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5. Metodologia di monitoraggio

5.1. Siti Web e applicazioni mobili

Il presente capitolo descrive la metodologia di monitoraggio della conformità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici alle prescrizioni in materia di accessibilità definite all’articolo 4 della Direttiva UE 2016/2102, sulla base delle prescrizioni individuate nelle norme e nelle specifiche tecniche di cui all’articolo 6 della stessa, e definisce le disposizioni riguardanti la presentazione alla Commissione europea, da parte di AGID, delle relazioni sugli esiti del monitoraggio, compresi i dati ottenuti.

5.1.1. Periodicità del monitoraggio

Il primo periodo di monitoraggio per i siti web è compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 22 dicembre 2021. Dopo il primo periodo, il monitoraggio è effettuato con frequenza annuale.

Il primo periodo di monitoraggio per le applicazioni mobili è compreso tra il 23 giugno 2021 e il 22 dicembre 2021. Nel corso del primo periodo, il monitoraggio delle applicazioni mobili comprende i risultati ottenuti da un campione limitato ad almeno un terzo del numero stabilito al punto 5 del paragrafo 5.1.4.1.

Dopo il primo periodo, il monitoraggio delle applicazioni mobili è effettuato con frequenza annuale sul campione stabilito al punto 5 del paragrafo 5.1.4.1.

Successivamente al primo periodo, il periodo di monitoraggio annuale sia per i siti web che per le applicazioni mobili è compreso tra il 1° gennaio e il 22 dicembre.

5.1.2. Metodi di monitoraggio

AGID effettua il monitoraggio avvalendosi di:

  1. un metodo di monitoraggio approfondito atto a verificare la conformità, applicato nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 1.2 dell’allegato I della Decisione di esecuzione UE 2018/1524 della Commissione;
  2. un metodo di monitoraggio semplificato atto a rilevare la non conformità, applicato nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 1.3 dell’allegato I della Decisione di secuzione UE 2018/1524 della Commissione.

Tali metodi di monitoraggio non aggiungono, annullano o sostituiscono le prescrizioni individuate nelle norme e nelle specifiche tecniche di cui all’articolo 6 della Direttiva UE 2016/2102. I metodi sono indipendenti da qualsiasi particolare verifica, strumento di valutazione dell’accessibilità, sistema operativo e browser web o da specifiche tecnologie assistive.

Per quanto riguarda i riferimenti tecnici si fa riferimento al paragrafo 2.2 per i siti web e al paragrafo 2.5 e le applicazioni mobili.

5.1.2.1. Monitoraggio approfondito

AGID, secondo le indicazioni di quanto riportato nei paragrafi 2.2, 2.3 e 2.5 del capitolo “2 Requisiti Tecnici per l’accessibilità degli strumenti informatici”, applica un metodo di monitoraggio approfondito per verificare che un sito web o un’applicazione mobile soddisfi tutte le prescrizioni individuate nelle norme e nelle specifiche tecniche di cui all’articolo 6 della Direttiva UE 2016/2102.

Il metodo di monitoraggio approfondito analizza tutte le fasi dei processi nel campione individuato, effettuando le operazioni fondamentali previste per il completamento del processo.

Il metodo di monitoraggio approfondito valuta, l’interazione con i form, i controlli dell’interfaccia e le finestre di dialogo, le conferme per l’immissione di dati, i messaggi di errore e ove possibile altri feedback risultanti dall’interazione degli utenti, nonché il comportamento del sito web quando vengono applicate impostazioni o preferenze diverse.

Il metodo di monitoraggio approfondito può includere, ove opportuno, test di usabilità quali l’osservazione e l’analisi della percezione, da parte degli utenti con disabilità, dei contenuti del sito web o dell’applicazione mobile e del grado di difficoltà di utilizzo, da parte di tali utenti, di componenti dell’interfaccia come i menù di navigazione o i form.

