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5. Rilascio di SPID ai minori

Dall’analisi della normativa vigente emerge l’opportunità che il rilascio dell’identità digitale SPID a favore del minore avvenga previa richiesta da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale, ferma restando la facoltà del minore che abbia compiuto quattordici anni di esprimere autonomamente il consenso al trattamento dei propri dati in relazione all’offerta di servizi della società dell’informazione.

L’IdP che rilascia l’identità digitale al minore espone un apposito servizio accessibile dal genitore attraverso credenziali SPID dallo stesso rilasciate, che consente al genitore di gestire l’identità del minore (si pensi, ad esempio, alla possibilità di revocare l’identità).

Per ottenere l’autorizzazione del genitore all’accesso ai servizi in rete da parte del minore è prevista una notifica push da parte dell’IdP su richiesta del minore.

Il genitore, al fine di fornire le suddette autorizzazioni, accetta, al momento della richiesta dell’identità del minore, di ricevere notifiche push dall’IdP.

Tali notifiche sono inviate esclusivamente se il minore conferma all’IdP la volontà di richiedere l’autorizzazione al genitore. Nel caso in cui il minore non confermi all’IdP la volontà di richiedere l’autorizzazione al genitore, la procedura di autenticazione è interrotta.

Il genitore utilizza le proprie credenziali SPID per gestire l’identità del minore fermo restando che l’IdP non avrà la necessità di entrare nella federazione SPID in qualità di SP in quanto il genitore, per gestire l’identità del minore, utilizza un’identità digitale rilasciata dal medesimo IdP presso il quale il minore ottiene la propria identità digitale.

L’IdP predispone un servizio per consentire al genitore di chiedere il rilascio dell’identità digitale per il minore. Tale servizio, accessibile con credenziali SPID di livello 2, prevede l’inserimento dei dati identificativi del minore (nome, cognome, codice fiscale, data di nascita).

Se il minore non presenta all’IdP un documento di identità (o il permesso di soggiorno) in cui è riportato il nominativo del genitore, il genitore dichiara, ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la sua qualità rispetto al minore con le modalità indicate dall’IdP.

Il genitore fornisce il consenso al trattamento dei dati personali per il rilascio e la gestione dell’identità digitale del minore nonché la delega dell’eventuale genitore non richiedente alla gestione dell’identità del minore da parte del genitore.

L’IdP genera, conseguentemente, un codice casuale di tre numeri in notazione decimale (seriale minore) che, associato al codice del genitore, è univoco nell’ambito di ogni IdP e costituisce il codice di verifica assegnato al minore.

In particolare, il codice del genitore è composto dal risultato della funzione CRC-32 applicato al codice fiscale del genitore (Ad esempio: RSSMTT64A01G201K, produce il CRC 0x4DFCE69E, il codice del genitore sarà 4DFCE69E. Ipotizzando che il codice casuale sia 737, il codice di verifica sarà 4DFCE69E737).

L’IdP associa ai dati del genitore il codice di verifica per il quale è stato fornito il consenso al rilascio dell’identità e i dati identificativi del minore forniti dal genitore. L’IdP consegna al genitore il codice di verifica affinché lo stesso sia messo a disposizione del minore che lo utilizza per effettuare il processo di rilascio dell’identità digitale, previa verifica dell’identità personale e acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali anche da parte del minore che ha compiuto almeno quattordici anni.

Il minore, ricevuto il codice di verifica dal proprio genitore, utilizza le procedure di verifica dell’identità personale messe a disposizione dall’IdP per completare la procedura di rilascio dell’identità. L’IdP, per verificare l’esistenza dell’autorizzazione preventiva, richiede al minore il codice di verifica in modo da poter verificare la presenza del consenso genitoriale prima di acquisire i dati personali del minore. L’IdP verifica, quindi, la corrispondenza dell’identità del minore con i dati precedentemente forniti dal genitore, verificando implicitamente l’esistenza dell’autorizzazione del genitore al rilascio dell’identità per quello specifico minore.

L’IdP, inoltre, se il minore ha compiuto almeno quattordici anni, acquisisce anche da quest’ultimo il consenso al trattamento dei dati personali per il rilascio e la gestione dell’identità digitale.

L’IdP, rilasciata l’identità, invia una e-mail informativa al genitore recante l’indicazione del nome del minore.

Per ottenere l’autorizzazione del genitore all’accesso ai servizi in rete da parte del minore, è prevista una notifica push da parte dell’IdP al genitore, su richiesta del minore.

Quando il minore tenta di accedere a un servizio della società dell’informazione, l’IdP, se ha già ottenuto l’autorizzazione all’accesso da parte del genitore, autentica il minore. Nel caso in cui l’autorizzazione non sia presente, invia al genitore una notifica push contenente:

  • il nome del minore,
  • il nome del SP cui il minore ha tentato di accedere,
  • la data e l’ora del tentativo di accesso e i dati personali richiesti dal SP.

Il genitore può autorizzare l’accesso allo specifico servizio indicando la durata dell’autorizzazione che, in ogni caso, non potrà essere superiore a un anno.

Almeno dieci giorni prima della scadenza di ogni autorizzazione, il genitore riceve dall’IdP una notifica push per l’eventuale rinnovo dell’autorizzazione.

Il genitore utilizza le proprie credenziali SPID per gestire l’identità del minore, fermo restando che l’IdP non avrà la necessità di entrare nella federazione SPID in qualità di SP in quanto il genitore, per gestire l’identità del minore, utilizza un’identità digitale rilasciata dal medesimo IdP presso il quale il minore ottiene la propria identità digitale.

L’IdP mette a disposizione del genitore una funzionalità che gli consente di avere evidenza delle identità digitali destinate ai minori e oggetto della sua autorizzazione al rilascio. Tale funzionalità, inoltre, consente al genitore di visualizzare tutti i SP presso i quali ha autorizzato l’accesso del figlio con possibilità di revoca delle singole autorizzazioni e, ove necessario, della stessa identità digitale del minore.

5.1. Risultati attesi

  1. Garantire che l’identità digitale sia rilasciata al minore esclusivamente previa richiesta del genitore.
  2. Consentire al genitore di avere evidenza delle identità digitali rilasciate ai propri figli minori.
  3. Consentire al genitore di gestire le identità digitali rilasciate ai propri figli minori con la possibilità di revocare le singole autorizzazioni all’accesso ai servizi della società dell’informazione o la stessa identità digitale del minore.
  4. Garantire che nessun dato del minore sia fornito ai SP in assenza del consenso del genitore e del minore che ha compiuto almeno quattordici anni.
  5. Informare il genitore in merito al rilascio dell’identità digitale al figlio minore.

5.2. Rischi residui

Un soggetto potrebbe dichiarare falsamente di esercitare la tutela di un minore.

5.2.1. Contromisure

L’IdP verifica il reale stato di tutela del minore sulla carta di identità o sul permesso di soggiorno.

Nel caso residuale dell’autocertificazione, la normativa prevede responsabilità penali in capo al soggetto che effettua false dichiarazioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Tale soggetto potrà essere facilmente individuato e perseguito, in quanto, per effettuare la dichiarazione di cui al punto 5, è necessario procedere a un’autenticazione SPID.