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Introduzione
La costruzione di un mercato unico dei dati e di un’economia basata su essi è l’obiettivo strategico che l’Unione Europea intende perseguire per fare in modo che i dati possano circolare a beneficio di tutti, imprese, ricercatori, amministrazioni pubbliche e cittadini. Molteplici sono le iniziative che l’UE sta portando avanti in tale direzione; tra le altre, la Strategia Europea per i dati [1] e la costruzione di spazi di dati comuni e interoperabili, il Regolamento relativo alla governcance dei dati (Data Governance Act) [2], avente ad oggetto la facilitazione della condivisione tra settori e Stati Membri, e la proposta relativa al Data Act [3], finalizzato ad introdurre norme armonizzate per l’accesso equo ai dati e il loro utilizzo. In questo contesto si pone anche la Direttiva (UE) 2019/1024, cosiddetta Direttiva Open Data, relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico con cui viene aggiornata e modificata la normativa precedente, definita a livello europeo sin dal 2003 con la prima Direttiva PSI. Le modifiche si sono rese necessarie a seguito della crescita esponenziale della quantità di dati, compresi i dati pubblici, alla produzione e raccolta di nuovi tipi di dati, insieme ad un’evoluzione costante delle tecnologie per l’analisi, lo sfruttamento e l’elaborazione dei dati, quali l’apprendimento automatico, l’intelligenza artificiale e l’Internet delle cose (cfr. Considerando (10) della Direttiva). In particolare, tali modifiche hanno riguardato i seguenti aspetti: la disponibilità in tempo reale dei dati dinamici mediante mezzi tecnici adeguati; l’aumento dell’offerta di dati pubblici preziosi a fini di riutilizzo, anche provenienti da imprese pubbliche, organizzazioni che svolgono attività di ricerca e organizzazioni che finanziano la ricerca; il contrasto dell’emergere di nuove forme di accordi di esclusiva; il ricorso a deroghe al principio della tariffazione dei costi marginali; la relazione tra la direttiva e alcuni strumenti giuridici correlati, tra cui la Direttiva 2007/2/CE, cosiddetta Direttiva INSPIRE (cfr. Considerando (4) della Direttiva). Anche in Italia, come indicato anche nel Piano Triennale dell’informatica per la PA [4], la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico è un obiettivo strategico per la Pubblica Amministrazione per affrontare efficacemente le nuove sfide derivanti dalle strategie europee innanzi delineate, garantire la creazione di servizi digitali a valore aggiunto per cittadini, imprese e, in generale, tutti i portatori di interesse e fornire ai policy maker strumenti data-driven da utilizzare nei processi decisionali e/o produttivi. Questo obiettivo si può perseguire solo se viene garantito l’accesso a un sempre maggiore numero di dati e vengono migliorate le modalità di utilizzo e la capacità di utilizzarli. Va in questa direzione il recepimento della Direttiva (UE) 2019/1024, avvenuto con il decreto legislativo n. 200/2021, che ha modificato, in alcune parti anche sostanzialmente, il decreto legislativo n. 36/2016 che diventa, quindi, il riferimento normativo nazionale in tema di apertura di dati e riutilizzo del patrimonio informativo pubblico. L’art. 12 di detto D. Lgs. 36/2006 dispone che l’Agenzia per l’Italia Digitale adotti “le Linee guida contenenti le regole tecniche per l’attuazione del decreto con le modalità previste dall’articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”. Il presente documento rappresenta l’attuazione di detto articolo ed è finalizzato a definire le regole tecniche per l’implementazione delle previsioni normative introdotte dal decreto di cui sopra. In quanto documento attuativo e considerato il carattere vincolante delle disposizioni in esso contenute anche alla luce del secondo periodo del citato art. 12, l’approccio seguito per la redazione è stato quello di definire opportuni requisiti, quindi indicazioni da implementare obbligatoriamente, solo relativamente agli aspetti coperti dal decreto. In particolare, quindi:. richieste di riutilizzo;. licenze, tariffazione e accordi di esclusiva;. strumenti di ricerca. Altri aspetti comunque ritenuti importanti per il processo di apertura dei dati sono stati trattati come raccomandazioni. Nella redazione del documento si è fatto anche riferimento alle Linee Guida per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico [5], il cui ultimo aggiornamento risale al 2017 in quanto non più previste dal CAD, mantenendo le indicazioni pertinenti e ancora valide. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0066&from=IT. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0868&from=EN. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0068&from=IT. https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/piano_triennale_per_linformatica_nella_pubblica_amministrazione_2021-2023.pdf. https://docs.italia.it/italia/daf/lg-patrimonio-pubblico/it/stabile/index.html ...
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6. Aspetti legali e di costo
Gli articoli 7 e 8 del Decreto prevedono disposizioni specifiche su tariffazione e licenze standard da adottare per il riutilizzo dei dati. Stante che il principio preminente stabilito da Direttiva e Decretoè che il riutilizzo dei documenti non dovrebbe essere soggetto a condizioni, in questo capitolo vengono fornite le indicazioni utili per supportare i soggetti titolari di dati nella scelta della licenza da applicare ai dati aperti e l’eventuale apposizione di costi marginali sostenuti effettivamente per la riproduzione, la messa a disposizione e la divulgazione dei dati, nonché per l’anonimizzazione dei dati personali o per le misure adottate per proteggere le informazioni commerciali a carattere riservato. In determinati casi è possibile anche determinare tariffe superiori ai costi marginali. Altre indicazioni riguardano il principio di non discriminazione e gli accordi di esclusiva tra enti pubblici e partner privati, da evitare, per quanto possibile, ma che, in alcuni casi, possono essere necessari ...
