Docs Italia beta

Documenti pubblici, digitali.

6. Riferimenti normativi con estratti

Questo documento è obsoleto

Il riferimento attuale è Strategia Cloud Italia.

In questo paragrafo sono riportati i riferimenti normativi concernenti la spesa ICT e le qualificazioni cloud.

Si riportano di seguito i riferimenti normativi concernenti la spesa ICT.

Legge n. 208/2015 art. 1 comma 512

al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA od i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.

Legge n. 208/2015 art. 1 comma 512

Ai fini di cui al comma 512, Consip SpA o il soggetto aggregatore interessato sentita l’AgID per l’acquisizione dei beni e servizi strategici indicati nel Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione di cui al comma 513, programma gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, in coerenza con la domanda aggregata di cui al predetto Piano. AgID, Consip SpA e i soggetti aggregatori, sulla base di analisi delle informazioni in loro possesso relative ai contratti di acquisto di beni e servizi in materia informatica, propongono alle amministrazioni e alle società di cui al comma 512 iniziative e misure, anche organizzative e di processo, volte al contenimento della spesa. Consip SpA e gli altri soggetti aggregatori promuovono l’aggregazione della domanda funzionale all’utilizzo degli strumenti messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni su base nazionale, regionale o comune a più amministrazioni.

Legge n. 208/2015 art. 1 comma 512

La procedura di cui ai commi 512 e 514 ha un obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori documentata nel Piano triennale di cui al comma 513, nonché tramite la società di cui all’articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Sono esclusi dal predetto obiettivo di risparmio gli enti disciplinati dalla legge 8 marzo 1989, n. 88, nonché, per le prestazioni e i servizi erogati alle amministrazioni committenti, la società di cui all’articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la società di cui all’articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, e la Consip SpA, nonché l’amministrazione della giustizia in relazione alle spese di investimento necessarie al completamento dell’informatizzazione del processo civile e penale negli uffici giudiziari. I risparmi derivanti dall’attuazione del presente comma sono utilizzati dalle medesime amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica.

Legge n. 208/2015 art. 1 comma 512

Le amministrazioni e le società di cui al comma 512 possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell’organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all’Autorità nazionale anticorruzione e all’AgID.

Circolare del Mef n. 16 del 17 maggio 2016

Si coglie l’occasione per rammentare che i commi da 512 a 520 della legge n. 208/2015 (legge di Stabilità per l’anno 2016) contengono una molteplicità di disposizioni tendenti ad incentivare l’acquisizione centralizzata di beni e servizi in materia informatica e di connettività, prevedendo, al fine di conseguire specifici obiettivi di risparmio nonché l’ottimizzazione e la razionalizzazione del settore, che le Amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto consolidato predisposto dall’ISTAT debbano approvvigionarsi MEF - RGS - Prot. 44712 del 17/05/2016 - U J • , “ tramite la Consip o i soggetti aggregatori. E” disposto che solo in casi eccezionali, e con autorizzazione motivata dell’organo di vertice amministrativo, si possa procedere ad acquisti autonomi. E”, altresì, prevista l’elaborazione da parte dell’Agenzia per l’Italia digitale (AGID) di un Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione. Il comma 515 individua l’obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, in relazione alle norme sull’acquisizione centralizzata di beni e servizi da parte delle Amministrazioni pubbliche in misura pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico relativa al triennio 2013-2015; tale risparmio prevede alcuni limitate deroghe, escludendo, tra l’altro, dall’applicazione delle disposizioni in questione l’Amministrazione della Giustizia con esclusivo riferimento alle spese di investimento necessarie al completamento dell’informatizzazione del processo civile e penale. A tal proposito occorre precisare il risparmio di spesa annuale nella misura indicata dal citato comma 515 è da conseguire come media nel triennio 2016-2018: in altre parole il risparmio può essere conseguito, ad esempio, interamente in un solo anno oppure ripartito nel triennio in modo uniforme o con diversa modalità, purché venga rispettato l’obiettivo complessivo in media annuale, da valutare in sede di consuntivo per l’anno finanziario 2018. Per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 512 a 520, le Amministrazioni pubbliche operano nel rispetto di quanto stabilito nel piano triennale per l’informatica e nelle linee guida emanate dall’AGID.

