Domande frequenti sul sistema pagoPA¶
Glossario del sistema pagoPA¶
PSP: Prestatore Servizi di Pagamento ovvero il soggetto che eroga il servizio di pagamento e effettua verso l’Ente Creditore il versamento delle somme incassate dal cittadino.
IUV: Identificativo Univoco Versamento ovvero il codice che identifica univocamente il pagamento all’interno di una Pubblica Amministrazione.
RPT: Richiesta Pagamento Telematica ovvero l’insieme dei dati che riguardano il pagamento (es. importo, Ente Creditore, IUV, etc.).
RT: Ricevuta Telematica ovvero il messaggio che riporta all’Ente Creditore l’esito del pagamento.
Quietanza di pagamento: documento che l’Ente Creditore mette a disposizione del cittadino in seguito alla ricevuta telematica fornitagli da pagoPA.
PA: Pubblica Amministrazione (es. comune, regione, ministero, etc.).
EC: Ente Creditore, ovvero l’Ente beneficiario del pagamento, che di solito è una Pubblica Amministrazione, ma potrebbe anche essere, ad esempio, una società a controllo pubblico o un Gestore di Pubblico Servizio (es. mobilità , rifiuti, etc.).
CBILL: Identifica la piattaforma di incasso delle banche disponibile anche alla Pubblica Amministrazione. CBILL è fruibile da Home Banking o ATM ed è integrato a pagoPA.
ATM: Sportello Bancomat.
SURCHARGE: sovrapprezzo applicato dal beneficiario sull’importo da pagare che ha lo scopo di coprire i costi di incasso e che si distingue dalla commissione che il PSP chiede al pagatore per eseguire l’operazione.
D.L.: Decreto Legge.
Multicanalità : possibilità di pagare attraverso diversi strumenti (carta di credito, conto corrente, bollettino postale, etc.) e canali (smartphone, web, ATM, punto fisico sul territorio, etc.).
CVV: Card Verification Value codice di tre o quattro cifre inserito sul retro (VISA, Mastercard) o sul frontespizio (American Express) della carta.
CAD: Codice Amministrazione Digitale, ovvero il D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
SEPA: Single Euro Payments Area - Area unica dei pagamenti in euro ovvero norme e processi per i pagamenti validi per i paesi dell’Unione Europea.
PSD: Payment Services Directive ovvero la direttiva europea e la relativa normativa nazionale di recepimento, alle quali devono sottostare i sistemi di pagamento.
PSD2: la nuova versione della PSD, già recepita a livello nazionale.
Gruppo A - Domande frequenti di carattere generale¶
A1: Cos’è pagoPA?¶
pagoPA è un sistema per rendere più semplici, sicuri e trasparenti tutti i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione. pagoPA è adottato obbligatoriamente da tutte le Pubbliche Amministrazioni e dagli altri soggetti obbligati per legge e da un numero crescente di Banche e di istituti di pagamento (Prestatori di Servizi a Pagamento - PSP). pagoPA è previsto in attuazione dell’art. 5 del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) e dal D.L. 179/2012. pagoPA nasce per specifici motivi:
- incrementare l’uso di modalità elettroniche di pagamento a livello di sistema Paese in considerazione del fatto che, i pagamenti verso gli Enti Creditori, sono rilevanti per numero di transazioni e volumi;
- rendere il cittadino libero di scegliere come pagare, dando evidenza dei costi di commissione;
- ridurre i costi di gestione degli incassi per gli Enti Creditori;
- standardizzare a livello nazionale le modalità elettroniche di pagamento verso gli Enti Creditori;
Parole chiave: pagamenti elettronici
A2: Cosa posso pagare con pagoPA?¶
pagoPA permette di pagare tributi, tasse, utenze, rette, quote associative, bolli e qualsiasi altro tipo di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni centrali e locali, ma anche verso altri soggetti, come le aziende a partecipazione pubblica, le scuole, le università , le ASL. pagoPA non è un sito dove pagare, ma un sistema di pagamenti standard adottato da Banche e altri istituti di pagamento. Si possono effettuare i pagamenti direttamente sul sito o sull’app dell’Ente Creditore (il tuo comune, ad esempio) o attraverso i canali (online e fisici) di banche e altri Prestatori di Servizio a Pagamento (PSP), ovvero:
- presso le agenzie della tua banca;
- utilizzando l’home banking della tua banca (dove trovi i loghi CBILL o pagoPA);
- presso gli sportelli ATM della tua banca (se abilitati);
- presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e ITB;
- presso le Poste, se il canale è attivato dall’Ente Creditore che ha inviato l’avviso.
Parole chiave: pagamenti elettronici
A3: Con pagoPA posso anche riscuotere crediti verso la pubblica amministrazione?¶
No, il sistema pagoPA permette solo pagamenti verso la Pubblica Amministrazione.
Parole chiave: pagamenti elettronici
A4: Quali sono i vantaggi di pagoPA per i cittadini?¶
Il principale vantaggio di utilizzare il sistema pagoPA è quello di affidarsi ad un sistema unico di pagamento, semplice, rapido e trasparente (certezza dei costi di commissione, chiarezza degli importi, ecc.), per effettuare qualsiasi tipo di pagamento verso la Pubblica Amministrazione. In particolare:
- multicanalità integrata a livello nazionale con trasparenza dei costi delle commissioni
- uniformità dell’avviso di pagamento e possibilità di avvisare il cittadino digitalmente sui canali che preferisce (notifiche sull’app o sul sito del PSP scelto, SMS o mail);
- certezza del debito dovuto, con possibilità di ottenere l’attualizzazione dell’importo, ossia l’importo da pagare è sempre quello valido e richiesto dall’Ente Creditore (se l’importo varia nel tempo per interessi di mora o altro, su pagoPA viene sempre aggiornato);
- semplicità e velocità del processo: basta inserire il codice di avviso (IUV Identificativo Unico Versamento) per pagare e ricevere la quietanza liberatoria ovvero la certezza che l’Ente Creditore ha incassato il tributo e non potranno esserci verifiche o accertamenti successivi.
Parole chiave: pagamenti elettronici
A5: Quali sono i vantaggi di pagoPA per le Pubbliche Amministrazioni?¶
Il sistema pagoPA permette agli Enti Creditori di utilizzare un sistema semplice, standardizzato, non oneroso per ricevere qualsiasi tipo di pagamento. Tra i vantaggi, pagoPA permette di ridurre i costi per ricevere e gestire i pagamenti e di automatizzare gli incassi, rendendone più facile ed efficiente la gestione.
Parole chiave: pagamenti elettronici
A6: È obbligatorio per un Ente pubblico aderire al sistema pagoPA?¶
Sì. La piattaforma pagoPA è prevista all’articolo 5 del CAD di cui al D. Lgs 82/2005 e, per legge, sono tenute per legge ad aderire al sistema di pagamento pagoPA (ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 2 del CAD e dell’art. 15, comma 5bis, del D.L. 179/2012) tutte le Pubbliche Amministrazioni (cfr. FAQ su ambito soggettivo) che devono utilizzarlo in via esclusiva, dismettendo altri sistemi di pagamento in incasso.
Il D.Lgs. n. 179/2016 (G.U. n. 214 del 13.9.2016) e il D.Lgs n. 217/2017 (G.U. n. 9 del 12.01.2018) hanno rispettivamente modificato e corretto l’articolo 2, comma 2, del CAD introducendo nel perimetro soggettivo del CAD anche i gestori di pubblici servizi e le società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 18 della legge n. 124 del 2015, escluse le società quotate. Il D.Lgs. n. L’obbligo di adesione al sistema pagoPA è esteso anche ai gestori di pubblici servizi e alle società a controllo pubblico. Il D.Lgs. n. 179/2016 (G.U. n. 214 del 13.9.2016) e il D.Lgs n. 217/2017 (G.U. n. 9 del 12.01.2018) hanno rispettivamente modificato e corretto l’articolo 2, comma 2, del CAD introducendo nel perimetro soggettivo del CAD anche i gestori di pubblici servizi e le società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 18 della legge n. 124 del 2015, escluse le società quotate. Il D.Lgs. n. 175/2016, all’articolo 2, lettera m), ha delineato il concetto di società a controllo pubblico. In particolare, le società a controllo pubblico sono definite come quelle società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, e precisamente:
- le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
- le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
- le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
L’articolo 2359 del codice civile precisa che ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) che precedono “si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsaâ€.
Infine, all’articolo 2 del D.Lgs. n. 175/2016 è ulteriormente precisato che “Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controlloâ€.
Infine, si precisa che i soggetti obbligati all’utilizzo di pagoPA, siano essi PA o gestori di pubblici servizi o società a controllo pubblico, ove ricorrano tutti i requisiti (nessuno escluso) indicati nella lettera di esenzione, possono fare istanza alla PagoPA S.p.A. (via mail all’indirizzo helpdesk@pagopa.it), inviando in allegato la lettera di esenzione debitamente compilata e sottoscritta.
Parole chiave: obbligatorietÃ
A7: Che cosa è il Nodo dei Pagamenti-SPC?¶
Il Nodo dei Pagamenti-SPC è un’infrastruttura tecnologica unitaria, basata su regole e specifiche standard, che offre una modalità semplificata e uniforme per garantire l’interoperabilità tra gli Enti Creditori aderenti e i Prestatori di servizi di pagamento per l’effettuazione dei pagamenti. Tale infrastruttura è meglio conosciuta come Piattaforma pagoPA o Sistema pagoPA e permette al pagatore di richiedere l’esecuzione del pagamento a favore del soggetto aderente al sistema pagoPA, scegliendo la modalità di pagamento preferita, avendo, al contempo, la garanzia della rapidità e della piena trasparenza del pagamento stesso.
Parole chiave: pagamenti elettronici
A8: Quali sono i soggetti che devono o possono aderire al Nodo dei Pagamenti-SPC?¶
Per identificare i soggetti obbligati ad aderire al Sistema pagoPA è necessario fare riferimento sia all’articolo 5 del CAD, sia all’articolo 15, comma 5bis, del D.L. 179/2012 come convertito in legge, poiché tale secondo articolo stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate ad aderire all’infrastruttura del Nodo dei Pagamenti-SPC. L’adesione resta, altresì, obbligatoria per i soggetti di cui all’articolo 2 del CAD che stabilisce, appunto, l’ambito soggettivo di applicazione dell’articolo 5 del CAD e che obbliga all’adesione a pagoPA dei gestori di pubblici servizi e anche delle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 18 della legge n. 124 del 2015, escluse le società quotate. Pertanto, l’adesione rimane facoltativa solo per i Prestatori di servizi di pagamento e per i soggetti non obbligati per legge che ne facciamo espressa richiesta a PagoPA S.p.A. che ne valuterà la relativa opportunità e fattibilità . Per ulteriori dettagli, si rimanda alle domande GRUPPO B – FAQ AMBITO NORMATIVO - B1, B2, B3 e B4.
Parole chiave: obbligatorietÃ
A9: Quali sono gli strumenti di pagamento e i canali utilizzabili?¶
Con l’adesione al Nodo dei Pagamenti-SPC, l’Ente Creditore può automaticamente, senza costi aggiuntivi, né necessità di convenzionamenti con i PSP, mettere a disposizione del cittadino i seguenti strumenti e canali di pagamento elettronico:
- il bonifico bancario o postale ovvero il bollettino postale
- versamenti effettuati con «carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente», avvalendosi dei prestatori di servizi di pagamento individuati secondo la procedura di cui al comma 1, lettera b) dell’art. 5 del CAD.
I pagamenti di cui al punto 2) possono essere effettuati presso ATM o POS fisici o virtuali messi a disposizione dai Prestatori di Servizi di Pagamento ovvero essere eseguiti autorizzando addebiti diretti da parte dell’utilizzatore finale.
Parole chiave: PSP
A10: Quali sono i modelli di pagamento previsti?¶
- I modelli di pagamento previsti da pagoPA sono:
- Modello 1: pagamento contestuale all’erogazione del servizio da parte dell’Ente Creditore tramite il suo portale (pagamento in tempo reale)
- Modello 2: pagamento differito rispetto all’erogazione del servizio da parte dell’Ente Creditore tramite il suo portale (incasso pre-autorizzato)
- Modello 3: pagamento eseguito tramite il canale del prestatore del servizio di pagamento prescelto (tipicamente canale fisico - Uffici Postali, Ricevitorie, Tabaccherie, ATM Bancomat, etc.)