AGID può utilizzare, interamente o in parte, i risultati della valutazione messi a disposizione dall’ente pubblico qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. il soggetto erogatore ha fornito la relazione di valutazione dettagliata più recente a sua disposizione;
  2. tale valutazione è stata condotta non più di 3 anni prima della data del monitoraggio, con le modalità specificate nel presente paragrafo e al paragrafo 5.1.3.5 (Campionamento delle pagine);
  3. AGID considera valida la relazione di valutazione ai fini dell’utilizzo nell’ambito del monitoraggio approfondito, sulla base di:
    1. risultati dell’applicazione del metodo di monitoraggio semplificato al sito web o all’applicazione mobile;
    2. un’analisi della relazione, adattata in base ad esempio alla data di rilevazione e al livello di dettaglio, se la valutazione è stata condotta più di 1 anno prima della data del monitoraggio.

Ai fini del monitoraggio, AGID può richiedere ai soggetti erogatori l’accesso ai contenuti di extranet o intranet, pubblicati dopo il 23 settembre 2019 e, comunque, a seguito di una loro revisione sostanziale. Se non è possibile consentire l’accesso ma l’ente pubblico mette a disposizione i risultati della valutazione, AGID può utilizzare, interamente o in parte, i risultati di tale valutazione qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

  1. l’ente pubblico ha fornito la relazione di valutazione dettagliata più recente a sua disposizione;
  2. la valutazione è stata condotta non più di 3 anni prima della data del monitoraggio, con le modalità specificate ai primi 4 capoversi di questo paragrafo e al paragrafo 5.1.3.5 Campionamento delle pagine.

5.1.2.2. Monitoraggio semplificato

AGID applica ai siti web un metodo di monitoraggio semplificato per rilevare i casi di non conformità a un insieme limitato di prescrizioni contenute nelle norme e nelle specifiche tecniche di cui all’articolo 6 della direttiva UE 2016/2102.

Il metodo di monitoraggio semplificato comprende le verifiche attinenti a ciascuna delle prescrizioni di percepibilità, utilizzabilità, comprensibilità e solidità di cui all’articolo 4 della direttiva UE 2016/2102. Le verifiche sono condotte al fine di rilevare casi di non conformità nei siti web. Scopo del monitoraggio semplificato è rispondere al meglio, entro i limiti di quanto è ragionevolmente possibile, alle seguenti esigenze degli utenti in materia di accessibilità, ricorrendo a verifiche automatizzate (i numeri di paragrafo riportati nell’elenco seguente fanno riferimento al capitolo “4 Prestazioni funzionali” della norma UNI EN 301549:2018):

4.2.1 utilizzo senza vista;

4.2.2 utilizzo con vista limitata;

4.2.3 utilizzo senza percezione del colore;

4.2.4 utilizzo senza udito;

4.2.5 utilizzo con udito limitato;

4.2.6 utilizzo senza capacità vocali;

4.2.7 utilizzo con manipolazione o forza limitata;

4.2.9 ridurre al minimo le possibili crisi fotosensibili;

4.2.10 utilizzo con cognizione limitata.

I paragrafi “4.2.8 utilizzo con portata limitata” e “4.2.11 Privacy” della norma UNI EN 301549:2018 non vengono considerati all’interno delle Linee Guida in quanto non afferenti ai dettami della Direttiva UE 2016/2102.

Nell’ambito del monitoraggio semplificato AGID può anche utilizzare verifiche diverse da quelle automatizzate.

5.1.3. Campionamento dei siti web e delle applicazioni mobili

5.1.3.1. Dimensioni del campione

Il numero di siti web e di applicazioni mobili da monitorare durante ciascun periodo di monitoraggio è calcolato in base alla popolazione italiana risultante dai dati ufficiali pubblici.

Nel primo e nel secondo periodo di monitoraggio le dimensioni minime del campione per il monitoraggio semplificato dei siti web corrispondono a 2 siti per 100.000 abitanti più 75 siti web.

Nei successivi periodi di monitoraggio le dimensioni minime del campione per il monitoraggio semplificato dei siti web corrispondono a 3 siti per 100.000 abitanti più 75 siti web.

Le dimensioni del campione per il monitoraggio approfondito dei siti web corrispondono ad almeno il 5 % delle dimensioni minime del campione utilizzato per il monitoraggio semplificato di cui al secondo capoverso, più 10 siti web.

