Docs Italia beta

Documenti pubblici, digitali.

3. Verifica dell’accessibilità degli strumenti informatici

Nei paragrafi sottostanti sono indicati i riferimenti da utilizzare per le verifiche tecniche di conformità di accessibilità degli strumenti informatici che, ai sensi della Direttiva UE 2016/2102, sono referenziati dalla norma UNI EN 301549:2018.

Nello specifico è descritta la modalità per la verifica di conformità dell’hardware, delle applicazioni web, inclusi i documenti web e non web, software ed applicazioni mobili, della relativa documentazione e servizi di supporto, nonché la metodologia e criteri di valutazione per la verifica soggettiva dell’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili.

Sono esclusi dall’applicazione della verifica i casi previsti dal capitolo “6. Onere Sproporzionato” delle presenti Linee Guida, che devono essere adeguatamente referenziati.

La documentazione del prodotto fornita con gli strumenti informatici, se fornita separatamente o integrata, deve elencare e spiegare come utilizzare le caratteristiche di accessibilità e compatibilità degli strumenti stessi.

3.1. Hardware

Nel presente paragrafo sono indicati i riferimenti da utilizzare per la verifica di conformità dell’hardware così come previsto dal capitolo “8 Hardware” della norma UNI EN 301549:2018.

3.1.1. Verifica tecnica

La verifica di conformità dei prodotti hardware è effettuabile applicando quanto previsto dal punto “C.8 Hardware” dell’Appendice C (normativa): Determinazione della conformità” della norma UNI EN 301549:2018”. Alla verifica dell’hardware si applicano, ove inerente, anche i seguenti punti della stessa appendice:

  • “C.5 Requisiti generici”;
  • “C.6 ICT con comunicazione vocale bidirezionale”;
  • “C.7 ICT con funzionalità video”;
  • “C.13 ICT che fornisce ritrasmissione o accesso al servizio di emergenza”.

3.1.2. Criteri di valutazione per la verifica soggettiva dell’hardware

Secondo quanto previsto dai Requisiti tecnici (art. 11 comma 1 lettera a) della Legge n. 4/2004), al fine di dare attuazione alle prescrizioni di cui all’articolo 4 della Direttiva UE 2016/2102 anche per l’hardware necessario prendere come riferimento i valori di cui al successivo paragrafo 3.2.2.1, lettera d), numero 3.

Tale attività è svolta limitatamente all’hardware sviluppato in nome e per conto del soggetto erogatore.

Al fine di evitare di incorrere nella clausola di onere sproporzionato, l’attività di verifica soggettiva per i siti Web di cui al capitolo 3.2.2.1. è adattabile e applicabile anche all’hardware e deve essere svolta obbligatoriamente per le forniture sopra soglia comunitaria ai sensi dell’art. 35 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50.

Per le forniture sotto soglia comunitaria, fermo restando la possibilità di adattare e utilizzare comunque anche per l’hardware la procedura di cui al paragrafo 3.2.2.1., è richiesto di poter utilizzare almeno la una metodologia semplificata per la realizzazione di test di usabilità, ad esempio con analisi basate su euristiche, svolte anche da parte di funzionari del medesimo soggetto erogatore opportunamente formati, con il coinvolgimento di persone con disabilità.

Con riferimento alla creazione e gestione dei gruppi di valutazione composti da persone con disabilità, si ricorda di garantire il rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali.

3.2. Web

Nel presente paragrafo sono indicati i riferimenti da utilizzare per la verifica di conformità del contenuto dei siti web, che comprende informazioni sia testuali che non testuali, documenti e moduli scaricabili e forme di interazione bidirezionale, come ad esempio il trattamento di moduli digitali e il completamento dei processi di autenticazione, identificazione e pagamento, così come previsto dal capitolo “9 Web” dalla norma UNI EN 301549:2018.

Nella valutazione, i siti web vengono valutati come singole pagine web. Le applicazioni web e quelle web mobili sono comprese nella definizione di pagina web che è abbastanza ampia e contempla tutti i tipi di contenuto web.

3.2.1. Verifica tecnica

La verifica di conformità delle pagine web è realizzabile, ove le condizioni siano applicabili, secondo quanto previsto nel prospetto A.1 presente all’interno dell’Appendice A della norma UNI EN 301549:2018.

La verifica di conformità è relativa alle pagine web, che includono:

  1. documenti in forma di pagine web;
  2. documenti che sono incorporati nelle pagine web e che sono utilizzati nella rappresentazione o che sono destinati a essere rappresentati insieme alla pagina web in cui sono incorporati;
  3. software che è una pagina web; oppure
  4. software incorporato nelle pagine web e utilizzato nella rappresentazione o destinato alla rappresentazione insieme alla pagina web in cui è incorporato.