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7. Pubblicazione e strumenti di ricerca
L’art. 9 del Decreto contiene le previsioni normative relative alle modalità per facilitare la ricerca di dati e documenti resi disponibili per il riutilizzo, con l’indicazione dei due strumenti nazionali a tale scopo deputati, ovvero il portale nazionale dei dati aperti dati.gov.it e il Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali. Quanto alla pubblicazione dei dati, la Direttiva e il Decreto hanno individuato nelle API (Application Programming Interface) lo strumento per rendere disponibili i dati dinamici e le serie di dati di elevato valore (v. art. 6 comma 5 e art. 12-bis del Decreto). Il capitolo, oltre alle indicazioni relative alle disposizioni di cui sopra, contiene anche ulteriori indicazioni non vincolanti - in quanto non derivanti da specifiche disposizioni normative - per la pubblicazione dei dati, già presenti nelle Linee Guida per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico ...
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Linee Guida recanti regole tecniche per l’attuazione del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 e s.m.i. relativo all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico
Le presenti Linee Guida, emesse ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo n. 36/2006 e s.m.i., dell’art. 71 del decreto legislativo n.82/2005 (CAD) e dell’art. 7 della Deliberazione n. 160/2018 recante “Regolamento per l’adozione di linee guida per l’attuazione del Codice dell’Amministrazione Digitale”, definiscono le regole tecniche relative all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico. Questo documento raccoglie il testo delle Linee Guida recanti regole tecniche per l’attuazione del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 e s.m.i. relativo all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico. Le linee guida sono in consultazione dal 16 giugno al 17 luglio 2022 ...
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4.3. Serie di dati di elevato valore
Con riferimento alle serie di dati di elevato valore, il Decreto, all’art. 12-bis comma 2, assegna competenze specifiche all’Istituto Geografico Militare (IGM) in relazione ai propri compiti istituzionali e alla produzione dei documenti cartografici dello Stato dichiarati ufficiali dal medesimo Istituto. Al fine di garantire la qualità dei dati di elevato valore appartenenti alla categoria “Dati geospaziali” di cui all’Allegato I della Direttiva, individuati attraverso gli atti di esecuzione della Commissione Europea, ai sensi del Decreto, l’IGM, oltre a verificare la rispondenza alle indicazioni di cui ai citati atti di esecuzione, utilizza i suddetti elementi di informazione, resi disponibili coerentemente ai Requisiti 2, 3, 7 e 8, per aggiornare e produrre i dati geospaziali di interesse, ricorrendo a procedure e interventi su sistemi informativi geografici per integrarli o convalidarli direttamente mediante il proprio personale tecnico. Nel caso di dati geospaziali prodotti con modalità tecniche diverse da quelle eventualmente indicate negli atti di esecuzione della Commissione Europea, l’IGM contribuisce alla validazione del contenuto. Ai fini della produzione dei documenti cartografici dello Stato ai sensi della legge 2 febbraio 1960 n. 68 e dichiarati ufficiali dall’Istituto, il Decreto stabilisce che l’IGM acquisisce documenti cartografici o dati geospaziali d’interesse nazionale resi disponibili dagli organismi di diritto pubblico elencati nel paragrafo Soggetti destinatari, titolari e responsabili della validazione dei dati originali. Il Decreto dispone, inoltre, che le società private che riusano i dati geospaziali resi disponibili dall’IGM debbano fornire copia dei documenti derivati che su richiesta, previa verifica, possono essere dichiarati conformi ai requisiti tecnici di qualità o alle specifiche adottate dall’Istituto. Le modalità per l’inoltro delle suddette richieste sono pubblicate sul sito istituzionale dell’Istituto. Il Decreto prescrive, infine, che i rilevamenti eseguiti, per qualsiasi scopo, sul territorio nazionale da organismi di diritto pubblico o privati, devono essere comunicati all’IGM. In coerenza con i precipui compiti istituzionali, al fine di armonizzare e omogenizzare a livello nazionale i rilevamenti, anche mediante affidamento a terzi, e la produzione dei dati geospaziali effettuata sulla base delle esigenze complessive e delle risorse disponibili, nonché i profili formativi del personale tecnico preposto ai rilevamenti e alla produzione, l’IGM, come indicato dal Decreto, pubblica sul proprio sito istituzionale le specifiche di interesse, in aggiunta a quanto previsto dai Decreti 10 novembre 2011 relativi alle Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei database geotopografici, l’Adozione del Sistema di riferimento geodetico nazionale, le Regole tecniche per la formazione, la documentazione e lo scambio di ortofoto digitali alla scala nominale 1:10000. In tema di rilevamenti, sono fatti salvi gli artt. 7 e 10 della legge 2 febbraio 1960, n. 68 relativamente alla comunicazione obbligatoria all’IGM nei casi specifici indicati dalla norma e del divieto di cedere a terzi i rilevamenti nei casi di cui sopra. Ai fini dell’attuazione dei compiti istituzionali relativamente alla condivisione dell’informazione geografica, l’Istituto Geografico Militare può promuovere Convenzioni, Accordi o Protocolli d’intesa con altri organismi. Nell’ambito di tali convenzioni, accordi o protocolli, l’Istituto può fornire attività di consulenza nell’individuazione dei dati geospaziali che possono essere divulgati con le caratteristiche di tipo aperto e nel monitoraggio a livello nazionale dei dati geospaziali di tipo aperto in riferimento alla divulgabilità degli stessi e alla eventuale implicazione in termini di riservatezza e sicurezza nazionale. Sono fatte salve le disposizioni in termini di deposito legale di cui alla legge 15 aprile 2004, n. 106 e al D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252. A tale proposito, l’IGM pubblica sul proprio sito istituzionale le specifiche per la consegna digitale all’Archivio della Direzione Conservatorie, indicando i requisiti tecnici delle pubblicazioni cartografiche e dei dati geospaziali d’interesse, e rilascia la relativa attestazione di consegna. [1]. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12111-Open-data-availability-of-public-datasets_en. [2]. Nel caso in cui il Regolamento dovesse essere emanato prima dell’adozione delle presenti Linee Guida, questo paragrafo e tutti i riferimenti alle disposizioni del Regolamento in tutto il documento saranno modificati e aggiornati sulla base del contenuto degli atti della Commissione Europea nella versione ufficiale. [3]. Per esempio, le specifiche INSPIRE su Condizioni atmosferiche ed elementi geografici meteorologici (v. https://inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_AC-MF_v2.0.pdf). [4]. Se per i metadati dei dati statistici è utilizzato SDMX, tramite la specifica StatDCAT-AP (v. https://joinup.ec.europa.eu/collection/semantic-interoperability-community-semic/solution/statdcat-application-profile-data-portals-europe/about) tali metadati possono essere resi disponibili nel profilo DCAT-AP e quindi essere documentati nel portale nazionale dei dati aperti. [5]. https://joinup.ec.europa.eu/collection/registered-organization-vocabulary/solution/registered-organization-vocabulary/release/100. [6]. Siccome l’Italia non ha recepito la Direttiva 2005/44/CE, non sono applicabili le disposizioni relative ai set di dati sulle vie navigabili interne che quindi non sono considerate nelle presenti Linee Guida ...
