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Documenti pubblici, digitali.

2. Requisiti tecnici per l’accessibilità degli strumenti informatici

Nei paragrafi sottostanti sono elencati i requisiti tecnici per l’accessibilità degli strumenti informatici che, ai sensi della Direttiva UE 2016/2102, sono referenziati alla norma tecnica europea EN 301549 v. 2.1.2, disponibile con traduzione ufficiale in lingua italiana come norma UNI EN 301549:2018.

Le tecnologie assistive ICT non sono oggetto di verifica, in quanto ausili che si interfacciano con prodotti già conformi ai requisiti tecnici presenti in questo capitolo. Per approfondimento sul rapporto tra tecnologie assistive e postazioni di lavoro a disposizione dei dipendenti con disabilità, si consulti il paragrafo 2.7 delle presenti Linee Guida.

2.1. Hardware

I requisiti fissati in questo paragrafo sono destinati ai prodotti informatici di tipo hardware (ad esempio: personal computer di tipo desktop, periferiche, dispositivi mobili) al fine di consentire l’acquisto di soluzioni informatiche nativamente predisposte all’accessibilità, ovvero all’uso diretto o con l’ausilio di tecnologie assistive, da parte di persone con disabilità.

Si ricorda che i datori di lavoro pubblici e privati pongono a disposizione del dipendente con disabilità la strumentazione hardware e software e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte. Nel paragrafo 2.7 delle presenti Linee Guida sono stabilite le specifiche tecniche per l’utilizzo delle suddette postazioni con le tecnologie assistive, nel rispetto della normativa tecnica internazionale.

Il riferimento tecnico per l’hardware all’interno della norma UNI EN 301549:2018 è il capitolo “8 Hardware”.

All’hardware si applicano, ove inerente, anche i seguenti punti della norma UNI EN 301549:2018:

  • “5 Requisiti generici”;
  • “6 ICT con comunicazione vocale bidirezionale”;
  • “7 ICT con funzionalità video”;
  • “13 ICT che fornisce ritrasmissione o accesso al servizio di emergenza”.

2.2. Web

Secondo quanto riporta il considerando n. 19 della Direttiva UE 2016/2102 «Il contenuto dei siti web e delle applicazioni mobili comprende informazioni sia testuali che non testuali, documenti e moduli scaricabili e forme di interazione a due vie, per esempio il trattamento di moduli digitali e il completamento dei processi di autenticazione, identificazione e pagamento».

I requisiti del presente paragrafo si applicano anche nei casi in cui i soggetti obbligati ai sensi di legge forniscono informazioni o erogano servizi mediante applicazioni Internet rese disponibili su reti Intranet o su supporti utilizzabili anche in caso di dispositivi non collegati alla rete.

Il riferimento tecnico per il WEB all’interno della norma UNI EN 301549:2018, ove le condizioni siano applicabili, è il “Prospetto A.1: Pagine web - relazione tra il presente documento e i requisiti essenziali della Direttiva 2016/2102/EU” all’interno del capitolo “Appendice A (informativa): relazione tra il presente documento e i requisiti essenziali della Direttiva 2016/2102” della norma UNI EN 301549:2018.

I requisiti di cui al punto 9 della norma UNI EN 301549:2018 si applicano alle pagine web, includendo:

  • La conformità con il livello “AA” delle Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), ovvero la conformità rispetto ai precedenti requisiti tecnici contenuti nell’allegato A del DM 5 luglio 2005, è equivalente alla conformità ai seguenti punti:

    • 9.1.1 - Alternative testuali (compresi i capitoli sottostanti)
    • 9.1.2 - Media temporizzati (compresi i capitoli sottostanti)
    • 9.1.3.1 - Informazioni e correlazioni
    • 9.1.3.2 - Sequenza significativa
    • 9.1.3.3 - Caratteristiche sensoriali
    • 9.1.4.1 - Uso del colore
    • 9.1.4.2 - Controllo del sonoro
    • 9.1.4.3 - Contrasto (minimo)
    • 9.1.4.4 - Ridimensionamento del testo
    • 9.1.4.5 - Immagini di testo
    • 9.2.1.1 - Tastiera
    • 9.2.1.2 - Nessun impedimento all’uso della tastiera
    • 9.2.2 - Adeguata disponibilità di tempo (compresi i capitoli sottostanti)
    • 9.2.3 - Convulsioni e reazioni fisiche (compresi i capitoli sottostanti)
    • 9.2.4 - Navigabile (compresi i capitoli sottostanti)
    • 9.3 - Comprensibile (compresi i capitoli sottostanti)
    • 9.4.1.1 - Analisi sintattica (parsing)
    • 9.4.1.2 - Nome, ruolo, valore
    • Requisiti di conformità del punto 9.5 - Requisiti di conformità WCAG.

