Schede informative basi di dati di interesse nazionale¶
Questo documento rappresenta il risultato dell’azione «Pubblicazione elenco basi di dati di interesse nazionale» definita nell’ambito delle Basi di dati di interesse nazionale del Piano Triennale per l’Informatica nella PA (2017-2019).
In particolare, per ciascuna base dati di interesse nazionale sono riportate delle informazioni sulla stessa come per esempio, la denominazione ufficiale, la descrizione, la frequenza di aggiornamento, la data di ultima modifica, le norme di riferimento, ecc. che complessivamente costituiscono la cosiddetta scheda descrittiva della base di dati.
Avvertimento
Non tutte le schede potrebbero essere complete. Il presente documento è infatti da intendersi in continua evoluzione rispetto alle indicazioni che, di volta in volta, saranno raccolte dai titolari delle basi di dati stesse.
LICENZA: CC-BY 4.0 (Creative Commons Attribution).
Indice dei contenuti¶
Contesto e scopo del documento¶
Contesto¶
Nell’ambito del Piano triennale per l’informatica nella PA (2017-2019) sono state identificate una serie di basi di dati di interesse nazionale. La lista fornita non è esaustiva ma riporta le basi di dati di interesse nazionale come attualmente indicate nel Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e in altre norme di riferimento, nonché un insieme di basi di dati equiparabili a quelle di interesse nazionale.
Nota
Si definisce base di dati di interesse nazionale una fonte ufficiale, affidabile e autentica di informazioni che costituisce il fondamento per la costruzione di servizi pubblici e che è rilevante per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle pubbliche amministrazioni.
Nell’ambito del Codice dell’Amministrazione Digitale, l’articolo 60 comma 3 individua il seguente insieme di basi di dati di interesse nazionale:
- Il Repertorio nazionale dei dati territoriali (RNDT)
- L”Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)
- La Base dati nazionale sui contratti pubblici (BDNCP)
- Il Casellario giudiziale
- Il Registro imprese
- Gli Archivi automatizzati in materia di immigrazione e di asilo
- L”Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA)
- L”Anagrafe delle aziende agricole
Altri articoli del CAD e altre normative di riferimento come il decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, individua inoltre come basi dati di interesse nazionale:
- L”Archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane (ANNCSU)
- L”Indice della Pubblica Amministrazione (IPA)
- L”Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti e imprese (INIPEC)
A queste vanno aggiunte altre basi di dati che hanno una valenza equiparabile a quella delle basi dati di interesse nazionale:
- Il Pubblico Registro Automobilistico
- La Base dati catastale (Le amministrazioni titolari stanno attualmente valutando la proposta di inserire la base di dati tra le equiparabili a quelle di interesse nazionale)
- L”Anagrafe Tributaria (Le amministrazioni titolari stanno attualmente valutando la proposta di inserire la base di dati tra le equiparabili a quelle di interesse nazionale)
- Il Catalogo dei dati delle Pubbliche Amministrazioni - dati.gov.it
- Il Catalogo dei servizi pubbici ai cittadini e imprese - servizi.gov.it
- Il Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI)
Scopo del documento¶
Nota
Lo scopo del presente documento è quello di fornire una scheda descrittiva per ciascuna delle basi di dati sopra elencata. Le schede descrittive, compilate dai titolari delle basi dati stesse, forniscono sia informazioni generali, sia informazioni sulle modalità di fruizione e sui principali riferimenti tecnico-normativi delle basi di dati. Le informazioni di carattere generale sono riferibili ai metadati identificati nell’ambito del profilo di metadatazione nazionale per i dati DCAT-AP_IT.
1. Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali¶
Base dati di interesse nazionale ai sensi dell’articolo 60 comma 3 del CAD. E” possibile scaricare i metadati conformi al profilo DCAT-AP_IT per questa basi di dati in RDF/Turtle
, RDF/XML
e JSON-LD
(nella descrizione, la base di dati è intesa come dataset di tutti i dataset del catalogo).
Denominazione ufficiale (titolo)¶
Base dati del Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali
Acronimo¶
RNDT
Descrizione¶
La principale finalità del Repertorio è quella di agevolare la pubblicità dei dati geospaziali di interesse generale, disponibili presso le pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale. Esso si configura come un catalogo di metadati che supporta due macro-processi fondamentali:
- la raccolta dei metadati, predisposti delle amministrazioni pubbliche abilitate, relativi ai dati territoriali di interesse generale di cui all’articolo 59, comma 3, del CAD, e ai servizi a essi relativi;
- la ricerca e la consultazione dei suddetti metadati, accessibili a tutti (amministrazioni, cittadini, professionisti, associazioni ed imprese).
Il RNDT è altresì coerente con i Regolamenti INSPIRE relativi ai metadati e ai servizi di rete. Il rispetto delle regole tecniche del RNDT, in aderenza agli standard ISO di riferimento, assicura la contestuale conformità, senza ulteriori adempimenti, al Regolamento (CE) n. 1205/2008. I metadati sono prodotti dalle singole Amministrazioni responsabili dei dati e servizi, che possono effettuare le operazioni di inserimento, aggiornamento e cancellazione dei metadati stessi.
L’alimentazione del Repertorio può avvenire tramite diverse modalità:
- editor disponibile nel portale del RNDT;
- upload di file XML conformi ai relativi schemi XSD;
- harvesting di cataloghi conformi alle specifiche sui servizi CSW definite dall’Open Geospatial Consortium (OGC) e alla guida tecnica per l’implementazione dei servizi di ricerca definita nell’ambito di INSPIRE.
AgID, attraverso un pannello di controllo, provvede alla convalida dei metadati ricevuti per la loro pubblicazione finale nel Repertorio Nazionale. I controlli di AgID riguardano una verifica di completezza e di coerenza dei file inviati dalle amministrazioni, che restano le uniche responsabili del contenuto pubblicato. Una volta pubblicati nel Repertorio Nazionale i metadati sono disponibili per la consultazione. Il portale può essere consultato tramite interfaccia web in modalità accessibile con semplici maschere alfanumeriche oppure in modalità estesa, con l’utilizzo anche di un navigatore geografico.
Il Repertorio, inoltre, può essere anche consultato come servizio di ricerca (discovery service) attraverso client esterni con le operazioni standard (GetCapabilities, GetRecords, GetRecordsById) previste nello Standard CSW (Catalogue Service for the Web) definito da OGC. L’esito della ricerca sarà la visualizzazione dei metadati oggetto delle ricerca medesima nonché, ove disponibile, la possibilità di attivare un collegamento diretto ai dati e/o servizi cui tali metadati si riferiscono, presso l’Amministrazione titolare degli stessi.
L’Agenzia per l’Italia Digitale è direttamente investita nella gestione organizzativa e tecnologica del RNDT, in coerenza con le disposizioni che disciplinano il Sistema pubblico di connettività e cooperazione. AgID, quindi, ha realizzato il portale RNDT - interamente con tecnologia open source - attraverso il quale sono fornite le due funzionalità tipiche di un servizio di catalogo:
- la consultazione dei metadati, accessibile a tutti;
- la gestione dei metadati, riservata alle Pubbliche Amministrazioni accreditate.
L’applicazione è strutturata in moduli logico-contettuali realizzati su una architettura multi-livello che prevede due stack tecnologici diversi ma interconnessi tra loro mediante il client che ne utilizza di volta in volta le varie funzionalità. Il componente client è costituito da due moduli interoperabili: uno geografico che si occupa di gestire l’accesso alla componente GIS del Repertorio ed uno alfanumerico che accede ai metadati alfanumerici veri e propri. I suddetti moduli sono utilizzati sia per le funzionalità e i servizi disponibili da interfaccia web che per il servizio CSW.
Nota
È in corso la reingegnerizzazione del portale e dell’applicazione RNDT inserita nella gara per l’affidamento della progettazione, realizzazione, fornitura, manutenzione e gestione delle infrastrutture.
Amministrazione titolare¶
Agenzia per l’Italia Digitale (AgID)
Punto di contatto¶
Agenzia per l’Italia Digitale - Area Architetture, Standard e Infrastrutture - Servizio Banche Dati e Open Data – info@rndt.gov.it
Frequenza di aggiornamento¶
In continuo aggiornamento. Secondo le specifiche DCAT-AP_IT: http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/UPDATE_CONT
Norme di riferimento¶
- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., recante “Codice dell’amministrazione digitale” (artt. 59 e 60);
- Decreto 10 novembre 2011 del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante “Regole tecniche per la definizione del contenuto del Repertorio nazionale dei dati territoriali, nonché delle modalità di prima costituzione e di aggiornamento dello stesso”;
- Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, recante “Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità Europea (INSPIRE)” (artt. 4, 5, 7, 8 e 9);
- Decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, come modificato dal D. Lgs. 102/2015 recante “Attuazione della direttiva 2013/37/UE che modifi ca la direttiva 2003/98/CE, relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico”;
- Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con la legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” (art. 20);
- Regolamento (CE) n. 1205/2008 della Commissione del 3 dicembre 2008 recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metadati;
- Regolamento (CE) n. 976/2009 della Commissione del 19 ottobre 2009 e s.m.i. recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i servizi di rete;
- Regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione del 23 novembre 2010 e s.m.i. recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali.
Conformità a standard¶
- ISO 19115:2003
- ISO 19119:2005
- ISO TS 19139:2007
- INSPIRE Metadata Implementing Rules: Technical Guidelines based on EN ISO 19115 and EN ISO 19119
- INSPIRE Technical Guidance for the implementation of INSPIRE Discovery Services
- OGC Catalogue Services Specification 2.0.2 - ISO Metadata Application Profile
Home page o pagina web di riferimento¶
Data di ultimo aggiornamento¶
07/06/2017
Benefici¶
- Certificazione dell’esistenza dei dati territoriali, e relativi servizi, che vengono documentati nel Repertorio;
- Pubblicità dei dati territoriali di interesse generale disponibili presso le Pubbliche Amministrazioni;
- Maggiore accessibilità e disponibilità generalizzata del patrimonio informativo relativo ai dati e servizi territoriali prodotti e/o gestiti dalle Pubbliche Amministrazioni;
- Facilitazione nella ricerca dei dati territoriali esistenti e supporto nelle decisioni riguardanti l’utilizzo di tali dati. Come indicato al punto (15) del preambolo della Direttiva 2007/2/CE (INSPIRE), il tempo e le risorse necessarie per la ricerca dei dati rappresentano un ostacolo decisivo allo sfruttamento ottimale dei dati disponibili;
- Facilitazione nella realizzazione di servizi che richiedono l’integrazione di dati di competenza di più amministrazioni e agevolazione della cooperazione nel programmare l’acquisizione di nuovi dati, razionalizzandone i costi;
- Valorizzazione e incentivazione del riuso dei dati pubblici in quanto il RNDT rende ufficialmente noto, a livello nazionale, quali dati territoriali sono disponibili, presso quale amministrazione, quali caratteristiche tecniche presentano e quali modalità di accesso sono possibili, compresi eventuali vincoli, restrizioni e costi;
- Attivazione di processi di pianificazione e di coordinamento tra le amministrazioni in relazione alla possibilità di verificare attraverso il RNDT l’eventuale esistenza di esigenze comuni e la conseguente opportunità di attivare specifici accordi di collaborazione tra amministrazioni interessate alla stessa tipologia di dati, con conseguente riduzione dei costi complessivi e ottimizzazione delle risorse.
Modalità di fruizione¶
Il RNDT è fruibile attraverso il portale web disponibile all’indirizzo http://www.rndt.gov.it (nei prossimi mesi sarà anche attivato il dominio geodati.gov.it). La ricerca e la consultazione delle informazioni (metadati) riguardanti i dati territoriali e i relativi servizi, aperte a tutti, possono essere effettuate o tramite le apposite funzionalità rese disponibili da interfaccia web o tramite client esterni per il servizio CSW. La gestione dei metadati può essere effettuata solo dalle pubbliche amministrazioni accreditate attraverso un’area riservata del portale.
