Italia digitale è disponibile un’apposita applicazione on-line.