Art. 57-bis. Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni¶
1. Al fine di assicurare la trasparenza delle attività istituzionali è istituito l’indice degli indirizzi delle amministrazioni pubbliche, nel quale sono indicati, gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l’invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini.
2. La realizzazione e la gestione dell’indice sono affidate a DigitPA, che può utilizzare a tal fine elenchi e repertori già formati dalle amministrazioni pubbliche.
3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell’indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale secondo le indicazioni di DigitPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell’indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell’attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.