Art. 63. Organizzazione e finalità dei servizi in rete¶
1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, individuano le modalità di erogazione dei servizi in rete in base a criteri di valutazione di efficacia, economicità ed utilità e nel rispetto dei principi di eguaglianza e non discriminazione, tenendo comunque presenti le dimensioni dell’utenza, la frequenza dell’uso e l’eventuale destinazione all’utilizzazione da parte di categorie in situazioni di disagio.
2. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, progettano e realizzano i servizi in rete mirando alla migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti, in particolare garantendo la completezza del procedimento, la certificazione dell’esito e l’accertamento del grado di soddisfazione dell’utente. A tal fine, sono tenuti ad adottare strumenti idonei alla rilevazione immediata, continua e sicura del giudizio degli utenti, in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 71.
3. Le pubbliche amministrazioni collaborano per integrare i procedimenti di rispettiva competenza al fine di agevolare gli adempimenti di cittadini ed imprese e rendere più efficienti i procedimenti che interessano più amministrazioni, attraverso idonei sistemi di cooperazione.
3-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
3-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
3-quater. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
3-quinquies. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.