Per la descrizione dettagliata dei modelli di pagamento si rimanda alla documentazione disponibile sul sito di pagoPA . Si precisa che, a prescindere al modello di pagamento utilizzato, in linea con quanto previsto dalla direttiva europea in materia di servizi di pagamento, l’ordine di pagamento ricevuto dal PSP è irrevocabile da parte dell’utilizzatore finale. Pertanto, una volta che l’utilizzatore finale abbia richiesto al PSP di eseguire l’operazione di pagamento nei confronti dell’Ente Creditore, il pagatore e il PSP non potranno mai revocare l’ordine di pagamento ovvero pregiudicare il carattere definitivo della relativa operazione di pagamento.
Parole chiave: PSP
A11: Quanti sono i PSP aderenti a pagoPA?¶
Sul sito di pagoPA è possibile consultare l’ elenco completo dei Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP).
Parole chiave: PSP
A12: Che differenza c’è tra CBILL e pagoPA?¶
CBILL è un logo commerciale delle banche che identifica la piattaforma di pagamento delle banche disponibile anche per gli Enti Creditori. La piattaforma di pagamento CBILL si può utilizzare attraverso l’Home Banking o gli ATM ed è integrata a pagoPA, nel senso che tutti i pagamenti effettuati attraverso CBILL, utilizzando un codice identificativo del sistema pagoPA (IUV), sono gestiti da pagoPA.
Parole chiave: PSP
A13: Ci sono differenze di costo tra i diversi Prestatori di Servizio a Pagamento?¶
Si. Ogni istituto che gestisce in pagamenti con pagoPA (Prestatori di Servizi a Pagamento) può applicare autonomamente differenti costi, a seconda delle proprie politiche commerciali e delle condizioni contrattuali dell’utente.
Parole chiave: PSP
A14: Perché con pagoPA sembra di pagare di più?¶
Con pagoPA le commissioni, nella peggiore delle ipotesi, rimangono invariate rispetto ai casi in cui pagoPA non è usato. La differenza è che, con pagoPA, le commissioni vengono esposte in modo trasparente al cittadino, che potrà rendersi conto come tendenzialmente i costi si riducono. Prima dell’introduzione di pagoPA in molti casi era l’Ente Creditore a inglobare i costi di commissione all’interno del tributo o del servizio. Il costo di commissione, quindi, rimaneva nascosto al cittadino ma comunque presente. Negli altri casi il costo di commissione era esplicito. Ad esempio, il pagamento con il bollettino postale o con un avviso in banca comporta un costo di commissione, anche se pagato con l’home banking. Nel pagamento di un F24, ad esempio, il cittadino non paga commissioni ma i costi sono a carico dell’Agenzia delle Entrate e quindi ricadono in modo indiretto sulla fiscalità generale. L’Agenzia delle Entrate infatti paga alle banche una commissione per ogni F24 pagato in via telematica o presso uno sportello bancario. Questa tabella mostra alcuni esempi di come cambiano i costi di commissione per il pagamento di un servizio prima e dopo l’introduzione di pagoPA:
Canali di pagamento | Commissioni prima di pagoPA | con pagoPA |
---|---|---|
Home Banking/C BILL | Variabili in base al rapporto Banca- Cliente e in base alla Banca scelta | Variabili, a partire da zero, in base al rapporto Banca-Cliente. |
Non superiori rispetto a prima | ||
Agenzie Bancarie e ATM (1) | A partire da 2 Euro e dipendenti dalla Banca. Non disponibile in tutti gli Istituti. | A partire da 1,30 Euro dipendenti dalla Banca scelta. Servizio disponibile presso tutti i PSP aderenti a pagoPA |
Sito della PA/Comune | Non sempre il servizio era disponibile. Quando disponibile le commissioni erano imposte dalla Banca Tesoriera scelta dalla PA e assorbite dalla PA | Il cittadino paga in base al PSP e allo strumento che sceglie (Conto corrente, carta di credito, altro). In alcuni casi le commissioni sono pari a 0 quando si paga con addebito in conto (es. Banca Intesa, Banco di Napoli, CR Veneto, altre). Sulla carta di credito grazie alla tecnologia di pagoPA i costi di commissione sono ottimizzati |
POSTE tramite bollettino postale (1) (2) | 1,10 - 1,50 Euro | 1,10 - 1,50 Euro |
Sisal (1) (2) | 2 Euro | 2 Euro |
Lottomatica (1) (2) | 2 Euro | 2 Euro |
Banca 5 (ITB) (1) (2) | 2 Euro | 1,70 Euro (in promozione fino a data da definirsi) |
PayPAL (2) | Non sempre disponibile | In base al tipo di carta o al tipo di conto. Condizioni di favore per pagoPA: |
1,50 Euro (indipendente dall’importo) | ||
Supermercati (GDO) (1) (2) | In base alla catena | In base alla catena |
F24 | Gratuito per il cittadino (le commissioni vengono assorbite dallo stato) | ND |
Pagamento presso sportelli fisici della PA | Contante o carta di credito. La commissione dipende dall’accordo di tesoreria e viene assorbito dalla PA | A breve disponibili attraverso POS fisici integrati con pagamento tramite carta di credito. |
Satispay | Non disponibile | 0 euro fino a 10 Euro e 0,20 per importi superiori |
Note
- in questi casi il pagamento può avvenire con carta di credito/debito o contante.
- da notare che con pagoPA, l’esercente potrebbe non richiedere, in aggiunta alla commissione, ulteriori agi e/o oneri connessi all’attività di riscossione di tributi, con l’effetto, che nel complesso l’operazione di pagamento potrebbe risultare più economica per il cittadino.
Parole chiave: PSP
A15: Perché devo pagare le commissioni?¶
A fronte dell’erogazione di un servizio di pagamento, il pagatore è chiamato a corrispondere al suo PSP una commissione. Le commissioni per la gestione del pagamento sono causate da alcuni costi di servizio che i PSP sostengono per garantire un servizio di qualità : ad esempio, la continuità di erogazione h24x365, i tempi di esecuzione delle transazioni che devono essere molto bassi, costi dei circuiti internazionali nel caso di pagamento con carta di credito, sicurezza e servizi anti-frode, affidabilità dell’infrastruttura, etc (vedi anche FAQ A16, A17 e A18).
Parole chiave: PSP
A16: Perché con pagoPA si dovrebbero ridurre le commissioni?¶
Il potere contrattuale di qualsiasi ente, anche di grandi dimensioni, è certamente inferiore a quello della Pubblica Amministrazione italiana nel suo complesso: per questo i PSP garantiscono a pagoPA un trattamento quasi sempre più vantaggioso.
Inoltre, la trasparenza dei costi di commissione dovrebbe incentivare la concorrenza, livellando verso il basso i costi di commissione: ad esempio, se vedo che la mia banca mi fa pagare una commissione alta per pagare con conto corrente posso scegliere la carta di credito, anche con un altro istituto (vedi anche FAQ A15, A17 e A18).
Parole chiave: PSP
A17: Posso pagare con carta di credito anche con pagoPA?¶
Si. Con la nuova versione dell’interfaccia di pagoPA, il pagamento con carta avviene con il semplice inserimento dei dati (numero, data di scadenza, CVV). pagoPA si occupa poi di individuare il PSP più conveniente per il cittadino in base ai dati della carta fornita, ferma restando per il cittadino la facoltà di modificare tale suggerimento (vedi anche FAQ A15, A16 e A18). Potrebbero ancora esserci però siti che espongono la vecchia interfaccia utente, nella quale, fatta la scelta della carta come strumento per il pagamento, è poi richiesto al pagatore di selezionare il circuito (VISA, Mastercard, AMEX, ecc.) e poi il PSP che voglio gestisca il pagamento.
Parole chiave: PSP, carta
A18: Perché con l’attuale pagoPA se devo pagare con la mia carta di credito o debito, devo prima scegliere un PSP?¶
La logica di pagoPA è quella, concordata con Banca d’Italia, di fare in modo che sia sempre il cittadino a scegliere il PSP con cui svolgere il servizio di pagamento, anche al fine di scegliere le commissioni da pagare. Ed è così che ragiona l’interfaccia utente attuale. Anche per i pagamenti con carta per i quali sia richiesto semplicemente di inserire il numero carta, la data di scadenza e il CVV, e il PSP sia selezionato automaticamente dall’interfaccia, tale selezione è un mero suggerimento all’utente su quale sia il PSP che risulta essere per lui il più conveniente ed adeguato, ferma restando la possibilità del pagatore di selezionare un diverso PSP (vedi anche FAQ A15, A16 e A17).
Parole chiave: PSP, carta
A19: Le operazioni eseguite con carta di credito con pagoPA possono essere disconosciute o comunque stornate in favore del pagatore?¶
Con pagoPA, la carta di credito rappresenta solo uno degli strumenti che il cittadino può utilizzare. Come per qualsiasi pagamento con carta di credito, il cittadino ha il diritto di disconoscere un’operazione che non ha autorizzato (ad esempio in caso di smarrimento della carta o clonazione della stessa), previa denuncia e blocco della carta, oppure contestando l’addebito entro 60 giorni dalla ricezione dell’estratto conto. L’istituto di pagamento (Prestatori di Servizi a Pagamento) che ha eseguito l’operazione di addebito della carta di credito è responsabile della verifica della legittimità della richiesta, come da normale procedura legata a qualsiasi pagamento effettuato con carta di credito. Resta ferma la possibilità per il pagatore di rivolgersi direttamente alla Pubblica Amministrazione che ha ricevuto il pagamento, per la richiedere il rimborso dell’importo pagato, in quanto non dovuto in tutto o in parte, ad esempio per la mancata erogazione del servizio o per l’erogazione di un servizio di importo diverso da quanto già pagato.
Parole chiave: PSP, carta
A20: Se effettuo un pagamento errato posso annullare il pagamento?¶
Il Sistema pagoPA previene la possibilità di effettuare pagamenti errati, controllando l’esistenza della posizione debitoria e la sua consistenza al momento del pagamento. Tuttavia, errori sono comunque possibili in altri snodi del processo e quindi, se per qualsiasi motivo l’utente abbia la necessità di annullare un pagamento eseguito tramite pagoPA, può richiedere all’Ente Creditore il rimborso, motivando adeguatamente la richiesta ed esibendo semplicemente la ricevuta di pagamento (o la quietanza) che ha ottenuto dallo stesso Ente Creditore o l’attestazione di pagamento ricevuta dal PSP con cui ha effettuato il pagamento.
Tali documenti sono sufficienti per ricostruire interamente la vicenda da parte dell’Ente Creditore.
A21: Come segnalo un pagamento errato?¶
pagoPA non consente pagamenti errati perché controlla l’esistenza della posizione debitoria e la sua consistenza al momento del pagamento.
Nel caso in cui un tributo sia stato pagato con pagoPA e anche al di fuori di esso (ad esempio tramite un F24, se l’Ente Creditore lo consente), il cittadino potrà segnalarlo all’Ente Creditore con gli strumenti messi a disposizione.
Il rimborso potrà essere effettuato tramite pagoPA (storno dell’operazione) entro il giorno stesso del pagamento effettuato, ovvero prima del versamento effettivo dell’importo in favore dell’Ente. Se la richiesta avviene successivamente, l’Ente Creditore dovrà provvedere al rimborso con altre modalità .
A22: Cosa succede se pago due volte lo stesso servizio?¶
Il pagamento doppio con pagoPA non è possibile. pagoPA non consente pagamenti errati perché controlla l’esistenza della posizione debitoria e la sua consistenza al momento del pagamento. Nel caso in cui un tributo sia stato pagato con pagoPA e anche al di fuori di esso (ad esempio tramite un F24, se l’Ente Creditore lo consente), il cittadino dovrà richiederne il rimborso all’Ente Creditore. Il rimborso potrà essere effettuato tramite pagoPA (storno dell’operazione) entro il giorno stesso del pagamento fatto utilizzando pagoPA, ovvero prima del versamento effettivo dell’importo in favore dell’Ente. Se la richiesta avviene successivamente, l’Ente Creditore dovrà provvedere al rimborso con altri strumenti.
A23: Posso pagare una cifra sbagliata?¶
pagoPA non consente pagamenti errati perché controlla l’esistenza della posizione debitoria e ne verifica l’importo dovuto al momento del pagamento.
A24: La mia banca non supporta pagoPA, cosa posso fare?¶
Quasi tutti gli istituti di credito che operano sul territorio nazionale supportano il sistema pagoPA. Si rinvia all’elenco dei Prestatori di Servizi a Pagamento (PSP) aderenti a pagoPA rinvenibile sul sito di pagoPA. Se la tua Banca non aderisce al sistema pagoPA potrai comunque pagare attraverso il sistema pagoPA attraverso gli altri canali, ovvero:
- sul sito o sull’app dell’Ente Creditore (se disponibile) utilizzando una carta di credito;
- presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e ITB;
- presso le Poste, se l’Ente Creditore che ha inviato l’avviso ha attivato tale possibilità di pagamento.