Canali per il supporto ad amministrazioni e altri utenti¶
Il supporto alle amministrazioni e agli utenti è garantito attraverso vari strumenti:
- indirizzo mail dedicato (info@rndt.gov.it);
- form per segnalazioni e richieste disponibile sul portale;
- contatto skype dedicato rndt.help (solo per supporto alle PA);
- social media dedicati.
Open Data¶
E” possibile scaricare singoli file dei metadati in XML. Inoltre con il servizio CSW http://www.rndt.gov.it/RNDT/CSW si possono ottenere tutti i record di metadati con una richiesta GetRecords secondo lo standard definito da OGC. Tutti i contenuti dell’RNDT sono licenziati secondo i termini della licenza Creative Commons Attribution 3.0 IT.
Tema di riferimento per i dati¶
Per la natura stessa del Repertorio, ovvero di catalogo di metadati di dati geospaziali, non esiste un tema specifico per i dati chiaramente identificabile ma potenzialmente tutti e 13 i temi per i dati possono essere riferibili ai metadati inclusi nel catalogo.
2. Anagrafe nazionale della popolazione residente¶
Base dati di interesse nazionale ai sensi dell’articolo 60 comma 3 del CAD. E” possibile scaricare i metadati conformi al profilo DCAT-AP_IT per questa basi di dati in RDF/Turtle
, RDF/XML
e JSON-LD
(essendo questa una fotografia di quanto disponibile alla data di pubblicazione delle presenti schede, la data di ultimo aggiornamento indicata nei file è quella della pubblicazione stessa delle schede).
Denominazione ufficiale (titolo)¶
Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente
Acronimo¶
ANPR
Descrizione¶
Base dati centrale per la popolazione residente italiana e degli iscritti AIRE.
Amministrazione titolare¶
Ministero dell’Interno
Punto di contatto¶
Direzione Centrale per i Servizi Demografici - Ufficio III - Anagrafe della Popolazione Residente - segreteriaservizidemografici@interno.it
Team per la Trasformazione Digitale - mirko@teamdigitale.governo.it
Frequenza di aggiornamento¶
In continuo aggiornamento. Secondo le specifiche DCAT-AP_IT: http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/UPDATE_CONT
Norme di riferimento¶
L’elenco di normative di riferimento dell’ANPR sono riportate nella relativa sezione Normativa e circolari del sito dedicato alla base di dati stessa presso il Ministero dell’Interno.
Conformità a standard¶
- WSDL;
- SOAP;
- WS-Security;
- SAML;
- X.509;
- Accesso via smartcard.
Home page o pagina web di riferimento¶
URL documentazione tecnica di riferimento¶
Tutta la documentazione tecnica è disponibile su docs italia - ANPR.
Benefici¶
Offrire una base dati autoritativa per la popolazione residente.
Modalità di fruizione¶
La base di dati può essere fruita secondo le seguenti modalità:
- Web Service: i web services sono offerti in modalità SOAP, con layer di sicurezza SAML su canale di trasmissione HTTPS;
- Applicazione Web.
URL documentazione di riferimento¶
Open Data¶
La base di dati per sua natura contiene dati per i quali si applica la normativa sulla protezione dei dati personali. Non esistono pertanto open data di questa base di dati.
Tema di riferimento per i dati¶
Popolazione e società. URI da utilizzare: http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/SOCI
3. Banca dati nazionale dei contratti pubblici¶
Base dati di interesse nazionale ai sensi dell’articolo 60 comma 3 del CAD.
Avvertimento
Alla data di fine luglio, l’amministrazione non ha ancora fatto pervenire tutti i metadati richiesti. La scheda risulta pertanto incompleta.
Denominazione ufficiale (titolo)¶
Banca dati nazionale dei contratti pubblici
Acronimo¶
BDNCP
Descrizione¶
Amministrazione titolare¶
Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
Punto di contatto¶
Frequenza di aggiornamento¶
Norme di riferimento¶
- D.Lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i - Codice dell’Amministrazione Digitale
Conformità a standard¶
Home page o pagina web di riferimento¶
Data di ultimo aggiornamento¶
Benefici¶
Modalità di fruizione¶
Canali per il supporto ad amministrazioni e altri utenti¶
Open Data¶
Tema di riferimento per i dati¶
Governo e settore pubblico. URI da utilizzare: http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/GOVE
Economia e finanze. URI da utilizzare: http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ECON
4. Casellario giudiziale¶
Base dati di interesse nazionale ai sensi dell’articolo 60 comma 3 del CAD.
E” possibile scaricare i metadati conformi al profilo DCAT-AP_IT per questa basi di dati in RDF/Turtle
, RDF/XML
e JSON-LD
(essendo questa una fotografia di quanto disponibile alla data di pubblicazione delle presenti schede, la data di ultimo aggiornamento indicata nei file è quella della pubblicazione stessa delle schede).
Denominazione ufficiale (titolo)¶
Casellario giudiziale
Descrizione¶
Il Sistema Informativo del Casellario (SIC) è l’insieme delle seguenti quattro banche dati, logicamente unificate: casellario giudiziale, carichi pendenti, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato ed anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Ultimamente a queste si è aggiunta la banca dati del casellario europeo contenente le condanne definitive emesse dalle autorità giudiziarie dei paesi membri nei confronti dei cittadini italiani.
Attualmente, sono disponibili le banche dati del casellario giudiziale, costituita dall’insieme dei dati relativi ai provvedimenti definitivi giudiziari e amministrativi, riferiti a soggetti determinati, e quella dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, costituita dai dati relativi a provvedimenti giudiziari definitivi di applicazione di dette sanzioni, riferiti a determinati Enti. Ciascun soggetto iscritto è memorizzato nell’«Anagrafica Persone Fisiche» della relativa banca dati ed ha a carico almeno un provvedimento. Il provvedimento è caratterizzato da un «Dispositivo» (proscioglimento, non luogo a procedere o condanna) e può essere riferita ad uno o più reati. Sono censiti tutti i provvedimenti definitivi emessi dalle autorità giudiziarie (ordinarie e militari) sia requirenti che giudicanti nonché quelli del Giudice dell’esecuzione e della Magistratura di Sorveglianza. Sono presi in considerazione altresì pronunciati da autorità giudiziarie straniere se riconosciuti ai sensi degli art. 730 e seguenti del codice di procedura penale Per ogni provvedimento giudiziario definitivo vengono inoltre censiti i dati relativi all’avvenuta esecuzione della pena (detentiva, pecuniaria o misure alternative alla detenzione).
Il SIC attraverso il popolamento delle banche dati che lo compongono assicura l’acquisizione, secondo le regole dettate dalla normativa in materia, del certificato delle iscrizioni riferite ad un determinato soggetto da parte: dell’autorità giudiziaria italiana e dell’unione europea, delle pubbliche amministrazioni e degli enti incaricati di pubblici servizi e, più in generale, di tutte le persone interessate. Il SIC è supportato da un’architettura Web resa scalabile (clusterizzata) in modo da poter soddisfare l’incremento del carico del sistema, assicurandone un’alta affidabilità, a seguito di futuri rilasci di nuove modalità di connessione con sistemi interni ed esterni al dominio Giustizia. Il SIC è interconnesso in via telematica, tramite il sistema ECRIS, con i casellari degli altri Stati appartenenti all’Unione europea, al fine di garantire lo scambio di informazioni sulle condanne dei cittadini dei Paesi membri. E’ dotato di un Centro di Disaster Recovery, per assicurare la continuità operativa dell’intero sistema. Riguardo l’aspetto della sicurezza sono stati previsti:
- funzionalità di firma digitale e crittografia;
- la gestione di funzionalità di sicurezza non rinunciabili quali audit e reportistica;
- l’integrazione del sottosistema di sicurezza su architetture SOA;
- l’installazione di una suite di prodotti Engiweb Security della famiglia IDEAS (IDEntity & Access management Suite) integrata dalla soluzione Trust@Cryptoserver anche’essa di Engiweb Security. A tale riguardo è in corso la migrazione dal sistema IDEAS a quello IGI (Identity Governance & Intelligence).
Nei confronti dei cittadini è inoltre disponibile il servizio di prenotazione on line dei certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti attraverso il portale Servizi al cittadino, accessibile dal sito del Ministero della Giustizia. I certificati dovranno poi essere ritirati presso gli uffici locali delle Procure della Repubblica.
È alimentata ed aggiornata con le seguenti modalità:
- on-line, attraverso apposite funzioni di data entry, da parte degli Uffici locali e degli Uffici Iscrizione istituiti presso gli Uffici giudiziari competenti, fino alla completa realizzazione della interconnessione telematica con i Sistemi Fonte di cui al punto 5, che garantirà un’alimentazione automatica delle banche dati;
- attraverso un sistema di cooperazione con il Sistema Informativo Prefetture e Procure dell’Italia meridionale (SIPPI) per l’acquisizione dei provvedimenti relativi alle misure di prevenzione;
- attraverso l’interconnessione con il Sistema Integrato dell’Esecuzione e della Sorveglianza (SIES) per l’acquisizione dei provvedimenti della magistratura di sorveglianza. Di prossima definizione l’interconnessione per l’acquisizione di quelli emessi dal pubblico ministero e dal giudice dell’esecuzione;
- attraverso l’interconnessione telematica con i casellari degli altri Stati appartenenti all’Unione europea (ECRIS), per l’acquisizione delle condanne emesse dalle autorità giudiziarie dei paesi membri nei confronti dei cittadini italiani, ai fini del popolamento della banca dati del casellario europeo;
- è in corso di definizione il progetto di interconnessione con il Sistema Informativo della Cognizione Penale (SICP) per alimentare la banca dati del Carico Pendente e quindi quella del casellario giudiziale, così superando la necessità di attività di data entry di cui al punto.
In attuazione di quanto previsto dall’articolo 39 del testo unico in materia di casellario, e del decreto dirigenziale 5 dicembre 2012 e ss.mm. e ii., è stato implementato il progetto CERPA che consente alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori di pubblici servizi, previa stipula di apposite convenzioni con il Ministero della Giustizia, l’acquisizione diretta di certificati per l’accertamento d’ufficio di stati, qualità e fatti relativamente ad un dato soggetto e per il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 43, 46 e 71 del d.p.r. n. 445/2000, nel rispetto dei principi stabiliti in materia di protezione dei dati personali dal d. lgs. 30.6.2003, n. 196.
Infine il Casellario giudiziale italiano è interconnesso in via telematica con i casellari degli altri Stati appartenenti all’Unione europea, al fine di garantire lo scambio di informazioni sulle condanne dei cittadini dei Paesi membri. Attualmente il sistema ECRIS, per la cui completa realizzazione sono state emanate dal Consiglio dell’Unione Europea la decisione quadro 2009/315/GAI e la decisione 2009/316/GAI, recepite con i decreti legislativi 12 maggio 2016 nn. 74 e 75, consente altresì il rilascio del certificato del casellario europeo, relativo alle condanne riportate da un cittadino italiano in ambito UE, e dell’informativa con valore legale per i cittadini di altri Stati membri e, in alcuni casi, di Paesi terzi.
Acronimo¶
SIC
Amministrazione titolare¶
Ministero della Giustizia
Punto di contatto¶
Ministero della Giustizia - Ufficio III - Casellario casellario.centrale@giustizia.it
Frequenza di aggiornamento¶
In continuo aggiornamento. Secondo le specifiche DCAT-AP_IT: http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/UPDATE_CONT
Norme di riferimento¶
- D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (testo unico in materia di casellario giudiziale);
- decreto del Ministero della Giustizia 11 febbraio 2004 (attuazione parziale e transitoria dell’art. 39 t.u.);
- decreto del Ministero della Giustizia 25 gennaio 2007 (regole tecnico-operative per l’attuazione del t.u.);
- decreto del Ministero della Giustizia 5 dicembre 2012 e ss.mm. e ii. (regole tecnico-operative per l’attuazione della consultazione diretta del Sistema da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi. ai sensi dell’art. 39 t.u.);
- d.lgs. 12 maggio 2016 n. 74 (scambi tra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario) e n. 75 (istituzione del Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari-ECRIS);
- d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm. e ii. (Codice dell’amministrazione digitale), art. 60.