    Tale conformità deve essere rispettata come requisito minimo per i siti web le cui procedure di sviluppo e/o aggiornamento sono state avviate prima della data di entrata in vigore delle presenti Linee Guida.

  • La conformità con il livello “AA” delle Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1), prevista dalle presenti Linee Guida, è equivalente alla conformità con tutti i punti da 9.1 a 9.4 e ai requisiti di conformità di cui al punto 9.5 della norma UNI EN 301549:2018. Tale conformità deve essere rispettata come requisito minimo per i siti web le cui procedure negoziali di sviluppo e/o aggiornamento sono state avviate dopo la data di entrata in vigore delle presenti Linee Guida. A partire dal 23 settembre 2020, tale conformità dovrà essere rispettata anche per tutti gli altri siti web di cui al punto precedente.

  • I requisiti per altri documenti e software sono forniti rispettivamente ai punti 10 e 11 della norma UNI EN 301549:2018.

I requisiti elencati nel “Prospetto A.1: Pagine web - relazione tra il presente documento e i requisiti essenziali della Direttiva 2016/2102/EU” all’interno del capitolo “Appendice A (informativa): relazione tra il presente documento e i requisiti essenziali della Direttiva 2016/2102” della norma UNI EN 301549:2018 si applicano alle pagine web, che includono:

  1. documenti che sono pagine web;
  2. documenti che sono incorporati nelle pagine web e che sono utilizzati nella rappresentazione o che sono destinati a essere rappresentati insieme alla pagina web in cui sono incorporati;
  3. software che è una pagina web; oppure
  4. software incorporato nelle pagine web e utilizzato nella rappresentazione o destinato alla rappresentazione insieme alla pagina web in cui è incorporato.

Oltre a quanto sopra esposto, il riferimento tecnico della norma UNI EN 301549:2018 per i documenti inseriti all’interno delle pagine web (inclusi i documenti e moduli scaricabili) è il capitolo “10 Documenti non web”.

2.3. Documenti non web

Secondo il considerando n. 19 della Direttiva UE 2016/2102 “Il contenuto dei siti web e delle applicazioni mobili comprende informazioni sia testuali che non testuali, documenti e moduli scaricabili e forme di interazione a due vie, per esempio il trattamento di moduli digitali e il completamento dei processi di autenticazione, identificazione e pagamento».

Secondo la definizione contenuta nella norma tecnica UNI EN 301549:2018, un documento non web è un documento che non è una pagina web, non è incorporato nelle pagine web e non è utilizzato nella rappresentazione o nel funzionamento della pagina.

Se un documento non risponde ai criteri di accessibilità, ovvero è disponibile solo in formato non accessibile è necessario fornire in formato accessibile un contenuto testuale che ne riepiloghi il contenuto (sommario) e che sia fornita una modalità accessibile di contatto con l’amministrazione per consentire alla persona con disabilità di ricevere informazioni alternative equivalenti al documento non accessibile

Il riferimento tecnico per i documenti non web all’interno della norma UNI EN 301549:2018 è il capitolo “10 Documenti non web”.

Nell’ambito dei documenti non web, nei termini di accessibilità e comprensibilità dell’informazione, si suggerisce di tener conto dell’uso delle Norme UNI CEI ISO/IEC 25012 “Modello di qualità dei dati” del 2014 e UNI CEI ISO/IEC 25024 “Misurazione della qualità dei dati” del 2015.

2.4. Software

I requisiti contenuti in questo paragrafo sono destinati ai prodotti informatici di tipo software al fine di consentire l’acquisto di soluzioni informatiche nativamente predisposte all’accessibilità, ovvero all’uso diretto o con l’ausilio di tecnologie assistive, da parte di persone con disabilità.

I datori di lavoro pubblici e privati pongono a disposizione del dipendente con disabilità la strumentazione hardware e software e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte. Nel peragrafo 2.7 delle presenti Linee Guida sono stabilite le specifiche tecniche per l’utilizzo delle suddette postazioni con le tecnologie assistive, nel rispetto della normativa tecnica internazionale.

Il riferimento tecnico per il software all’interno della norma UNI EN 301549:2018 è il capitolo “11. Software”.

Al software si applicano, ove inerente, anche i seguenti punti della norma UNI EN 301549:2018:

  • “5 Requisiti generici”;
  • “6 ICT con comunicazione vocale bidirezionale”;
  • “7 ICT con funzionalità video”;
  • “13 ICT che fornisce ritrasmissione o accesso al servizio di emergenza”.