Oltre a quanto sopra esposto, il riferimento tecnico della norma UNI EN 301549:2018 per i documenti inseriti all’interno delle pagine web (inclusi i documenti e moduli scaricabili) è il capitolo “10 Documenti non web”.

3.2.2. Criteri di valutazione per la verifica soggettiva delle pagine web

Secondo quanto previsto dai Requisiti tecnici (art. 11 comma 1 lettera a) della Legge n. 4/2004), al fine di dare attuazione alle prescrizioni di cui all’articolo 4 della Direttiva UE 2016/2102 è necessario prendere come riferimento i valori di cui al successivo paragrafo 3.2.2.1, lettera d), numero 3.

Al fine di evitare di incorrere nella clausola di onere sproporzionato, l’attività di verifica soggettiva va svolta obbligatoriamente per le forniture sopra soglia comunitaria ai sensi dell’art. 35 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Per le forniture sotto soglia comunitaria, fermo restando la possibilità di utilizzare comunque la procedura di cui al paragrafo 3.2.2.1., è richiesto di utilizzare almeno una metodologia semplificata per la realizzazione di test di usabilità, ad esempio quella definita dal Protocollo eGLU [2] o con altre modalità, ad esempio: con analisi basate su euristiche, svolte anche da parte di funzionari del medesimo soggetto erogatore opportunamente formati, con il coinvolgimento di persone con disabilità.

[2]http://www.funzionepubblica.gov.it/glu

Con riferimento alla creazione e gestione dei gruppi di valutazione composti da persone con disabilità, si ricorda di garantire il rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali.

3.2.2.1. Verifica soggettiva

Per verifica soggettiva delle pagine web si intende una valutazione del livello di qualità dei servizi, già giudicati accessibili tramite la verifica tecnica, effettuata con l’intervento del destinatario, coinvolgendo anche le persone con disabilità, sulla base di considerazioni empiriche.

La metodologia di verifica soggettiva delle pagine web si articola in quattro principali fasi:

a) Analisi da parte di uno o più esperti di fattori umani

La valutazione da parte di uno o più esperti di fattori umani consiste essenzialmente nel metodo della simulazione cognitiva attraverso il quale l’esperto definisce contesti, scopi e modi di interazione dell’utente, presente nel gruppo di valutazione, con il sito e costruisce scenari d’uso che simulano a livello cognitivo il comportamento dell’utente.

L’esperto di fattori umani conosce i servizi che il sito intende erogare, le informazioni che può fornire, le azioni richieste all’utente per raggiungere tali obiettivi per mezzo dell’interfaccia, nonché le informazioni sugli utenti potenziali e sulla esperienza e conoscenza a loro richieste per interagire con il sito.

Questa parte della valutazione, in coerenza con quanto già effettuato in fase di progettazione, è finalizzata ad assegnare a ciascuno dei criteri indicati, ove applicabili, un giudizio su una scala crescente di valori da 1 a 5 in cui:

  1. corrisponde a nessuna rispondenza dell’ambiente al criterio in esame;
  2. corrisponde a poca rispondenza dell’ambiente al criterio in esame;
  3. corrisponde a sufficiente rispondenza dell’ambiente al criterio in esame;
  4. corrisponde a molta rispondenza dell’ambiente al criterio in esame;
  5. corrisponde a moltissima rispondenza dell’ambiente al criterio in esame.

b) Costituzione del gruppo di valutazione

La seconda parte della valutazione prevede la costituzione del gruppo di valutazione i cui componenti disabili utilizzano le proprie tecnologie assistive; fanno parte del gruppo di valutazione utenti rappresentativi dei diversi tipi di disabilità: sordità, ipovisione, daltonismo, cecità, disabilità motoria agli arti superiori, distrofia spastica, disabilità cognitiva, nonché soggetti appartenenti a diverse categorie di utenti interessate ad accedere al sito.

c) Esecuzione dei task da parte del gruppo di valutazione

L’esecuzione dei task da parte dei componenti del gruppo di valutazione avviene sia in contesti usuali (casa, ambiente di lavoro), sia in contesti appositamente costituiti (ambiente di laboratorio).

Il gruppo di valutazione esegue una serie di prove basate sulla interazione con l’ambiente. Le prove vengono svolte in forma libera, cioè senza compiti specifici, ovvero per obiettivi, se eseguite secondo compiti specifici.

