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Documenti pubblici, digitali.

Art. 52. Accesso telematico e riutilizzazione dei dati e documenti delle pubbliche amministrazioni

1. L’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti è disciplinato dalle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione. I regolamenti che disciplinano l’esercizio del diritto di accesso sono pubblicati su siti pubblici accessibili per via telematica.

1-bis. Le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare e rendere fruibili i dati pubblici di cui sono titolari, promuovono progetti di elaborazione e di diffusione degli stessi anche attraverso l’uso di strumenti di finanza di progetto, assicurando:

a) il rispetto di quanto previsto dall’articolo 54, comma 3;

b) la pubblicazione dei dati e dei documenti in formati aperti di cui all’articolo 68, commi 3 e 4.