Le dimensioni minime del campione per il monitoraggio approfondito delle applicazioni mobili corrispondono a 1 applicazione per 1.000.000 di abitanti più 6 applicazioni mobili.

Nel corso del primo periodo, il monitoraggio delle applicazioni mobili comprende i risultati ottenuti da un campione limitato ad almeno un terzo del numero stabilito al precedente capoverso.

5.1.3.2. Selezione del campione per i siti web

Scopo della selezione del campione per i siti web è ottenere una distribuzione diversificata, rappresentativa e geograficamente equilibrata.

Il campione deve comprendere siti web appartenenti ai diversi soggetti erogatori individuati dall’art. 3, comma 1, Legge n.4 del 2004.

Nel campione devono figurare siti web che rappresentano il più possibile la varietà di servizi forniti dagli enti pubblici, in particolare nei seguenti ambiti: protezione sociale, salute, trasporti, istruzione, occupazione e fiscalità, tutela ambientale, ricreazione e cultura, abitazioni e infrastrutture collettive, ordine pubblico e sicurezza.

AGID consulta le parti interessate nazionali, in particolare le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità, in merito alla composizione del campione di siti web da monitorare e tiene in debita considerazione il parere delle parti interessate riguardo agli specifici siti web da monitorare.

5.1.3.3. Selezione del campione per le applicazioni mobili

Scopo della selezione del campione per le applicazioni mobili è ottenere una distribuzione diversificata e rappresentativa.

Nel selezionare le applicazioni mobili da inserire nel campione si tiene conto dei diversi sistemi operativi. Ai fini del campionamento le versioni di un’applicazione mobile create per sistemi operativi diversi devono essere considerate applicazioni mobili distinte.

Il campione deve considerare soltanto la versione più recente di un’applicazione mobile, salvo nei casi in cui la versione più recente non sia compatibile con una versione di sistema operativo precedente, ma ancora supportata. In tal caso può essere inserita nel campione anche una delle versioni precedenti dell’applicazione mobile.

AGID consulta le parti interessate nazionali, in particolare le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità, in merito alla composizione del campione di applicazioni mobili da monitorare e tiene in debita considerazione il parere delle parti interessate riguardo alle specifiche applicazioni mobili da monitorare.

5.1.3.4. Campione ricorrente

A partire dal secondo periodo di monitoraggio, se il numero dei siti web o delle applicazioni mobili esistenti lo consente, il campione deve contenere almeno il 10 % dei siti web e delle applicazioni mobili monitorate nel precedente periodo di monitoraggio e almeno il 50 % di quelle non monitorate nel periodo precedente.

5.1.3.5. Campionamento delle pagine

Ai fini delle presenti Linee Guida, con il termine «pagina» si intende una pagina web o una schermata di un’applicazione mobile.

Per il metodo di monitoraggio approfondito sono monitorati, se esistenti, i documenti e le pagine seguenti:

  1. la home page;
  2. la pagina di accesso;
  3. la mappa del sito;
  4. la pagina dei contatti;
  5. la pagina della guida e le pagine contenenti le informazioni legali;
  6. almeno una pagina pertinente per ciascuna tipologia di servizio offerto dal sito web o dall’applicazione mobile e per qualsiasi altro utilizzo principale previsto, compresa la funzionalità di ricerca;
  7. le pagine contenenti la dichiarazione di accessibilità e le pagine con il meccanismo di feedback;
  8. esempi di pagine dall’apparenza sostanzialmente distinta o che presentano una tipologia di contenuti diversa;
  9. almeno un documento pertinente scaricabile, dove applicabile, per ciascun tipo di servizio offerto dal sito web o dall’applicazione mobile e per qualsiasi altro utilizzo principale previsto;
  10. qualsiasi altra pagina considerata pertinente dall” AGID;
  11. un numero di pagine selezionate a caso pari ad almeno il 10 % del campione definito ai precedenti punti (1-10).

Se una delle pagine del campione selezionato in base ai criteri di cui ai punti precedenti comprende una fase di un processo, devono essere verificate tutte le fasi, seguendo, almeno, la sequenza predefinita prevista per il completamento del processo.

