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13. Decorrenza
Le presenti Linee guida, in forza delle modifiche al CAD di cui al Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 e del successivo Decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, sostituiscono le precedenti (Versione 1.1 – gennaio 2014) emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale con la determinazione commissariale n. 8/2014 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 31 del 7.2.2014. Il Sistema pagoPA rientra negli obiettivi indicati dall’Agenzia nel documento “Strategia per la crescita digitale 2014-2020” finalizzato all’attuazione dell’agenda digitale europea. Tale indicazione è stata peraltro confermata nel “Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica amministrazione 2017-2019”, approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in attuazione della Legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015). In particolare, il Sistema pagoPA rientra tra le Infrastrutture immateriali che le Pubbliche amministrazioni sono chiamata ad implementare entro il 31 dicembre 2017. Inoltre si segnala che, ai sensi dell’articolo 65, comma 2, del citato Decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 «L’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 1° gennaio 2019». Pertanto, a decorrere da tale data, i prestatori di servizi di pagamento abilitati ad operare sul territorio nazionale dalla Banca d’Italia non potranno in alcun modo eseguire servizi di pagamento che non transitino per il Nodo dei Pagamenti-SPC e che abbiano come beneficiario un soggetto pubblico obbligato all’adesione allo stesso sistema, ad eccezione dei soli servizi di cui alle lettere a), b), c) e d) del capitolo 5. Infine, si evidenzia che, ai sensi dell’articolo 2, punto 39, del Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218 per il recepimento in Italia della PSD2, è stabilito che «Gli articoli 36, 37 e 38 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 sono abrogati dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione del comma 6 dell’articolo 37 che è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2019». Pertanto, dovendo le Pubbliche Amministrazioni applicare quanto stabilito in materia di pagamenti dalla PSD e dalla PSD2 a partire dal 1° gennaio 2019, appare opportuno rappresentare che, per la sola componente degli incassi, l’adesione al Sistema pagoPA garantisce, altresì, il pieno rispetto della direttiva europea, come recepita a livello nazionale ...
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6. Il Ciclo di vita del pagamento
Nell’ambito delle relazioni tra utilizzatori finali (cittadino, professionista, impresa) e Enti Creditori, l’effettuazione di pagamenti è sempre riconducibile a un processo amministrativo che si articola in fasi ben definite, funzionali al suo corretto completamento. Tali fasi possono essere ricondotte in un “Ciclo di vita del pagamento”, a qualunque titolo gli importi siano dovuti: tassa, imposta, oblazione, ticket per prestazioni, etc. Le fasi possono essere schematizzate come segue:. a) nascita della necessità del pagamento (da parte dell’ente o del privato);. b) generazione delle informazioni necessarie per dar corso al pagamento;. c) pagamento;. d) regolamento e riversamento degli importi;. e) riconciliazione del pagamento;. f) emissione della quietanza da parte dell’Ente Creditore ed eventuale erogazione del servizio. Tenuto presente che le fasi sopra riportate possono avere un ordine diverso da quello su indicato e che tale ordine può variare a seconda dello scenario e della tipologia di servizio al quale si riferisce il pagamento, le presenti Linee guida contengono le indicazioni circa le modalità attraverso le quali automatizzare e de-materializzare le varie fasi del “Ciclo di vita del pagamento” e contengono, inoltre, le informazioni essenziali per la loro attuazione ...
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10. Riconciliazione e rilascio della quietanza
Una volta riconciliato il pagamento, l’Ente Creditore rende disponibile sul proprio sito web ovvero invia al pagatore tramite posta elettronica certificata e/o strumenti analoghi, ivi incluso il domicilio digitale del cittadino di cui all’articolo 3-bis del CAD , un documento che costituisca per il debitore prova dell’avvenuto pagamento. Tale attestato deve poter essere riproducibile, a richiesta e cura del pagatore, su supporto cartaceo: al fine di assicurare la provenienza e la conformità tra la copia analogica così ottenuta e l’originale informatico da cui è tratta [6] si rimanda alle “Linee guida sul Contrassegno elettronico” a cura della scrivente Agenzia. Le ricevute di pagamento rilasciate dai prestatori di servizi di pagamento che aderiscono al Nodo dei Pagamenti-SPC hanno potere liberatorio [7] nei confronti del pagatore per l’importo dell’operazione di pagamento, a condizione che i dati identificativi del pagatore o del soggetto versante, le coordinate di addebito o di accredito del pagamento riportati su tali documenti siano esatti. Restano ferme le disposizioni in materia di imposta di bollo che permane a carico del pagatore in via solidale con l’Ente Creditore ai fini del rilascio delle quietanze relative ai pagamenti eseguiti. [5]. Vedi rispettivamente “Regole tecniche e standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+” e “Aggiornamento del protocollo sulle regole tecniche e lo standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico” pubblicati sul sito AgID. [6]. articolo 23, comma 2 del CAD. [7]. L’effetto liberatorio non potrà riguardare anche la posizione debitoria sottostante, laddove l’ammontare dell’importo effettivamente da pagare sia determinabile sulla base di elementi nella disponibilità esclusiva del pagatore all’atto del pagamento, tali, dunque, da escludere la possibilità per la PA beneficiaria di verificarne la correttezza. Ci si riferisce, a titolo esemplificativo, al pagamento delle tasse in autoliquidazione da parte del pagatore, oppure, al pagamento delle sanzioni del Codice della strada, in cui l’importo da pagare è variabile per legge a seconda della data dell’avvenuta notifica nei confronti dell’obbligato al pagamento ...