In relazione alla qualità del software, si rimanda alla “Guida tecnica all’uso di metriche per il software applicativo sviluppato per conto delle pubbliche amministrazioni” pubblicata da AGID nel giugno 2018.

2.5. Applicazioni mobili

Secondo l’art. 3 comma 2 della Direttiva UE 2016/2102, è definibile come “applicazione mobile” il software applicativo progettato e sviluppato da parte o per conto dei soggetti erogatori per essere utilizzato su dispositivi mobili, quali ad esempio smartphone e tablet. È escluso il software che controlla tali dispositivi (sistemi operativi mobili) o lo stesso hardware informatico.

Nel Considerando n. 19 della Direttiva si fa altresì presente che il contenuto dei siti web e delle applicazioni mobili comprende informazioni sia testuali che non testuali, documenti e moduli scaricabili e forme di interazione bidirezionale, come ad esempio il trattamento di moduli digitali e il completamento dei processi di autenticazione, identificazione e pagamento.

Ai sensi del comma 2 dell’art. 3 della Legge n. 4/2004, le disposizioni in ordine agli obblighi per l’accessibilità non si applicano ai contenuti che si trovano esclusivamente su dispositivi mobili o programmi utente per dispositivi mobili sviluppati per gruppi chiusi di utenti o per uso specifico in determinati contesti e non disponibili e usati da ampi segmenti di utenti.

Il riferimento tecnico per le applicazioni mobili all’interno della norma UNI EN 301549:2018 è formato dai punti presenti nel “Prospetto A.2: Applicazioni mobili - relazione tra il presente documento e i requisiti essenziali della Direttiva 2016/2102/EU” presente all’interno del capitolo “Appendice A (informativa): Relazione tra il presente documento e i requisiti essenziali della Direttiva 2016/2102” della norma UNI EN 301549:2018.

La conformità delle applicazioni mobili con quanto sopra descritto deve essere rispettata a decorrere dal 23 giugno 2021.

2.6. Documentazione e servizi di supporto

La documentazione resa disponibile con gli strumenti informatici, se fornita separatamente o integrata negli stessi, deve elencare e spiegare come utilizzare le caratteristiche di accessibilità e compatibilità dello stesso.

Le funzioni di accessibilità e compatibilità includono funzionalità di accessibilità integrate e funzioni di accessibilità che garantiscono la compatibilità con la tecnologia assistiva.

Il riferimento tecnico per la documentazione e servizi di supporto all’interno della norma UNI EN 301549:2018 è il capitolo “12 Documentazione e servizi di supporto”.

2.7. Postazioni di lavoro a disposizione del dipendente con disabilità

La postazione di lavoro a disposizione del dipendente con disabilità è dotata di tecnologie ICT di cui ai paragrafi dal 2.1 al 2.6 del presente capitolo e da uno o più ausili ausili definiti “tecnologie assistive”.

Il riferimento tecnico per l’identificazione della tecnologia assistiva è la norma UNI EN ISO 9999:2017, referenziata parzialmente per gli ausili presenti nel nomenclatore tariffario [1] nell’allegato 5 del Decreto del presidente del consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” (G.U. Serie Generale , n. 65 del 18 marzo 2017), decreto che stabilisce i Livelli Minimi di Assistenza (LEA) esigibili dai cittadini su tutto il territorio nazionale.

[1]Nomenclatore Tariffario delle Protesi e degli Ausili elenca le tipologie di ausilio (con relative lavorazioni, aggiuntivi e riparazioni) fornibili a carico del Servizio Sanitario Nazionale italiano, su prescrizione medica: http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderPdf.spring?seriegu=SG&datagu=18/03/2017&redaz=17A02015&artp=9&art=1&subart=1&subart1=10&vers=1&prog=001.

In particolare, si segnalano le tecnologie per la classe 22 «Ausili per comunicazione, informazione e segnalazione» elencate nell’allegato 3. “Prodotti per la classe 22 della UNI EN ISO 9999:2017 relativa alla comunicazione e gestione dell’informazione”.

2.8. Servizi pubblici erogati a sportello dalla Pubblica Amministrazione

Il presente paragrafo sostituisce la Circolare AGID n. 3/2017 “Raccomandazioni e precisazioni sull’accessibilità digitale dei servizi pubblici erogati a sportello dalla Pubblica Amministrazione, in sintonia con i requisiti dei servizi online e dei servizi interni”.