Conformità a standard¶
Il SIC adotta tecnologie e procedure per mantenere alto il livello di accuratezza, attualità, coerenza e completezza delle informazioni, come indicato nello standard ISO/IEC 25024. Non essendo previsti accessi dall’esterno o esportazioni della base dati (in quanto la fruizione di essa è possibile soltanto mediante estrazione di un certificato del casellario), non è previsto alcun formato di esportazione standard (tipo RDF, RDFS, OWL ecc.)
Home page o pagina web di riferimento¶
La banca dati non è accessibile dall’esterno
Benefici¶
La raccolta e conservazione dei dati costituenti il «casellario giudiziale» consente l’acquisizione, secondo le regole dettate dalla normativa in materia, del certificato contenente le iscrizioni a carico di un determinato soggetto da parte dell’autorità giudiziaria, delle pubbliche amministrazioni/gestori di pubblici servizi e dei soggetti interessati.
Modalità di fruizione¶
La banca dati non è a pagamento. Non esistono ad oggi API REST. La consultazione del SIC avviene attualmente tramite le seguenti due modalità:
- servizio di cooperazione applicativa tramite la tecnologia c.d. «Web Service»;
- servizio di posta elettronica certificata (PEC).
Si segnala inoltre il servizio denominato «Servizi al Cittadino», accessibile dal sito del Ministero della Giustizia, che consente ai cittadini di prenotare on line i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, che saranno poi ritirati presso gli uffici locali delle Procure della Repubblica.
URL documentazione di riferimento¶
La documentazione per la fruizione della banca dati è disponibile nelle schede pratiche pubblicate sul sito del Ministero della Giustizia.
Canali per il supporto ad amministrazioni e altri utenti¶
Help desk per gli utenti della base di dati
Open Data¶
La base di dati per sua natura contiene dati per i quali si applica la normativa sulla protezione dei dati personali. Non esistono pertanto open data di questa base di dati.
Tema di riferimento per i dati¶
Giustizia, sistema giuridico e sicurezza pubblica. URI da utilizzare: http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/JUST
5. Registro Imprese¶
Base dati di interesse nazionale ai sensi dell’articolo 60 comma 3 del CAD.
E” possibile scaricare i metadati conformi al profilo DCAT-AP_IT per questa basi di dati in RDF/Turtle
, RDF/XML
e JSON-LD
.
Denominazione ufficiale (titolo)¶
Registro Imprese
Descrizione¶
Il Registro Imprese è un registro pubblico informatico previsto dal Codice Civile, che ha avuto completa attuazione a partire dal 1996 con la Legge relativa al riordino delle Camere di Commercio (Legge 580/1993) e con il successivo Regolamento di attuazione (D.P.R. 581/95). La Legge sopracitata ha istituito presso ciascuna Camera di Commercio l’Ufficio del Registro Imprese, con le seguenti caratteristiche:
- ha competenza provinciale;
- è gestito secondo tecniche informatiche;
- la sua tenuta è affidata alla locale Camera di Commercio, sotto la vigilanza di un Giudice, delegato dal Presidente del Tribunale del capoluogo di Provincia;
- è retto da un Conservatore nominato dalla giunta nella persona del Segretario Generale ovvero di un dirigente della Camera di Commercio che assicura la corretta tenuta del Registro Imprese in osservanza delle disposizioni in materia e delle decisioni del Giudice del Registro.
Il Registro Imprese può essere definito come l’anagrafe delle imprese: vi si trovano infatti i dati (costituzione, modifica, cessazione) di tutte le imprese con qualsiasi forma giuridica e settore di attività economica, con sede o unità locali sul territorio nazionale, nonché degli altri soggetti previsti dalla legge. Il Registro Imprese contiene tutte le principali informazioni relative alle imprese (denominazione, statuto, amministratori, sede, eccetera) e tutti i successivi eventi che le hanno interessate dopo l’iscrizione (ad es. modifiche dello statuto e di cariche sociali, trasferimento di sede, liquidazione, eccetera). Il Registro Imprese fornisce quindi un quadro completo della situazione giuridica di ciascuna impresa ed è un archivio fondamentale per l’elaborazione di indicatori di sviluppo economico ed imprenditoriale in ogni area di appartenenza.
Nel Registro Imprese confluisce un’altra banca dati pubblica, il Repertorio Economico Amministrativo(REA), che ha lo scopo di integrare i dati del Registro Imprese con informazioni di carattere economico, statistico e amministrativo. Tali informazioni riguardano dati quali, ad esempio, le modifiche e la cessazione dell’attività, l’insegna, la nomina di responsabili tecnici, l’attività prevalente, l’apertura, la cessazione e le modifiche delle unità locali, e molto altro ancora. Gli enti pubblici, le associazioni ed altri organismi non obbligati all’iscrizione al Registro Imprese sono comunque tenuti a comunicare le informazioni al REA quando esercitano un’attività economica.
L’attuale struttura del sistema di gestione del registro imprese vede impegnati con ruoli e compiti diversi, le Camere, l’Unioncamere e InfoCamere: presso le Camere di Commercio è istituito l’ufficio registro imprese che provvede alla tenuta del registro imprese, funzione di carattere pubblicistico; Unioncamere cura e rappresenta gli interessi generali delle Camere e degli altri organismi del sistema camerale (art. 7 legge 580/93); InfoCamere (società consortile di informatica delle Camere di Commercio Italiane) ha il compito di approntare, organizzare e gestire, in qualità di Responsabile del trattamento, il sistema informatico nazionale in grado di trattare e distribuire in tempo reale atti, documenti e informazioni del Registro.
Il registro imprese fornisce diverse tipologie di certificati e visure camerali, tra le quali anche quelle in lingua inglese. Sin dalla nascita nel febbraio 1996, erano disponibili modalità informatiche per l’alimentazione del Registro; dal 2003 tutte le comunicazioni, da parte delle imprese, al registro imprese vanno inoltrate anche in modalità telematica e dal 2010 esclusivamente in via telematica attraverso la Comunicazione Unica. A seguito di tale innovazione la qualità dei dati è assicurata, oltre che dalla crescente automatizzazione delle operazioni, anche dal costante allineamento delle posizioni iscritte nel Registro Imprese con altre Pubbliche Amministrazioni come Agenzia Entrate, INPS, INAIL ed altri, ovvero gli enti destinatari della Comunicazione Unica agli Uffici del Registro Imprese. Contribuisce alla qualità dei dati anche la vigilanza e il potere di emanare direttive del Ministero dello sviluppo economico oltre che il lavoro degli uffici registro imprese.
Acronimo¶
RI
Amministrazione titolare¶
Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura
Frequenza di aggiornamento¶
Concordemente con le norme, le informazioni vengono presentate per l’aggiornamento entro 20 o massimo 30 giorni dal loro verificarsi ed iscritte entro massimo 5 giorni.
Norme di riferimento¶
Le principali norme di riferimento relative al registro imprese sono le seguenti:
- art. 2188 e seguenti del Codice Civile;
- art. 8 della Legge 580/1993 sul riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, così come modificata dal Decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.276 del 25/11/2016;
- D.P.R. 581/95 – Regolamento di attuazione dell’art. 8 della L.580/93 in materia di istituzione del Registro Imprese;
- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., recante “Codice dell’amministrazione digitale” (art. 60);
Vi sono poi numerosissime altre norme che fanno riferimento al registro imprese per specifiche finalità di informazione legale.
Conformità a standard¶
La banca dati del registro delle imprese si avvale di alti standard di qualità. Di seguito le principali certificazioni di qualità relative alla progettazione, sviluppo, erogazione ed assistenza di servizi informatici per il trattamento sicuro di dati, documenti elettronici e identità digitali per le Camere di Commercio, le Pubbliche Amministrazioni e terzi:
- ISO 9001:2008
- ISO/IEC 27001:2013
I documenti iscritti nel Registro Imprese sono conservati a norma tramite il sistema di conservazione sostitutiva gestito da InfoCamere, ente accreditato secondo l’art. 44-bis comma 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.
I servizi relativi alla banca dati in oggetto sono erogati, dal sito principale di Padova, in architettura logica e fisica di alta affidabilità e continuità operativa. Il Data Center è protetto con architetture di Continuous Availability e Disaster Recovery. Lo SLA dei servizi si attesta sul 99,9% e i tempi di ripristino del secondo sito (a Milano) sono inferiori a 72 ore.
Home page o pagina web di riferimento¶
Data di ultimo aggiornamento¶
25/07/2017
Benefici¶
- Valore legale delle informazioni contenute nel registro imprese relativo a circa 6 milioni di soggetti economici;
- Pubblicità legale degli atti e fatti economici relativi ai principali soggetti tenuti all’iscrizione;
- Banca dati unica a livello nazionale accessibile e disponibile on line;
- Condivisione informatica dei dati con le principali pubbliche amministrazioni e conseguente semplificazione burocratica degli adempimenti degli imprenditori, con trasversale riduzione dei costi ed ottimizzazione dei tempi e delle risorse;
- Arricchimento informativo attraverso molteplici banche dati provenienti da altre P.A.
- Maggiore accessibilità e disponibilità del patrimonio informativo anche dall’estero (sia attraverso il portale e-justice Business Register Interconnection System limitatamente ad alcune informazioni, che attraverso European Business Register).
Modalità di fruizione¶
La banca dati è interoperabile sia per quanto riguarda l’alimentazione che la consultazione: la norma prevede infatti sia la modalità web internet che quella automatizzata e massiva, a disposizione di operatori del mercato, che possono interfacciare il loro sistema informatico con quello nazionale, collegamento finalizzato all’estrazione di documenti e dati o all’invio di pratiche telematiche.
L’accesso da parte dei privati può avvenire attraverso il sito del registro imprese, mediante accreditamento, oppure attraverso i servizi forniti dagli operatori commerciali, che accedono in modo interoperabile al Registro.
L’accesso ai dati da parte delle P.A. è garantito in duplice modalità:
- VerifichePA è il sito realizzato da InfoCamere per conto delle Camere di Commercio italiane per realizzare il dettato normativo (legge di stabilità 2012 - art. 15 legge 12/2011 n.183) che ha sancito il principio della “decertificazione”. Questo punto di accesso ai dati del Registro Imprese permette alle Pubbliche Amministrazioni di controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive ricevute da imprese e persone relativamente ai dati contenuti nel Registro. Il sito permette la consultazione, per fini ispettivi e di controlli a campione, della “documentazione d’impresa” (art. 43-bis, lettera a), del D.P.R. 445/2000, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9, comma 4, della L. 180/2011). Fornisce inoltre elenchi di caselle PEC contenute nel Registro delle Imprese (articolo 6 co. 1-bis del CAD).
- Cooperazione applicativa: per le PA l’altra modalità di accesso prevista dal CAD ai dati delle Camere di Commercio in modalità di cooperazione applicativa, attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni.
Canali per il supporto ad amministrazioni e altri utenti¶
l supporto a tutti gli utenti è garantito attraverso vari strumenti:
- contact center;
- form per segnalazioni e richieste disponibile sul portale;
- Indirizzo email dedicato per informazioni o assistenza;
- social media dedicati.
Open Data¶
La base di dati non è attualmente disponibile in open data.
Nota
Alcuni dati statistici del registro imprese, movimprese sono stati inseriti tra i dataset chiave da rendere disponibile secondo il paradigma open data come riportato nel documento Elenco basi di dati chiave.
