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2. Quadro normativo e considerazioni a carattere generale

Dall’analisi della normativa in materia di identità digitale non è emerso alcun elemento ostativo al rilascio di SPID ai minori.

Con particolare riferimento alla normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, è essenziale rapportare le presenti Linee guida operative in primis al Regolamento (UE) 2016/679 recante il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (di seguito RGPD).

Il Considerando 38 del RGPD stabilisce quanto segue:

«I minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali. Tale specifica protezione dovrebbe, in particolare, riguardare l’utilizzo dei dati personali dei minori a fini di marketing o di creazione di profili di personalità o di utente e la raccolta di dati personali relativi ai minori all’atto dell’utilizzo di servizi forniti direttamente a un minore. Il consenso del titolare della responsabilità genitoriale non dovrebbe essere necessario nel quadro dei servizi di prevenzione o di consulenza forniti direttamente a un minore».

L’articolo 8 del medesimo Regolamento, con riferimento al trattamento dei dati personali del minore in relazione ai servizi della società dell’informazione, chiarisce che il trattamento effettuato sulla base del consenso del minore è lecito

«[…] ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un’età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale. Gli Stati membri possono stabilire per legge un’età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni.

1. Il titolare del trattamento si adopera in ogni modo ragionevole per verificare in tali casi che il consenso sia prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale sul minore, in considerazione delle tecnologie disponibili. […]».

Il legislatore italiano, mediante il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, ha introdotto nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» l’articolo 2-quinquies rubricato «Consenso del minore in relazione ai servizi della società dell’informazione». In virtù di tale disposizione

«[…] il minore che ha compiuto i quattordici anni può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione. Con riguardo a tali servizi, il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a quattordici anni, fondato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento, è lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale.

1. In relazione all’offerta diretta ai minori dei servizi di cui al comma 1, il titolare del trattamento redige con linguaggio particolarmente chiaro e semplice, conciso ed esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile dal minore, al fine di rendere significativo il consenso prestato da quest’ultimo, le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento che lo riguardi.»

Il primo comma dell’articolo 320 del codice civile dispone che

«I genitori congiuntamente, o quello che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri, fino alla maggiore età o all’emancipazione, in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.

Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell’articolo 316. […]».

Ai sensi dell’articolo 1425 del codice civile, il contratto concluso da un minore, privo in quanto tale – almeno ordinariamente - della capacità di agire, è annullabile fatta salva l’ipotesi in cui, ex articolo 1426 del codice civile, il minore abbia occultato, con raggiri, la propria età.

In considerazione di quanto sopra e, più in generale, della normativa vigente con riferimento alla sfera giuridica del minore, per l’accesso ai servizi in rete da parte del minore occorre valutare l’età del minore e la tipologia del servizio richiesto, al fine di stabilire se sia necessario l’intervento, eventualmente congiunto, dei genitori.

Sino alla verifica del consenso prestato dal genitore, il fornitore dei servizi in rete non tratta i dati personali del minore.