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Documenti pubblici, digitali.

Art. 70. Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili

1. AgID definisce i requisiti minimi affinché i programmi informatici realizzati dalle pubbliche amministrazioni siano idonei al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni, anche con riferimento a singoli moduli. Sono altresì definite le modalità di inserimento nella banca dati dei programmi informatici riutilizzabili gestita da AgID.

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.