Art. 64-bis. (Accesso telematico ai servizi della pubblica amministrazione)¶
1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, rendono fruibili i propri servizi in rete, in conformità alle Linee guida, tramite il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1-bis. Al fine di rendere effettivo il diritto di cui all’articolo 7, comma 01, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, i fornitori di identità digitali e i prestatori dei servizi fiduciari qualificati, in sede di evoluzione, progettano e sviluppano i propri sistemi e servizi in modo da garantire l’integrazione e l’interoperabilità tra i diversi sistemi e servizi e con i servizi di cui ai commi 1 e 1-ter, espongono per ogni servizio le relative interfacce applicative e, al fine di consentire la verifica del rispetto degli standard e livelli di qualità di cui all’articolo 7, comma 1, adottano gli strumenti di analisi individuati dall’AgID con le Linee guida.
1-ter. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), rendono fruibili i propri servizi in rete, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, tramite applicazione su dispositivi mobili anche attraverso il punto di accesso telematico di cui al presente articolo, salvo impedimenti di natura tecnologica attestati dalla società di cui all’articolo 8, comma 2 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
1-quater. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), rendono fruibili tutti i loro servizi anche in modalità digitale e, al fine di attuare il presente articolo, avviano i relativi progetti di trasformazione digitale entro il 28 febbraio 2021.
1-quinquies. La violazione dell’articolo 64, comma 3-bis e delle disposizioni di cui al presente articolo, costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell’ambito delle medesime strutture.
1-sexies. ((Ai minori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età sono consentiti l’accesso e l’utilizzo del punto di accesso telematico di cui al presente articolo, anche per l’ottenimento e l’esibizione di attestazioni, titoli o abilitazioni aventi effetti giuridici, compresi quelli resi disponibili mediante il Sistema di portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet) di cui all’articolo 64-quater, senza che sia necessario l’assenso dell’esercente la responsabilità genitoriale, fatti salvi i casi in cui la legge richieda espressamente l’intervento o l’autorizzazione dell’esercente la responsabilità genitoriale per l’ottenimento di specifiche attestazioni, titoli o abilitazioni ovvero per la fruizione di specifici servizi)).