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2.2. Registrazione
I soggetti di cui al precedente capitolo 2, lett. a) e b), che intendono eleggere il proprio domicilio digitale, devono preventivamente registrarsi al servizio INAD accedendo allo stesso mediante uno degli strumenti di identificazione informatica di cui all’articolo 64, commi 2-quater e 2-novies del CAD, ovvero:. la carta d’identità elettronica (CIE);. la carta nazionale dei servizi (CNS). Per gli enti di diritto privato la registrazione deve essere effettuata dal legale rappresentante dell’ente. In fase di registrazione, INAD. per le persone fisiche:. richiede l’inserimento della provincia di residenza e l’indirizzo e-mail di contatto;. dalla data in cui sarà assicurata l’interoperabilità con l’Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR, verifica la provincia di residenza inserita in fase di registrazione e, laddove diversa da quella inserita dall’utente, la propone all’utente in modo vincolante;. per gli enti di diritto privato:. richiede l’inserimento della denominazione, della provincia in cui è stabilita la sede legale, del codice fiscale dell’ente e l’indirizzo e-mail di contatto dell’ente o del legale rappresentante. Sia per le persone fisiche sia per gli enti di diritto privato, i dati personali trattati da INAD in fase di registrazione sono unicamente quelli essenziali per l’identificazione del soggetto:. nome, cognome, codice fiscale del legale rappresentante dell’ente e indirizzo e-mail di contatto dell’ente o del legale rappresentante. La registrazione degli enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese è soggetta alle seguenti verifiche automatizzate:. assenza dell’ente di diritto privato nel Registro Imprese;. assenza dell’ente di diritto privato nell’Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA). Nel caso in cui l’ente di diritto privato risulti già presente all’interno del Registro Imprese o nell’IPA, non è consentita la registrazione al sistema INAD e, conseguentemente, è preclusa la possibilità di eleggere il domicilio digitale. ...
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2.8. Sicurezza dei sistemi e dei dati
La gestione della sicurezza è effettuata dal Gestore INAD con procedure atte a garantire la sicurezza fisica, logica e organizzativa dei sistemi informatici nonché mediante misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza dei dati personali adeguato al rischio, ai sensi dell’articolo 32 GDPR. Secondo quanto disposto dall’articolo 60 del CAD e coerentemente con il Piano Triennale, AGID ha inserito l’INAD nelle Basi dati di interesse nazionale e, pertanto, ne garantisce il pieno utilizzo secondo standard e criteri di sicurezza e di gestione adeguati. ...
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AGID
2.1. Sistema informativo
Il sistema INAD, anche attraverso il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 64-bis, comma 1, del CAD, rende disponibili:. le funzioni necessarie per la gestione del proprio domicilio digitale,. le istruzioni per accedere all’assistenza. ...
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AGID
2.4. Consultazione dell’INAD
La consultazione on-line dell’INAD, ai sensi dell’articolo 6-quinquies del CAD, è consentita a chiunque senza necessità di autenticazione. L’accesso ai dati contenuti nell’INAD avviene attraverso l’uso di uno dei seguenti parametri di ricerca:. cognome, nome e provincia di residenza: consentono di ottenere il domicilio digitale ad essi corrispondente al momento della consultazione, nonché, in una scheda di dettaglio, il codice fiscale associato al domicilio;. denominazione dell’ente e provincia in cui è stabilita la sede legale: consentono di ottenere il domicilio digitale ad essi corrispondente al momento della consultazione, nonché, in una scheda di dettaglio, il codice fiscale associato al domicilio;. domicilio digitale: consente di ottenere il codice fiscale del soggetto o dell’ente a cui il domicilio è associato al momento della consultazione;. domicilio digitale, codice fiscale e data: consentono di verificare se, alla data indicata, il domicilio digitale era associato al codice fiscale indicato. ...
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2.9. Disponibilità del servizio
Il sistema INAD è disponibile tutto l’anno, per 23 ore giornaliere su 24. Le funzionalità del sistema INAD sono sospese nella fascia oraria dalle 00.00 alle 01.00, al fine di consentire l’aggiornamento del sistema. Per garantire le attività di manutenzione dell’infrastruttura, in ogni caso, possono essere fissati periodi di interruzione programmata, oggetto di tempestiva comunicazione. ...