Parole chiave: PSP
A25: Per tutti i pagamenti mi arriverà un avviso cartaceo?¶
No. L’avviso cartaceo è obbligatorio e previsto solo nel caso di notifica di provvedimenti. Gli Enti Creditori possono inviare avvisi anche in altri casi (ad esempio, inviando una richiesta di pagamento nel caso della TARI).
A26: Se scelgo di pagare a rate mi arriverà un avviso alla scadenza di ogni rata?¶
No. Mi arriverà un solo avviso che contiene tutte le rate. È a carico del cittadino provvedere al pagamento delle singole rate.
A27: La ricevuta del pagamento fornita dal PSP scelto con pagoPA ha efficacia liberatoria?¶
Il Nodo dei Pagamenti-SPC rappresenta l’infrastruttura tecnica attraverso la quale i PSP aderenti, connettendosi ad un solo punto, si interfacciano con tutti gli Enti Creditori aderenti e ottengono ogni informazione necessaria all’operazione di pagamento, ivi inclusa la verifica della spettanza del pagamento e l’aggiornamento dell’importo dovuto. Questo meccanismo, in tempo reale, di verifica da parte del PSP dell’esistenza del debito e dell’aggiornamento del relativo importo, determinano l’effetto che la ricevuta del pagamento eseguito sia non solo liberatoria dell’importo versato ma, altresì, liberatoria della posizione debitoria sottostante del cittadino nei confronti dell’Ente Creditore beneficiario del pagamento, proprio poiché eseguito attraverso un PSP aderente al sistema pagoPA.
Tale effetto liberatorio, essendo strettamente connesso all’interazione tra l’Ente Creditore e il PSP aderente, si realizza esclusivamente attraverso i modelli di pagamento descritti nelle Linee guida, ossia con il modello 1, 2 o 3. Pertanto, ove il debitore inserisca in autonomia l’importo da versare, senza fare in alcun modo riferimento a un codice IUV predeterminato dall’Ente Creditore e/o non ci sia alcuna interazione tra il PSP aderente e l’Ente Creditore beneficiario, non potrà sussistere il valore liberatorio della posizione debitoria sottostante.
Inoltre, l’effetto liberatorio non potrà riguardare anche la posizione debitoria sottostante, laddove l’ammontare dell’importo effettivamente da pagare sia determinabile sulla base di elementi nella disponibilità esclusiva del pagatore all’atto del pagamento, tali, dunque, da escludere la possibilità per la PA beneficiaria di verificarne la correttezza. Ci si riferisce, a titolo esemplificativo, al pagamento delle tasse in autoliquidazione da parte del pagatore, oppure, al pagamento delle sanzioni del Codice della strada, in cui l’importo da pagare è variabile per legge a seconda della data dell’avvenuta notifica nei confronti dell’obbligato al pagamento.
A28: La ricevuta telematica deve essere sottoposta a bollo, considerata la sua efficacia liberatoria?¶
Attraverso l’interazione tra l’ Ente Creditore e il PSP aderente, il pagamento eseguito con pagoPA ha efficacia liberatoria per l’utente, oltre che del pagamento effettuato, anche della posizione debitoria sottostante, ancorché tale pagamento non sia eseguito presso l’ente o presso la banca tesoriera e/o cassiera dell’ente stesso. All’esito dell’operazione di pagamento, il PSP aderente, di norma, rilascia all’utente pagatore la ricevuta telematica (RT) che il sistema pagoPA comunque mette a disposizione della PA e che, in caso di esito positivo della richiesta di pagamento, assume, come appena ricordato, efficacia liberatoria per l’utente.
A sua volta, l’Ente Creditore può mettere a disposizione dell’utente pagatore e/o inviare al medesimo la RT. Precisato quanto fin qui esposto, si segnala che l’Ente Creditore non è chiamato ad assolvere l’imposta di bollo sulla RT, essendo tale documento emesso dal PSP.
Infine, per completezza, come segnalato nelle Linee Guida (cfr. paragrafo 10.4 a pagina 16 di 22) ove l’Ente Creditore, in aggiunta alla RT, intenda produrre per l’utente pagatore una specifica quietanza per il pagamento ricevuto di cui alla RT, dovrà tenere nella debita considerazione le disposizioni in materia di bollo che, se dovuto, rimane a carico in via solidale della PA e dell’utente pagatore e dovrà essere assolto al di fuori del sistema pagoPA.
A29: Qual è il livello di sicurezza dei pagamenti che avvengono su pagoPA?¶
Il livello di sicurezza è garantito dall’aderenza alle normative di sicurezza stabilite dalla Payment Card Industry (PCI) e all’aderenza ai requisiti sulla Strong Authentication previsti dalla PSD2. Tutti gli istituti di pagamento (Prestatori di Servizi a Pagamento) aderenti al sistema pagoPA devono sottostare ai requisiti di sicurezza e di prevenzione delle frodi imposti dalla PSD e PSD2.
A30: L’F24 è uno dei metodi di pagamento di pagoPA?¶
No. Al momento, pagoPA non gestisce lo strumento di pagamento dell’F24 che resta obbligatorio per le PA in fase di incasso solo ed esclusivamente se sussiste una normativa che obbliga all’uso esclusivo dell’F24 per gli incassi di quello specifico servizio e che come previsto al paragrafo 5 delle Linee Guida, rappresenta uno strumento di pagamento fuori da pagoPA utilizzabile sino alla sua prossima integrazione con il sistema.
A31: Quali sono i termini per l’utilizzo esclusivo della Piattaforma pagoPA?¶
L’articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, come modificato dall’articolo 1, comma 8, del decreto legge 162/2019, stabilisce che «L’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 30 giugno 2020. Anche al fine di consentire i pagamenti digitali da parte dei cittadini, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono tenuti, entro il 30 giugno 2020, a integrare i loro sistemi di incasso con la piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero ad avvalersi, a tal fine, di servizi forniti da altri soggetti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o da fornitori di servizi di incasso già abilitati ad operare sulla piattaforma. Il mancato adempimento dell’obbligo di cui al precedente periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165â€.
Pertanto, dopo il 30 giugno 2020, i PSP autorizzati ad operare in Italia dalla Banca d’Italia non potranno in alcun modo eseguire servizi di pagamento che non transitino per il Sistema pagoPA, ove abbiano come beneficiario una pubblica amministrazione.
Le pubbliche amministrazioni, entro la data del 30 giugno 2020, non potendo più incassare attraverso l’attività di un PSP fuori dal Sistema pagoPA, al fine della loro integrale gestione degli incassi tramite pagoPA, dovranno avere optato per una o più delle soluzioni che seguono:
- integrazione dei loro sistemi di incasso con la Piattaforma pagoPA;
- utilizzo di servizi di incasso forniti da altri soggetti beneficiari già attivi sulla Piattaforma pagoPA;
- affidamento delle loro entrate ad un riscuotitore speciale che sia già aderente a pagoPA.
Parole chiave: obbligatorietÃ
A32: Le amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare gli IBAN dei conti correnti loro intestati?¶
In considerazione della centralità a livello nazionale del Sistema pagoPA quale piattaforma unica per la gestione degli incassi, i soggetti obbligati all’adesione a pagoPA non possono richiedere agli utenti pagamenti tramite bonifico che non siano integrati con il Sistema pagoPA e proprio per tale ragione, al paragrafo 5 delle Linee Guida è precisato che “per evitare che gli utenti possano eseguire dei bonifici non integrati con il Sistema pagoPA, è fatto divieto ai soggetti tenuti per legge all’adesione a pagoPA di pubblicare in qualsiasi modo l’IBAN di accreditoâ€. Tale divieto, che non prevede eccezioni, decorre dalla data di pubblicazione delle Linee Guida (Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3.7.2018) ed il relativo rispetto è ancora più cogente in quanto interessa sia le PA che i PSP in considerazione del divieto per i PSP dal 31 dicembre 2019 di eseguire operazioni extra Nodo. Pertanto, le amministrazioni e gli altri Enti aderenti a pagoPA devono rivedere la propria modulistica, al fine di eliminare ogni riferimento in chiaro all’IBAN per il pagamento. Resta però fermo che, laddove un utente, però, avendo in proprio memoria di tale IBAN, esegua un bonifico extra pagoPA, tale pagamento andrà comunque gestito dall’Ente Creditore quale singola eccezione, laddove il PSP non si riuscito a bloccarlo, con l’auspico che tali eccezioni siano sempre di numero inferiore nel tempo, per addivenire ad un pieno rispetto della legge da parte dei PSP e degli Enti Creditori.
Parole chiave: obbligatorietÃ
A33: Il divieto di pubblicazione dell’IBAN contrasta con quanto previsto dalla normativa in materia di trasparenza amministrativa?¶
Per l’attuazione dell’obbligo di utilizzo del sistema pagoPA, al paragrafo 5 delle Linee Guida è precisato che “per evitare che gli utenti possano eseguire dei bonifici non integrati con il Sistema pagoPA, è fatto divieto ai soggetti tenuti per legge all’adesione a pagoPA di pubblicare in qualsiasi modo l’IBAN di accreditoâ€. Tale divieto, che non prevede eccezioni, decorre dalla data di pubblicazione delle Linee Guida (Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3.7.2018) ed il relativo rispetto è ancora più cogente in quanto interessa sia le PA che i PSP in considerazione del divieto per i PSP dal 31 dicembre 2019 di eseguire operazioni extra Nodo. Il divieto di pubblicazione dell’IBAN, non è in contrasto con quanto stabilito in materia di trasparenza amministrativa, e precisamente con l’articolo 36 del D. lgs 14 marzo 2013, n. 33 ai sensi del quale “Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82â€. Infatti, l’attuale articolo 5 del CAD, così come modificato dal D.Lgs. n. 179/2016 e successivamente corretto dal D.Lgs n. 217/2017 non stabilisce più l’obbligo di pubblicazione dell’IBAN da parte delle amministrazioni, ma si limita a stabilire l’utilizzo della piattaforma di cui al sistema pagoPA. Pertanto, l’articolo 36 già indicato, già dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 179/2016, non deve essere più attuato con la pubblicazione dell’IBAN ma, al contrario, deve essere opportunamente coordinato con il vigente testo dell’articolo 5 del CAD. Proprio per tale ragione di coordinamento e per evitare il mancato utilizzo da parte dei cittadini pagatori del sistema pagoPA, l’AGID, al paragrafo 5 delle Linee Guida, ha puntualizzato il divieto già richiamato in merito alla pubblicazione dell’IBAN.
Parole chiave: obbligatorietÃ
A34: Cosa si deve intendere per pagamenti eseguiti per cassa, presso il soggetto che per tale ente svolge il servizio di tesoreria o di cassa?¶
Al paragrafo 5 delle Linee Guida sono indicati i servizi di pagamento che possono ancora essere gestiti fuori dal sistema pagoPA, e tra questi alla lettera d) ci si riferisce esclusivamente ai pagamenti in contanti eseguiti presso la banca che svolge il servizio di tesoriera e cassa per l’Ente Creditore. Pertanto, non rientrano nella indicazione di cui alla lettera d) le operazioni di pagamento eseguite presso i pos fisici installati presso l’ente Creditorie, non essendo pagamento in contanti, né i pagamenti in contanti eseguiti presso PSP diversi dalla banca tesoriera o cassiera, non essendo pagamenti eseguiti presso la banca che svolge il servizio di tesoriera e cassa per l’Ente Creditore. Difatti, la gestione della cassa dell’ente è di competenza esclusiva della banca tesoriere o cassiera e fa riferimento esclusivamente ai pagamenti eseguiti in contanti presso tale banca.
Parole chiave: obbligatorietÃ
A35: Sono ancora consentiti i pagamenti tramite MAV?¶
Al paragrafo 5 delle Linee Guida sono indicati i servizi di pagamento che possono ancora essere gestiti fuori dal sistema pagoPA, e tra questi non rientrano i MAV, per i quali a decorrere dal 31 dicembre 2019 sarà efficace il divieto (art. 65, comma 2, D. lgs n. 217/2017) in capo al PSP di dare seguito a tali avvisi di pagamento fuori dal sistema pagoPA, ove il beneficiario sia un soggetto obbligato ad aderire a pagoPA. Si veda anche la FAQ C8.