Per il metodo di monitoraggio semplificato, oltre alla home page, viene monitorato un numero di pagine adeguato alle dimensioni stimate e alla complessità del sito web.

Nello specifico sono monitorati, se esistenti, i documenti e le pagine seguenti:

  1. la home page;
  2. la mappa del sito;
  3. la pagina dedicata all’accessibilità;
  4. una pagina con i risultati prodotti dalla funzionalità di ricerca;
  5. almeno un documento scaricabile in formato PDF:
    1. della pagina principale della pubblicità legale;
    2. di una pagina della sezione “amministrazione trasparente”;
  6. un documento scaricabile nel formato PDF selezionato in modo casuale, se non è già stato verificato negli altri punti;
  7. in aggiunta, un campione di cinque pagine scelte in modo casuale.

5.2. La relazione alla Commissione europea sugli esiti del monitoraggio

AGID presenterà alla Commissione la relazione di cui all’articolo 8, paragrafo 4, della Direttiva UE 2016/2102 in un formato accessibile e in lingua italiana.

La relazione comprende l’esito del monitoraggio con riferimento alle prescrizioni contenute nelle norme e nelle specifiche tecniche di cui all’articolo 6 della Direttiva UE 2016/2102. I risultati che superano le suddette prescrizioni possono anch’essi essere inclusi nella relazione e, in tal caso, saranno presentati separatamente.

5.2.1. Contenuto della relazione

La relazione di cui all’articolo 8, paragrafo 4, della Direttiva UE 2016/2102 contiene:

  1. la descrizione dettagliata delle modalità con cui è stato effettuato il monitoraggio;
  2. una matrice che mediante un indice di correlazione dimostri l’attinenza tra i metodi di monitoraggio applicati e le prescrizioni contenute nelle norme e nelle specifiche tecniche di cui all’articolo 6 della Direttiva UE 2016/2102, comprese eventuali modifiche significative dei metodi;
  3. gli esiti del monitoraggio per ciascun periodo di monitoraggio, compresi i dati misurati;
  4. le informazioni richieste a norma dell’articolo 8, paragrafo 5, della Direttiva UE 2016/2102.

Nella relazione AGID fornisce le seguenti informazioni, come specificato nelle istruzioni di cui all’allegato II della Decisione di esecuzione UE 2018/1524 della Commissione:

  1. Sintesi della relazione

    Nella relazione è inclusa una sintesi del suo contenuto.

  2. Descrizione delle attività di monitoraggio

    La relazione descrive le attività di monitoraggio svolte dallo Stato membro, tenendo nettamente separati i siti web e le applicazioni mobili, e comprende le informazioni di seguito specificate.

    2.1. Informazioni generali

    a) Le date in cui è stato effettuato il monitoraggio nell’arco di ciascun periodo di monitoraggio;

    b) l’identificazione dell’organismo incaricato del monitoraggio;

    c) la descrizione della rappresentatività e della distribuzione del campione come specificato al paragrafo 5.1.3.2 Selezione del campione dei siti web e al paragrafo 5.1.3.3 Selezione del campione per le applicazioni mobili

    2.2. Composizione del campione

    a) Il numero complessivo di siti web e di applicazioni mobili inseriti nel campione;

    b) il numero di siti web monitorati applicando il metodo di monitoraggio semplificato;

    c) il numero di siti web e di applicazioni mobili monitorati applicando il metodo di monitoraggio approfondito;

    d) il numero di siti web monitorati per i diversi soggetti erogatori individuati dall’art. 3, comma 1, legge n.4 del 2004;

    e) la distribuzione del campione di siti web, che illustri la copertura dei servizi pubblici (come prescritto al terzo capoverso del paragrafo 5.1.3.2);

    f) la distribuzione del campione delle applicazioni mobili tra i diversi sistemi operativi (come prescritto al secondo capoverso del paragrafo 5.1.3.3);

    g) il numero di siti web e di applicazioni mobili monitorati durante il periodo di monitoraggio e già inclusi nel precedente periodo di monitoraggio (il campione ricorrente descritto al paragrafo 5.1.3.4).