Tema di riferimento per i dati¶
Economia e finanze. URI da utilizzare: http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ECON
6. Anagrafica dell’immigrazione¶
Base dati di interesse nazionale ai sensi dell’articolo 60 comma 3 del CAD.
E” possibile scaricare i metadati conformi al profilo DCAT-AP_IT per questa basi di dati in RDF/Turtle
, RDF/XML
e JSON-LD
(essendo questa una fotografia di quanto disponibile alla data di pubblicazione delle presenti schede, la data di ultimo aggiornamento indicata nei file è quella della pubblicazione stessa delle schede).
Denominazione ufficiale (titolo)¶
Banca dati anagrafica dell’immigrazione.
Acronimo¶
BAI
Descrizione¶
La Banca Dati centralizza le informazioni anagrafiche degli stranieri e le relative tabelle tipologiche utilizzate dalle procedure amministrative gestite dal Ministero dell’Interno al fine di tracciare la storia dello straniero all’interno del paese.
Amministrazione titolare¶
Ministero dell’Interno -Dipartimento per le Libertà civili e l’immigrazione
Punto di contatto¶
Ufficio VI-Sistema Informatico del Dipartimento -ufficiovi@pecdlci.interno.it - tel 06 46548316
Frequenza di aggiornamento¶
In continuo aggiornamento. Secondo le specifiche DCAT-AP_IT: http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/UPDATE_CONT
Norme di riferimento¶
- D.P.R. N. 242 del 27.7.2004 - art.2 comma 2;
- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., recante “Codice dell’amministrazione digitale” (art. 60);
Conformità a standard¶
La banca dati è basata su tecnologia Microsoft SQL Server 2012 e risponde alle misure minime di sicurezza di AgID.
Home page o pagina web di riferimento¶
Non disponibile.
Benefici¶
Disponibilità dei riferimenti che costituiscono la storia dello straniero attraverso la ricerca di informazioni anagrafiche precedentemente inserite da vari applicativi. Le informazioni costituiscono una valida base da cui estrarre statistiche riguardanti il fenomeno migratorio e dell’accoglienza in Italia, rendendo immediatamente disponibili i dati altrimenti reperibili, in forma disaggregata, da varie banche dati del Ministero.
Modalità di fruizione¶
I dati estratti dalla Banca Dati sono inviati via web services ad Agenzia delle Entrate ed Inps per le loro finalità istituzionali.
Canali per il supporto ad amministrazioni e altri utenti¶
Web services interni.
Open Data¶
I dati contenuti nella banca dati sono di natura personale. Pertanto non è disponibile una versione open data della stessa.
Tema di riferimento per i dati¶
Popolazione e società. URI da utilizzare: http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/SOCI
Tematiche internazionali. URI da utilizzare: http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/INTR
7. Anagrafe nazionale assistiti¶
Base dati di interesse nazionale ai sensi dell’articolo 60 comma 3 del CAD.
E” possibile scaricare i metadati conformi al profilo DCAT-AP_IT per questa basi di dati in RDF/Turtle
, RDF/XML
e JSON-LD
(essendo questa una fotografia di quanto disponibile alla data di pubblicazione delle presenti schede, la data di ultimo aggiornamento indicata nei file è quella della pubblicazione stessa delle schede).
Denominazione ufficiale (titolo)¶
Anagrafe nazionale degli assistiti
Acronimo¶
ANA
Descrizione¶
L’Anagrafe nazionale degli assistititi (ANA) è stata istituita dall’articolo 62-ter del CAD, nell’ambito del sistema informativo realizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Sistema Tessera Sanitaria). L’ANA, realizzata dal Ministero dell’economia e delle finanze, in accordo con il Ministero della salute in relazione alle specifiche esigenze di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA), subentra, per tutte le finalità previste dalla normativa vigente, alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali (ASL) e dai Servizi di assistenza sanitaria ai naviganti (SASN), i quali mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l’aggiornamento.
A tal fine, l’ANA assicura alle ASL/SASN la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e garantisce l’accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali. I principali processi supportati sono:
- la gestione dei dati anagrafici ed amministrativi degli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), quali l’iscrizione al SSN e i trasferimenti di residenza/assistenza, la scelta e revoca del medico, la gestione delle esenzioni, etc., nonché degli stranieri cui è erogata l’assistenza;
- l’allineamento dei dati identificativi dell’assistito e l’identificazione certa degli assistiti, nell’ambito del Fascicolo Sanitario Elettronico;
- la messa a disposizione dei dati anagrafici ed amministrativi degli assistiti ai sistemi di governance del SSN, sia a livello nazionale (Nuovo Sistema Informativo Sanitario del Ministero della salute) sia a livello regionale.
L’ANPR rende disponibili all’ANA i necessari dati e servizi secondo le modalità di interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni, così come previsto dal CAD. L’ANA coopera, attraverso appositi servizi di cooperazione, con le banche dati degli assistiti già istituite a livello regionale per le stesse finalità perseguite dall’ANA, fermo restando che anche per tali banche dati l’ANA costituisce l’unica anagrafe di riferimento degli assistiti.
Per dare attuazione all’articolo 62-ter del CAD è stato predisposto lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di natura regolamentare, recante “Modalità di attuazione e di funzionamento dell’Anagrafe Nazionale degli Assistiti (ANA) e definizione del piano per il graduale subentro dell’ANA alle anagrafi degli assistiti delle aziende sanitarie locali e del Ministero della salute”. Lo stesso è stato sottoposto al parere dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali e sarà adottato dopo aver completato l’iter previsto (Intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e parere del Consiglio di Stato).
Amministrazione titolare¶
ASL - Ministero salute - Ministero Economia e Finanze (MEF)
Punto di contatto¶
Sarà definito quando ANA sarà operativo.
Frequenza di aggiornamento¶
In continuo aggiornamento. Secondo le specifiche DCAT-AP_IT: http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/UPDATE_CONT
Norme di riferimento¶
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (art. 87);
- Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, (art. 50) e i relativi decreti attuativi;
- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., recante “Codice dell’amministrazione digitale” o “CAD” (artt. 59 e 60); - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2015 , n. 178, recante “Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico”;
- Decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016, n. 262, recante “Regolamento recante procedure per l’interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale, anche quando gestiti da diverse amministrazioni dello Stato”
Conformità a standard¶
I servizi erogati da ANA sono in modalità web service ovvero attraverso una web application fruibile dal sito internet della ANA In particolare le richieste di servizio sono elaborate in formato XML o altri formati aperti e sono suddivisi / raggruppati per tipologia di fruitore:
- ASL;
- Cittadini;
- Medico di base;
- Ministero della Salute;
- Pubbliche Amministrazioni;
- Regioni
L’infrastruttura di ANA è realizzata nell’ambito del sistema informativo del Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Sistema-TS).
Le caratteristiche dell’infrastruttura e le misure adottate per garantire riservatezza, integrità e disponibilità dei dati trattati, nonché la sicurezza dell’accesso ai servizi, il tracciamento delle operazioni effettuate, sono in conformità agli articoli 64, comma 2 e 65, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.
I sistemi e servizi di backup per il salvataggio dei dati e delle applicazioni e di Disaster Recovery, vengono predisposti in conformità all’articolo 34, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e ai punti 18 e 23 dell’allegato disciplinare tecnico (Allegato B al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196). Il piano di continuità operativa e il relativo piano di disaster recovery, già presente per il Sistema TS, è aggiornato a fronte dell’istituzione dell’ANA.
Home page o pagina web di riferimento¶
Sarà definito quando ANA sarà operativo
Benefici¶
- Unificazione in un’unica banca dati dell’anagrafe degli assistiti del SSN, con i conseguenti vantaggi in termini di incremento dell’efficacia e dell’efficienza dei processi di automazione amministrativa, nonché riduzione di costi;
- Miglioramento dei servizi ai cittadini, per i quali vengono ridotti gli oneri di comunicazione verso la PA (es. in caso di trasferimento di residenza le informazioni vengono automaticamente comunicate da ANPR ad ANA) e che hanno accesso diretto alle proprie informazioni anche in modalità telematica;
- Maggiore precisione e accuratezza dei dati relativi agli assistiti del SSN, nonché maggiore accessibilità e disponibilità generalizzata di tale patrimonio informativo, reso disponibile in modo organico e sincronizzato a tutte le PA aventi titolo per accedervi, sia per finalità gestionali (inclusa identificazione assistito nel FSE) sia per finalità di governance.
Modalità di fruizione¶
- il Ministero della salute, le regioni e le province autonome, nonché le ASL e i Medici di Medicina Generale o un Pediatra di Libera Scelta (MMG/PLS), hanno accesso, per quanto di competenza, ai dati del sistema ANA, mediante web services o tramite sito web dell’ANA;
- L’assistito registrato nell’ANA ha accesso ai propri dati presso la ASL di competenza, ovvero tramite sito web dell’ANA;
- le altre pubbliche amministrazioni aventi titolo hanno accesso, esclusivamente per l’espletamento dei propri compiti istituzionali, ai dati del sistema ANA, mediante web services o tramite sito web dell’ANA.
Canali per il supporto ad amministrazioni e altri utenti¶
Il supporto alle PA e agli utenti è garantito attraverso vari strumenti:
- indirizzo mail dedicato;
- form per segnalazioni e richieste disponibile sul sito web;
- Contact center multicanale (1° livello), a valle del quale operano i gruppi specialistici (2° livello).
Open Data¶
La base di dati per sua natura contiene dati per i quali si applica la normativa sulla protezione dei dati personali. Non esistono pertanto open data di questa base di dati.
Tema di riferimento per i dati¶
Salute. URI da utilizzare: http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/HEAL
8. Anagrafe aziende agricole¶
Base dati di interesse nazionale ai sensi dell’articolo 60 comma 3 del CAD.
Avvertimento
Alla data di fine luglio, non è stato ancora individuato un chiaro responsabile presso il titolare della base dati che possa fornire le informazioni richieste. La scheda risulta pertanto incompleta.
Denominazione ufficiale (titolo)¶
Anagrafe Unica delle Aziende Agricole
Descrizione¶
Amministrazione titolare¶
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF)
Punto di contatto¶
Frequenza di aggiornamento¶
Norme di riferimento¶
Conformità a standard¶
Home page o pagina web di riferimento¶
Data di ultimo aggiornamento¶
Benefici¶
Modalità di fruizione¶
Canali per il supporto ad amministrazioni e altri utenti¶
Open Data¶
Tema di riferimento per i dati¶
Agricoltura, pesca, silvicoltura e prodotti alimentari. URI da utilizzare: ttp://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/AGRI
9. Anagrafe nazionale numeri civici e strade urbane¶
Base dati di interesse nazionale come definita nel decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179.
E” possibile scaricare i metadati conformi al profilo DCAT-AP_IT per questa basi di dati in RDF/Turtle
, RDF/XML
e JSON-LD
(essendo questa una fotografia di quanto disponibile alla data di pubblicazione delle presenti schede, la data di ultimo aggiornamento indicata nei file è quella della pubblicazione stessa delle schede).