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4.4. Dati della ricerca
I dati della ricerca sono definiti dal Decreto come “documenti informatici, diversi dalle pubblicazioni scientifiche, raccolti o prodotti nel corso della ricerca scientifica e utilizzati come elementi di prova nel processo di ricerca, o comunemente accettati nella comunità di ricerca come necessari per convalidare le conclusioni e i risultati della ricerca”. Esempi di tale tipologia di dati sono forniti nella Direttiva: statistiche, risultati di esperimenti, misurazioni, osservazioni risultanti dall’indagine sul campo, risultati di indagini, immagini e registrazioni di interviste, oltre a metadati, specifiche e altri oggetti digitali. La Direttiva precisa anche che i dati della ricerca, come da definizione, sono diversi dagli articoli scientifici, in cui si riportano e si commentano le conclusioni della ricerca scientifica sottostante. REQUISITO 9: dlgs36-2006/opendata/req/research/free. I dati della ricerca DEVONO essere resi disponibili gratuitamente per il riutilizzo per fini commerciali o non commerciali. I dati da considerare sono quelli che rappresentano il risultato di attività di ricerca finanziata con fondi pubblici e resi pubblici, anche attraverso l’archiviazione in una banca dati pubblica gestita a livello istituzionale o su base tematica, da ricercatori, organizzazioni che svolgono attività di ricerca e organizzazioni che finanziano la ricerca. Nel processo di identificazione dei dati della ricerca da rendere disponibili per il riutilizzo è necessario tenere conto della protezione dei dati personali, degli interessi commerciali, dei diritti di proprietà intellettuale [1] e dei diritti di proprietà industriale [2]. Il Decreto dispone che i dati della ricerca DEVONO rispettare i requisiti di reperibilità, accessibilità, interoperabilità e riutilizzabilità che rappresentano i 4 principi del framework FAIR (Findable - Accessible - Interoperable - Reusable) [3]. Di seguito le indicazioni per adempiere a tale disposizione [4]. Findable (Reperibile) - Il primo requisito da rispettare per garantire il riutilizzo dei dati è di rendere i dati reperibili da macchine ed essere umani. Per fare questo, dovrebbero essere resi disponibili i metadati attraverso una risorsa consultabile online e dovrebbe essere assegnato un identificatore persistente a dati e metadati. REQUISITO 10: dlgs36-2006/opendata/req/research/findable. Per rendere i dati reperibili è necessario:. documentare i dati con metadati dettagliati secondo il Requisito 15 e il Requisito 16;. assegnare a dati e metadati un identificatore univoco e persistente (per es. DOI);. rendere disponibili online i metadati attraverso una risorsa consultabile, come per esempio un catalogo o un repository, seguendo il Requisito 29 e il Requisito 30;. specificare l’identificatore del dato nei metadati seguendo le indicazioni presenti nei documenti di cui al Requisito 15 e al Requisito 16. Accessible (Accessibile) - Deve essere possibile per essere umani e macchine accedere ai dati attraverso protocolli standard e aperti. REQUISITO 11: dlgs36-2006/opendata/req/research/accessible. Per rendere i dati accessibili è necessario:. consentire l’accesso a dati e metadati a partire dall’identificatore univoco e persistente assegnato;. utilizzare protocolli standardizzati e aperti (per es. https);. rendere sempre disponibili i metadati anche quando i dati non sono accessibili (o perché sono applicati meccanismi di autenticazione e autorizzazione all’accesso o perché non più disponibili). Interoperable (Interoperabile) - Dati e metadati devono poter essere combinati con altri dati e/o strumenti. Per questo, devono essere conformi a formati e standard riconosciuti. REQUISITO 12: dlgs36-2006/opendata/req/research/interoperable. Per rendere i dati interoperabili è necessario:. fornire i dati in formato aperto secondo i requisiti definiti nelle presenti Linee Guida;. utilizzare gli standard pertinenti per i metadati coerentemente con il Requisito 15 e il Requisito 16;. utilizzare, ove possibile, vocabolari controllati, parole chiave, thesauri e ontologie;. inserire riferimenti qualificati ad altri dati o metadati. Reusable (Riutilizzabile) - I dati devono essere ben documentati in