Parole chiave: obbligatorietÃ
A36: Come funziona il ri-versamento da parte di Poste Italiane sul conto di tesoreria?¶
Al paragrafo 9.1 “Pagamenti effettuati tramite bollettino di conto corrente postale†è stabilito l’onere di Poste Italiane s.p.a., ove richiesto dall’Ente Creditore, di eseguire il ri-versamento sul conto di tesoreria delle somme incassate attraverso il Sistema pagoPA nella singola Giornata operativa. Tale operatività , inerisce le sole operazioni eseguite su pagoPA da Poste con bollettini postali e non anche altre operazioni eseguite da altri PSP. Infatti, tale operatività è funzionale a che il conto postale, ove censito come “conto corrente di appoggioâ€, mantenga inalterata la capacità per l’ente di eseguire la riconciliazione tramite il giornale di cassa e i flussi pagoPA di riconciliazione/RT singole. Pertanto, per una valida gestione dei flussi pagoPA e addivenire ad una riconciliazione automatizzata, si suggerisce agli Enti Creditori che dispongano di un conto postale ancillare a quello di tesoreria, di valorizzare sempre nelle proprie RPT, sia il campo “CC di accredito†con l’IBAN di tesoreria, sia il campo “CC di appoggio†con IBAN postale. In tal modo, i PSP aderenti a pagoPA accrediteranno il solo conto di tesoreria, ad eccezione di Poste che utilizzerà invece il solo conto postale e, ove richiesto dall’Ente, provvederà altresì in automatico allo svuotamento dello stesso conto in favore del conto di tesoreria con la periodicità richiesta dall’Ente Creditore; il tutto con ogni evidente semplificazione del processo di riconciliazione e regolarizzazione degli incassi ricevuti.
Parole chiave: PSP
A37: Gli incassi eseguiti tramite la Piattaforma pagoPA rispettano la normativa europea (PSD1 e PSD2)?¶
Ai sensi dell’articolo 2, punto 39, del Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218 per il recepimento in Italia della PSD2, dal 1° gennaio 2019 le Pubbliche Amministrazioni devono applicare quanto stabilito in materia di pagamenti dalla PSD1 e dalla PSD2. Ciò detto, si segnala che, per la sola componente degli incassi, la gestione degli stessi tramite il Sistema pagoPA garantisce il pieno rispetto della direttiva europea, come recepita a livello nazionale, essendo il sistema pagoPA già compliance con la PSD1 e con la PSD2, come recepite a livello nazionale.
Parole chiave: obbligatorietÃ
A38: Come posso portare in deduzione/detrazione quanto pagato con pagoPA?¶
Con pagoPA, a prescindere dalle modalità di pagamento (contanti, bonifico, carta di credito, ecc.) il pagatore è sempre chiamato a scegliere il PSP con cui svolgere il servizio di pagamento, anche al fine di scegliere le commissioni da pagare. Tali commissioni, ove richieste, sono versate e incamerate esclusivamente dal PSP selezionato dal cittadino e nulla è di competenza del sistema pagoPA e/o della PagoPA S.p.A. che gestisce tale sistema. Inoltre, tali commissioni, in quanto inerenti un’attività finanziaria, sono esenti da IVA. Fatte tali precisazioni, per quanto concerne la deducibilità /detraibilità delle commissioni pagate con pagoPA, la prova del pagamento delle stesse è rinvenibile, come segue:
- per i pagamenti tramite home banking (es. bonifico, MyBank, C-BILL, ecc.) l’importo delle commissioni, di norma, è addebitato separatamente dall’importo del pagamento stesso; pertanto, ai fini fiscali, si potrà fare riferimento alla specifica riga di estratto conto ove risultano addebitate tale spese di commissioni;
- per i pagamenti tramite carta di pagamento (es. di credito o di debito o prepagata) l’importo delle commissioni, di norma, è addebitato unitamente all’importo del pagamento stesso; pertanto, ai fini fiscali, si potrà fare riferimento alla riga di estratto conto della carta ove risulta addebitato tale pagamento;
- per i pagamenti tramite sportello fisico (es. tabaccaio, poste italiane, grande distribuzione, ecc.) l’importo delle commissioni, di norma, è addebitato separatamente dall’importo del pagamento stesso; pertanto, ai fini fiscali, si potrà fare riferimento alla ricevuta/scontrino rilasciato dal PSP ove risultano specificate le spese di commissioni.
Per ogni ulteriore esigenza di detrazione/deduzione di quanto pagato in favore dell’amministrazione beneficiaria, il cittadino dovrà rivolgersi direttamente all’amministrazione affinché la stessa rilasci ogni documento, ulteriore e diverso dalla ricevuta rilasciata dal PSP e/o da pagoPA, quale ad esempio la quietanza del pagamento eseguito tramite pagoPA.
Parole chiave: deduzione, detrazione
Gruppo B - Domande frequenti in ambito normativo¶
B1: Quali sono i riferimenti normativi in materia di pagamenti elettronici a favore della PA?¶
In forza della nuova formulazione dell’articolo 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. n. 82/2005, i soggetti indicati all’articolo 2 dello stesso Codice, sono chiamati sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma pagoPA, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico.
Per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in materia informatica, e al fine di garantire omogeneità di offerta ed elevati livelli di sicurezza, le Pubbliche Amministrazioni - ai sensi dell’articolo 15, comma 5 bis, del Decreto Legge n. 179/2012, come convertito in legge - sono tenute ad avvalersi dell’infrastruttura tecnologica pubblica, meglio conosciuta come Nodo dei Pagamenti-SPC, messa a disposizione dall’AgID. Il combinato disposto degli articoli appena citati ha generato la realizzazione del sistema dei pagamenti elettronici “pagoPAâ€.
Il documento “Linee Guida per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei Gestori di Pubblici Servizi» - pubblicato in G.U. n. 152 del 3 luglio 2018 - definisce le regole e le modalità di effettuazione dei pagamenti elettronici attraverso il Nodo dei pagamenti da parte dei soggetti aderenti. Le Linee Guida, in quanto normativa secondaria, hanno come presupposto le disposizioni primarie in materia di pagamenti, ivi inclusa la normativa nazionale per il recepimento della PSD2.
L’esecuzione di pagamenti elettronici a favore degli Enti Creditori (PA centrale e locale, gestori di pubblici servizi e società a controllo pubblico) avviene sulla base del quadro normativo composto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) e dell’art. 15, comma 5 bis, del Decreto Legge n. 179/2012, convertito con L. 221/2012.
Parole chiave: obbligatorietÃ
B2: Come declinare il concetto di pubblica amministrazione?¶
Per la nozione di Pubblica Amministrazione, si rinvia a quanto già ampiamente dettagliato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la circolare interpretativa n. 1 del 9 marzo 2015 emessa per l’ambito applicativo soggettivo della fatturazione elettronica.
Parole chiave: PA
B3: Qual è l’ambito soggettivo di applicazione dell’articolo 5 del CAD?¶
Il CAD è stato dapprima modificato dal D.Lgs. n. 179/2016 (G.U. n. 214 del 13.9.2016) e successivamente corretto dal D. Lgs. n. 217/2017 (G.U. n. 9 del 12.01.2018). Fatta tale precisazione, appare opportuno segnalare che, fermo restando l’ambito soggettivo dell’obbligo di cui all’articolo 15, comma 5bis, del D.L. 179/2012 che stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate ad aderire all’infrastruttura del Nodo dei Pagamenti-SPC e la nozione di Pubblica Amministrazione di cui alla circolare interpretativa n. 1 del 9 marzo 2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri (emessa per l’ambito applicativo soggettivo della fatturazione elettronica), la nuova formulazione dell’articolo 5 ha esteso ulteriormente l’ambito applicativo del Nodo dei Pagamenti-SPC.
Infatti, l’attuale articolo 2, comma 2, del CAD, oltre alle Pubbliche Amministrazioni, ha introdotto nel perimetro soggettivo del CAD anche le società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 18 della legge n. 124 del 2015, escluse le società quotate, nonché i gestori di pubblici servizi. Pertanto, le Pubbliche Amministrazioni, le società a controllo pubblico e i gestori di pubblici servizi, ai sensi del combinato disposto dell’attuale articolo 5 del CAD e dell’articolo 15, comma 5bis, del D.L. 179/2012, sono obbligati ad aderire al sistema pagoPA per consentire alla loro utenza di eseguire pagamenti elettronici in modalità uniforme nei loro confronti.
Per i soggetti non obbligati, (es. società partecipate ma quotate oppure soggetti che non rivestano la qualifica di gestori di pubblici servizi), resta ferma la facoltà di aderire anch’essi al Sistema, per consentire ai loro utenti di beneficiare dei servizi messi a disposizione dai PSP aderenti al Sistema pagoPA, previa opportuna istanza e istruttoria da parte di PagoPA S.p.A. che ne valuterà la relativa opportunità .
Parole chiave: obbligatorietà , PA
B4: Quali sono le società a controllo pubblico obbligate ad aderire a pagoPA?¶
Come già ricordato, l’articolo 2, comma 2, del CAD, prevede nel perimetro soggettivo del CAD anche le società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 18 della legge n. 124 del 2015, escluse le società quotate. Il D.Lgs. n. 175/2016, all’articolo 2, lettera m), ha delineato il concetto di società a controllo pubblico. In particolare, le società a controllo pubblico sono definite come quelle società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, e precisamente:
- le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
- le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
- le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
L’articolo 2359 del codice civile precisa che ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) che precedono “si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsaâ€. Infine, all’articolo 2 del D.Lgs. n. 175/2016 è ulteriormente precisato che “Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controlloâ€.
Parole chiave: obbligatorietÃ
B5: Quali sono le scadenze previste?¶
La piattaforma tecnologica del Nodo dei Pagamenti-SPC è attiva e funzionante dal 2012 mentre l’obbligo dei soggetti sottoposti all’applicazione del CAD di consentire agli utenti (cittadini, imprese e professionisti) di eseguire con mezzi elettronici il pagamento di quanto a qualsiasi titolo dovuto alla Pubblica Amministrazione è in vigore dal 1° giugno 2013. Inoltre, si segnala che l’articolo 65, comma 2, del Decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 stabilisce «L’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 31 dicembre 2019». Pertanto, a decorrere da tale data, i prestatori abilitati a offrire servizi di pagamento ai sensi della PSD2 non potranno in alcun modo eseguire servizi di pagamento che non transitino per il Nodo dei Pagamenti-SPC e che abbiano come beneficiario un soggetto pubblico obbligato all’adesione allo stesso sistema, ad eccezione dei soli servizi indicati al paragrafo 5 delle Linee Guida, e segnatamente:
- la Delega unica F24» (c.d. modello F24) e il Sepa Direct Debit (SDD), sino alla loro integrazione con il Sistema pagoPA;
- eventuali altri servizi di pagamento non ancora integrati con il Sistema pagoPA e che non risultino sostituibili con quelli erogati tramite pagoPA poiché una specifica previsione di legge ne impone la messa a disposizione dell’utenza per l’esecuzione del pagamento;
- i pagamenti eseguiti per cassa, presso il soggetto che per tale ente svolge il servizio di tesoreria o di cassa.
Parole chiave: obbligatorietÃ
B6: Un ente creditore aderente al sistema pagoPA ha l’obbligo di avere un conto corrente postale?¶
Al paragrafo 5 delle Linee Guida da ultimo pubblicate in G.U. da AgID e disponibili sul sito www.pagopa.gov.it di pagoPA, è precisato che «Al fine di consentire all’utilizzatore finale di avere a disposizione tutti gli strumenti di pagamento, incluso il servizio di bollettino postale, ogni Ente Creditore, ove abbia in essere un rapporto di conto corrente postale, ne censisce l’IBAN sul Sistema pagoPA, unitamente al conto corrente di tesoreria o di cassa»; da qui in capo all’Ente l’obbligo di censimento di almeno 1 conto corrente postale se è già nelle disponibilità di tale ente prima dell’adesione a pagoPA o, comunque, se anche successivamente l’ente abbia volontariamente deciso di instaurarlo. In altri termini, se un ente, per qualunque ragione, ha un conto corrente postale a lui intestato non può non utilizzarlo anche per pagoPA.
Lo stesso paragrafo continua specificando che “Per lo stesso fine, resta ferma la facoltà per ogni Ente Creditore di instaurare un rapporto di conto corrente postale, anche in seguito all’adesione al Sistema pagoPAâ€; da qui la facoltà di instaurare un rapporto di conto corrente postale, ove tale rapporto non sia pre-esistente all’adesione a pagoPA.