Denominazione ufficiale (titolo)¶
Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane
Acronimo¶
ANNCSU
Descrizione¶
L’Agenzia delle Entrate e l’Istat, sulla base di una convenzione stipulata in data 21 giugno 2010, hanno costituito, in occasione delle attività propedeutiche al 15° censimento della popolazione e delle abitazioni, un archivio informatizzato e codificato, denominato Archivio nazionale degli stradari e dei numeri civici (ANSC), contenente gli stradari (elenco delle denominazioni delle aree di circolazione) e i numeri civici di tutti i Comuni italiani. Il primo impianto di tale archivio è stato effettuato utilizzando l’infrastruttura tecnologica e i dati già predisposti dall’Agenzia per la costituzione dell’archivio nazionale toponomastica, previsto come da accordi con l’ex CNIPA, ora AGID, nel piano di e-gov 2009-2012. Prima dell’avvio del 15° censimento, tali denominazioni sono state modificate o integrate dai 7.585 Comuni non capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, tramite le applicazioni messe gratuitamente a disposizione dall’Agenzia sulla piattaforma informatica denominata “Portale per i Comuni”; già utilizzata dai Comuni per la fruizione dei dati catastali. I servizi predisposti sul “Portale per i Comuni” oltre ad agevolare i Comuni nell’informatizzazione dei propri stradari, che nel caso dei piccoli Comuni spesso erano fino a quel momento gestiti in modo cartaceo, hanno supportato i Comuni medesimi negli adempimenti previsti dal Regolamento Anagrafico, inerenti la tenuta e l’aggiornamento dei propri stradari e indirizzari, e negli adempimenti previsti dall’articolo 3 della legge n. 221 del 2012 inerenti il conferimento degli stessi stradari e indirizzari all’Istat. Completato il censimento, l’Istat ha effettuato l’analisi e l’incrocio degli stradari e degli indirizzari forniti dai Comuni, prima e durante il censimento, e ha chiesto a tutti i Comuni italiani di verificare i disallineamenti riscontrati provvedendo, ove necessario, a correggere, integrare e validare i dati fornendo una fotografia della situazione esistente. Ogni singolo comune, completata l’attività di cui sopra, procede alla fase di conferimento dei dati nell’ANNCSU, prevista dall’art. 6, comma 1, del DPCM 12/05/2016 (di seguito DPCM) attivando in tal modo l’ANNCSU, come previsto dall’art. 6, comma 2. Con l’attivazione dell’ANNCSU tutti i dati conferiti saranno verificati, in base alle norme e istruzioni tecniche attuali, dall’Istat che comunicherà gli esiti di tale verifica ai singoli Comuni.
- L’ANNCSU costituisce uno strumento indispensabile per l’attuazione del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, previsto dall’art. 3, comma 1 del D. L. n. 179/2012. Infatti se da un lato la cadenza, annuale e non più decennale, dei censimenti necessita di comprimere, portandole praticamente a zero, le tempistiche necessarie per la raccolta dei dati relativi agli stradari ed agli indirizzari, dall’altro l’utilizzo dei dati presenti nell’Archivio ANNCSU consentirà dei forti risparmi di spesa, in quanto sostituirà la raccolta dei medesimi dati rilevati in precedenza tramite costosi e laboriosi sopralluoghi sul territorio. Più in generale, l’introduzione dell’ANNCSU consentirà di disporre di un archivio informatizzato, codificato e dinamicamente certificato dai Comuni, da utilizzarsi come riferimento nella trattazione degli indirizzi da parte delle pubbliche amministrazioni, dei cittadini e delle imprese, potendo assicurare nel tempo, grazie ai processi di aggiornamento, un sempre maggiore elevato grado di integrazione con altre banche dati nazionali, quali:
- la banca dati catastale;
- l’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) (art. 60, comma 3-bis, del Decreto legislativo n. 82/2005);
- l’Anagrafe Tributaria;
- le basi dati utilizzate dall’Istat per lo svolgimento del censimento permanente e la produzione di statistiche territoriali.
Nota
Ai sensi dell’art. 4 del DPCM, l’ANNCSU costituisce, dalla data di attivazione, il riferimento nazionale per gli stradari e indirizzari comunali. I Comuni potranno utilizzare il proprio stradario/indirizzario sia per lo svolgimento della funzione anagrafica che per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di propria competenza, purché i contenuti siano gli stessi di quelli presenti in ANNCSU.
Amministrazione titolare¶
Ai sensi dell’art. 4 del DPCM, l’ANNCSU è realizzato dall’Istat e dall’Agenzia delle Entrate, mentre l’aggiornamento dell’ANNCSU compete ai Comuni, che in base alle norme vigenti, sono titolari dei dati relativi all’onomastica stradale ed alla numerazione civica. In particolare: l’ISTAT definisce le regole ed i criteri di aggiornamento e di standardizzazione dei dati contenuti nell’Archivio, stabilendo gli standard di qualità delle informazioni ivi contenute; l’Agenzia delle Entrate gestisce l’Archivio tramite il sistema informativo dell’Anagrafe tributaria che ne garantisce la tenuta in sicurezza, l’accessibilità ai servizi e l‘assistenza all’utenza, secondo gli standard di qualità già adottati dall’Agenzia.
Punto di contatto¶
Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità Immobiliare - Ufficio Archivio nazionale degli stradari
Istat
Frequenza di aggiornamento¶
In continuo aggiornamento. Secondo le specifiche DCAT-AP_IT: http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/UPDATE_CONT
Norme di riferimento¶
- Legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.”
- DPCM 12 maggio 2016, pubblicato nella GU n.167 del 19 luglio 2016, recante “Censimento della popolazione e archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane”
- Specifiche Tecniche e modalità di accesso ai servizi erogati previste dall’art. 11 del DPCM 12 maggio 2016 (in corso di pubblicazione)
Conformità a standard¶
Regolamento Anagrafico, Codice dell’amministrazione digitale e direttiva Inspire
Home page o pagina web di riferimento¶
Benefici¶
- Disponibilità per Pubbliche Amministrazioni, cittadini ed imprese di un archivio informatizzato, codificato e certificato dai Comuni contenente stradari ed indirizzari.
- Standardizzazione del dato.
- Gratuità del dato.
- Fruibilità del dato in tempo reale, sulla base degli aggiornamenti effettuati dai Comuni.
- Integrazione del dato con altre banche dati nazionali (Istat, Agenzia delle Entrate e ANPR).
- Miglioramento della qualità nelle banche, dati gestite dai singoli enti, della componente relativa all’indirizzo.
- Risparmio a livello di sistema paese nella gestione e trattazione degli indirizzi.
Modalità di fruizione¶
- Consultazione ed estrazione dati;
- Servizi web;
- Open data e cooperazione applicativa.
Open Data¶
Non è al momento disponibile una versione secondo i principi degli open data.
Tema di riferimento per i dati¶
Regioni e città. URI da utilizzare: http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/REGI
10. Indice della Pubblica Amministrazione¶
Base dati di interesse nazionale ai sensi dell’articolo 57-bis comma 1 del Codice dell’Amministrazione Digitale.
E” possibile scaricare i metadati conformi al profilo DCAT-AP_IT per questa basi di dati in RDF/Turtle
, RDF/XML
e JSON-LD
(essendo questa una fotografia di quanto disponibile alla data di pubblicazione delle presenti schede, la data di ultimo aggiornamento indicata nei file è quella della pubblicazione stessa delle schede).
Denominazione ufficiale (titolo)¶
Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi
Acronimo¶
IPA
Descrizione¶
L’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) è una base dati pubblica alimentata dalle informazioni fornite, a norma di legge (CAD), dalle Pubbliche Amministrazioni e dai Gestori di Pubblici Servizi e finalizzata a rendere noti:
- l’indirizzo di PEC dei Gestori di Pubblici Servizi e delle Aree Organizzative Omogenee (uffici di protocollo) delle Pubbliche Amministrazioni, per favorire lo scambio di documenti informatici attraverso canali ufficiali;
- il codice univoco che identifica gli uffici delle Pubbliche Amministrazioni destinatari di fatture, necessario, quindi, per il corretto recapito delle fatture elettroniche.
L’IPA rappresenta pertanto un censimento delle Pubbliche Amministrazioni e dei Gestori di Pubblici Servizi, accessibile a chiunque, contenente oltre ai dati sopra citati, obbligatori per legge, anche informazioni sintetiche sull’ente (indirizzo, codice fiscale, legale rappresentante, sito web, canali social, classificazione…), sulla sua struttura organizzativa (organigramma, uffici, responsabili, indirizzi, telefono, email…), sui servizi erogati (descrizione, canale web di erogazione, e-mail di contatto…). Le informazioni dell’IPA sono utilizzate ad esempio come riferimento dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’individuazione delle Pubbliche Amministrazioni tenute all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all’articolo 17-ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Split-payment) e per l’alimentazione della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP) per il controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica.
Amministrazione titolare¶
Agenzia per l’Italia Digitale (AgID)
Punto di contatto¶
Agenzia per l’Italia Digitale - Gestione Servizi Infrastrutturali. Inoltre, sono attivi i relativi canali di comunicazione.
Frequenza di aggiornamento¶
In continuo aggiornamento. Secondo le specifiche DCAT-AP_IT: http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/UPDATE_CONT
Norme di riferimento¶
- D.P.C.M. 31/10/2000, “Regole tecniche per il protocollo informatico”;
- C.A.D. Codice dell’Amministrazione Digitale: art. 6-ter “Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi”, art. 47 “Trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni”;
- D.P.C.M. 03/12/2013, art. 11 “Indice degli indirizzi delle amministrazioni pubbliche e delle aree organizzative omogenee”;
- D.M. 03/04/2013, n. 55 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche”.
Conformità a standard¶
Per la sicurezza, conformità alle linee guida OSSTMM ed OWASP. Per l”accessibilità, conformità alle verifiche effettuate con i seguenti validatori:
- W3C HTML validator;
- Reports Accessibility Issues;
- WebAIM WAVE.
Home page o pagina web di riferimento¶
Benefici¶
L’IPA costituisce il riferimento ufficiale (pubblico elenco di fiducia, così come definito nel art. 6-ter del CAD) delle Pubbliche Amministrazioni sia rispetto al protocollo informatico (Aree Organizzative Omogenee e relativo indirizzo PEC) sia alla fatturazione elettronica (Codice Univoco Ufficio e relativo canale trasmissivo); conseguentemente rappresenta anche un punto di riferimento rispetto ad altre banche dati relative alle Pubbliche Amministrazioni quali a titolo non esaustivo le banche dati del MEF ai fini della certificazione dei crediti, della rilevazione dei bilanci o dell’applicazione dello split-payment, l’elenco ISTAT delle Pubbliche Amministrazioni, il registro nazionale alternanza scuola lavoro.
Modalità di fruizione¶
La fruizione dei contenuti è resa disponibile in varie modalità:
- web;
- Open Data;
- tramite interfaccia applicativa utilizzando sia il protocollo LDAP sia i Web Service.
URL documentazione di riferimento¶
Canali per il supporto ad amministrazioni e altri utenti¶
- Via telefono mediante numero verde gratuito 800.129.986 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 18.00.
- Via applicazione attraverso la funzionalità Apri un ticket (per ogni nuova segnalazione) e Controlla un ticket aperto (per verificare lo stato di una segnalazione già inoltrata).
Open Data¶
E” presente una versione open data a tre stelle nella relativa sezione open data del sito. E” inoltre disponibile la versione Linked Open Data. In tutti i casi i dati sono rilasciati secondo i termini della licenza Creative Commons Attribution 3.0 IT.
Tema di riferimento per i dati¶
Governo e Settore Pubblico. URI da utilizzare: http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/GOVE
11. Indice nazionale indirizzi PEC professionisti e imprese¶
Base dati di interesse nazionale come definita nel decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179.
E” possibile scaricare i metadati conformi al profilo DCAT-AP_IT per questa basi di dati in RDF/Turtle
, RDF/XML
e JSON-LD
.
Denominazione ufficiale (titolo)¶
Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata
Acronimo¶
INI-PEC
Descrizione¶
INI-PEC è l’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico.
INI-PEC raccoglie tutti gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) delle imprese e dei professionisti presenti sul territorio italiano ed è pensato per chiunque abbia la necessità di contattare un professionista o un’impresa mediante l’uso della PEC. L’indice viene puntualmente aggiornato con i dati provenienti dal Registro Imprese, dagli Ordini e dai Collegi di appartenenza, nelle modalità stabilite dalla legge. L’art. 6 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (“Codice dell’Amministrazione Digitale”, o “CAD”), prescrive la possibilità da parte della Pubblica Amministrazione di utilizzare la PEC per ogni scambio di documenti e informazioni e, a tal fine, INI-PEC rende agevole il reperimento delle informazioni di imprese e professionisti che sono tenuti a possedere un proprio indirizzo PEC.