Il presente paragrafo riporta una versione aggiornata dei contenuti del punto “3.1. Servizi a sportello” precedentemente disponibili nella Circolare AGID n. 3/2017.

Per quanto riguarda i temi “3.2 Servizi on line” e “3.3. Servizi interni” presenti nella suddetta circolare, vale quanto specificato nei punti espressi, ove siano applicabili, dal paragrafo 2.1 al paragrafo 2.7 delle presenti Linee Guida.

I servizi erogati a sportello debbono essere caratterizzati da accessibilità, fruibilità ed efficacia a favore di tutti i soggetti senza discriminazione alcuna, con particolare attenzione agli aspetti inerenti all’identificazione della persona nel rispetto della vigente normativa, nonché alla possibilità che la persona possa esprimere autonomamente la propria volontà.

Qualora i servizi a sportello non fossero accessibili, occorrerà predisporre quelli che, secondo l’articolo 2 della Convenzione ONU (ratificata con Legge 3 marzo 2009, n. 18), sono “accomodamenti ragionevoli”, ovvero “le modifiche e gli adattamenti necessari e appropriati che non impongano un carico sproporzionato o eccessivo, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e libertà fondamentali”.

Tali accomodamenti, in funzione della preventiva analisi delle reali esigenze dei soggetti fruitori potranno essere di natura tecnica (esempio postazioni adattate), organizzativa o di mediazione, effettuata con l’ausilio di personale adeguatamente formato.

In particolare, si fa riferimento agli aspetti citati in premessa, circa:

  • l’identificazione della persona nel rispetto della vigente normativa, anche in presenza di impedimenti comunicativi;
  • la possibilità che la persona possa esprimere autonomamente la propria volontà, anche in presenza di un impedimento a sottoscrivere.

A tal proposito si rammenta anche la disposizione contenuta nell’articolo 4, comma 1 del Testo unico n. 445 del 28 dicembre 2000, ai sensi del quale: “la dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell’identità del dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall’interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere”. Circa tale disposizione si raccomanda che il pubblico ufficiale, all’atto della sottoscrizione del documento, metta in atto tutto ciò che è possibile per permettere la partecipazione della persona con disabilità al procedimento amministrativo, raccogliendo l’espressione di volontà anche attraverso l’uso di strumenti diversi. Tali strumenti, descritti di seguito tra gli accomodamenti ragionevoli, consentono all’utente di comunicare ed esprimere la propria volontà con mezzi alternativi alla scrittura su carta, senza dover necessariamente ricorrere alla sottoscrizione attraverso un segno grafico.

In applicazione dei principi espressi nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, le Amministrazioni adottano nella erogazione dei loro servizi, accomodamenti ragionevoli dei quali si indicano alcuni esempi non esaustivi.

Costituisce accomodamento ragionevole la redazione di eventuale documentazione divulgativa semplificata, in particolare in tutti i casi di limitazioni della comprensione o di ridotta conoscenza della lingua italiana, come anche l’apposizione di segnaletica digitale chiara e coerente nei vari ambienti.

Inoltre, l’accoglienza al servizio deve essere agevolata con una adeguata gestione dei sistemi di chiamata delle code o numerazione, finalizzata a garantire l’inclusione degli utenti con limitazioni sensoriali della vista e/o dell’udito.

Un altro accomodamento rilevante riguarda la possibilità di dotare gli sportelli tradizionali con strumentazione informatica adeguata e di predisporre, ove possibile e ritenuto necessario, sportelli sostitutivi informatizzati “virtuali” dedicati o adatti all’uso personale di strumenti dell’utente.

Si raccomanda di allestire una postazione locale dedicata per l’utente, che preveda in taluni casi l’uso di terminali o monitor e degli strumenti, già previsti per il personale con disabilità interno all’ufficio, descritti nel paragrafo 2.7 delle presenti Linee Guida.

Inoltre, si raccomanda il ricorso a soluzioni volte a facilitare la comunicazione alternativa con il pubblico, comprendendo anche nella Wi-Fi- area possibili utilizzi di Social media e App specifiche accessibili, su smartphone e tablet, che consentano ulteriori comunicazioni vocali e scritte.

Si ricorda infine che, per tutte le circostanze non richiamate dalle presenti Linee Guida, per mancanza di legislazione specifica in merito, o di soluzioni tecniche appropriate, il pubblico ufficiale/dipendente che si relaziona con l’utente deve adottare tutti i possibili accorgimenti per far sì che i diritti di ogni soggetto vengano rispettati, così come previsto dalle più generali disposizioni della citata Convenzione ONU e dalla normativa italiana.