modo che possano essere interpretati correttamente, replicati e/o combinati anche in contesti diversi. Ai dati, inoltre, bisogna assegnare una licenza chiara e accessibile in modo che si possa capire che tipo di riutilizzo è consentito. REQUISITO 13: dlgs36-2006/opendata/req/research/reusable. Per rendere i dati riusabili è necessario:. rendere disponibili dati accurati e ben descritti con molti attributi pertinenti;. assegnare ai dati una licenza d’uso chiara e accessibile secondo il Requisito 20 e il Requisito 21;. rendere chiaro come, perché, quando e da chi i dati sono stati creati e processati;. seguire i pertinenti standard di dominio per dati e metadati (v., per questi ultimi, Requisito 15 e Requisito 16). La necessità che i dati della ricerca seguano e siano conformi ai principi FAIR è ribadita anche dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027 [5], che considera tale conformità come uno degli “strumenti” per l’attuazione della scienza aperta. Si legge: “I dati come tutti i risultati della ricerca devono innanzitutto essere conformi ai criteri FAIR e cioè essere reperibili tempestivamente, accessibili su richiesta, interoperabili e comunque riusabili con le opportune regole, strumenti e risorse. I criteri FAIR sono la base per la fruizione e il riutilizzo di dati di diversa provenienza tematica e metodologica. Fare in modo che la produzione di dati FAIR diventi lo standard di riferimento per i risultati della ricerca finanziata con risorse pubbliche comporta un’innovazione sostanziale nella prassi scientifica sia a livello di produzione dei dati sia a livello della fruizione dei medesimi per elaborare nuove conoscenze. Si tratta di evoluzione delle prassi della ricerca (utilizzo di informazioni esistenti, sviluppo della multidisciplinarietà e della interdisciplinarità, collaborazione formale e informale) validazione e valutazione dei risultati. Essa apre anche nuove prospettive di innovazione tecnologica (acquisizione automatica di dati FAIR ove possibile e sviluppo di servizi digitali per la cura, l’archiviazione, l’accesso, l’analisi e la fruizione di risorse di calcolo)”. In tema di politiche di accesso aperto, il PNR include il “Piano nazionale per la scienza aperta” (non ancora adottato) che ha tra i suoi obiettivi, tra l’altro, l’accesso aperto, appunto, agli strumenti di produzione della ricerca, ai dati generati e alle pubblicazioni scientifiche nonché il sostegno all’accesso ai dati FAIR. Un ruolo essenziale nell’attuazione della strategia sulla scienza aperta e delle politiche di accesso aperto è svolto dalle infrastrutture di ricerca, oggetto del “Piano nazionale per le Infrastrutture di Ricerca” [6] (parte integrante, anch’esso, del PNR), a cui si rimanda per tutti gli aspetti che possono avere un impatto sull’applicazione del Decreto con riferimento alle banche dati pubbliche, gestite a livello istituzionale o su base tematica, necessarie per l’archiviazione dei dati della ricerca da rendere disponibili per il riutilizzo. Raccomandazione 3: dlgs36-2006/opendata/req/research/fair. Ove possibile, i principi FAIR dovrebbero essere seguiti e applicati per tutte le tipologie di dati, non solo per quelli della ricerca. text/html FAIR principles. text/html The FAIR data principles. text/html How to make your data FAIR – Guides for Researchers. text/html How FAIR are your data? Checklist. application/pdf Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027. application/pdf Piano Nazionale Infrastrutture di Ricerca (PNIR) 2021 – 2027. legge 22 aprile 1941, n. 633. decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. https://force11.org/info/the-fair-data-principles/. Nella definizione dei requisiti, si è fatto riferimento alla guida “How to make your data FAIR” pubblicata nell’ambito dell’iniziativa OpenAIRE (v. https://www.openaire.eu/how-to-make-your-data-fair) e la checklist “How fair are your data?” creata da Sarah Jones e Marjan Grootveld (v. https://zenodo.org/record/5111307#.YhEfAd_SKCQ). https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-01/Pnr2021-27.pdf. Piano Nazionale per le Infrastrutture di Ricerca 2021-2027 adottato con DM n. 1082 del 10/09/2021 (v. https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n1082-del-10-09-2021). ...