E’ possibile effettuare ricerche per singole posizioni, da portale, o in modalità massiva, mediante servizi di cooperazione applicativa (SPCoop) ed altri servizi evoluti disponibili per le pubbliche amministrazioni. Il Ministero dello Sviluppo Economico disciplina mediante propri decreti tempi e modalità della raccolta, dell’aggiornamento e dell’accesso agli indirizzi di posta elettronica certificata, messi a disposizione degli utenti tramite il portale INI-PEC. La gestione informatica del servizio è affidata dal Ministero dello Sviluppo Economico ad InfoCamere scpa.
L’INI-PEC è suddiviso in due sezioni denominate, rispettivamente, «Sezione Imprese» e «Sezione Professionisti». Ciascuna Sezione prevede informazioni e modalità di aggiornamento distinte. La Sezione Imprese è alimentata quotidianamente dal Registro delle Imprese con le informazioni relative alle imprese che risultano attive e che hanno provveduto al deposito del proprio indirizzo PEC. Sono escluse le PEC di soggetti iscritti al solo REA e le PEC di imprese cancellate dal Registro Imprese. La Sezione Professionisti è alimentata con trasferimento in via telematica da parte degli Ordini e Collegi professionali all’INI-PEC, degli indirizzi PEC relativi ai propri iscritti. Ai fini dell’aggiornamento delle informazioni della Sezione Professionisti, gli Ordini e Collegi professionali provvedono, con frequenza giornaliera, alla comunicazione per via telematica delle variazioni intervenute. Il portale INI-PEC rende disponibili agli Ordini e Collegi professionali funzioni puntuali e massive per il caricamento e l’aggiornamento degli indirizzi PEC dei propri iscritti.
L’interoperabilità della banca dati è garantita dall’esposizione dei servizi in SPCoop, che consentono la consultazione da parte delle pubbliche amministrazioni, secondo le disposizioni vigenti.
Amministrazione titolare¶
Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)
Frequenza di aggiornamento¶
Quotidiana. Nel caso del vocabolario controllato previsto dal profilo DCAT-AP_IT: http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/DAILY
Punto di contatto¶
Servizio di supporto e assistenza, numero di telefono e contatti disponibili su sito INI-PEC (https://www.inipec.gov.it)
Norme di riferimento¶
- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 e s.m.i. («Codice dell’Amministrazione Digitale», o “CAD”), con l’articolo 6, introduce la possibilità da parte della Pubblica Amministrazione di utilizzare la PEC per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti che ne hanno fatto preventivamente richiesta.
- Dl 29 novembre 2008, N.185 - convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.2), all’articolo 16, viene introdotto l’obbligo da parte delle imprese e dei professionisti di dotarsi di un proprio indirizzo di PEC e di comunicarlo rispettivamente al Registro Imprese e agli Ordini o Collegi di appartenenza.
- Decreto legge 18 ottobre 2012, n.179 - convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.221), all’articolo 5, commi 1 e 2, l’obbligo di dotarsi di un proprio indirizzo PEC e di comunicarlo al Registro Imprese viene esteso anche alle imprese individuali, siano esse nuove o già esistenti.
- Decreto 19 Marzo 2013- disciplina le modalità di raccolta, aggiornamento e accesso all’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC).
Conformità a standard¶
I servizi relativi alla banca dati in oggetto sono erogati, dal sito di Padova, in architettura logica e fisica di alta affidabilità e continuità operativa.
Il Data Center è protetto con architetture di Continuous Availability e Disaster Recovery. Lo SLA dei servizi si attesta sul 99,9% e i tempi di ripristino del secondo sito (a Milano) sono inferiori a 72 ore.
Certificazioni relative alla Progettazione, sviluppo, erogazione ed assistenza di servizi informatici per il trattamento sicuro di dati, documenti elettronici e identità digitali per le Camere di Commercio, le Pubbliche Amministrazioni e terzi:
- ISO 9001:2008
- ISO/IEC 27001:2013
Home page o pagina web di riferimento¶
Data di ultimo aggiornamento¶
21/7/2017
Benefici¶
INI-PEC raccoglie gli indirizzi PEC di imprese e professionisti presenti sul territorio italiano ed è pensato per chiunque abbia la necessità di contattare un professionista o un’impresa mediante l’uso della PEC.
Modalità di fruizione¶
L’accesso ad INI-PEC avviene tramite sito web ed SPCoop
Canali per il supporto ad amministrazioni e altri utenti¶
Servizio di supporto e assistenza, numero di telefono e contatti disponibili su sito INI-PEC (https://www.inipec.gov.it)
Open Data¶
Nessuna risposta fornita.
Tema di riferimento per i dati¶
Scienza e tecnologia. URI da utilizzare: http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TECH
12. Pubblico Registro Automobilistico¶
Base dati equiparabile a quelle di interesse nazionale.
E” possibile scaricare i metadati conformi al profilo DCAT-AP_IT per questa basi di dati in RDF/Turtle
, RDF/XML
e JSON-LD
(essendo questa una fotografia di quanto disponibile alla data di pubblicazione delle presenti schede, la data di ultimo aggiornamento indicata nei file è quella della pubblicazione stessa delle schede).
Denominazione ufficiale (titolo)¶
Pubblico Registro Automobilistico
Acronimo¶
PRA
Descrizione¶
Il Pubblico Registro Automobilistico è stato istituito con la finalità di assicurare la certezza e la sicurezza della circolazione giuridica dei veicoli, assolvendo alla funzione di pubblicità legale della proprietà e degli altri diritti reali aventi ad oggetto i veicoli. La gestione delle funzioni del PRA è stata affidata all’Automobile Club d’Italia dal 1927. Tale impostazione è stata mantenuta nel Codice Civile (art. 815), che ha assoggettato i veicoli a particolari forme di pubblicità. Secondo il principio base su cui si fonda il PRA, ai sensi dell’art. 1156 c.c. il trasferimento del bene da chi non ne sia proprietario a chi lo acquisisce in buona fede ed in base a un titolo idoneo non produce effetti nei confronti del proprietario risultante dal pubblico registro. Ai sensi dell’art. 2644 c.c., inoltre, le controversie tra più acquirenti del bene da un unico dante causa sono risolte a favore di colui che per primo ha trascritto l’atto nel pubblico registro, sulla base del principio della priorità della trascrizione.
Il PRA ha avviato un percorso di integrale digitalizzazione dei servizi. Il punto di partenza è costituito dal Certificato di Proprietà Digitale che dal 5 ottobre 2015 ha sostituito il tradizionale Certificato cartaceo, e a cui fa seguito una progressiva e completa digitalizzazione dei processi e dei documenti cartacei che oggi sono necessari per la lavorazione di una pratica automobilistica, in concreta applicazione dei principi fissati dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). In particolare, circa 3.500 fascicoli di formalità al giorno sono archiviati digitalmente con conservazione sostitutiva a norma, e da luglio 2016 è possibile formare atti di vendita di veicoli in modalità nativamente digitale.
Al PRA sono riconnesse funzioni pubbliche fondamentali:
- Tutela della proprietà e sicurezza delle relazioni giuridico-commerciali;
- Individuazione delle responsabilità civili, amministrative e penali connesse alla proprietà e alla circolazione dei veicoli;
- Funzioni di ordine pubblico;
- Funzioni assicurative e statistiche sul parco circolante;
- Funzioni tributarie.
Per quanto concerne la finanza pubblica, il PRA assicura, grazie all’attività di riscossione svolta dagli Uffici dell’ACI, entrate tributarie per circa 358 milioni di euro a favore dell’Erario per Imposta di bollo e oltre 1699 milioni di euro a favore delle Province per Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT). Inoltre, il PRA costituisce il “ruolo tributario” delle tasse automobilistiche, per le quali consente la riscossione di circa 5,7 miliardi di euro all’anno, in quanto l’obbligo di pagamento del tributo sorge proprio con l’iscrizione del veicolo al PRA. Per le Regioni e le Province Autonome il PRA costituisce l’archivio fiscale di riferimento per tutti i veicoli. La banca dati che ne risulta è uno valido strumento che nel tempo ha consentito di eliminare completamente il rischio di evasione fiscale sull’Imposta Provinciale di Trascrizione e, parallelamente, di effettuare il controllo del pagamento della tassa automobilistica sulla totalità dei veicoli circolanti (grazie al PRA il “bollo auto” è l’unico tributo oggi controllato al 100% a livello nazionale).
Con particolare riferimento all’IPT, l’ACI ne assicura la gestione completa alle Province ed alle Città Metropolitane, comprensiva della riscossione dell’Imposta (al PRA i cittadini possono pagare tutto il dovuto anche con moneta elettronica oltre che in contanti e con assegni circolari), della contabilizzazione, del controllo , del riversamento agli Enti percettori (oltre a rimborsi e recuperi) senza oneri per tali Enti Locali. Inoltre, ormai da circa 10 anni, tali Enti hanno a disposizione un Portale dei servizi IPT, che realizza la piena apertura degli archivi PRA- per le formalità di competenza di ciascun Ente percettore - dei dati della formalità e della IPT, in modo da poter effettuare controlli anche in autonomia e da remoto. Il PRA offre garanzia e tutela, quindi, a una ricchezza di oltre 100 miliardi di Euro, pari al valore stimato dell’intero parco automobilistico italiano.
Per la registrazione delle pratiche automobilistiche, il PRA è accessibile attraverso il sistema capillare di accesso ai servizi introdotto con il DPR n.358/2000, mediante l’attivazione dello Sportello Telematico dell’Automobilista. I cittadini possono infatti svolgere le pratiche automobilistiche con un unico accesso ad un solo punto di servizio, ottenendo l’immediata definizione della pratica ed il rilascio a vista dei documenti di circolazione e di proprietà dei veicoli e delle targhe. In particolare, oltre l’88% delle pratiche presentate sono definite entro 15 minuti, il 5% tra 15 e i 30 minuti, il 4% tra i 30 e 60 minuti, il 2% tra i 60 e i 120 minuti e l’1% oltre i 120 minuti ma nella stessa giornata di presentazione. E’ inoltre possibile presentare una pratica, sia da parte degli operatori professionali che dell’utenza privata, a livello nazionale, senza cioè alcun vincolo territoriale. Per la presentazione delle richieste di formalità, così come per le certificazioni e visure, è previsto il pagamento di emolumenti le cui tariffe sono fissate da un Decreto interministeriale.
Oggi il P.R.A. annota i seguenti eventi relativi ai veicoli che incidono sulla proprietà:
- L’acquisto della proprietà di un veicolo nuovo di fabbrica;
- Il trasferimento di proprietà tra vivi mediante contratto di compravendita, permuta, donazione;
- Il trasferimento di proprietà “mortis causa”;
- Le sentenze che dichiarano acquistato, modificato o estinto il diritto di proprietà;
- La costituzione di usufrutto;
- Le domande giudiziali relative ad atti soggetti a trascrizione (es. per l’accertamento del passaggio di proprietà) oppure dirette ad impugnare la trascrizione già avvenuta;
- Il pignoramento e il sequestro conservativo su richiesta dei creditori di colui che risulta proprietario del bene;
- I provvedimenti relativi alla procedura fallimentare (concordato preventivo e dichiarazione di fallimento);
- Le ipoteche sui veicoli; provvedimenti di confisca del bene. Il PRA registra, inoltre, anche atti che, pur non incidendo direttamente sulla proprietà del veicolo, hanno riflesso economico nelle relazioni tra parti private e con la P.A.:
- Perdita di possesso o rientro in possesso del veicolo;
- Utilizzazione del veicolo in leasing;
- Cessione del veicolo ai creditori;
- Iscrizione del bene in un fondo patrimoniale;
- Cessione dell’usufrutto del bene;
- Cessazione della circolazione di un veicolo (per demolizione o definitiva esportazione all’estero);
- Variazione di residenza dell’intestatario e delle caratteristiche tecniche del veicolo.