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2.3. Elezione e Gestione del domicilio digitale
Al fine di dare evidenza delle operazioni effettuate dall’utente durante le fasi di elezione, modifica e cessazione del domicilio digitale, viene generata la tracciatura delle stesse operazioni, mediante registrazione, su supporto informatico:. della modalità di identificazione dell’utente (SPID, CNS o CIE);. della data e dell’ora di accesso al sistema INAD;. della data, dell’ora e del tipo di operazione effettuata (elezione, modifica, cessazione del domicilio digitale) e del domicilio digitale a cui è riferita l’azione;. della data e dell’ora di validazione o annullamento della richiesta telematica al Gestore INAD. I dati della tracciatura sono associati al soggetto richiedente e inviati in conservazione. I dati sono disponibili per dieci anni dalla data di cessazione del domicilio digitale. Il sistema INAD genera altresì la tracciatura di tutte le attività di elezione, modifica e cessazione dei domicili digitali quotidianamente richieste. I relativi dati sono inviati in conservazione per i dieci anni successivi alla trasmissione al sistema di conservazione ...
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2.7. Accessibilità e standardizzazione
Ai sensi dell’articolo 71, comma 1-ter del CAD, le presenti Linee Guida sono dettate in conformità ai requisiti tecnici di accessibilità di cui all’articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale e alle normative dell’Unione europea. ...
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2.6. Verifica dei domicili digitali
La responsabilità connessa alla comunicazione dei dati presenti nell’INAD, ivi incluso l’indirizzo elettronico, ai sensi del TUDA è in capo a ogni singolo soggetto che elegge il domicilio digitale in INAD. In caso di contestazione, anche da parte di terzi, in ordine alla titolarità del domicilio digitale, il Gestore INAD può disporre la temporanea cancellazione del domicilio digitale dall’INAD, sino alla definizione della contestazione. Il Gestore INAD effettua i controlli previsti al capitolo 5, sia in fase di elezione sia periodicamente, per la verifica dell’esistenza e dello stato degli indirizzi elettronici eletti come domicili digitali nell’INAD. In fase di verifica periodica, nel caso in cui l’indirizzo elettronico risulti non funzionante o non più attivo, il Gestore INAD informa il soggetto interessato mediante comunicazione inviata all’indirizzo e-mail di contatto fornito in occasione della registrazione al sistema INAD e lo invita a ripristinare il corretto funzionamento dell’indirizzo elettronico o a modificarlo. Trascorsi, senza esito, 20 giorni dalla predetta comunicazione, il domicilio digitale è cessato d’ufficio dal Gestore INAD che ne dà notizia al soggetto interessato mediante comunicazione inviata all’indirizzo di contatto. ...
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2.10. Trattamento dei dati personali
Ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 6, par. 1, lett. e) e par. 3, lett. b) del GDPR e all’articolo 2-ter del Codice Privacy, il trattamento dei dati personali inseriti nell’INAD è effettuato dal Gestore INAD, in qualità di titolare, nell’adempimento delle attribuzioni di legge previste dagli artt. 3-bis, 6 e 6-quater del CAD e dalle presenti Linee Guida aventi natura di fonte normativa con valenza erga omnes (si veda, sul punto, il parere n. 2122 in data 10.10.2017 - affare n. 1654/2017 - reso dal Consiglio di Stato sul D. Lgs. 217/2017 recante modifiche e integrazioni al CAD). Il Gestore INAD designa InfoCamere S.c.p.A. quale responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 28 GDPR. L’informativa completa sul trattamento dei dati personali di cui agli articoli 13-14 del GDPR è diffusa attraverso tutti i canali utilizzabili ai fini dell’elezione di domicilio. ...
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2.5. Estrazione dei dati dall’INAD
Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e utilizzando modalità operative che garantiscano l’interoperabilità, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, del CAD accedono gratuitamente alle funzionalità di cui al precedente paragrafo 2.4, al fine di ottenere puntualmente o massivamente i dati contenuti nell’INAD, ovvero a servizi evoluti di estrazione dei dati da regolamentarsi tramite apposite convenzioni, in ottemperanza all’articolo 50 del CAD e nel rispetto del GDPR e del Codice in materia di protezione dei dati personali. ...
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Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel Registro Imprese
La consultazione pubblica per questo documento è attiva dal 8 giugno al 10 luglio 2020. Questo documento raccoglie il testo delle linee guida dell’Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel Registro Imprese, disponibile per la consultazione pubblica. Leggi le istruzioni per la consultazione. Vai al testo delle linee guida: ...
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4. Trasferimento dei dati all’ANPR
Alla data di completamento dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), i domicili digitali eletti dalle persone fisiche e iscritti nell’INAD sono trasferiti al Ministero competente, come previsto all’articolo 6-quater, comma 3 del CAD, unitamente a tutti i dati oggetto di tracciamento, al fine di consentire l’accesso alle informazioni relative all’elezione, alla modifica o alla cessazione di ciascun domicilio digitale. ...