Art. 38. Trasferimenti di fondi¶
1. Il trasferimento in via telematica di fondi tra pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati è effettuato secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica, i Ministeri della giustizia e dell’economia e delle finanze, nonché il Garante per la protezione dei dati personali e la Banca d’Italia.