In ultimo, lo stesso paragrafo delle Linee Guida segnala che “Ogni Ente Creditore, ove abbia in essere altri rapporti di conto corrente bancario o postale, potrà censirne i relativi IBAN sul Nodo dei Pagamenti-SPCâ€; da qui l’ulteriore facoltà in capo all’ente di censire anche più di un conto corrente postale.
Pertanto, l’obbligo di instaurare un rapporto ex novo con Poste italiane dopo l’adesione a pagoPA non sussiste ma è evidente che tale rapporto, può ampliare gli strumenti di pagamento che un ente tramite pagoPA può mettere a disposizione dei pagatori.
Parole chiave: obbligatorietà , bollettino , PSP
B7: Per l’emissione dei nuovi bollettini postali, gli Enti Creditori devono fare richiesta a Poste Italiane per l’autorizzazione alla stampa in proprio?¶
Nel documento “L’avviso di pagamento analogico nel sistema pagoPA†pubblicato sul sito www.pagopa.gov.it di pagoPA viene specificato che: “Gli Enti Creditori che intendono utilizzare il nuovo bollettino postale possono fare richiesta a Poste Italiane, per ottenere la necessaria Autorizzazione alla stampa in proprioâ€. L’autorizzazione deve essere richiesta a Poste Italiane così come definito nel Manuale della stampa in proprio, consultabile alla pagina poste.it, area PA, accedendo alla sezione incassi e pagamenti e cliccando sulla dicitura Bollettino Postale, in modo da accedere alla pagina che contiene tutti i documenti necessari per richiedere le autorizzazioni alla stampa, ivi compreso il Manuale che descrive come deve essere predisposto il nuovo Bollettino PA. Inoltre, si precisa che Poste Italiane ha precisato che la nuova autorizzazione massiva per la produzione di bollettini PA integrati nell’avviso pagoPA, proprio per la sua natura, sarà richiedibile anche da soggetti diversi dagli stampatori, quali Partner tecnologici o SW house degli Enti.
Parole chiave: obbligatorietà , bollettino, PSP
B8: Le convenzioni in essere su servizi di tesoreria tra PA e PSP sono ancora valide?¶
Le convenzioni e/o gli accordi negoziali in essere tra una Pubblica Amministrazione e uno o più Prestatori di Servizi di Pagamento, ancorché aventi ad oggetto l’attività di incasso in modalità elettronica non coerenti con le Linee Guida, saranno validi sino alla loro naturale scadenza, salva la possibilità per l’Ente di recedere dal contratto preliminarmente alla scadenza per usufruire delle funzionalità del Nodo dei pagamenti-SPC.
Parole chiave: PSP
B9: Il sistema pagoPA garantisce il rispetto del divieto di surcharge?¶
La PSD e la PSD2 ovvero le direttive europee in materia di servizi di pagamento in ambito Europeo (SEPA) e, al pari, la rispettiva normativa nazionale di recepimento, proibiscono che il cittadino sia chiamato a pagare un sovrapprezzo richiesto dal beneficiario per l’esecuzione del pagamento. Il Sistema pagoPA rappresenta un progetto ambizioso, strategico e innovativo che introduce semplicità nei rapporti, valorizzando trasparenza, concorrenza e autonomia, sia nel settore pubblico, che in quello privato, e mira a rendere più efficace il settore pubblico, senza rinunciare a politiche di contenimento della spesa. Con pagoPA, l’utente non è più chiamato ad eseguire il pagamento attenendosi alle indicazioni impartitegli dal singolo Ente Creditore, ma potrà scegliere come eseguire il pagamento fra numerose soluzioni offerte liberamente, e in via concorrenziale, dal mercato dei PSP. Pertanto, con l’obiettivo di ribaltare la pregressa logica della riscossione eseguita dalla PA - che prevedeva un’attività di convenzionamento tra la PA stessa e un PSP, quale suo riscossore speciale, con limitazioni per l’utenza e costi per la PA, oltre che per il pagatore - con il sistema pagoPA tutti i PSP aderenti possono eseguire pagamenti in favore degli Enti Creditori, facendo leva sui propri rapporti contrattuali (occasionali o meno) con l’utente pagatore, senza più necessità di alcun tipo di convenzionamento da parte dell’Ente Creditore. Il PSP che esegue il pagamento, pertanto, si configura, in via occasionale o meno, come prestatore del pagatore e non anche come prestatore dell’Ente Creditore beneficiario.
Il sistema pagoPA, difatti, non prevede alcun tipo di rapporto contrattuale tra il PSP e l’Ente Creditore, per cui le commissioni sono applicate al cittadino dal suo PSP (selezionato liberamente tra i PSP aderenti) per il servizio di pagamento da lui richiesto. Di conseguenza, in applicazione del principio tariffario comunitario c.d. SHARE e del divieto di surcharge, il pagatore è chiamato a pagare le commissioni al PSP da lui selezionato. Tali principi, stante il funzionamento di pagoPA, sono rispettati anche nell’operatività del pagamento con carta.
Precisato quanto fin qui esposto, appare per completezza opportuno segnalare che quanto avviene con pagoPA – ossia consentire ad un PSP aderente e selezionato liberamente dall’utente di richiedere una commissione per l’operazione di pagamento – costituisce una fattispecie in nessun modo assimilabile alla pratica vietata dalla PSD e dalla PSD2 e scorretta (art. 21, comma 4bis, e art. 62, comma 1, D.Lgs. 206/2005) del surcharge, in cui un beneficiario applica un sovrapprezzo per determinate tipologie di pagamento, ribaltando sull’utente, in tutto o in parte, le commissioni che lo stesso beneficiario è chiamato a riconoscere al proprio PSP.
Parole chiave: carta, PSP
B10: Nell’ambito del Sistema pagoPA, quali documenti occorre conservare a norma? Le RT, le RPT o il solo Flusso di rendicontazione?¶
La conservazione è l’attività finalizzata a proteggere, nel tempo, i documenti informatici e i dati ivi contenuti, assicurandone, tra l’altro, la sicurezza, l’integrità e la non modificabilità , al fine di preservare il valore probatorio del documento informatico e, nel caso specifico di pagoPA, della transazione di pagamento. In quest’ottica, per rispondere al quesito occorre esaminare la natura e le caratteristiche di ciascuno degli elementi da lei richiamati che vengono gestiti nell’ambito della piattaforma del Nodo dei Pagamenti-SPC, e segnatamente:
- la Richiesta del Pagamento Telematico (RPT), ossia il documento informatico, predisposto dall’Ente Creditore, che innesca il processo di pagamento;
- la Ricevuta Telematica (RT), ossia il documento informatico, predisposto dal PSP che garantisce l’irrevocabilità del pagamento, a prescindere dallo strumento utilizzato;
- il Flusso di rendicontazione, ossia il documento informatico, predisposto dal PSP e trasmesso all’Ente Creditore, con cui vengono riepilogati i pagamenti ricevuti. Tale documento, contenente unicamente l’identificativo univoco del versamento (IUV), non ha rilevanza giuridica esterna ma viene utilizzato per facilitare l’attività di riconciliazione dei pagamenti ricevuti in via cumulativa.
Considerato che la quietanza, fornita dall’Ente Creditore al cittadino, è formata sulla base della RT a fronte della RPT, si ritiene che, al fine di conservare traccia dell’intera transazione di pagamento, sia opportuno conservare a norma sia la RT, sia la RPT.
B11: Ѐ possibile l’interconnessione tra Nodo e circuiti internazionali di pagamento?¶
In coerenza con l’obiettivo del Nodo dei Pagamenti-SPC di garantire il libero mercato dei PSP, l’AgID ha stabilito nelle Linee Guida che anche i PSP non nazionali possano aderire al sistema per erogare servizi di pagamento agli utenti della PA italiana, a condizione che risultino rispettati i processi di pagamento SEPA delineati nelle Linee Guida stesse. Il sistema non altera i processi definiti per la gestione della tesoreria, pertanto, la PA è vincolata nella propria gestione finanziaria, dovendo, se centrale, usufruire del servizio di tesoreria erogato dalla Banca d’Italia e, se locale, affidare la propria gestione a un soggetto tesoriere e/o cassiere e rispettare il principio di accentramento di cui agli articoli 209 e 211 del T.U.E.L.
Parole chiave: PA
B12: Le disposizioni di pagamento effettuate tramite il Nodo sono revocabili?¶
La PSD e la PSD2 e la rispettiva normativa nazionale di recepimento, stabiliscono, in via generale, l’irrevocabilità dell’ordine di pagamento una volta che tale ordine sia stato ricevuto dal PSP. Applicando tale previsione normativa alle modalità di pagamento di cui al Nodo dei Pagamenti-SPC, una volta che il pagatore ha inviato la richiesta al PSP di esecuzione dell’operazione di pagamento (a prescindere dallo strumento: bonifico, carta di credito, contante, MyBank, ecc.) il pagamento non potrà essere revocato dal pagatore.
Parole chiave: PA
B13: Da quando decorre l’effetto liberatorio per il pagamento di sanzioni del codice della strada eseguito attraverso il Sistema pagoPA?¶
Come noto l’art. 202 del CdS prevede il termine di 5 e di 60 giorni per il pagamento in misura ridotta della sanzione. Sull’effetto liberatorio dei pagamenti delle sanzioni del CdS è intervenuto il decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con la legge 8 aprile 2016, n. 49 che all´art. 17quinquies prevede che: “il primo e il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si interpretano nel senso che, per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite conto corrente postale, l’effetto liberatorio del pagamento si produce se l’accredito a favore dell’amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamentoâ€. Ciò detto appare opportuno tenere nella debita considerazione che la normativa appena richiamata, facendo riferimento proprio a due giorni necessari per l’accredito dell’operazione di pagamento richiesta nel sistema interbancario, si riferirsi al termine di legge (T+1) stabilito dalla PSD1 e confermato dalla PSD2 e introdotto nel nostro ordinamento dal D.Lgs n. 11/2010 di recepimento della direttiva. Pertanto, tale normativa fa riferimento al concetto di giornata operativa che si differisce da quello di giornata lavorativa anche per la durata della prima rispetto alla seconda.
Tutto ciò premesso, si puntualizza che l’art. 17quinquies, in quanto inerenti i termini di un’operazione di pagamento, con l’espressione “due giorni†fa riferimento a due giorni operativi e non lavorativi, con l’effetto che, né il sabato, né i festivi, la domenica inclusa, sono giorni operativi e che, pertanto, per il calcolo di tali due giorni non devono essere conteggiati, né il sabato, né la domenica, né gli altri giorni festivi dell’anno. Inoltre, appare, altresì, opportuno segnalare che l´art. 17quinquies del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con la legge 8 aprile 2016, n. 49, non fa alcun riferimento al Sistema pagoPA, ossia al sistema dei pagamenti in favore di soggetti pubblici attraverso la piattaforma di cui all’art. 5 del CAD messa a disposizione da PAgoPA S.p.A. che introduce una maggiore certezza sui pagamenti eseguiti e amplia l’effetto liberatorio degli stessi e che prevede anche un pari valore liberatorio tra i pagamenti eseguiti con bollettino postale e quelli eseguiti con altri strumenti messi a disposizione dal sistema bancario. Infatti, per i pagamenti eseguiti attraverso il Sistema pagoPA, in virtù dell’efficacia liberatoria propria dei pagamenti elettronici eseguiti tramite pagoPA, per tali pagamenti, inclusi quelli appunti delle sanzioni del CdS, l’effetto liberatorio di produce dalla data di pagamento riportata sulle ricevute di pagamento (RT) che il Sistema pagoPA mette a disposizione dei singoli enti beneficiari.
Parole chiave: multe, PA
B14: Come declinare l’obbligo di adesione a pagoPA per i gestori di pubblici servizi o per le società a controllo pubblico?¶
I gestori di pubblici servizi e/o le società a controllo pubblico indicate all’art. 2 del CAD, devono aderire alla Piattaforma pagoPA ma tale obbligo che deve essere comunque adempiuto NON determina l’uso esclusivo dei servizi di pagamento della Piattaforma pagoPA. Infatti, diversamente dalle amministrazioni pubbliche (cfr. art. 5, comma 2-quater, del CAD e art. 65, comma 2, del D.lgs n. 217/2017), i gestori di pubblici servizi e le società quotate di cui all’art. 2 del CAD devono mettere a disposizione dell’utenza i servizi di pagamento tramite pagoPA ma posso offrire - in parallelo a tali servizi - anche altri servizi di pagamento non integrati con pagoPA.
Sarà , quindi, facoltà dell’Utente pagatore decidere se utilizzare i servizi di pagamento offerti da pagoPA o gli altri offerti direttamente dal beneficiario.
