Art. 51. Sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni¶
1. Con le regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71 sono individuate le modalità che garantiscono l’esattezza, la disponibilità, l’accessibilità, l’integrità e la riservatezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture.
1-bis. DigitPA, ai fini dell’attuazione del comma 1:
a) raccorda le iniziative di prevenzione e gestione degli incidenti di sicurezza informatici;
b) promuove intese con le analoghe strutture internazionali;
c) segnala al Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione il mancato rispetto delle regole tecniche di cui al comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni.
2. I documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono essere custoditi e controllati con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
2-bis. Le amministrazioni hanno l’obbligo di aggiornare tempestivamente i dati nei propri archivi, non appena vengano a conoscenza dell’inesattezza degli stessi.