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Documenti pubblici, digitali.

Art. 72. Definizioni relative al sistema pubblico di connettività

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «trasporto di dati»: i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di reti informatiche per la trasmissione di dati, oggetti multimediali e fonia;

b) «interoperabilità di base»: i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di strumenti per lo scambio di documenti informatici fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini;

c) «connettività»: l’insieme dei servizi di trasporto di dati e di interoperabilità di base;

d) «interoperabilità evoluta»: i servizi idonei a favorire la circolazione, lo scambio di dati e informazioni, e l’erogazione fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini;

e) «cooperazione applicativa»: la parte del sistema pubblico di connettività finalizzata all’interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni per garantire l’integrazione dei metadati, delle informazioni e dei procedimenti amministrativi. (1) AGGIORNAMENTO (1) Il D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 ha disposto (con l’art. 31, comma 1) che nel presente decreto legislativo l’espressione «Capo VIII» è sostituita dalla seguente: «Capo IX» e conseguentemente la numerazione degli articoli da 72 a 76 è sostituita dalla numerazione progressiva da 88 a 92.