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4.2. Dati dinamici
Il Decreto definisce, all’art. 2 comma 1 lettera c-sexies), i “dati dinamici” come “documenti informatici, soggetti ad aggiornamenti frequenti o in tempo reale, in particolare a causa della loro volatilità o rapida obsolescenza”. La Direttiva ribadisce, inoltre, che “i dati generati da sensori sono solitamente considerati dati dinamici”. Esempi di dati dinamici sono, quindi, i dati ambientali, relativi al traffico, satellitari o meteorologici. I dati dinamici sono una delle tipologie più preziose dal punto di vista commerciale, in quanto possono essere utilizzati per prodotti e servizi che forniscono informazioni in tempo reale, come app di viaggio o di trasporto. Considerato che il valore economico di tale tipologia di dati dipende dall’immediata disponibilità dell’informazione e dagli aggiornamenti regolari, come indicato nel Decreto, i dati dinamici, oltre ad essere coerenti con le indicazioni generali di cui alle presenti Linee Guida, DEVONO essere resi disponibili per il riutilizzo immediatamente dopo la raccolta tramite API adeguate e, ove possibile, attraverso download in blocco. Per ulteriori dettagli e indicazioni su tali modalità si rimanda al par. API. REQUISITO 5: dlgs36-2006/opendata/req/dynamic/api. I dati dinamici devono essere messi a disposizione per il riutilizzo attraverso API coerenti con il REQUISITO 27. Raccomandazione 2: dlgs36-2006/opendata/rec/dynamic/bulk. Ove possibile, opportuno o necessario, si raccomanda di rendere disponibili i dati dinamici anche attraverso download in blocco. Nel caso in cui mettere a disposizione tali dati subito dopo la raccolta costituisca uno sforzo sproporzionato per il titolare a causa di non sufficienti capacità finanziarie o tecniche, il Decreto consente a detto titolare di posticipare la disponibilità dei dati ad un termine successivo e di applicare restrizioni tecniche temporanee; detto termine e tali restrizioni tecniche devono essere definiti attraverso un apposito provvedimento in modo, però, da non compromettere lo sfruttamento del potenziale economico e sociale dei dati. REQUISITO 6: dlgs36-2006/opendata/req/dynamic/release. I dati dinamici devono essere resi disponibili per il riutilizzo immediatamente dopo la raccolta. Se, per motivi di capacità finanziarie o tecniche, ciò non sia possibile, allora i dati dinamici possono essere resi disponibili per il riutilizzo entro un termine e/o con temporanee restrizioni tecniche, tali, però, da non pregiudicare indebitamente lo sfruttamento del loro potenziale economico e sociale. Il termine e le restrizioni tecniche di cui sopra devono essere definiti e motivati con apposito provvedimento del titolare dei dati. Il Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione include uno specifico risultato atteso sull’aumento del numero di dati dinamici nell’ambito dell’obiettivo teso a favorire la condivisione dei dati tra le PA e il loro riutilizzo da parte di cittadini e imprese. Anche ai fini del calcolo dell’indicatore per la misurazione del risultato atteso di cui sopra, nei metadati documentati nel catalogo nazionale di cui all’art. 9 del Decreto è necessario indicare che si tratta di dati dinamici. A tale proposito, indicazioni specifiche sono incluse nella guida operativa sui cataloghi. text/html Webinar “Real-time Data”, data.europa.eu Academy, 2022. text/html OGC SensorThings API as an INSPIRE download service. ...
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4.1. Requisiti comuni
Sulla base dell’art. 1 del Decreto, le presenti linee guida si applicano ai “documenti contenenti dati pubblici nella disponibilità delle pubbliche amministrazioni, degli organismi di diritto pubblico e delle imprese pubbliche e private”, con esclusione dei casi riportati al par. Documenti esclusi dall’applicazione. Il Decreto, così come la Direttiva, utilizza il termine “documento” nell’accezione di cui all’art. 2 lettera c), cioè “la rappresentazione di atti, fatti e dati a prescindere dal supporto, cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva o qualsiasi parte di tale contenuto nella disponibilità della pubblica amministrazione o dell’organismo di diritto pubblico”. La definizione di documento non comprende i programmi informatici ma include qualsiasi parte del documento stesso. L’altro concetto utilizzato è quello di “dato pubblico” definito nel medesimo articolo, lettera d), come il “dato conoscibile da chiunque”. I dati pubblici che rientrano nell’ambito di applicazione delle presenti linee guida DEVONO essere messi a disposizione per il riutilizzo a fini commerciali e non commerciali:. in formato aperto, cioè, come da definizione dell’art. 1 comma 1 lettera l-bis) del CAD, in “un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi”;. accessibili attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione;. gratuitamente o con i costi marginali sostenuti per la riproduzione, messa a disposizione e divulgazione dei documenti, nonché per l’anonimizzazione di dati personali o per le misure adottate per proteggere le informazioni commerciali a carattere riservato (v. par. Tariffazione);. secondo i termini di licenze standard, disponibili in formato digitale (v. par. Licenze e condizioni di riutilizzo);. provvisti dei relativi metadati (v. par. Metadati). Tali indicazioni rappresentano le caratteristiche dei dati di tipo aperto come da definizione fornita all’art. 1 comma 1 lettera l-ter) del CAD. REQUISITO 1: dlgs36-2006/opendata/req/common/guidelines. I soggetti di cui al par. Soggetti destinatari devono rendere disponibili i documenti e i dati di cui al par. Documenti oggetto di applicazione per il riutilizzo a fini commerciali e non commerciali secondo quanto indicato nelle presenti Linee Guida. Nella figura che segue è mostrata una rappresentazione delle tipologie di dati pubblici. Il concetto di disponibilità può essere derivato dal CAD nella definizione presente prima delle modifiche apportate dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179. Sulla base della formulazione originaria del CAD, per disponibilità si intende “la possibilità di accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge”. Come detto, il Decreto si applica ai documenti pubblici nella disponibilità degli enti indicati al par. Soggetti destinatari e che presentino le caratteristiche dei dati di tipo aperto indicate innanzi. Fig. 4.1 Tipi di dato pubblico. Per la scelta del formato da utilizzare per il rispetto delle caratteristiche indicate innanzi, si può fare riferimento all’allegato A, che riporta il modello a 5 stelle per i dati aperti, e l’allegato B, che descrive i formati più comuni. REQUISITO 2: dlgs36-2006/opendata/req/common/3stars. I dati devono essere resi disponibili in formato aperto e leggibile meccanicamente ad un livello di almeno 3 stelle nella classificazione del modello di cui all’allegato A. Ulteriori elementi per la scelta del formato da utilizzare si possono rinvenire nella figura seguente tratta dal documento “Data.europa.eu - Data Quality Guidelines” [1] che riporta l’elenco dei formati utilizzati comunemente specificando quali siano leggibili meccanicamente e non proprietari. L’ultima colonna indica il numero di stelle ottenibili utilizzando il corrispondente formato per la pubblicazione dei dati. I formati evidenziati in verde sono quelli che dovrebbero essere utilizzati; se questo non è possibile allora si possono utilizzare quelli evidenziati in giallo, mentre sono da escludere quelli evidenziati in rosso. Fig. 4.2 Formati più comuni per i dati aperti e relativi livelli di apertura. * Il documento evidenzia che i formati txt e html dovrebbero essere valutati con tre stelle, poiché i dati potrebbero essere progettati per essere leggibili dalla macchina. Tuttavia, viene assegnata solo una stella perché questi formati non erano originariamente concepiti per rappresentare contenuti leggibili dalla macchina ma solo dall’uomo. La rappresentazione di contenuti leggibili automaticamente in questi formati non soddisfa, quindi, le migliori pratiche e pertanto non sono consigliati dagli autori del documento. REQUISITO 3: dlgs36-2006/opendata/req/common/more-formats. Nel caso in cui un dato sia disponibile in più formati, almeno uno di essi deve essere coerente con il REQUISITO 1. Raccomandazione 1: dlgs36-2006/opendata/rec/common/lod. Si raccomanda un percorso graduale verso la produzione nativa di Linked Open Data – LOD (livello cinque stelle). Nel caso in cui mettere a disposizione i propri dati secondo le indicazioni di cui sopra, per soddisfare richieste di apertura, comporti attività che vanno al di là della semplice manipolazione, e che, quindi, implicherebbero difficoltà sproporzionate, gli enti pubblici (cioè pubbliche amministrazioni e organismi di diritto pubblico) non hanno l’obbligo di adeguare i documenti o crearne nuovi o fornire estratti di documenti. In tal caso, attraverso un apposito provvedimento, l’ente titolare DEVE motivare le difficoltà sproporzionate indicando le attività sui dati che eccedono la semplice manipolazione. REQUISITO 4: dlgs36-2006/opendata/req/common/no-od. Nel caso in cui, per soddisfare richieste di apertura, rendere disponibili i dati per il riutilizzo comporti attività che vanno al di là della semplice manipolazione che implicherebbero difficoltà sproporzionate, il titolare dei dati non ha l’obbligo di adeguare i documenti o crearne nuovi o fornire estratti di documenti, motivando, attraverso un apposito provvedimento, le difficoltà sproporzionate anche indicando le attività sui dati che eccedono la semplice manipolazione. Quanto indicato in questo paragrafo è valido per tutte le tipologie di dati. Il Decreto individua particolari tipi di dati quali i dati dinamici, le serie di dati di elevato valore e i dati della ricerca per i quali, nei paragrafi successivi, saranno fornite specifiche indicazioni supplementari in attuazione di quanto disposto dal Decreto. application/pdf Open Data Goldbook for Data Managers and Data Holders - Practical guidebook for organizations wanting to publish Open Data, European Data Portal, 2018. application/pdf data.europa.eu – Data quality guidelines, Publications Office, 2021. Publications Office of the European Union, Data.europa.eu - Data Quality Guidelines, 2021 disponibile al seguente link: https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/023ce8e4-50c8-11ec-91ac-01aa75ed71a1/language-en. ...
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4.6. Metadati
La metadatazione ricopre un ruolo essenziale laddove i dati sono esposti a utenti terzi e a software. I metadati, infatti, consentono una maggiore comprensione e rappresentano la chiave attraverso cui abilitare più agevolmente la ricerca, la scoperta, l’accesso e quindi il riuso dei dati stessi. Per i metadati descrittivi generali, ovvero non dipendenti dalle tipologie di dati, DEVE essere applicato il profilo nazionale DCAT-AP_IT, rispettando le obbligatorietà, le raccomandazioni e seguendo gli esempi così come definiti nella relativa specifica e ontologia. Il profilo è stato definito con le “Linee guida per i cataloghi dati” [1] pubblicate prima delle modifiche apportate al CAD dal decreto legislativo n. 217/2017 e del “Regolamento per l’adozione di linee guida per l’attuazione del Codice dell’Amministrazione Digitale” adottato con la Determinazione del DG di AgID n. 160/2018. A seguito di tali nuove previsioni normative e regolamentari, dette Linee Guida, attualmente in corso di revisione, saranno denominate “Guida operativa per i cataloghi dati”. A differenza del presente documento che, ai sensi dell’art. 71 del CAD, è aggiornato o modificato secondo la procedura prevista dal medesimo articolo, la guida operativa di cui sopra potrà essere aggiornata o modificata ogni qualvolta sarà necessario. REQUISITO 15: dlgs36-2006/opendata/req/md/dcat-ap-it. I dati, con esclusione di quelli territoriali, resi disponibili per il riutilizzo devono essere documentati attraverso metadati conformi al profilo DCAT-AP_IT definito con la guida operativa per i cataloghi dati. Per i dati territoriali il profilo di metadati da considerare è quello definito con le “Linee Guida recanti regole tecniche per la definizione e l’aggiornamento del contenuto del Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali” adottate, sulla base degli artt. 59 e 71 del CAD, con la Determinazione del DG di AgID n. 50/2022. Tale profilo è coerente con [INSPIRE-DIR] e relativa norma di recepimento [D-LGS-32-2010], e con il Regolamento (CE) n. 1205/2008 relativo ai metadati. REQUISITO 16: dlgs36-2006/opendata/req/md/rndt. I dati territoriali resi disponibili per il riutilizzo devono essere documentati esclusivamente attraverso metadati conformi alle “Linee Guida recanti regole tecniche per la definizione e l’aggiornamento del contenuto del Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali” e le relative guide operative. text/html Guida operativa per i cataloghi dati. text/html Linee Guida recanti regole tecniche per la definizione e l’aggiornamento del contenuto del Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali, adottate con la Determinazione AgID n. 50/2022 del 28 febbraio 2022. application/pdf Guida operativa per la compilazione dei metadati RNDT. https://docs.italia.it/italia/daf/linee-guida-cataloghi-dati-dcat-ap-it/it/stabile/dcat-ap_it.html. ...
