Art. 3. Diritto all’uso delle tecnologie¶
1. Chiunque ha il diritto di usare, in modo accessibile ed efficace, le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, anche ai fini dell’esercizio dei diritti di accesso e della partecipazione al procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute.
1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235.
1-ter. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.
1-quater. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217.
1-quinquies. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217.
1-sexies. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217.