Circolare AgID n.02/2016 - 4. Disposizioni per l’anno 2016

le pubbliche amministrazioni non possono effettuare acquisti di beni e servizi informatici, anche se per innovazione, qualora siano in contrasto con i principi generali definiti nel paragrafo 3. In particolare non potranno essere sostenute spese relative alla costituzione di nuovi data center. […]

c) Per procedere ad acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività, ai sensi del comma 512, che fa salvi “gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente”, le amministrazioni pubbliche e le società del conto economico consolidato ISTAT devono preliminarmente verificare se sussistono per l’acquisto in questione obblighi di acquisizione centralizzata e, cioè, strumenti di acquisto e strumenti di negoziazione centralizzata; in particolare, andrà verificata la sussistenza dell’obbligo di ricorso alle convenzioni Consip (di cui all’articolo 1, comma 449, della l. 296/2006); l’obbligo di ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (di cui all’articolo 1, comma 450, della l. 296/2006); l’obbligo di ricorso ad accordi quadro e gare su delega individuati con decreto ministeriale (ai sensi dell’articolo 2, comma 574, della l. 244/2007); l’obbligo di ricorso a strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali di riferimento (di cui all’articolo 15, comma 13, lett. d), decreto .legge. 95/2012).

d) Qualora le amministrazioni non siano tenute a ricorrere a specifici strumenti di acquisto e negoziazione ai sensi delle disposizioni richiamate al punto precedente, la disposizione di cui al comma 512 richiede di ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione disponibili presso Consip ed i soggetti aggregatori. Fra i detti strumenti sono ricompresi le convenzioni-quadro, i contratti-quadro e gli accordi-quadro nonché il mercato elettronico della pubblica amministrazione, il sistema dinamico della pubblica amministrazione e le gare su delega che aggregano la domanda di più amministrazioni.

e) Pertanto le amministrazioni e le società inserite nel conto consolidato ISTAT possono effettuare acquisti di beni e servizi informatici in via autonoma solo dopo aver verificato che non siano disponibili strumenti di aggregazione, attraverso la consultazione delle apposite pagine web (www.consip.it, www.acquistinretepa.it, nonché la sezione “soggetti aggregatori”). Ogni qual volta le amministrazioni e le società di cui al comma 512 non possano ricorrere ai detti strumenti a causa dell’indisponibilità del bene/servizio o della sua inidoneità al soddisfacimento del fabbisogno ovvero nei casi di necessità ed urgenza comunque funzionali per assicurare la continuità della gestione amministrativa, esse potranno procedere ad acquisti autonomi soltanto previa autorizzazione motivata dell’organo di vertice amministrativo. Si ritiene che tale autorizzazione debba essere resa al momento dell’avvio della procedura di affidamento e, dunque, al momento dell’adozione della determina a contrarre. In tale momento andrà, pertanto, valutata la disponibilità o la compatibilità delle tempistiche preventivate da Consip e dai soggetti aggregatori per la messa a disposizione del bene/servizio rispetto ai fabbisogni della stazione appaltante, oltre ovviamente alla idoneità del bene/servizio. Le pubbliche amministrazioni, nell’ambito degli acquisti di beni e servizi informatici di cui al punto precedente, devono comunque adottare gli standard vigenti.

Piano triennale per l’informatica 2017-2019 - Data center e cloud - Linee di azione

Le pubbliche amministrazioni non possono procedere all’acquisto di nuovi data center. Sono consentiti solo adeguamenti dei data center già in uso presso la pa, previa approvazione da parte di AgID, esclusivamente al fine di: evitare problemi di interruzione di pubblico servizio; anticipare processi di dismissione dei propri data center per migrare al Cloud della PA e consolidare i propri servizi su data center di altre PA al fine di ottenere economie di spesa.

Circolare AgID n.05/2017

Si specifica altresì che, ai sensi della Circolare AgID 24 giugno 2016, n. 2, come richiamata dal Piano Triennale (cfr. Paragrafo 3.1.3. Linee di azione- azione 1), in materia di spesa le PA non possono effettuare spese o investimenti in materia di Data center, ma – previa approvazione di AgID – possono procedere agli adeguamenti dei propri Data center esclusivamente al fine di:

  • evitare problemi di interruzione di pubblico servizio (inclusi gli interventi necessari a garantire la sicurezza dei dati e dei sistemi, in applicazione delle regole AgID Basic Security Controls);
  • anticipare processi di dismissione dei propri Data center per migrare al Cloud della PA;
  • consolidare i propri servizi sui Data center di altre PA per ottenere economie di spesa.

[….] Sono esclusi dalla richiesta di approvazione gli adeguamenti che prevedono acquisti nei seguenti ambiti: progetti di ricerca a titolarità di istituzioni universitarie e/o enti di ricerca; sistemi a supporto della diagnostica clinica.

Si riportano i riferimenti normativi concernenti la qualificazione dei servizi SaaS e CSP Circolari dell’Agenzia per l’Italia Digitale n. 2 del 09 aprile 2018 e n. 3 del 09 aprile 2018