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Linee guida operative per la fruizione dei servizi SPID da parte dei minori
La consultazione pubblica per questo documento è attiva dal 13/05/2021 al 14/06/2021 ...
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3. Obiettivi
Con l’identità digitale dei minori si mira a garantire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:. Consentire al minore di utilizzare la propria identità digitale SPID autonomamente ferma restando la possibilità di controllo da parte dei genitori;. Impedire ai minori di accedere ai servizi in rete a loro non destinati;. Consentire la selezione dei fruitori dei servizi in rete in base all’età;. Garantire che i dati personali del minore siano trattabili solo in presenza dello specifico consenso al trattamento da parte del titolare della responsabilità genitoriale o, qualora, ultraquattordicenne, del minore stesso. ...
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7. Limitazione dell’accesso ai servizi in rete
Non si rilevano rischi residui. 7.2.1. Contromisure. N.A ...
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5. Rilascio di SPID ai minori
Un soggetto potrebbe dichiarare falsamente di esercitare la tutela di un minore. 5.2.1. Contromisure. L’IdP verifica il reale stato di tutela del minore sulla carta di identità o sul permesso di soggiorno. Nel caso residuale dell’autocertificazione, la normativa prevede responsabilità penali in capo al soggetto che effettua false dichiarazioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Tale soggetto potrà essere facilmente individuato e perseguito, in quanto, per effettuare la dichiarazione di cui al punto 5, è necessario procedere a un’autenticazione SPID ...
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8. L’identità al sopraggiungere della maggiore età
Non si rilevano rischi residui. 8.2.1. Contromisure. N.A ...
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2. Quadro normativo e considerazioni a carattere generale
Dall’analisi della normativa in materia di identità digitale non è emerso alcun elemento ostativo al rilascio di SPID ai minori. Con particolare riferimento alla normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, è essenziale rapportare le presenti Linee guida operative in primis al Regolamento (UE) 2016/679 recante il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (di seguito RGPD). Il Considerando 38 del RGPD stabilisce quanto segue:. «I minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali. Tale specifica protezione dovrebbe, in particolare, riguardare l’utilizzo dei dati personali dei minori a fini di marketing o di creazione di profili di personalità o di utente e la raccolta di dati personali relativi ai minori all’atto dell’utilizzo di servizi forniti direttamente a un minore. Il consenso del titolare della responsabilità genitoriale non dovrebbe essere necessario nel quadro dei servizi di prevenzione o di consulenza forniti direttamente a un minore». L’articolo 8 del medesimo Regolamento, con riferimento al trattamento dei dati personali del minore in relazione ai servizi della società dell’informazione, chiarisce che il trattamento effettuato sulla base del consenso del minore è lecito. 1. Il titolare del trattamento si adopera in ogni modo ragionevole per verificare in tali casi che il consenso sia prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale sul minore, in considerazione delle tecnologie disponibili. […]». Il legislatore italiano, mediante il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, ha introdotto nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» l’articolo 2-quinquies rubricato «Consenso del minore in relazione ai servizi della società dell’informazione». In virtù di tale disposizione. 1. In relazione all’offerta diretta ai minori dei servizi di cui al comma 1, il titolare del trattamento redige con linguaggio particolarmente chiaro e semplice, conciso ed esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile dal minore, al fine di rendere significativo il consenso prestato da quest’ultimo, le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento che lo riguardi.». Il primo comma dell’articolo 320 del codice civile dispone che. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell’articolo 316. […]». Ai sensi dell’articolo 1425 del codice civile, il contratto concluso da un minore, privo in quanto tale – almeno ordinariamente - della capacità di agire, è annullabile fatta salva l’ipotesi in cui, ex articolo 1426 del codice civile, il minore abbia occultato, con raggiri, la propria età. In considerazione di quanto sopra e, più in generale, della normativa vigente con riferimento alla sfera giuridica del minore, per l’accesso ai servizi in rete da parte del minore occorre valutare l’età del minore e la tipologia del servizio richiesto, al fine di stabilire se sia necessario l’intervento, eventualmente congiunto, dei genitori. Sino alla verifica del consenso prestato dal genitore, il fornitore dei servizi in rete non tratta i dati personali del minore. ...
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4. Acronimi e definizioni
Ai fini della presente Linea guida, si intende per:. il soggetto che dichiara di esercitare la responsabilità genitoriale per la richiesta dell’identità del minore;. Genitore non richiedente. altro soggetto che esercita la responsabilità genitoriale e che fornisce il consenso per la gestione dell’identità digitale del minore da parte del genitore;. IdP. il gestore dell’identità digitale SPID che rilascia, conformemente alle presenti Linee guida, l’identità digitale SPID al minore;. SP. il fornitore di servizi accessibili con SPID;. Notifica push. messaggio istantaneo che, su richiesta del minore, l’IdP invia al genitore. ...
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6. Fruibilità dei servizi dedicati ai minori
Non si rilevano rischi residui. 6.2.1. Contromisure. N.A ...
