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Documenti pubblici, digitali.

5. Registro Imprese

Base dati di interesse nazionale ai sensi dell’articolo 60 comma 3 del CAD. E” possibile scaricare i metadati conformi al profilo DCAT-AP_IT per questa basi di dati in RDF/Turtle, RDF/XML e JSON-LD.

Denominazione ufficiale (titolo)

Registro Imprese

Descrizione

Il Registro Imprese è un registro pubblico informatico previsto dal Codice Civile, che ha avuto completa attuazione a partire dal 1996 con la Legge relativa al riordino delle Camere di Commercio (Legge 580/1993) e con il successivo Regolamento di attuazione (D.P.R. 581/95). La Legge sopracitata ha istituito presso ciascuna Camera di Commercio l’Ufficio del Registro Imprese, con le seguenti caratteristiche:

  • ha competenza provinciale;
  • è gestito secondo tecniche informatiche;
  • la sua tenuta è affidata alla locale Camera di Commercio, sotto la vigilanza di un Giudice, delegato dal Presidente del Tribunale del capoluogo di Provincia;
  • è retto da un Conservatore nominato dalla giunta nella persona del Segretario Generale ovvero di un dirigente della Camera di Commercio che assicura la corretta tenuta del Registro Imprese in osservanza delle disposizioni in materia e delle decisioni del Giudice del Registro.

Il Registro Imprese può essere definito come l’anagrafe delle imprese: vi si trovano infatti i dati (costituzione, modifica, cessazione) di tutte le imprese con qualsiasi forma giuridica e settore di attività economica, con sede o unità locali sul territorio nazionale, nonché degli altri soggetti previsti dalla legge. Il Registro Imprese contiene tutte le principali informazioni relative alle imprese (denominazione, statuto, amministratori, sede, eccetera) e tutti i successivi eventi che le hanno interessate dopo l’iscrizione (ad es. modifiche dello statuto e di cariche sociali, trasferimento di sede, liquidazione, eccetera). Il Registro Imprese fornisce quindi un quadro completo della situazione giuridica di ciascuna impresa ed è un archivio fondamentale per l’elaborazione di indicatori di sviluppo economico ed imprenditoriale in ogni area di appartenenza.

Nel Registro Imprese confluisce un’altra banca dati pubblica, il Repertorio Economico Amministrativo(REA), che ha lo scopo di integrare i dati del Registro Imprese con informazioni di carattere economico, statistico e amministrativo. Tali informazioni riguardano dati quali, ad esempio, le modifiche e la cessazione dell’attività, l’insegna, la nomina di responsabili tecnici, l’attività prevalente, l’apertura, la cessazione e le modifiche delle unità locali, e molto altro ancora. Gli enti pubblici, le associazioni ed altri organismi non obbligati all’iscrizione al Registro Imprese sono comunque tenuti a comunicare le informazioni al REA quando esercitano un’attività economica.

L’attuale struttura del sistema di gestione del registro imprese vede impegnati con ruoli e compiti diversi, le Camere, l’Unioncamere e InfoCamere: presso le Camere di Commercio è istituito l’ufficio registro imprese che provvede alla tenuta del registro imprese, funzione di carattere pubblicistico; Unioncamere cura e rappresenta gli interessi generali delle Camere e degli altri organismi del sistema camerale (art. 7 legge 580/93); InfoCamere (società consortile di informatica delle Camere di Commercio Italiane) ha il compito di approntare, organizzare e gestire, in qualità di Responsabile del trattamento, il sistema informatico nazionale in grado di trattare e distribuire in tempo reale atti, documenti e informazioni del Registro.

Il registro imprese fornisce diverse tipologie di certificati e visure camerali, tra le quali anche quelle in lingua inglese. Sin dalla nascita nel febbraio 1996, erano disponibili modalità informatiche per l’alimentazione del Registro; dal 2003 tutte le comunicazioni, da parte delle imprese, al registro imprese vanno inoltrate anche in modalità telematica e dal 2010 esclusivamente in via telematica attraverso la Comunicazione Unica. A seguito di tale innovazione la qualità dei dati è assicurata, oltre che dalla crescente automatizzazione delle operazioni, anche dal costante allineamento delle posizioni iscritte nel Registro Imprese con altre Pubbliche Amministrazioni come Agenzia Entrate, INPS, INAIL ed altri, ovvero gli enti destinatari della Comunicazione Unica agli Uffici del Registro Imprese. Contribuisce alla qualità dei dati anche la vigilanza e il potere di emanare direttive del Ministero dello sviluppo economico oltre che il lavoro degli uffici registro imprese.

Acronimo

RI

Amministrazione titolare

Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura

Frequenza di aggiornamento

Concordemente con le norme, le informazioni vengono presentate per l’aggiornamento entro 20 o massimo 30 giorni dal loro verificarsi ed iscritte entro massimo 5 giorni.