B15: Ci sono termini o scadenze per le società a controllo pubblico e/o per i gestori di pubblici servizi?¶
L’obbligo per i gestori di pubblici servizi e per le società a controllo pubblico indicate all’articolo 2, comma 2, del CAD di aderire al Sistema pagoPA è entrato in vigore con due distinti provvedimenti normativi. In particolare, il D.Lgs 26 agosto 2016, n. 179, ha esteso l’obbligo di adesione alle società a controllo pubblico con decorrenza di tale legge, e per effetto di tale obbligo, dal 14 settembre 2016 mentre, più di recente, il D. lgs 13 dicembre 2017, n. 217 ha esteso l’obbligo di adesione ai gestori di pubblici servizi con decorrenza di tale legge, e per effetto di tale obbligo, dal 13 gennaio 2018. Specificate le date in cui l’obbligo di adesione al sistema pagoPA è entrato in vigore per tali specifici soggetti di cui all’articolo 2 del CAD, si segnala che dalla data di riferimento come appena indicata, rispettivamente, le società a controllo pubblico e i gestori di pubblici servizi dovevano (e a tutt’oggi devono) mettere a disposizione dei loro utenti i servizi di pagamento della piattaforma pagoPA (cfr. anche faq B14).
Gruppo C - Domande frequenti sull’adesione degli Enti Creditori¶
C1: Quali sono le procedure da seguire per aderire a pagoPA?¶
L’adesione a pagoPA avviene con procedure e modalità coerenti con le Linee Guida emanate da AgID. L’iter è differenziato per tipologia di soggetto aderente (Ente Creditore o Prestatore di Servizi di Pagamento) e può avvenire per entrambe le tipologie in modalità diretta oppure in modalità indiretta, ossia in tale ultimo caso tramite Intermediari o Partner tecnologici. La documentazione per l’adesione è disponibile sul sito www.pagopa.gov.it di pagoPA, suddivisa per Enti Creditori e per Prestatori di Servizi di Pagamento.
Parole chiave: PA
C2: Che problemi hanno i soggetti obbligati che non aderiscono a pagoPA?¶
Le PA che non hanno ancora attivato tale sistema presentano difformità nel modo di incassare le somme dovute. Alcune di loro richiedono che i pagamenti siano effettuati con il modello F24, molto più complesso sia nella fase di compilazione che nella fase di pagamento, con frequenti rischi di errori. I pagamenti effettuati con F24, inoltre, sono incassati dallo Stato che solo successivamente li riversa alle Pubbliche Amministrazioni (i tempi di riversamento previsti anche di 15 giorni), rendendo più lungo e macchinoso il processo di incasso. Le Pubbliche Amministrazioni indicano spesso modalità di pagamento diverse per diverse tipologie di servizi: ad esempio, il bonifico, il MAV (Mediante Avviso), il RAV (Ruoli Mediante Avviso), versamenti presso il tesoriere o presso altri specifici soggetti riscossori. Ne consegue che è sempre più necessario standardizzare gli incassi per fornire a cittadini e imprese un’unica modalità di pagamento omogenea riconosciuta a livello nazionale anche se questo può comportare, inizialmente, un fisiologico periodo di adattamento. Senza il sistema pagoPA, infine, gli Enti Creditori non possono rilasciare al cittadino una quietanza «liberatoria» di pagamento, con il rischio di comunicare dopo mesi o addirittura anni, eventuali somme ancora dovute a saldo del pagamento già eseguito.
Parole chiave: PA, obbligatorietÃ
C3: Quali accorgimenti e indicazioni è necessario tenere in considerazione per la generazione del codice IUV?¶
Il codice IUV è un elemento strutturale dell’intero sistema pagoPA, non solo per la sua capacità di richiamane l’IBAN di accredito selezionato dall’Ente Creditore per quella specifica operazione di pagamento, ma soprattutto perché consente all’utente di eseguire il pagamento
presso i PSP aderenti al Nodo (c.d. modello 3: pagamenti attivati presso il PSP) e altresì consente all’Ente Creditore di eseguire una riconciliazione immediata, analitica e automatica. Pertanto, è essenziale che un Ente Creditore lavori nel migliore dei modi nella generazione dello IUV per beneficiare in proprio e permettere ai PSP e agli utenti di beneficiare di tutte le funzionalità del sistema pagoPA. Ciò detto, si ricorda che per:
- il modello 1 (pagamento attivato presso l’Ente Creditore con reindizzamento on-line) e per il modello 2 (pagamento attivato presso l’Ente Creditore con autorizzazione gestita dal PSP) lo IUV può essere rappresentato da una stringa
alfanumerica lunga sino ad un massimo di 35 caratteri alfanumerici tutti liberi, fermo restando l’uso consigliato dello standard ISO 11649;
- il modello 3 (pagamento presso il PSP), lo IUV è ricompreso all’interno del Codice Avviso, per un massimo di 18 caratteri numerici, secondo uno dei due
seguenti schemi:
- “0†+ 2 caratteri numerici + IUV di massimo 15 caratteri numerici;
- “1†+ IUV di massimo 17 caratteri numerici.
Fermo restando quanto appena detto in merito ai caratteri dello IUV, si rappresenta la necessità di tenere nella debita considerazione il fatto che, se si consente ad un utente di accedere al sito dell’Ente Creditore secondo il Modello 1 o 2 e di stampare l’avviso di pagamento senza eseguire on line la relativa operazione di pagamento, tale avviso non potrà essere pagato secondo il Modello 3 presso il PSP, laddove il codice IUV sia composto da un numero di caratteri non compatibile con quelli previsti per il modello 3.
Parole chiave: PA
C4: Sono una PA, per aderire a pagoPA il mio tesoriere o cassiere deve essere aderente a sua volta?¶
L’adesione a pagoPA non è connessa con il servizio di tesoreria e cassa. In sede di adesione l’Ente dovrà indicare gli IBAN dei conti correnti bancari e/o postali che intende accreditare attraverso le funzionalità di pagoPA. Tali conti correnti potranno essere accreditati a prescindere che il relativo Prestatore di Servizi di Pagamento sia o meno aderente a pagoPA. Laddove il tesoriere o cassiere dell’Ente sia aderente a pagoPA questi potrà supportare l’Ente nell’adesione potendosi, se del caso, configurare come Intermediario Tecnologico dell’Ente (cfr. Linee Guida). Si ricorda che ogni Ente è lasciato libero di individuare le modalità di approvvigionamento di beni e servizi, ivi inclusi quelli di intermediazione tecnologica per l’adesione a pagoPA, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ivi incluso quella del Codice degli Appalti e degli Acquisti sulla piattaforma gestita da CONSIP S.p.A.
Parole chiave: PSP
C5: L’adesione a pagoPA da parte di un soggetto a cui una PA ha affidato la riscossione delle entrate ha effetto sulla stessa PA appaltante?¶
Il Sistema pagoPA è disponibile anche ai soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997 che consente alle PA di affidare a terzi le attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate. In merito, si puntualizza che: i) i soggetti iscritti nell’albo già indicato, ove aderenti al sistema pagoPA, risulteranno beneficiari delle operazioni di pagamento elettroniche eseguite attraverso pagoPA; e ii) l’attività di riversamento da parte del concessionario in favore della PA appaltante sarà eseguita fuori dal sistema pagoPA ovvero nelle modalità stabilite nel contratto tra il concessionario e la stessa PA appaltante. Fatta la precisazione appena esposta, appare necessario puntualizzare che l’adesione al sistema pagoPA eseguita da parte di un soggetto a cui la PA ha affidato, ex D.Lgs. n.446/1997, l’attività di riscossione delle entrate, non comporta l’adesione a pagoPA da parte anche della PA appaltante.
Parole chiave: PA, obbligatorietÃ
C6: Un’Ente Creditore può utilizzare anche altre modalità di pagamento elettronico, oltre ai servizi di pagamento offerti da pagoPA?¶
Il sistema pagoPA rappresenta il sistema nazionale dei pagamenti elettronici in favore delle Pubbliche Amministrazioni e di altri soggetti che erogano servizi pubblici tenuti per legge all’adesione. Come previsto al paragrafo 5 delle Linee Guida, gli Enti Creditori obbligati ad aderire a pagoPA possono affiancare al sistema esclusivamente i seguenti metodi di pagamento:
- «Delega unica F24» (c.d. modello F24) fino alla sua integrazione con il Sistema pagoPA;
- Sepa Direct Debit (SDD) fino alla sua integrazione con il Sistema pagoPA;
- eventuali altri servizi di pagamento non ancora integrati con il Sistema pagoPA e che non risultino sostituibili con quelli erogati tramite pagoPA poiché una specifica previsione di legge ne impone la messa a disposizione dell’utenza per l’esecuzione del pagamento;
- per cassa, presso il soggetto che per tale ente svolge il servizio di tesoreria o di cassa.
Inoltre si segnala che l’articolo 65, comma 2, del Decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 stabilisce «L’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 30 giugno 2020». Pertanto, a decorrere da tale data, i prestatori abilitati a offrire servizi di pagamento ai sensi della PSD2 non potranno in alcun modo eseguire servizi di pagamento che non transitino per il Nodo dei Pagamenti-SPC e che abbiano come beneficiario un soggetto pubblico obbligato all’adesione allo stesso sistema, ad eccezione dei soli servizi di cui alle lettere a), b), c) e d) appena indicati.
Infine, si evidenzia che, ai sensi dell’articolo 2, punto 39, del Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218 per il recepimento in Italia della PSD2, è stabilito che «Gli articoli 36, 37 e 38 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 sono abrogati dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione del comma 6 dell’articolo 37 che è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2019». Pertanto, dovendo le Pubbliche Amministrazioni applicare quanto stabilito in materia di pagamenti dalla PSD2 a partire dal 1° gennaio 2019, appare opportuno rappresentare che, per la sola componente degli incassi, l’adesione al Sistema pagoPA garantisce, altresì, il pieno rispetto della direttiva europea, come recepita a livello nazionale.
Parole chiave: PA, obbligatorietà , PSP
C7: Un Ente Creditore può censire sul sistema pagoPA degli IBAN inerenti dei conti correnti a lui non intestati?¶
In via generale, sul Sistema pagoPA, ogni Ente Creditore è chiamato per la gestione degli incassi inerenti i servizi da esso erogati a censire almeno un IBAN di un conto corrente a lui intestato. Per tale attività di censimento e aggiornamento dei conti correnti, il singolo Ente Creditore nomina il proprio Referente dei Pagamenti, che si assume ogni responsabilità per quanto comunicato, in nome e per conto dell’Ente Creditore di riferimento, sul Portale pagoPA.
Fatta la precisazione appena esposta, si rappresenta che, tenute nella debita considerazione il ruolo e le funzioni del Referente dei Pagamenti, PagoPA S.p.A. consente, previo invio tramite Pec (presidio@pec.pagopa.it) della specifica dichiarazione e previa verifica della fattibilità da parte della stessa PagoPA S.p.A., a un Ente Creditore di censire anche IBAN inerenti dei conti correnti a lui non intestati.
Tali IBAN devono però essere di soggetti terzi che, comunque, hanno un rapporto in essere con l’Ente Creditore per l’erogazione di specifici servizi e, al contempo, abbiano in essere, altresì, un collegamento telematico che, ancorché fuori dal Sistema pagoPA, consenta al soggetto terzo di ricevere i flussi informativi scambiati sul Sistema pagoPA.
A titolo esemplificativo, si segnala che rappresentano casi di fattibilità le seguenti fattispecie:
- Ente Creditore che, in qualità di riscossore iscritto nell’albo di cui all’articolo 53, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997, voglia, in esecuzione dell’articolo 2 bis del D.L. 193/2016, censire sul Sistema pagoPA gli IBAN dei singoli enti per i quali svolge il servizio di riscossione;
- Ente Creditore che voglia censire sul Sistema pagoPA gli IBAN delle società da esso controllate;
- Ente Creditore che, in qualità di Unione di Comuni, voglia censire sul Sistema pagoPA gli IBAN degli Enti che lo compongono;
- Ente Creditore che eroghi in proprio un servizio il cui incasso, per legge, è di spettanza di un’altra amministrazione.
Parole chiave: PA
C8: Perché nell’avviso di pagamento che mi è arrivato non trovo il bollettino postale? Perché nell’avviso di pagamento non trovo più il bollettino MAV/RAV?¶
Non tutti gli Enti Creditori possono ricevere pagamenti con bollettino postale, in quanto non tutti dispongono di un conto corrente postale, né sono obbligati a disporne (vedi FAQ B6). Inoltre, aderendo a pagoPA, l’Ente Creditore non può utilizzare strumenti di avviso bancari.