Nella esecuzione delle prove, il gruppo di valutazione è guidato dall’esperto di fattori umani.

Nel corso della navigazione libera, l’esperto raccoglie i commenti dell’utente, anche verbali, e le osservazioni sul suo comportamento.

Nella prova su compiti specifici, l’esperto registra il tipo di compito, la quantità di tempo impiegata per svolgerlo e gli eventuali errori commessi ed annota i commenti dell’utente e le osservazioni sul suo comportamento.

d) Valutazione dei risultati ed elaborazione del rapporto conclusivo

La verifica soggettiva si conclude con la predisposizione di un rapporto nel quale l’esperto di fattori umani indica la valutazione su scale soggettive ricavata dalla simulazione cognitiva dallo stesso effettuata, le proprie considerazioni sulle caratteristiche qualitative del sito, i dati relativi alle prestazioni degli utenti in relazione ai compiti affidati: performance, commenti, osservazioni comportamentali le risposte a questionari di valutazione compilati dagli utenti la valutazione complessiva del livello di qualità raggiunto secondo il seguente schema:

  1. valore medio complessivo minore di 2 = assenza di qualità;
  2. valore medio complessivo maggiore o uguale a 2 e minore di 3 = primo livello di qualità;
  3. valore medio complessivo maggiore o uguale a 3 e minore di 4 = secondo livello di qualità;
  4. valore medio complessivo maggiore o uguale a 4 = terzo livello di qualità.

3.2.2.2. Criteri di valutazione

I criteri essenziali su cui basare la verifica soggettiva dei siti web e delle applicazioni realizzate con tecnologie Internet sono:

  1. percezione: informazioni e comandi necessari per l’esecuzione dell’attività devono essere sempre disponibili e percettibili;
  2. comprensibilità: informazioni e comandi necessari per l’esecuzione delle attività devono essere facili da capire e da usare;
  3. operabilità: informazioni e comandi devono consentire una scelta immediata della azione adeguata per raggiungere l’obiettivo voluto;
  4. coerenza: simboli, messaggi e azioni devono avere lo stesso significato in tutto l’ambiente;
  5. salvaguardia della salute (safety): l’ambiente deve possedere caratteristiche idonee a salvaguardare il benessere psicofisico dell’utente;
  6. sicurezza: l’ambiente deve possedere caratteristiche idonee a fornire transazioni e dati affidabili, gestiti con adeguati livelli di sicurezza;
  7. trasparenza: l’ambiente deve comunicare all’utente lo stato, gli effetti delle azioni compiute e le informazioni necessarie per la corretta valutazione della dinamica dell’ambiente stesso;
  8. apprendibilità: l’ambiente deve possedere caratteristiche di utilizzo di facile e rapido apprendimento;
  9. aiuto e documentazione: funzioni di aiuto, quali le guide in linea, e documentazione relativa al funzionamento dell’ambiente devono essere di facile reperimento e connesse al compito svolto dall’utente;
  10. tolleranza agli errori: l’ambiente, pur configurandosi in modo da prevenire gli errori, ove questi, comunque, si manifestino, deve fornire appropriati messaggi che individuano chiaramente l’errore occorso e le azioni necessarie per superarlo;
  11. gradevolezza: l’ambiente deve possedere caratteristiche idonee a favorire e mantenere l’interesse dell’utente;
  12. flessibilità: l’ambiente deve tener conto delle preferenze individuali e dei contesti.

3.3. Documenti non web

Nel presente paragrafo sono indicati i riferimenti da utilizzare per la verifica di conformità dei documenti non web, così come previsto dalla norma UNI EN 301549:2018.

3.3.1. Verifica tecnica

La verifica di conformità dei documenti non web è effettuabile applicando quanto previsto dal punto “C.10 documenti non web” contenute in “Appendice C (normativa): Determinazione della conformità” della norma UNI EN 301549:2018.

3.4. Software

Nel presente paragrafo sono indicati i riferimenti da utilizzare per la verifica di conformità del software, così come previsto dalla norma UNI EN 301549:2018.

3.4.1. Verifica tecnica

La verifica di conformità dei prodotti software è effettuabile applicando quanto previsto dal punto “C.11 Software” dell’“Appendice C (normativa): Determinazione della conformità” della norma UNI EN 301549:2018. Alla verifica del software si applicano, ove inerente, anche i seguenti punti della stessa appendice:

  • “C.5 Requisiti generici”;
  • “C.6 ICT con comunicazione vocale bidirezionale”;
  • “C.7 ICT con funzionalità video”;
  • “C.13 ICT che fornisce ritrasmissione o accesso al servizio di emergenza”.