Norme di riferimento

Le principali norme di riferimento relative al registro imprese sono le seguenti:

  • art. 2188 e seguenti del Codice Civile;
  • art. 8 della Legge 580/1993 sul riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, così come modificata dal Decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.276 del 25/11/2016;
  • D.P.R. 581/95 – Regolamento di attuazione dell’art. 8 della L.580/93 in materia di istituzione del Registro Imprese;
  • Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., recante “Codice dell’amministrazione digitale” (art. 60);

Vi sono poi numerosissime altre norme che fanno riferimento al registro imprese per specifiche finalità di informazione legale.

Conformità a standard

La banca dati del registro delle imprese si avvale di alti standard di qualità. Di seguito le principali certificazioni di qualità relative alla progettazione, sviluppo, erogazione ed assistenza di servizi informatici per il trattamento sicuro di dati, documenti elettronici e identità digitali per le Camere di Commercio, le Pubbliche Amministrazioni e terzi:

  • ISO 9001:2008
  • ISO/IEC 27001:2013

I documenti iscritti nel Registro Imprese sono conservati a norma tramite il sistema di conservazione sostitutiva gestito da InfoCamere, ente accreditato secondo l’art. 44-bis comma 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

I servizi relativi alla banca dati in oggetto sono erogati, dal sito principale di Padova, in architettura logica e fisica di alta affidabilità e continuità operativa. Il Data Center è protetto con architetture di Continuous Availability e Disaster Recovery. Lo SLA dei servizi si attesta sul 99,9% e i tempi di ripristino del secondo sito (a Milano) sono inferiori a 72 ore.

Home page o pagina web di riferimento

http://www.registroimprese.it

Data di ultimo aggiornamento

25/07/2017

Benefici

  1. Valore legale delle informazioni contenute nel registro imprese relativo a circa 6 milioni di soggetti economici;
  2. Pubblicità legale degli atti e fatti economici relativi ai principali soggetti tenuti all’iscrizione;
  3. Banca dati unica a livello nazionale accessibile e disponibile on line;
  4. Condivisione informatica dei dati con le principali pubbliche amministrazioni e conseguente semplificazione burocratica degli adempimenti degli imprenditori, con trasversale riduzione dei costi ed ottimizzazione dei tempi e delle risorse;
  5. Arricchimento informativo attraverso molteplici banche dati provenienti da altre P.A.
  6. Maggiore accessibilità e disponibilità del patrimonio informativo anche dall’estero (sia attraverso il portale e-justice Business Register Interconnection System limitatamente ad alcune informazioni, che attraverso European Business Register).

Modalità di fruizione

La banca dati è interoperabile sia per quanto riguarda l’alimentazione che la consultazione: la norma prevede infatti sia la modalità web internet che quella automatizzata e massiva, a disposizione di operatori del mercato, che possono interfacciare il loro sistema informatico con quello nazionale, collegamento finalizzato all’estrazione di documenti e dati o all’invio di pratiche telematiche.

L’accesso da parte dei privati può avvenire attraverso il sito del registro imprese, mediante accreditamento, oppure attraverso i servizi forniti dagli operatori commerciali, che accedono in modo interoperabile al Registro.

L’accesso ai dati da parte delle P.A. è garantito in duplice modalità:

  1. VerifichePA è il sito realizzato da InfoCamere per conto delle Camere di Commercio italiane per realizzare il dettato normativo (legge di stabilità 2012 - art. 15 legge 12/2011 n.183) che ha sancito il principio della “decertificazione”. Questo punto di accesso ai dati del Registro Imprese permette alle Pubbliche Amministrazioni di controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive ricevute da imprese e persone relativamente ai dati contenuti nel Registro. Il sito permette la consultazione, per fini ispettivi e di controlli a campione, della “documentazione d’impresa” (art. 43-bis, lettera a), del D.P.R. 445/2000, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9, comma 4, della L. 180/2011). Fornisce inoltre elenchi di caselle PEC contenute nel Registro delle Imprese (articolo 6 co. 1-bis del CAD).
  2. Cooperazione applicativa: per le PA l’altra modalità di accesso prevista dal CAD ai dati delle Camere di Commercio in modalità di cooperazione applicativa, attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni.

Canali per il supporto ad amministrazioni e altri utenti

l supporto a tutti gli utenti è garantito attraverso vari strumenti:

  • contact center;
  • form per segnalazioni e richieste disponibile sul portale;
  • Indirizzo email dedicato per informazioni o assistenza;
  • social media dedicati.

Open Data

La base di dati non è attualmente disponibile in open data.

Nota

Alcuni dati statistici del registro imprese, movimprese sono stati inseriti tra i dataset chiave da rendere disponibile secondo il paradigma open data come riportato nel documento Elenco basi di dati chiave.

Tema di riferimento per i dati

Economia e finanze. URI da utilizzare: http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ECON