Parole chiave: bollettino, PSP, PA
C9: Un Ente Creditore è obbligato ad allegare all’avviso analogico il bollettino postale?¶
No. Gli Enti Creditori hanno la facoltà ma non l’obbligo di possedere un conto corrente postale (vedi FAQ B6). Un Ente Creditore per incassare qualsiasi tipo di pagamento, ove abbia però in essere un rapporto di conto corrente postale è obbligato ad utilizzare tale conto sul sistema pagoPA, unitamente al conto corrente bancario nella sua disponibilità , con ogni facoltà di censire sul Sistema anche più di un conto corrente bancario e/o postale.
Parole chiave: bollettino
C10: Chi può svolgere il ruolo di Intermediario tecnologico?¶
Come previsto dal modello di funzionamento, sia gli Enti Creditori, sia i Prestatori di Servizi di Pagamento, per aderire a pagoPA, possono beneficiare dell’attività di interfaccia con il Nodo dei Pagamenti-SPC già posta in essere da altri soggetti aderenti (c.d. Intermediari tecnologici). L’Intermediario tecnologico è il soggetto che risulta destinatario dei flussi informativi in nome e per conto dell’aderente e deve essere indicato da quest’ultimo nella modulistica predisposta per la formalizzazione dell’adesione al Nodo dei Pagamenti-SPC. Pertanto, potranno svolgere il ruolo di Intermediario tecnologico solo soggetti già aderenti al Nodo dei Pagamenti-SPC, in quanto Pubbliche Amministrazioni, società partecipate o gestori di servizi pubblici o Prestatori di servizio di Pagamento (vedi anche FAQ C12).
Parole chiave: PA
C11: Il sistema pagoPA, il SUAP e il portale “impresainungiorno.gov.itâ€: quali facilitazioni per i Comuni?¶
Premesso che il portale “impresainungiorno.gov.it†è stato validamente integrato con le funzionalità di pagamento elettronico del sistema pagoPA:
- i Comuni che hanno in essere una collaborazione con la Camera di Commercio per lo svolgimento delle funzioni del SUAP attraverso “impresainungiorno.gov.it†e che già ricevevano tramite tale portale pagamenti in loro favore, risultano di conseguenza già in regola con l’adesione al sistema “pagoPA†per quanto concerne i servizi alle imprese erogati attraverso il SUAP e, ancorché risulteranno già inseriti nell’elenco degli Enti aderenti al sistema pagoPA, dovranno in seguito provvedere ad IMPLEMENTARE l’adesione a mezzo l’invio ad AgID di una lettera di adesione per i Servizi diversi da quelli erogati tramite il portale “impresainungiorno.gov.itâ€;
- i Comuni che hanno in essere una collaborazione con la Camera di Commercio per lo svolgimento delle funzioni del SUAP attraverso “impresainungiorno.gov.it†ma che non hanno mai abilitato il sistema di pagamento tramite tale portale, non potranno beneficiare delle facilitazione di cui al punto a) che precede ma potranno comunque affidare a InfoCamere il ruolo di intermediario tecnologico; a tale riguardo, tali Comuni potranno aderire al sistema “pagoPA†a mezzo dell’invio della lettera di adesione a PagoPA S.p.A. - tramite Portale delle Adesioni - e indicare InfoCamere come Intermediario tecnologico. Nel contempo, i Comuni in questione dovranno prendere contatto con InfoCamere per pianificare il piano di attivazione dei servizi e la messa in produzione del sistema “pagoPA†per i servizi del SUAP erogati tramite il portale “impresainungiorno.gov.itâ€.
Ciò detto, si puntualizza che - a prescindere dalle facilitazioni di cui alle lettre a) e b) che precedono - sarà onere di ogni Comune provvedere all’adesione al sistema “pagoPA†per il pagamento dei restanti sevizi, ossia di quelli erogati all’infuori del portale “impresainungiorno.gov.itâ€.
C12: Che differenza c’è tra Intermediario tecnologico e Partner tecnologico?¶
Un Ente Creditore, sia esso una Pubblica Amministrazione o un Gestore di pubblici servizi, nell’adesione al Nodo dei pagamenti-SPC ha tre possibilità :
- aderire direttamente, senza alcun Intermediario tecnologico e/o Partner tecnologico;
- aderire indirettamente, delegando le attività tecniche ad un Intermediario tecnologico;
- aderire indirettamente, delegando le attività tecniche ad un Partner tecnologico.
Le tre soluzioni possono anche coesistere tra di loro, potendo il singolo Ente Creditore in autonomia decidere, i) se; ii) a chi; e iii) a quanti affidare la gestione e/o l’interconnessione dei propri servizi con il Nodo dei Pagamenti-SPC ai fini delle relative funzionalità di pagamento.
Fatta la precisazione appena esposta, si rappresenta che è denominato Intermediario tecnologico un soggetto pubblico che rende disponibile, in sussidiarietà , il servizio di intermediazione ad altre pubbliche amministrazioni (ad esempio, una Regione che intermedia gli Enti del proprio territorio).
Si definisce invece Partner tecnologico qualsiasi altro soggetto che eroga a favore di un Ente Creditore aderente i servizi IT necessari a consentire l’interfaccia tecnica con pagoPA.
PagoPA espone sul proprio sito istituzionale il modello dei Servizi IT connessi all’intermediazione tecnologica e le informazioni relative all’elenco degli Intermediari e Partner tecnologici, unitamente a ulteriori informazioni accessorie relative alle proprie basi dati, e pubblica sul proprio sito istituzionale l’elenco di tali soggetti.
C13: Un Ente Creditore è obbligato a mettere a disposizione tutti i modelli di pagamento previsti?¶
I soggetti sottoposti all’ambito applicativo del CAD hanno l’obbligo di mettere a disposizione degli utenti i pagamenti elettronici attraverso l’infrastruttura del Nodo dei Pagamenti-SPC. Tale obbligo è declinato e tecnicamente dettagliato nelle Linee Guida e nei relativi allegati tecnici, ove sono descritti i diversi modelli di pagamento. Pertanto, i soggetti obbligati ad aderire al Nodo dei Pagamenti-SPC sono altresì chiamati ad implementare tutti i modelli di pagamento previsti, salvo che l’Ente Creditore verifichi che il processo di erogazione di tutti i servizi da esso erogati sia integralmente dematerializzato. In tale specifico caso, l’Ente può non implementare il modello di pagamento attivato presso il PSP (c.d. “modello 3â€).
Parole chiave: obbligatorietÃ
C14: Presso l’Ente è già attivo un sistema di pagamento on line, è possibile utilizzare il logo “pagoPA�¶
L’adesione al Sistema pagoPA è obbligatoria a prescindere dal fatto che l’Ente abbia già delle modalità elettroniche di pagamento messe a disposizione della propria utenza. La realizzazione, infatti, di un sistema nazionale centralizzato (pagoPA), risponde al più ampio obiettivo di cui all’articolo 15, comma 5 bis, del D.L. n. 179/2012, di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in materia informatica, nonché a quello di garantire omogeneità nell’offerta all’utenza ed elevati livelli di sicurezza. Ciò premesso, si precisa che ogni piattaforma di pagamento on line già realizzata e/o in uso da parte di un Ente o di un gestore di pubblico servizio può essere mantenuta in essere purché integrata con il Nodo dei Pagamenti-SPC per lo scambio dei relativi flussi secondo quanto descritto nelle Linee Guida. Il logo “pagoPA†identificativo dell’adesione al Sistema pagoPA, viene rilasciato solo ai soggetti che hanno espletato tutte le formalità previste dalla procedura di adesione (la documentazione è disponibile sul sito di pagoPA suddivisa per Enti Creditori e per Prestatori di Servizi di Pagamento). Attraverso tale logo, infatti, l’utenza potrà comprendere immediatamente se un soggetto pubblico - in qualità di beneficiario – oppure un soggetto privato - in qualità di prestatore di servizi di pagamento - è aderente al Sistema pagoPA.
C15: Quali sono i soggetti che devono o possono aderire a pagoPA?¶
Ai sensi dell’articolo 15, comma 5bis, del D.L. 179/2012 e dell’articolo 2 del CAD l’adesione a pagoPA resta facoltativa solo per le società a controllo pubblico quotate e per i Prestatori di Servizi di Pagamento.
Parole chiave: obbligatorietÃ
C16: Un Ente locale può scegliere di mettere a disposizione degli utenti solo le modalità di pagamento offerte dal sistema pagoPA?¶
Il Sistema pagoPA rappresenta il sistema nazionale dei pagamenti elettronici in favore delle Pubbliche Amministrazioni e degli altri soggetti obbligati all’adesione al Sistema. Pertanto, i soggetti sottoposti all’adesione all’infrastruttura del Nodo dei Pagamenti-SPC, per incassare quanto di propria spettanza, devono mettere a disposizione dell’utenza le modalità di pagamento offerte dal Sistema pagoPA che possono essere affiancate dal servizio di pagamento per cassa, presso l’Ente e/o il soggetto che per tale Ente svolge il servizio di tesoriere e cassa.
Ricordato quanto appena esposto, un Ente locale può, in via autonoma, nel rispetto della normativa attualmente vigente, secondo le proprie scelte gestionali e di autonomia contabile, escludere completamente i versamenti per cassa, al fine di eliminare l’uso del contante e/o di digitalizzare integralmente la gestione degli incassi. In considerazione di quanto appena precisato, risulta opportuno ricordare che il Sistema pagoPA, articolandosi sui 3 diversi modelli di pagamento elettronico (c.d. modello 1, 2 e 3) descritti nelle Linee Guida dell’AgID, prevede per il pagatore la possibilità di scegliere tra un’interazione on-line o un’interazione allo sportello del PSP o della PA.
Parole chiave: PA
C17: Le Associazioni volontarie tra Enti pubblici locali, sono obbligate ad aderire al Sistema pagoPA?¶
Sì. Né il CAD, né il D.L. n. 179/2012 prevedono alcun tipo di eccezione e/o deroga a riguardo. Infatti, qualunque Ente che riceva pagamenti in suo favore da soggetti privati o da soggetti pubblici che non possano eseguire il pagamento tramite un’operazione di girofondi presso la tesoreria della Banca d’Italia, devono dare attuazione all’obbligo di legge di adesione al Sistema pagoPA.
Parole chiave: obbligatorietÃ
C18: Le società a controllo pubblico che non ricevono pagamenti da cittadini o imprese sono obbligate ad aderire a pagoPA?¶
Sì, ogni soggetto obbligato dalla normativa ad aderire a pagoPA resta obbligato all’adesione anche se non riceve pagamenti da cittadini e imprese, ma solo da soggetti pubblici. Pertanto, le società a controllo pubblico o i gestori di pubblici servizi e ogni altro soggetto obbligato che non abbia l’obbligo di eseguire operazioni di pagamento verso altre pubbliche amministrazioni tramite girofondi, per la gestione delle proprie entrate, deve aderire a pagoPA. Infatti, né il nuovo art. 5 del CAD, né il comma 5bis dell’art. 15 del D.L. 179/2012 specificano che pagoPA riguarda esclusivamente i rapporti con cittadini o le imprese. Pertanto, tutti i pagamenti in favore di soggetti obbligati all’adesione a pagoPA, devono avvenire tramite pagoPA.
Parole chiave: obbligatorietÃ
C19: Gli ordini professionali sono obbligati ad aderire a pagoPA?¶
Per potere validamente rispondere a tale quesito, appare doveroso premettere che nel nostro ordinamento può creare qualche dubbio interpretativo individuare la natura giuridica degli ordini professionali. Infatti, se da un lato gli Ordini sono riconosciuti dal legislatore come veri e propri enti pubblici non economici, in quanto idonei ad adottare atti incidenti sulla sfera giuridica altrui, dall’altro, essi continuano ad essere conformati come enti esponenziali di ciascuna delle categorie professionali interessate, e quindi come organizzazioni proprie di determinati appartenenti all’ordinamento giuridico generale.
Pertanto, in generale, è necessario effettuare una valutazione caso per caso, facendo prevalere i profili privatistici ovvero quelli pubblicistici a seconda della ratio della normativa per la quale ci si chiede se debba o meno essere applicata agli ordini professionali. Nel caso specifico dell’applicazione dell’articolo 5 del CAD e, dunque, dell’adesione al Sistema pagoPA, appare opportuno ricordare che tale obbligo, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del CAD riguarda anche gli enti pubblici non economici e, addirittura, i gestori di pubblici servizi e le società a controllo pubblico non quotate.