Il PRA alimenta pertanto una banca dati comprensiva di oltre 110 milioni di autoveicoli (di cui uno storico di circa 65 milioni radiati). Attraverso tale banca dati sono rese fruibili più di 12 milioni di Visure/ Certificazioni PRA l’anno mediante i diversi operatori ed oltre 13 milioni di formalità l’anno a supporto dei cittadini e degli oltre 6.500 Sportelli Telematici dell’Automobilista presenti sul territorio. Oltre 50.000 utenti professionali pubblici e privati sono connessi alle basi dati operazionali con servizi online. Le Forze dell’Ordine eseguono annualmente circa 7 milioni di consultazioni.
Per la gestione dei servizi, il sistema PRA coinvolge:
- 106 Uffici Territoriali ACI, con circa 400 sportelli multi-funzione che consentono di effettuare diverse operazioni presso un unico sportello (logica one-stop shop”);
- Operatori Professionali (circa 1.500 Delegazioni ACI e 6.000 Agenzie di Pratiche Auto); - 91 Prefetture;
- 177 Concessionari dei Tributi;
- Comuni – per le Consultazioni;
- Forze dell’Ordine – per le Consultazioni;
- Ministero Giustizia.
Il PRA eroga inoltre una serie di servizi ulteriori. Ad esempio, comunica all’Agenzia delle Entrate, al Corpo della Guardia di Finanza e alla Regione territorialmente competente i soggetti che risultino proprietari di dieci o più veicoli al fine di monitorare il pericoloso fenomeno delle intestazioni fittizie. Appronta, in accordo con il Ministero di Giustizia, una procedura che consente l’inoltro della richiesta di annotazione dei sequestri preventivi tramite posta elettronica certificata. Concorda con il Comitato Sicurezza Antiterrorismo costituito ai sensi del D. Lvo 109/2007 e realizzare la procedura di congelamento dei veicoli intestati a soggetti inseriti nelle liste antiterrorismo stilate dalla UE. Inoltre, in ottica multicanale, tramite la tecnologia sviluppata da ACI è stato realizzato il servizio “visurenet” che consente di richiedere le visure PRA mediante internet ed APP Mobile, con pagamento a mezzo carta di credito e di Crononet (corredato dal QR-code, come misura di sicurezza), per la richiesta del Certificato Cronologico che attesta la storia delle vicende giuridico-patrimoniali di un veicolo fin dalla sua iscrizione al PRA. Per le categorie di soggetti che siano impossibilitati a lasciare il proprio domicilio (disabili, ammalati lungodegenti), sono stati realizzati i servizi a domicilio con lo scopo di rendere accessibile ai disabili alcuni dei servizi relativi al PRA che abitualmente vengono erogati agli sportelli ACI. L’utente ha così la possibilità di fissare gratuitamente un appuntamento con un funzionario ACI presso la propria abitazione per potere effettuare una pratica PRA (es. passaggio di proprietà, radiazioni, perdite di possesso, duplicati del certificato di proprietà ecc.).
Amministrazione titolare¶
Automobile Club d’Italia - ACI
Punto di contatto¶
Direzione Sistemi Informativi ed Innovazione, direzionesistemiinformativiedinnovazione@pec.aci.it
Frequenza di aggiornamento¶
In continuo aggiornamento. Secondo le specifiche DCAT-AP_IT: http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/UPDATE_CONT
Norme di riferimento¶
La normativa che disciplina i vari istituti del PRA è molto ampia. Di seguito si elencano solamente i testi fondamentali e di carattere generale.
- Regio Decreto Legge del 15/03/1927 n. 436;
- Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814 Codice civile (in particolare art. 2683 e seguenti);
- Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Codice della Strada);
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);
- Decreto Ministero delle Finanze del 2 ottobre 1992 n. 514;
- Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358 (Sportello telematico dell’Automobilista).
Conformità a standard¶
Il funzionamento del PRA e della banca dati e le modalità di fruizione sono interamente regolati da norme di legge e di regolamento. I sistemi elaborativi a cui la banca dati fa riferimento sono certificati ISO 27001. Il sistema di gestione all’interno del quale è compresa la banca dati è certificato ISO 9001.
Home page o pagina web di riferimento¶
Inoltre, ciascun Ufficio Territoriale dispone di un proprio sito. Di seguito, a titolo di esempio, si riporta l’indirizzo del sito dell’Area metropolitana ACI di Roma. Per ottenere gli indirizzi web degli altri Uffici basta sostituire “Roma” con le altre denominazioni della provincia: www.up.aci.it/roma
Benefici¶
Sul PRA è fondato un sistema legale e garantito di tutela delle situazioni giuridiche, basato sull’istituto della trascrizione (senza il PRA la titolarità dei veicoli si baserebbe sul principio “possesso vale titolo”, regola generale che vale per i beni mobili art. 812 c.c.). Sul PRA si basano importanti mezzi di tutela del credito privato e pubblico: è possibile iscrivere con certezza giuridica le ipoteche sui veicoli, che interessano migliaia di veicoli l’anno, ed i fermi amministrativi. Grazie al PRA sono esercitate funzioni pubbliche di rilievo essenziale quali l’individuazione delle responsabilità civili, amministrative e penali, connesse alla proprietà e alla circolazione dei veicoli, funzioni di ordine pubblico e sicurezza sociale, assicurative e statistiche. Con l’incremento degli scambi commerciali a livello europeo ed extraeuropeo (ad es. importazioni/esportazioni di veicoli), è fondamentale il ruolo del PRA nell’assicurare un sistema garantista preordinato all’effettuazione di controlli efficaci, che facciano della registrazione un momento di integrazione di tutte le base dati informatiche esistenti (assicurazioni, anagrafi, ambiente, sicurezza), al fine anche di prevenire frodi e furti e punire più facilmente le infrazioni commesse in qualsiasi Stato Membro. Il Pubblico Registro Automobilistico, oltre a assicurare l’importante funzione di garanzia giuridica per i cittadini e lo Stato, è inoltre anche strumento di un complesso sistema fiscale connesso alla proprietà dei veicoli. La gestione dell’IPT da parte di ACI-PRA ha consentito di eliminare completamente il rischio di evasione del tributo. Con l’entrata in vigore della normativa in materia di smaltimento dei veicoli che ha legato il momento della cancellazione giuridica del veicolo (radiazione dal PRA) alla sua materiale distruzione (effettuata solo presso centri di raccolta autorizzati), gli Uffici PRA, nell’ambito della verifica della regolarità amministrativa della demolizione dei veicoli, si avvalgono di un sistema automatizzato per il controllo dei soggetti legittimati a svolgere tutte le formalità finalizzate anche alla tutela ambientale. Infatti gli Uffici PRA segnalano alle Amministrazioni competenti (Province, Comuni, Regioni) gli abusi riscontrati (es.: soggetti privi di autorizzazioni o con autorizzazione scadute) in materia. Inoltre è possibile gestire grazie al PRA il contributo per gli pneumatici fuori uso (c.d. PFU) che consente il finanziamento del corretto smaltimento, riciclo e recupero degli stessi con finalità ambientali. L’ACI fornisce, desumendole dalla banca dati PRA, circa 500 milioni di informazioni all’anno ad Enti Pubblici, Enti Locali, Società di ricerca anche estere per la elaborazione di politiche ambientali e di mobilità sostenibile.
Modalità di fruizione¶
In generale, la banca dati fornisce informazioni a terzi previo rimborso dei costi.
Non esistono API e può essere acceduta tramite cooperazione applicativa e attraverso interfaccia web standard. Essendo un registro pubblico, può essere interrogato da chiunque per targa, sia attraverso il servizio di visure e certificazioni erogato dagli Uffici Territoriali, che attraverso l’erogazione dei dati da parte del Sistema Informativo centrale dell’ACI.
Possono in particolare accedere alla banca dati P.R.A. attraverso il Sistema Informativo Centrale dell’ACI le Pubbliche Amministrazioni, le persone fisiche e le persone giuridiche private. Gli organi costituzionali, giurisdizionali, di polizia e militari, le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché, limitatamente alle forniture di dati statistici aggregati in schemi precostituiti, l’ISTAT e gli Uffici di Statistica degli Enti aderenti al SISTAN, possono usufruire gratuitamente delle informazioni necessarie per gli specifici compiti di istituto.
L’accesso ai dati avviene di regola mediante interrogazione per targa. Dati e informazioni su base personale possono tuttavia essere forniti, oltre che agli organi costituzionali, giurisdizionali ed alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, anche a concessionari per la riscossione, ad avvocati, a notai, a coloro che svolgono atti di investigazione privata, a Enti Pubblici, qualora tali informazioni siano necessarie ai fini dell’espletamento di rilevanti funzioni di interesse pubblico, nonché a persone fisiche o giuridiche private limitatamente ai veicoli ad esse intestati. La fornitura dei dati anagrafici e tecnici desunti dagli archivi del P.R.A, nonché di quelli erogati su base personale può avvenire in via continuativa, previa stipula di convenzione, ovvero «una tantum» sulla base di apposita istanza. Di seguito l’elenco dei soggetti pubblici e privati che fruiscono sistematicamente o occasionalmente dei dati della banca dati PRA: PP.AA, centrali: Ministero Economia e Finanza, Ministero Trasporti, Ministero Difesa, Ministero Giustizia, Ministero Ambiente, Ministero Funzione Pubblica, Ministero Ambiente; PP.AA. locali: regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, altri Enti pubblici; Mercato Automotive Professionale: Concessionari, Costruttori (Anfia-Unrae), Studi di consulenza, Delegazioni ACI, Assicurazioni (ANIA), Officine-centri di revisione; Domanda di servizi: privati, avvocati, notai, curatori, soc. autostrade, università-centri di ricerca, assicurazioni, concessionari riscossione, Poste; Poli telematici: DT, Ced Interforze, Sermetra, Sogei.
URL documentazione di riferimento¶
Sul sito ACI sono pubblicate le istruzioni operative per la richiesta dei dati PRA. Di seguito si riporta il link a tali istruzioni:
- https://servizi.aci.it/PortaleFornituraDatiWeb/consultazione.jsp?no_cache=1
- https://servizi.aci.it/PortaleFornituraDatiWeb/ispezioni.jsp?no_cache=1
- https://servizi.aci.it/PortaleFornituraDatiWeb/nominativa.jsp?no_cache=1
- https://servizi.aci.it/PortaleFornituraDatiWeb/fornitura-dati-pra.jsp?no_cache=1
Canali per il supporto ad amministrazioni e altri utenti¶
Il supporto alle PPAA e agli utenti è assicurato dall’informativa pubblicata sul sito http://www.aci.it. Sono inoltre disponibili i seguenti indirizzi mail:
- serviziogestionepra@pec.aci.it (per questioni di tipo generale);
- ufficioservizialleppaaemercatoautomotive@aci.it (informazioni sui servizi PRA per gli utenti professionali).
E’ inoltre possibile contattare ciascuno dei 106 Uffici Territoriali. Di seguito, a titolo di esempio, si riportano i contatti dell’Area metropolitana ACI di Roma. Per ottenere i contatti degli altri Uffici basta sostituire “roma” con le altre denominazioni delle provincie: ufficio.provinciale.aci.roma@aci.it; ufficioprovincialeroma@pec.aci.it
Per i servizi regolati da convenzione è assicurato un servizio di assistenza appositamente dedicato. E” inoltre possibile entrare in contatto e ricevere informazioni sulle questioni relative al PRA anche attraverso i canali social dell’ACI. Inoltre, il servizio AvvisAci notifica al cittadino, che si sia registrato sul sito dell’ACI (www.aci.it), tramite mail o sms gli eventi registrati relativamente al proprio veicolo (ad es. la trascrizione di un atto di vendita, l’iscrizione del fermo amministrativo, la radiazione da parte di un autodemolitore, etc….). Infine, la app ACI Space, insieme ad una serie di servizi per gli automobilisti (compresa la possibilità di visualizzare i principali dati tecnici e commerciali digitando la targa di qualunque veicolo), consente di per avere a portata di mano la situazione dei propri veicoli inclusa, oltre la consultazione dei dati tecnici e commerciali, la verifica del Bollo Auto e la visualizzazione del CDP Digitale (CDPD), tramite lettura del QR-code o mediante digitazione di un codice.