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4.5. Dati territoriali
I dati territoriali sono definiti dal CAD come “i dati che attengono, direttamente o indirettamente, a una località o a un’area geografica specifica” (cfr. art. 1 c. 1 lettera i-sexies)), in linea con l’analoga definizione presente all’art. 3 punto 2) della Direttiva [INSPIRE-DIR]. Nel presente documento il termine “dati geospaziali” è utilizzato come sinonimo di “dati territoriali”. Il Decreto non include particolari disposizioni su tali dati, se non il rimando alla disciplina specifica definita in applicazione della Direttiva 2007/2/CE conosciuta come Direttiva INSPIRE [INSPIRE-DIR] e recepita in Italia con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32 [D-LGS-32-2010] o i requisiti specifici per la categoria “Dati geospaziali” prevista nell’ambito dei dati di elevato valore (v. par. Serie di dati di elevato valore). REQUISITO 14: dlgs36-2006/opendata/req/spatial/inspire. Nel caso di dati territoriali, devono essere applicate le regole tecniche adottate nell’ambito del framework definito in applicazione della Direttiva 2007/2/CE e relativo decreto di recepimento, D. Lgs. n. 32/2010, oltre che di tutte le altre norme ad essi collegate. Nel caso di dati territoriali, quindi, si deve fare riferimento ai Regolamenti europei e alle norme nazionali (e relativi documenti tecnici) per le diverse componenti (metadati, dati e servizi di dati, servizi di rete, condivisione e monitoraggio) dell’infrastruttura istituita e implementata nell’ambito di INSPIRE. In particolare:. per i dati: Regolamento (UE) n. 1089/2010 [5] e le specifiche dei dati per ciascun tema INSPIRE [6];. per i servizi di dati e i servizi di rete: Regolamento (UE) n. 1089/2010, Regolamento (CE) n. 976/2009 [7] e le linee guida tecniche INSPIRE sui servizi di rete [8] e sui servizi di dati territoriali [9];. per il monitoraggio: Decisione di esecuzione (UE) 2019/1372 [10]. A questi si aggiungono norme e specifiche tecniche nazionali di dominio, definite eventualmente anche come estensione delle regole INSPIRE; tra le altre:. specifiche tecniche per le reti di sottoservizi e il Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI) di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell’11 maggio 2016 [12];. specifiche tecniche per l’illuminazione pubblica [13]. Sono fatte salve tutte le altre norme applicabili ai dati territoriali, non esplicitamente citate in questo paragrafo (come la legge n. 132/2016 relativamente al Sistema Informativo Nazionale Ambientale (SINA) e alla rete SINANET). Stante quanto rappresentato innanzi, per l’apertura e il riutilizzo dei dati territoriali si applicano le indicazioni e i requisiti generali (cioè validi per tutte le tipologie di dati) definiti nelle presenti Linee Guida, facendo riferimento, per i formati, a quelli specifici per tale tipologia di dati, alcuni dei quali riportati nell’Allegato B. Nel caso in cui i dati territoriali siano anche dati dinamici, allora DEVONO essere applicati anche i requisiti di cui al paragrafo Dati dinamici. Se, invece, rientrano tra le serie di dati di elevato valore, DEVONO essere applicati anche i requisiti di cui al paragrafo Serie di dati di elevato valore e le indicazioni presenti negli atti di esecuzione adottati dalla Commissione Europea per la categoria “Dati geospaziali”. Se, infine, i dati territoriali sono anche dati della ricerca, allora sono da applicare i requisiti di cui al paragrafo Dati della ricerca. https://agid.github.io/geodocs/rndt-lg/2.0/. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02008R1205-20081224. https://geodati.gov.it/geoportale/images/struttura/documenti/Manuale-RNDT_2-guida-operativa-compilazione-metadati_v3.0.pdf. https://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/metadata-iso19139. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2010/1089. https://inspire.ec.europa.eu/data-specifications/2892. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2009/976. https://inspire.ec.europa.eu/Technical-Guidelines2/Network-Services/41. https://inspire.ec.europa.eu/Technical-Guidelines2/Spatial-Data-Services/580. https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1372/oj. https://geodati.gov.it/geoportale/images/Errata-Corrige_Spec-DBGT.pdf. https://geodati.gov.it/geoportale/images/Specifica_SINFI_versione_3.1.2.pdf. https://geodati.gov.it/geoportale/images/PELL-IP_versione-2.0-20210325.pdf. ...
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6.3. Non discriminazione
Il Decreto stabilisce che le condizioni poste per il riutilizzo (v. par. Licenze e condizioni di riutilizzo) non debbano comportare discriminazioni per categorie analoghe di riutilizzo, compreso il riutilizzo transfrontaliero. A tale riguardo, il divieto di discriminazioni, per esempio, non deve impedire lo scambio di informazioni tra enti pubblici a titolo gratuito nell’ambito dei loro compiti di servizio pubblico, come peraltro stabilito dall’art. 50 del CAD, mentre ai terzi sono applicate tariffe per il riutilizzo degli stessi documenti sulla base delle indicazioni di cui al par. Tariffazione. Se, però, una pubblica amministrazione o un organismo di diritto pubblico riutilizza documenti per attività commerciali che esulano dall’ambito dei propri compiti di servizio pubblico, il Decreto stabilisce che la messa a disposizione dei documenti in questione per tali attività è soggetta alle stesse condizioni e alle medesime tariffe applicate agli altri soggetti che riutilizzano quei documenti. La Direttiva suggerisce altresì che può essere anche seguita una politica di tariffe differenziate per il riutilizzo a fini commerciali e non commerciali. ...
