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Documenti pubblici, digitali.

2. Premesse e soggetti della Federazione

Il Decreto 8 settembre 2022 (nel seguito Decreto), all’art. 5, comma 1, stabilisce che il Ministero pubblichi le condizioni e le modalità con cui i fornitori di servizi possono integrare l’accesso ai servizi in rete con CIEId.

Il Decreto individua i seguenti soggetti:

  • fornitori di servizi: i soggetti pubblici e privati, gli aggregatori e i gestori di servizi pubblici che consentono direttamente o indirettamente l’accesso ai servizi in rete tramite la CIEId a persone fisiche o giuridiche;
  • aggregatore: il soggetto pubblico o privato che rende disponibile l’infrastruttura necessaria a consentire ai soggetti aggregati l’erogazione dei loro servizi online tramite la CIE;
  • aggregato: il soggetto pubblico o privato che rende disponibile l’accesso a propri servizi tramite un soggetto aggregatore
  • gestori di servizi pubblici: le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse (art. 2, comma 2, lettera b) del CAD) e le società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (art. 2, comma 2, lettera c) del CAD) che richiedono il riconoscimento dello status di aggregatore per l’esercizio dei servizi di pubblico interesse alle stesse affidati.

Ai fini del presente provvedimento, si definisce federazione CIE, l’insieme dei soggetti che alle condizioni e modalità previste ottengono l’autorizzazione a rendere disponibile l’accesso ai servizi in rete attraverso l’identità CIEId.

Al fine dell’adesione alla federazione CIE è necessario distinguere i soggetti pubblici (nel seguito indicati come pubbliche amministrazioni) e i soggetti privati per i quali il Decreto prevede specifici requisiti.

In questo ambito, sono considerate essere pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del CAD, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanze e regolazione, i gestori di servizi pubblici ivi comprese le società quotate in relazione ai servizi di pubblico interesse, le società a controllo pubblico come definite nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, escluse le società quotate di cui all’articolo 2, comma 1, lettera p), del medesimo decreto che non siano gestori di servizi pubblici.

Il Ministero dell’Interno è il gestore dell’identità digitale CIEId. Si avvale del Poligrafico dello Stato per l’esercizio di tale funzione.

Ai fini del presente provvedimento, per requisiti di onorabilità si intendono i requisiti previsti dal Decreto 23 Novembre 2020, N. 169 del Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’assenza delle cause ostative richiamate dall’art. 5, comma 2, del Decreto 8 settembre 2022 del Ministero dell’Interno.