3.4.2. Criteri di valutazione per la verifica soggettiva del software

Secondo quanto previsto dai Requisiti tecnici (art. 11 comma 1 lettera a) della Legge n. 4/2004), al fine di dare attuazione alle prescrizioni di cui all’articolo 4 della direttiva UE 2016/2102 anche per il software è necessario prendere come riferimento i valori di cui al paragrafo 3.2.2.1, lettera d), numero 3.

Tale attività è svolta limitatamente al software sviluppato in nome e per conto del soggetto erogatore.

Al fine di evitare di incorrere nella clausola di onere sproporzionato, l’attività di verifica soggettiva per i siti web di cui al paragrafo 3.2.2.1. è adattabile e applicabile anche al software e deve essere svolta obbligatoriamente per le forniture sopra soglia comunitaria ai sensi dell’art. 35 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50.

Per le forniture sotto soglia comunitaria, fermo restando la possibilità di adattare e utilizzare comunque anche per il software la procedura di cui al paragrafo 3.2.2.1., è richiesto di poter utilizzare almeno la una metodologia semplificata per la realizzazione di test di usabilità, ad esempio con analisi basate su euristiche, svolte anche da parte di funzionari del medesimo soggetto erogatore opportunamente formati, con il coinvolgimento di persone con disabilità.

Con riferimento alla creazione e gestione dei gruppi di valutazione composti da persone con disabilità, si ricorda di garantire il rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali.

3.5. Applicazioni mobili

Nel presente paragrafo sono indicati i riferimenti da utilizzare per la verifica di conformità delle applicazioni mobili, così come previsto dalla norma UNI EN 301549:2018.

3.5.1. Verifica tecnica

La verifica di conformità delle applicazioni mobili è effettuabile applicando quanto previsto nel Prospetto A.2 presente all’interno dell’Appendice A della norma UNI EN 301549:2018. Per i documenti non web, per i contenuti e i moduli scaricabili dal web si applica quanto contenuto nel capitolo “10 Documenti non web”.

3.5.2. Criteri di valutazione per la verifica soggettiva delle applicazioni mobili

Secondo quanto previsto dai Requisiti tecnici (art. 11 comma 1 lettera a) della Legge n. 4/2004), al fine di dare attuazione alle prescrizioni di cui all’articolo 4 della direttiva UE 2016/2102 anche per le applicazioni mobili è necessario prendere come riferimento i valori di cui al paragrafo 3.2.2.1, lettera d), numero 3.

Al fine di evitare di incorrere nella clausola di onere sproporzionato, l’attività di verifica soggettiva per i siti web di cui al paragrafo 3.2.2.1. è adattabile e applicabile anche alle applicazioni mobili e deve essere svolta obbligatoriamente per le forniture sopra soglia comunitaria ai sensi dell’art. 35 del Decreto Legislativo. 18 aprile 2016, n. 50.

Per le forniture sotto soglia comunitaria, fermo restando la possibilità di adattare e utilizzare comunque anche per le applicazioni mobili la procedura di cui al paragrafo 3.2.2.1., è richiesto di poter utilizzare almeno la una metodologia semplificata per la realizzazione di test di usabilità, ad esempio con analisi basate su euristiche, svolte anche da parte di funzionari del medesimo soggetto erogatore opportunamente formati, con il coinvolgimento di persone con disabilità.

Con riferimento alla creazione e gestione dei gruppi di valutazione composti da persone con disabilità, si ricorda di garantire il rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali.

3.6. Documentazione e servizi di supporto

Nel presente paragrafo sono indicati i riferimenti da utilizzare per la verifica di conformità della Documentazione e dei servizi di supporto, così come previsto dalla norma UNI EN 301549:2018. La documentazione del prodotto fornita con l’ICT, se fornita separatamente o integrata nell’ICT, deve elencare e spiegare come utilizzare le caratteristiche di accessibilità e compatibilità dell’ICT. Le funzioni di accessibilità e compatibilità includono funzionalità di accessibilità integrate e funzioni di accessibilità che garantiscono la compatibilità con la tecnologia assistiva.

3.6.1. Verifica tecnica

La verifica di conformità della documentazione e dei servizi a supporto fornita con i servizi informatici è effettuabile applicando quanto previsto dal punto “C.12 Documentazione e servizi di supporto” dell’“Appendice C (normativa): Determinazione della conformità” della norma UNI EN 301549:2018.