Open Data¶
Esistono open data relativamente alle statistiche. La licenza utilizzata è Creative Commons CC-BY 4.0
Tema di riferimento per i dati¶
Trasporti. URI da utilizzare: http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TRAN
13. Catalogo dei dati delle Pubbliche Amministrazioni¶
Base dati equiparabile a quelle di interesse nazionale.
E” possibile scaricare i metadati conformi al profilo DCAT-AP_IT per questa basi di dati in RDF/Turtle
, RDF/XML
e JSON-LD
(dati.gov.it è descritto come il dataset di tutti i dataset aperti. Inoltre, essendo questa una fotografia di quanto disponibile alla data di pubblicazione delle presenti schede, la data di ultimo aggiornamento indicata nei file è quella della pubblicazione stessa delle schede).
Denominazione ufficiale (titolo)¶
Base dati del catalogo nazionale dei dati aperti delle Pubbliche Amministrazioni - dati.gov.it
Descrizione¶
dati.gov.it è il catalogo nazionale dei metadati relativi, allo stato attuale, ai dati rilasciati in formato aperto dalle pubbliche amministrazioni italiane. Esso rappresenta, quindi, il punto di accesso per tutti gli utenti ai dati aperti delle amministrazione, svolgendo anche le funzioni di ricerca come previste nella relativa normativa dell’Informazione del Settore Pubblico. Il catalogo è realizzato dall’Agenzia per l’Italia digitale ed è online dal novembre 2011. L’attività di pubblicazione e di aggiornamento dei dati è un processo collaborativo coordinato dall’Agenzia per l’Italia digitale e svolto in raccordo con tutti gli enti pubblici che espongono dati di tipo aperto. Dati.gov.it è anche lo strumento con il quale l’Agenzia per l’Italia digitale promuove le politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico nazionale. A tal fine dati.gov.it mette a disposizione delle amministrazioni e degli sviluppatori una serie di risorse utili ad approfondire il tema dei dati aperti. Attraverso dati.gov.it è possibile, tra gli altri:
- ricercare i dati: nel catalogo sono disponibili i metadati dei dataset pubblicati dalle pubbliche amministrazioni italiane;
- usare i metadati: sezione dedicata agli sviluppatori per utilizzare i metadati del catalogo attraverso le API.
Il catalogo Dati.gov.it, alla pari degli altri disponibili presso altri Paesi europei, contribuisce ad alimentare il Portale europeo dei dati.
Nota
E” in corso una riorganizzazione del catalogo per trasformarlo in un catalogo di dati pubblici della pubblica amministrazione.
Amministrazione titolare¶
Agenzia per l’Italia Digitale (AgID)
Punto di contatto¶
Agenzia per l’Italia Digitale - Area Architetture, Standard e Infrastrutture - Servizio Banche Dati e Open Data – info@dati.gov.it
Frequenza di aggiornamento¶
Settimanale. Secondo le specifiche DCAT-AP_IT: http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/WEEKLY
Norme di riferimento¶
- D.lgs 18 maggio 2015, n.102 - Attuazione della direttiva 2013/37/UE che modifica la direttiva 2003/98/CE, relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico;
- D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell’Amministrazione Digitale (articolo 68 - dati di tipo aperto).
Conformità a standard¶
L’attuale versione è in parte conforme al profilo di metadatazione DCAT-AP_IT che si basa sullo standard del Web RDF (Resource Description Framework). Conforme agli standard di accessibilità per la parte di front-end.
Home page o pagina web di riferimento¶
Benefici¶
- un punto di accesso ufficiale per tutti i metadati che descrivono i dati delle amministrazioni;
- standardizzazione della metadatazione dei dati delle amministrazioni italiane, anche con analoghe a livello europeo, grazie all’uso di uno standard europeo di metadatazione DCAT-AP, recepito in Italia con l’estensione DCAT-AP_IT;
- facilità nella scoperta dei dati delle amministrazioni per incentivare così un riutilizzo degli stessi.
Modalità di fruizione¶
Le altre pubbliche amministrazioni e gli utenti finali possono interagire con il catalogo mediante API rest che sono descritte nella sezione Sviluppatori. I dati aperti delle altre amministrazioni confluiscono mediante meccanismi automatici di harvesting.
Nota
E” in corso la reingegnerizzazione di un web form conforme al profilo DCAT-AP_IT per il caricamento dei dati mediante anche tale funzionalità.
Canali per il supporto ad amministrazioni e altri utenti¶
- Issue tracking su developers Italia
- form online «Scrivi alla redazione»
- Direttamente via email usando l’indirizzo info@dati.gov.it
Open Data¶
La base di dati è un catalogo di metadati di dati aperti. Il suo contenuto è open data per definizione e può essere riutilizzato secondo i termini della licenza CC BY 3.0.
Tema di riferimento per i dati¶
Per la natura stessa di dati.gov.it, ovvero di catalogo di metadati di dati delle Pubbliche Amministrazioni, non esiste un tema specifico per i dati chiaramente identificabile ma tutti e 13 i temi per i dati sono riferibili ai metadati inclusi nel catalogo.
14. Catalogo dei servizi pubblici¶
Base dati equiparabile a quelle di interesse nazionale.
E” possibile scaricare i metadati conformi al profilo DCAT-AP_IT per questa basi di dati in RDF/Turtle
, RDF/XML
e JSON-LD
(servizi.gov.it è descritto come il dataset di tutti i dataset dei servizi pubblici).
Denominazione ufficiale (titolo)¶
Base dati del catalogo nazionale dei servizi pubblici a cittadini e imprese - servizi.gov.it
Descrizione¶
La base di dati rappresenta il catalogo nazionale dei servizi pubblici a cittadini e imprese. I servizi possono essere sia online che offline. A iniziare, il catalogo conterrà servizi utili per anche piattaforme abilitanti come SPID e PagoPA. Il catalogo offre la possibilità ai cittadini e alle imprese di ricercare in maniera facilitata le principali informazioni (e.g., amministrazione titolare, canali di erogazione, copertura temporale, costi, punto di contatto, ecc.) sui servizi pubblici.
Il catalogo è basato su un profilo di interoperabilità italiano CPSV-AP_IT, conforme al profilo europeo CPSV-AP nato a partire dal cosiddetto Core Public Service Vocabulary sviluppato nel corso del 2013, nel contesto del programma europeo ISA. Il catalogo italiano quindi può diventare il riferimento italiano per l’Europa in merito alla costituzione dell’analogo catalogo europeo.
Amministrazione titolare¶
Agenzia per l’Italia Digitale (AgID)
Punto di contatto¶
Agenzia per l’Italia Digitale - Area Architetture, Standard e Infrastrutture - Servizio Banche Dati e Open Data e Servizio Architetture di progetto – info@dati.gov.it
Frequenza di aggiornamento¶
Attualmente ancora non conosciuta. Secondo le specifiche DCAT-AP_IT: http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/UNKNOWN
Norme di riferimento¶
- D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. - Codice dell’amministrazione digitale;
- D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 articolo 20 - Decreto Crescita 2.0.
Conformità a standard¶
- Conforme al profilo di metadatazione CPSV-AP_IT che si basa sullo standard del Web RDF (Resource Description Framework);
- conformità ad altri standard del Web Semantico;
- conformità a standard di sicurezza e accessibilitò.
Home page o pagina web di riferimento¶
Non ancora disponibile online.
Benefici¶
- un punto di accesso ufficiale per tutti i metadati che descrivono i servizi pubblici ai cittadini e alle imprese erogati dalle amministrazioni o per conto delle amministrazioni pubbliche;
- standardizzazione della metadatazione sui servizi pubblici ai cittadini e imprese, anche con analoghe a livello europeo, grazie all’uso di uno standard europeo CPSV-AP recepito in Italia con il profilo CPS-AP_IT;
- facilità nella scoperta dei servizi pubblici per i cittadini e imprese;
- riutilizzo di tutti i metadati grazie alla loro disponibilità secondo il paradigma dei dati aperti;
- possibilità di abilitare azioni di monitoraggio sui servizi pubblici ai cittadini e imprese;
- possibilità di monitorare la presenza di servizi a la loro conformità a determianti standard.
Modalità di fruizione¶
Ancora in fase di definizione.
Canali per il supporto ad amministrazioni e altri utenti¶
Non ancora disponibili. E” in fase di sviluppo un’applicazione Web per l’inserimento dei metadati. Si stanno altresì studiando dei meccanismi per abilitare l’harvesting di tali metadati.
Open Data¶
La base di dati è un catalogo di metadati di servizi pubblici. Il suo contenuto sarà open data per definizione e potrà essere riutilizzato secondo i termini della licenza CC BY 4.0.
Tema di riferimento per i dati¶
Per la natura stessa di servizi.gov.it, ovvero di catalogo di metadati di servizi delle Pubbliche Amministrazioni, non esiste un tema specifico per i dati chiaramente identificabile ma tutti e 13 i temi per i dati sono riferibili ai metadati inclusi nel catalogo.
15. Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture¶
Base dati equiparabile a quelle di interesse nazionale.
E” possibile scaricare i metadati conformi al profilo DCAT-AP_IT per questa basi di dati in RDF/Turtle
, RDF/XML
e JSON-LD
.
Denominazione ufficiale (titolo)¶
Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture
Acronimo¶
SINFI
Descrizione¶
Registro unico, strumento collaborativo e marketplace delle infrastrutture.
Amministrazione titolare¶
Ministero dello Sviluppo Economico - MiSE
Punto di contatto¶
MiSE - Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali
E-mail dgscerp.dg@pec.mise.gov.it
Frequenza di aggiornamento¶
In continuo aggiornamento. Secondo le specifiche DCAT-AP_IT: http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/UPDATE_CONT
Norme di riferimento¶
- Decreto Legislativo 33/2016;
- Decreto Ministeriale (DM) 11/5/2016;
- rispondenza alle direttive europee (2007/2/CE);
- Direttiva per Banda Ultra Larga: 2014/61/UE.
Conformità a standard¶
Standard CED MiSE
Home page o pagina web di riferimento¶
Data di ultimo aggiornamento¶
08/01/2017
Benefici¶
Benefici per privati:
- risparmio (70%) posa nuove fibre ottiche;
- condivisione infrastrutture sotterranee;
- condivisione scavi (risparmio per cittadini ed operatori).
Benefici per altre amministrazioni:
- presidio del sottosuolo per contributi fiscali;
- raccolta dei dati Once Only e condivisione tra le amministrazioni
- Possibilità di sfruttare l’infrastruttura come cloud per generare i propri Database Geo Topografici ed i propri GeoPortali (risparmio di risorse, standardizzazione).
Modalità di fruizione¶
La banca dati è disponibile via interfaccia web standard. Inoltre esistono due tipi di API Rest:
- tipiche API Rest in formato standard geografico OCG;
- specifiche API Rest per la federazione con altri database geotopografici e/o servizi in cloud.
URL documentazione di riferimento¶
Disponibili solo su richiesta da parte delle amminsitrazioni pubbliche.
Canali per il supporto ad amministrazioni e altri utenti¶
- Contact Center SINFI: 06.92959765
- email: validazione@sinfi.it
Open Data¶
La base di dati non è disponibile secondo il paradigma Open Data.
Tema di riferimento per i dati¶
Scienza e tecnologia. URI da utilizzare: http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TECH