Precisato quanto appena esposto, si rappresenta che gli ordini professionali sono, quindi, obbligati ad aderire al Sistema pagoPA per consentire ai loro pagatori di beneficiare delle funzionalità di pagamento elettronico offerte dal sistema.
Parole chiave: obbligatorietÃ
C20: Se un Ente decide di delegare l’incasso di tutti i pagamenti in suo favore ad un soggetto riscossore, che a sua volta ha aderito al sistema pagoPA, quale formula di esenzione può essere richiamata?¶
Avendo l’Ente delegato tutti i servizi, rientra nella fattispecie di cui al punto 1 della lettera di esenzione, ma è necessario che venga soddisfatta anche la fattispecie di cui al punto 4 della stessa lettera, ossia che non riceva istanze/documenti con marca da bollo poiché, in caso positivo, dovrà aderire a pagoPA per mettere a disposizione dell’utente il servizio di acquisto e pagamento del bollo digitale.
Parole chiave: PA
C21: Gli Enti di previdenza sono obbligati ad aderire a pagoPA?¶
Ricordato che il CAD è stato dapprima modificato dal D.Lgs. n. 179/2016 (G.U. n. 214 del 13.9.2016) e successivamente corretto dal D. Lgs. n. 217/2017 (G.U. n. 9 del 12.01.2018), si segnala che l’attuale articolo 2, comma 2, del CAD, oltre alle Pubbliche Amministrazioni, ha introdotto nel perimetro soggettivo del CAD anche le società a controllo pubblico, nonché i gestori di pubblici servizi.
Pertanto, le Pubbliche Amministrazioni, le società a controllo pubblico e i gestori di pubblici servizi sono obbligati ad aderire al Sistema pagoPA per consentire alla loro utenza di eseguire pagamenti elettronici in modalità uniforme nei loro confronti.
Fermo quanto già esposto, appare doveroso ricordare che nel nostro ordinamento, ancorché possa creare qualche dubbio interpretativo individuare la natura giuridica degli enti di previdenza, nel caso specifico, dell’adesione al Sistema pagoPA, appare opportuno ricordare che tale obbligo riguarda anche gli Enti inclusi nell’elenco di cui all’art. 1, comma 2, della L. n. 196/2009 e, addirittura, i soggetti privati gestori di pubblici servizi.
Nella fattispecie, essendo gli Enti nazionali di previdenza e di assistenza sociale, sia inclusi nell’elenco di cui all’art. 1, comma 2, della l. n. 196/2009, sia soggetti privati gestori di pubblici servizi, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, rispettivamente, lettera c) e b), risultano obbligati ad aderire al Sistema pagoPA.
Parole chiave: obbligatorietÃ
C22: I trasferimenti di fondi tra enti pubblici che vengono effettuati tramite i conti di tesoreria in Banca d’Italia sono esclusi dal Sistema pagoPA?¶
Il sistema pagoPA non modifica, né altera, l’applicazione della normativa di finanza pubblica, incluso l’art. 44 della legge n. 526/1982 che impone agli enti titolari di fondi presso conti correnti o contabilità speciali presso le Tesorerie dello Stato di eseguire operazioni di girofondi a valere su tali conti correnti o contabilità speciali intestati agli enti destinatari dei pagamenti.
Ogni altra forma di incasso deve essere gestita sulla Piattaforma pagoPA.
Si rinvia anche alle FAQ C17 e C18.
Parole chiave: girofondi
C23: Come deve eseguire un Ente Creditore l’attività di riversamento ad altro ente?¶
L’attività di incasso posta in essere da un Ente Creditore può comportare la necessità in capo a tale stesso ente di dovere riconoscere, in tutto o in parte, quanto incassato ad altro soggetto, quale soggetto avente una competenza finale all’incasso di tali somme. In altri termini, un Ente Creditore può essere chiamato a riversare, in tutto o in parte, i fondi incassati ad altro soggetto.
Sul sistema pagoPA i pagamenti eseguiti online attraverso il c.d. modello 1 gestiscono il carrello multi-beneficiario, cioè l’importo totale della transazione può essere accreditato su diversi IBAN anche intestati, se del caso, a distinti soggetti beneficiari. Viceversa, i pagamenti eseguiti presso il PSP attraverso un avviso di pagamento (c.d. modello 3) necessariamente sono destinati a un solo beneficiario.
Fatta la precisazione fin qui esposta, un Ente Creditore potrà scegliere tra due opzioni:
- incassare integralmente attraverso la PIattaforma pagoPA e continuare ad eseguire l’attività di riversamento ad altro ente, al di fuori del sistema pagoPA;
oppure
- eseguire un accredito immediato e automatico della quota di competenza di altro ente per i soli pagamenti online attraverso il c.d. modello 1 e ridurre/circoscrivere l’attività di riversamento ad altro ente da eseguire al di fuori del sistema pagoPA solo per i pagamenti eseguiti presso il PSP attraverso il c.d. modello 3.
Infine, per completezza, si segnala che affinchè l’Ente Creditore possa censire uno o più IBAN intestati ad altri enti beneficiari - in tutto o in parte - dell’incasso, non è necessario che tali stessi enti beneficiari siano a loro volta aderenti alla piattaforma pagoPA, ma è sufficiente che abbiano sottoscritto la specifica dichiarazione di cui alla FAQ C7.
Parole chiave: riversamento
Gruppo D - Domande frequenti sull’adesione dei Prestatori dei Servizi di Pagamento¶
D1: Quali sono le principali differenze tra Modello A e B?¶
I due modelli si differenziano solo ed esclusivamente per la parte dell’allegato 1, ossia per la parte economica dei corrispettivi dovuti a PagoPA S.p.A. e/o per le modalità di calcolo degli stessi.
Parole chiave: PSP
D2: Quali sono le principali caratteristiche del Modello A?¶
Il Modello A è quello che, di norma, meglio si adatta alla generalità dei PSP, in quanto prevede:
- la possibilità di ottenere delle tariffe più vantaggiose per il singolo PSP, in funzione della possibilità che il PSP cumuli i propri volumi con quelli di altri PSP (o altri PSP aderenti al medesimo gruppo aziendale con partecipazione minima del 25% o altri PSP aderenti che abbiano scelto il medesimo Mandatario Qualificato che, di fatto, funge da gruppo fittizio ai fini del calcolo dei corrispettivi);
- la possibilità di ottenere uno sconto per i primi anni, laddove il PSP raggiunga degli aumenti di volumi: uno sconto, dunque, in funzione della singola performance nell’anno sulla piattaforma da parte del singolo PSP rispetto alla performance dello stesso PSP nell’anno precedente;
- il diritto di vedersi applicata una tariffa specifica, fissa e più bassa per le transazioni generate da POS fisici installati presso la Pubblica Amministrazione e opportunamente integrati con la Piattaforma pagoPA.
Parole chiave: PSP
D3: Quali sono le principali caratteristiche del Modello B?¶
Il Modello B prevede:
- al pari del Modello A, la possibilità di ottenere delle tariffe più vantaggiose per il singolo PSP, in funzione della possibilità che il PSP cumuli i propri volumi con quelli di altri PSP, ma in tale caso, solo con PSP aderenti al medesimo gruppo aziendale con partecipazione minima più alta in quanto del 50% (e non del 25% come previsto nel Modello A);
- non prevede in alcun modo il meccanismo di cumulo con altri PSP aderenti che abbiano scelto il medesimo Mandatario Qualificato;
- una tariffa specifica, fissa e più bassa per le transazioni on line con carta di pagamento con importo massimo di Euro 50;
- una tariffa specifica, fissa e più bassa per le transazioni erogate dal PSP aderente a pagoPA per il tramite di fornitori con cui il PSP aderente abbia stipulato prima del 30.11.2019 accordi bilaterali non rinegoziabili in termini di commissioni.
Come evidente, le casistiche di cui ai punti 1, 3 e 4 possono non essere realizzate in capo al PSP e, per tale ragione, risulterà preferibile il Modello A.
Parole chiave: PSP
D4: Cosa si intende per cumulo dei volumi?¶
Il cumulo dei volumi - con altri PSP del medesimo gruppo societario o con altri PSP aventi il medesimo Mandatario Qualificato - consente ai singoli PSP di poter avere un prezzo medio per singola transazione più basso, in funzione, appunto, della più alta fascia raggiunta nel periodo di riferimento. Il totale delle transazioni cumulate nel trimestre di fatturazione saranno poi distribuite come segue:
- da PagoPA S.p.A. sui singoli PSP aderenti al medesimo gruppo societario, in via proporzionale al numero delle transazioni eseguite dal singolo PSP;
- dal Mandatario Qualificato, secondo il criterio di ripartizione concordato tra quest’ultimo e il PSP all’atto di conferimento del mandato.
Parole chiave: PSP
D5: Come un PSP può usufruire di un Intermediario?¶
Come previsto all’art. 6, comma 2, dell’accordo di adesione, il singolo PSP può indicare un Intermediario tecnologico per ogni servizio di pagamento da lui erogato. Nel catalogo dati informativi sono indicate dal PSP tutte le informazioni necessarie. Quindi, per la scelta di un Intermediario, il PSP deve fornire tale indicazione a PagoPA S.p.A. inviando una pec a accordipsp@pec.pagopa.it.
Parole chiave: PSP
D6: L’adesione senza Mandatario come si concilia con canali per i quali il PSP ha un Intermediario?¶
Il ruolo di Mandatario Qualificato concerne la componente contrattuale (in particolare il calcolo del corrispettivo dovuto a PagoPA S.p.A. e chi pagherà tale corrispettivo a PagoPA S.p.A.), mentre il ruolo di Intermediario tecnologico riguarda la componente tecnica/infrastrutturale per l’esercizio/operatività sulla Piattaforma pagoPA. Le due componenti sono autonome e disgiunte tra di loro, ancorchè un soggetto per potere assumere il ruolo di Mandatario deve essere preventivamente operativo come Intermediario tecnologico.
Parole chiave: PSP
D7: La scelta di avere o non avere un Mandatario è modificabile nel tempo?¶
Un PSP aderente può nel tempo liberamente modificare le scelte eseguite con l’onere di darne evidenza a PagoPA S.p.A. che darà seguito alle stesse con le tempistiche indicate nell’Accordo di adesione alla Piattaforma.
Parole chiave: PSP
D8: I PSP accreditati sul Nodo sono Agenti Contabili ex art.74 del R.D. 2440/1923?¶
Lo schema di pagamento tramite il Nodo prevede la partecipazione:
- della Pubblica Amministrazione o Gestore di Servizio Pubblico, in qualità beneficiario del pagamento disposto dal cittadino/impresa;
- del PSP del debitore, in qualità di soggetto che esegue l’addebito sul conto di quest’ultimo e che ordina l’accredito sul conto del PSP della Pubblica Amministrazione o del Gestore di Servizio Pubblico, già contrattualizzato con il contratto di tesoreria o con il contratto di apertura di conto corrente in caso di Banco Posta.
In tale operatività , non sussistendo alcuna attività di incasso da parte di terzi e riversamento dal terzo al beneficiario, nessun soggetto si configura come Agente Contabile.
Parole chiave: PSP
D9: Con l’adesione a pagoPA per i PSP cambiano le tempistiche di esecuzione delle operazioni di pagamento?¶
Le Linee Guida, in quanto normativa secondaria, hanno come presupposto le disposizioni primarie in materia di pagamenti, ivi incluso il D.Lgs. n. 11/2010.
Inoltre, l’accordo con cui un Prestatore di Servizi di Pagamento aderisce a pagoPA, non entra in alcun modo nel merito delle tempistiche di esecuzione delle operazioni di pagamento che, pertanto, saranno regolate dalla normativa primaria di riferimento in materia di pagamenti, ivi incluso il D.Lgs. n. 11/2010, senza alcuna possibilità di deroga. Inoltre, si evidenzia che il soggetto versante si configura sempre come cliente, ancorché di natura occasionale, del PSP che esegue l’operazione di pagamento e che, pertanto, tale operazione è disciplinata - per quanto concerne la sua tempistica - dall’articolo 20, comma 1, del D.Lgs. n. 11/2010, che impone che l’operazione di pagamento sia eseguita nella giornata operativa successiva (T+1) rispetto alla richiesta avanzata dal pagatore. Pertanto, pagoPA omogenizza e uniforma a livello nazionale anche le tempistiche entro cui gli Enti ricevono sul conto corrente le somme pagate, a qualsiasi titolo, da cittadini e imprese in loro favore, riducendo tale tempistica in via omogenea a T+1.
Parole chiave: PSP