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Documenti pubblici, digitali.

7. Procedura di attuazione

7.1. Contestazione della dichiarazione di accessibilità

AGID verifica che la dichiarazione di accessibilità, presentata dal soggetto erogatore, sia conforme al modello di dichiarazione e ai casi di inaccessibilità.

Qualora la dichiarazione non sia conforme al modello definito con il presente documento ovvero AGID non ritenga ricorrente l’ipotesi di onere sproporzionato, il Difensore Civico per il Digitale, ai sensi della Legge n. 4/2004 art. 3-quinquies, comma 2, decide in merito alla corretta attuazione della appena richiamata Legge n.4/2004 e dispone eventuali misure correttive.

7.2. Esito insoddisfacente del monitoraggio

In caso di esito insoddisfacente del monitoraggio effettuato da AGID ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettere a) e a) bis della Legge n. 4/2004, il Difensore civico per il digitale decide in merito alla corretta attuazione della medesima Legge n.4/2004 e dispone eventuali misure correttive.

7.3. Meccanismo di feedback

Chiunque può notificare ai soggetti erogatori attraverso il link, fornito dagli stessi soggetti, eventuali difetti dei sistemi informatici, compresi i siti web e le applicazioni mobili, in termini di conformità ai principi generali per l’accessibilità previsti dall’art. 3-bis della legge n. 4/2004 e alle prescrizioni delle presenti Linee Guida. Chiunque può altresì richiedere che le informazioni siano rese accessibili e che i sistemi siano adeguati alla normativa.

7.4. Difensore civico digitale

L’utente può ricorrere al Difensore civico digitale tramite l’apposito riferimento presente sul modello di dichiarazione di accessibilità qualora, entro trenta giorni dalla notifica o dalla richiesta di informazioni di cui al paragrafo 7.3, il soggetto erogatore non risponda o fornisca una risposta insoddisfacente. Il Difensore civico digitale può disporre eventuali misure correttive informando di ciò l’Agenzia per l’Italia Digitale.