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7. Informazioni necessarie per l’effettuazione del pagamento
Il codice identificativo del pagatore è rappresentato dal codice fiscale o dalla partita IVA, fatti salvi i micro-pagamenti a favore degli Enti Creditori per i quali non è necessaria l’identificazione del soggetto che effettua il versamento. [2]. Vedi sito MEF/RGS ...
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9. Regolamento contabile e riversamento
Fatta salva la particolare natura del versamento in oggetto, regolato dall’articolo 4 del DPR 144/2001, per quanto riguarda le somme incassate sui conti correnti postali, in quanto somme nella disponibilità dell’Ente Creditore ha la facoltà di richiedere a Poste Italiane S.p.a. di eseguire il riversamento sul conto di tesoreria delle somme incassate attraverso il Sistema pagoPA nella singola Giornata operativa del Nodo dei Pagamenti-SPC (vedi paragrafo 8.5) mediante invio di SEPA Credit Transfer, con le modalità indicate nell’Allegato A - Specifiche attuative dei codici identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione. All’esercizio della facoltà da parte dell’Ente Creditore corrisponde l’obbligo di Poste Italiane S.p.a. di darvi immediata esecuzione accreditando le somme con la periodicità richiesta dall’Ente Creditore, la quale, come minimo, dovrà tenere conto della tempistica di legge per l’esecuzione della duplice operazione di accredito ...
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1. Riferimenti normativi
Di seguito si riportano le norme prese a riferimento per la stesura delle presenti Linee guida:. (1) Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni recante “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;. (2) Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, recante “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”;. (3) Decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71 recante “Trasformazione dell’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero”, con riferimento all’articolo 2, comma 2 con il quale l’Ente Poste deve sottoscrivere convenzioni con gli enti pubblici al fine di regolare, tra le altre, le operazioni afferenti lo svolgimento del servizio di tesoreria;. (4) Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”, in particolare l’articolo 17 relativo al sistema dei versamenti unitari;. (5) Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, con riferimento agli articoli 62 e 63, che regolano le funzioni delle agenzie fiscali (Agenzia delle entrate e Agenzia delle dogane e dei monopoli);. (6) Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare ci si riferisce al Titolo V della Parte II, riguardante la gestione del servizio di tesoreria;. (7) Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n.144 e successive modificazioni recante “Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta”;. (8) Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni recante il “Codice dell’amministrazione digitale”, di seguito indicato anche come “CAD”;. (9) Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293 recante “Regolamento recante norme per l’introduzione di nuove modalità di versamento presso le tesorerie statali”;. (10) Legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, con riferimento all’articolo 1, comma 455 per mezzo del quale le regioni possono costituire centrali di committenza regionali;. (11) Provvedimento 20576 dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato del 16 dicembre 2009 avente come argomento “Poste Italiane - aumento commissione bollettini c/c”;. (12) Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 recante “Attuazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE e che abroga la direttiva 97/5/CE”. Si precisa che l’articolo 37, comma 6 del decreto stesso ha rinviato l’applicazione alle pubbliche amministrazioni delle norme in esso contenute ad un successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, ancora in corso di definizione: in assenza di tale normativa si ritiene opportuno precisare che le presenti Linee guida prendono comunque a riferimento le disposizioni contenute nel citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11;. (13) Provvedimento della Banca d’Italia del 5 luglio 2011 recante “Attuazione del Titolo II del Decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 relativo ai servizi di pagamento (Diritti ed obblighi delle parti)”;. (14) Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” e in particolare, l’articolo 6, comma 5 che - introducendo il comma 2-bis all’articolo 81 del CAD - ha previsto la messa a disposizione da parte dell’allora DigitPA (oggi Agenzia per l’Italia Digitale), attraverso il Sistema pubblico di connettività, “di una piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati”;. (15) Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” e, in particolare, l’articolo 12 “Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all’uso del contante”;. (16) Regolamento (UE) 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009;. (17) Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, con particolare riferimento all’articolo 15 “Pagamenti elettronici”;. (18) Provvedimento della Banca d’Italia del 12 febbraio 2013 recante “Istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009 “;. (19) Legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 688 relativa al versamento dell’imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI). (20) Legge 7 agosto 2015, n. 124 recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, meglio conosciuta come Legge Madia di Riforma della PA;. (21) Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili” e, in particolare, l’articolo 2-bis per il pagamento spontaneo di tributi;. (22) Decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 recante “disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante «Modifiche e integrazioni al Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82, ai sensi dell’articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»”;. (23) Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218 recante “Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE,2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta” ...