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1. Esigenza, scopo e caratteristiche delle Linee guida
SPID è uno strumento che può essere utilizzato anche per proteggere i minori, in quanto consente sia l’accesso ai servizi in rete in modalità anonima sia la selezione dei relativi fruitori in base all’età. Le presenti Linee guida operative hanno ad oggetto il rilascio dell’identità digitale ai minori e le relative modalità di utilizzo per l’accesso ai servizi online. Non sono emesse ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 82/2005 (di seguito CAD) e definiscono, nel rispetto della normativa in materia e delle vigenti Linee guida di primario riferimento in ambito SPID, le modalità operative che i gestori dell’identità digitale e i fornitori di servizi online dovranno porre in essere al fine di poter consentire ai minori la fruizione, in piena sicurezza, di servizi in rete. I gestori delle identità SPID e i fornitori di servizi, che intendono rispettivamente rilasciare o utilizzare l’identità digitale dei minori, si attengono alle presenti Linee guida. ...
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9. Considerazioni finali
Nessuno. 9.2.1. Contromisure. N.A ...
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Attestazione di attributo
Le attestazioni di attributo prodotte da un’AA servono ad attestare uno o più attributi qualificati riguardo ad una persona fisica o giuridica, previa richiesta da parte di un SP. Per erogare un servizio, il SP può aver bisogno di una molteplicità di attributi qualificati attestabili da AA differenti; gli attributi qualificati attestabili dalla medesima AA sono preferibilmente raccolti in un’unica richiesta di attributi, a meno che alcuni di questi attributi siano soggetti a dipendenze verificabili solo previa attestazione di altri attributi qualificati. Le richieste e le risposte di attributi sono conservate per 24 mesi al fine di poter ricostruire, in caso di richiesta da parte di un interessato, il flusso dei dati personali ad esso riferiti. Fatte salve diverse disposizioni di carattere normativo o amministrativo, è fatto divieto alle AA e ai SP di conservare tali informazioni per un periodo di tempo superiore, nonché di trattare le predette informazioni per finalità diverse da quelle sopraindicate. È fatto altresì divieto alle AA e ai SP di trattare ogni altro dato personale di cui siano venuti a conoscenza o a cui abbiano avuto accesso per le finalità indicate o in attuazione delle presenti linee guida, per finalità ultronee a quelle indicate nelle stesse ...
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Attributi qualificati
Un attributo qualificato descrive una proprietà di un’identità. Esso si definisce qualificato perché è attestato da soggetto cui la legge conferisce tale potere. Di solito gli attributi qualificati non cambiano frequentemente nel tempo, e il numero di operazioni in lettura è molto maggiore di quelle in scrittura; ad esempio, l’attributo associato ad una patente di guida cambierà alla scadenza del documento, ma nel frattempo verrà letto numerose volte. All’interno delle federazioni SPID e CIE possono sussistere diverse tipologie di attributi qualificati, dipendenti dalla specifica AA che accede al circuito mediante stipula di una convenzione. La descrizione di tali attributi è, pertanto, demandata alla specifica AA. Può accreditarsi come AA, qualunque soggetto che ha il potere di attestare il possesso e la validità di attributi qualificati in base alle norme vigenti. La seguente tabella mostra alcuni esempi di possibili AA e i relativi attributi qualificati. Attributi. Esempi di servizi abilitati. ASL /SSN / Fascicolo Sanitario. status invalido civile. Richiesta permesso ZTL. Catasto. Immobili intestati; rendite immobiliari. Precompilazione campi per domande (ad es. TARI). Gestore delle deleghe, amministrazioni di sostegno e tutele. Deleghe e procure digitali. Attributi identificativi del delegante che ha creato una delega digitale: per tutti i servizi di un SP; per una specifica classe di servizi di un SP; per una specifica operazione appartenente ad una classe di servizi di un SP. Informazioni afferenti la delega. IndicePA*. Amministrazione di appartenenza; ruolo. Servizi riservati a dipendenti pubblici. INPS. ISEE; status pensionistico. Accesso a servizi con policy basate sull’ISEE. Ministero dell’Interno (ANPR). Stato civile; familiari; luogo di residenza; lista elettorale; titolo di studio e tutti gli altri campi previsti dal DPCM 194/2014. Richiesta permesso ZTL; accesso a servizi comunali/regionali. Motorizzazione. Classe patente; neopatentato; saldo punti patente. Notariato*. Appartenenza al Notariato. Servizi riservati a notai. Ordini professionali*. Appartenenza ad un ordine. Servizi riservati a professionisti (concorsi ecc.). Pubblico Registro Automobilistico. Veicoli intestati. Registro delle Imprese* [2]. Imprese di cui il soggetto è socio o detiene cariche. Servizi alle imprese; verifica dei poteri di rappresentanza; deleghe. Registro INI-PEC*. PEC. previsti espressamente dal DPCM del 24 ottobre 2014. previsti espressamente dal DPCM del 24 ottobre 2014 ...