    2.3. Correlazione con le norme, le specifiche tecniche e gli strumenti usati per il monitoraggio

    a) una matrice che mediante un indice di correlazione dimostri l’attinenza tra i metodi di monitoraggio applicati e le prescrizioni contenute nelle norme e nelle specifiche tecniche di cui all’articolo 6 della Direttiva UE 2016/2102, comprese eventuali modifiche significative dei metodi;

    b) le informazioni sugli strumenti usati, le verifiche effettuate e l’eventuale ricorso ai test di usabilità.

  3. Esito del monitoraggio

    La relazione illustra l’esito del monitoraggio effettuato da AGID.

    3.1. Esito dettagliato

    Per ciascun metodo di monitoraggio applicato (approfondito e semplificato, per i siti web e le applicazioni mobili), la relazione fornisce quanto segue:

    a) una descrizione esaustiva dell’esito del monitoraggio, compresi i dati misurati;

    b) un’analisi qualitativa dell’esito del monitoraggio, comprendente:

    i. le conclusioni relative a casi frequenti o critici di non conformità alle prescrizioni individuate nelle norme e nelle specifiche tecniche di cui all’articolo 6 della Direttiva (UE) 2016/2102;

    ii. quando sia possibile gli sviluppi, da un periodo di monitoraggio al successivo, dell’accessibilità generale dei siti web e delle applicazioni mobili monitorati.

    3.2. Contenuti supplementari (facoltativi)

    La relazione può contenere le seguenti informazioni:

    a) l’esito del monitoraggio dei siti web o delle applicazioni mobili degli enti pubblici che esulano dall’ambito di applicazione della Direttiva (UE) 2016/2102;

    b) informazioni dettagliate sulle prestazioni, in termini di accessibilità, delle diverse tecnologie utilizzate dai siti web e dalle applicazioni mobili monitorati;

    c) i risultati del monitoraggio con riferimento a prescrizioni che vanno oltre le prescrizioni contenute nelle norme e nelle specifiche tecniche di cui all’articolo 6 della Direttiva UE 2016/2102;

    d) gli insegnamenti tratti dal feedback inviato dall’organismo responsabile del monitoraggio agli enti pubblici monitorati;

    e) qualsiasi altro aspetto pertinente riguardante il monitoraggio dell’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici che vada oltre le prescrizioni della direttiva UE 2016/2102;

    f) una sintesi degli esiti della consultazione con le parti interessate e l’elenco delle parti interessate consultate;

    g) informazioni dettagliate sul ricorso alla deroga per onere sproporzionato di cui all’articolo 5 della Direttiva UE 2016/2102.

  4. Ricorso alla procedura di attuazione e feedback degli utenti finali

    La relazione specifica il ricorso alla procedura di attuazione istituita e ne fornisce una descrizione.

    AGID può inserire nella relazione eventuali dati qualitativi e quantitativi sul feedback ricevuto dagli enti pubblici attraverso il meccanismo di feedback stabilito all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della Direttiva (UE) 2016/2102.

  5. Contenuto attinente alle misure aggiuntive

    La relazione comprende i contenuti prescritti all’articolo 8, paragrafo 5, della Direttiva (UE) 2016/2102.

5.2.2. Periodicità della presentazione delle relazioni

Entro il 23 dicembre 2021, AGID presenta la relazione alla Commissione Europea, secondo quanto indicato al primo periodo di monitoraggio per i siti web e le applicazioni mobili, di cui al paragrafo 5.1.1, primo e secondo capoverso.

Le successive relazioni sono presentate da AGID ogni tre anni, come stabilito all’articolo 8, paragrafo 4, della Direttiva UE 2016/2102.

AGID rende pubbliche le relazioni in un formato accessibile.

5.3. Monitoraggio postazioni di lavoro a disposizione del dipendente con disabilità

AGID effettua un’analisi delle informazioni comunicate dalle Amministrazioni all’interno del “Modello di dichiarazione di accessibilità”, relativamente alla dotazione delle postazioni di lavoro a disposizione del dipendente con disabilità, in ottemperanza all’art. 4 commi 4 e 5 della Legge n. 4/2004.