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4. Soggetti destinatari
Ai sensi dell’articolo 5 del CAD, sono tenute ad accettare pagamenti elettronici tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i gestori di pubblici servizi, nonché le società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 18 della legge n. 124 del 2015, escluse le società quotate come definite dallo stesso decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 18 della legge n. 124 del 2015. Inoltre, l’articolo 15, comma 5bis, del D.L. 179/2012, come convertito in legge, ha esteso genericamente alle pubbliche amministrazioni l’obbligo a collegarsi all’infrastruttura del Nodo dei Pagamenti-SPC. A tal riguardo, per la nozione di pubblica amministrazione, si rinvia a quanto già ampiamente dettagliato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la circolare interpretativa n. 1 del 9 marzo 2015, emessa per l’ambito applicativo soggettivo della fatturazione elettronica. Pertanto, nel seguito del presente documento sarà utilizzata la dizione Enti Creditori per indicare genericamente l’insieme dei soggetti obbligati all’adesione al Sistema pagoPA unitamente a quelli aderenti in via facoltativa. Le operazioni di pagamento oggetto delle presenti Linee guida afferiscono a quanto dovuto agli Enti Creditori a seguito di obblighi di legge ovvero conseguenti all’erogazione di servizi ovvero per pagamenti a qualsiasi titolo dovuti e che possono essere attivati, sia da parte dell’Ente Creditore, sia su iniziativa dell’utilizzatore finale. L’Agenzia si riserva di valutare istanze di adesione di soggetti non obbligati che vogliano aderire in via facoltativa al sistema. L’adesione resta, altresì, facoltativa da parte dei prestatori di servizi di pagamento che vogliano erogare servizi nei confronti degli utilizzatori finali ...
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8. Effettuazione del pagamento
Al fine di assicurare l’applicazione uniforme dei tempi di esecuzione massima delle operazioni e tenendo altresì conto dei diversi modelli operativi adottati dai PSP, indipendentemente dal termine della giornata operativa stabilito da ciascun PSP, il termine della giornata operativa per la ricezione delle operazioni di pagamento da effettuarsi tramite il Nodo dei Pagamenti-SPC (c.d. “giornata operativa del Nodo dei Pagamenti-SPC”) è indicata nella Sezione I dell’ Allegato A - Specifiche attuative dei codici identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione. [3]. Capo III “Formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici” del CAD. [4]. La commissione applicata dal PSP al pagatore rappresenta il corrispettivo per l’esecuzione di un servizio di pagamento e non costituisce pertanto una fattispecie assimilabile al surcharge (art. 3, comma 4, D.Lgs. 11/2010; art. 21, comma 4bis, e art. 62, comma 1, D.Lgs. 206/2005) in cui il beneficiario applica un sovrapprezzo per l’utilizzo di determinati strumenti di pagamento, ribaltando sull’utente, in tutto o in parte, le commissioni che lo stesso beneficiario è chiamato a riconoscere al proprio PSP ...
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3. FUNZIONALITÀ ACCESSIBILI CON CREDENZIALI NON NOMINALI
La designazione di un Referente dei Pagamenti attraverso il Portale delle Adesioni prevede che alcune informazioni debbano essere compilate obbligatoriamente. Alcuni Enti Creditori hanno però aderito a pagoPA prima dell’attivazione del Portale e potrebbero non aver indicato alcuni dei dati (ad esempio il Codice Fiscale) che oggi sono assolutamente indispensabili per attribuire al Referente dei Pagamenti designato le credenziali di accesso al Portale. Il Portale consente di sanare questa situazione rendendo disponibile una funzione che permette ai soli Enti Creditori che abbiano aderito a pagoPA prima dell’attivazione del Portale, di completare i dati senza l’obbligo di sottoscrivere una nuova Lettera di Adesione. La procedura, anche in questo caso particolare, utilizza gli stessi form descritti in precedenza e utilizzati per designare il Referente dei Pagamenti. Al termine della procedura il Referente dei Pagamenti designato riceverà da AgID le credenziali per accedere al Portale delle Adesioni. [1]. Di norma, ma non necessariamente, la persona che in seguito svolgerà il ruolo di Referente dei Pagamenti. [2]. Senza password temporanea in quanto l’utenza del Referente dei Pagamenti è già attiva nel sistema. [3]. Di norma, ma non necessariamente, la persona che in seguito svolgerà il ruolo di Referente dei Pagamenti ...
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Portale delle Adesioni - Manuale Utente v2.2
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