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6.1. Licenze e condizioni di riutilizzo
In linea con quanto sopra descritto, si raccomanda che le PA adottino nella costituzione, generazione ed acquisizione di dataset un approccio “open by design” fin dalla progettazione/commissione, come da art. 6 c. 4 del Decreto, secondo i seguenti principi:. In caso di nuova costituzione di un dataset, a titolo esemplificativo, SI RACCOMANDA:. di inserire clausole contrattuali utili a definire inequivocabilmente la proprietà del dataset in capo alla PA, accompagnate da indicazioni relative all’effettiva e relativa tutela e fruibilità tecnica nel tempo, nella misura possibile (es. indicazioni titolare nei metadati, uso di formati aperti, etc.);. nei limiti del possibile, già in fase di analisi di verificare se il dataset o le componenti del db presentano profili ostativi alla pubblicazione e, in caso positivo, se sussistono soluzioni tecnologiche e/o logico-architetturali utili a rendere pubblicabile almeno parte del dataset o del db, quali:. uso di layers o altre analoghe modalità che tengano separati i db di origine;. percorribilità di richieste di specifiche autorizzazioni ad hoc;. …. in detto contesto, di considerare le finalità per le quali i dati sono stati creati e che eventualmente non consentono di renderli automaticamente disponibili in open data;. nel rispetto di quanto sopra, di dichiarare fin dall’inizio la licenza con cui si intende pubblicare il dataset e dovranno essere fornite indicazioni precise utili a escludere nei limiti del possibile il riuso di fonti terze non compatibili (v. infra) con la licenza di output (di default, appunto, la CC BY 4.0);. di richiedere in ogni caso la tracciatura precisa delle fonti nel caso utilizzate e la predisposizione della documentazione di supporto utile a rispettarne le eventuali condizioni (inclusa l’attribution stessa);. di prevedere meccanismi utili a verificare l’eventuale bilanciamento di interessi tra la rinuncia ad una eventuale base dati esterna e la possibilità di modificare la licenza di pubblicazione inizialmente ipotizzata, eventuali soluzioni alternative (v. anche infra) nonché la possibilità di scegliere una diversa soluzione di licensing, che dovrà quindi essere motivata secondo i criteri sopra descritti. Tali condizioni potranno essere applicate anche tanto nei propri regolamenti interni, così come appunto negli accordi negoziali con consulenti e/o fornitori. SI RACCOMANDA, inoltre, di prendere in considerazione tali buone pratiche non solo quando l’oggetto specifico dell’attività dell’ente sia la costituzione del dataset o del DB, ma anche quando il dataset o il DB costituisca un elemento di una attività più ampia di cui è comunque parte essenziale. In generale, e facendo salvo quanto sopra anche con riferimento alle fonti “terze”, per i dati che fanno riferimento anche a fonti esterne (per esempio, progetti con altre Pubbliche amministrazioni), dovranno - se possibile già in fase di progettazione - essere verificate le condizioni di riuso di tali fonti; al riguardo, si RACCOMANDA la predisposizione di un report utile a identificare:. corretta “titolarità” dei dati (e titolo del relativo riuso);. eventuali situazioni di incompatibilità bloccanti una redistribuzione;. la licenza aperta nel caso adottabile, o le alternative adottabili. le alternative tecniche di riutilizzo eventualmente meno “condizionate”: a titolo di esempio, si pensi nel contesto dei dati territoriali al ricorso a layers contenenti db del tutto separati rispetto ad un mashup);. procedendo nella costituzione ed evoluzione dei dati secondo step consapevoli, che prendano in considerazione licenze delle fonti esterne e modalità di uso al momento della loro adozione (e non in fase di pubblicazione dei nuovi dati). Quanto alla fase di pubblicazione, SI RACCOMANDA (eventualmente predisponendo anche in questo caso una apposita check list) di:. curare la verifica delle condizioni nel caso richieste dalle licenze “terze” coinvolte;. rendere la licenza apposta chiaramente individuabile;. cercare di rendere il rispetto delle condizioni di attribution semplici e di semplice gestione, anche progressiva. Rispetto a detto ultimo profilo, si rammenta infatti che la clausola di attribution di cui alla CC BY 4.0 prevede:. “retain the following if it issupplied by the Licensorwith the Licensed Material:. identification of the creator(s) of the Licensed Material and any others designated to receive attribution, in any reasonable manner requested by the Licensor (including by pseudonym if designated);. a copyright notice;. a notice that refers to this Public License;. a notice that refers to the disclaimer of warranties;. a URI or hyperlink to the Licensed Material to the extent reasonably practicable”. La CC-BY 4.0 permette, infatti, di rispettare dette informazioni nella misura scelta dal licenziante, peraltro in qualsivoglia “forma ragionevole”; conseguentemente, SI RACCOMANDA di convergere verso una soluzione di attribuzione ove possibile ancora più standardizzata, limitandosi alla mera richiesta di richiamare il nome dell’Ente (come titolare in caso di ripubblicazione di un set di dati non modificato o come fonte di orgine in caso di mashup/evoluzione) e precisare se sono state apportate o meno modifiche. A tale proposito, il nome dell’Ente da utilizzare deve corrispondere al nome ufficiale registrato nell’Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi [3]. Tale nome è anche desumibile dai metadati in quanto nei profili dei metadati indicati nel par. 4.6 sono previsti specifici elementi per indicare il titolare dei dati. [1]. https://blog.openstreetmap.org/2017/03/17/use-of-cc-by-data/. [2]. https://blog.openstreetmap.org/2017/03/17/use-of-cc-by-data/. [3]. https://indicepa.gov.it ...