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AGID
1. Introduzione e riferimenti normativi
Le presenti Linee Guida, adottate ai sensi dell’articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni (di seguito CAD) e della Determina AgID n. 160 del 2018 recante “Regolamento per l’adozione di linee guida per l’attuazione del Codice dell’Amministrazione Digitale”, stabiliscono le modalità di realizzazione e gestione operativa dell’Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel Registro Imprese (di seguito indicato con l’acronimo INAD) nonché le modalità di accesso allo stesso. L’INAD, ai sensi dell’articolo 6-quater del CAD, è realizzato e gestito dall’AGID (di seguito “Gestore INAD”) che vi provvede avvalendosi di InfoCamere S.c.p.A. quale struttura informatica delle Camere di commercio già deputata alla gestione dell’elenco INI-PEC, di cui all’articolo 6-bis del CAD. Le presenti Linee Guida sono state redatte sulla scorta della seguente normativa di riferimento:. Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE [Regolamento eIDAS];. Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio [GDPR];. Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell’articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;. Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», come da ultimo modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 [Codice in materia di protezione dei dati personali];. Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” [TUDA]. ...
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7. Disposizioni finali
Le presenti Linee Guida, ai sensi degli artt. 5 e 8 del Regolamento allegato alla citata Determina AgID n. 160/2018:. possono essere soggette a revisione. ...
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5. Definizione delle modalità di verifica dei domicili digitali
Al fine della corretta gestione dell’INAD e dell’esecuzione delle verifiche di cui al precedente paragrafo 2.6, i Gestori PEC rendono disponibili al Gestore INAD servizi che consentano di verificare:. lo stato di operatività dell’indirizzo PEC. Analoghi servizi sono messi a disposizione dai gestori dei servizi elettronici di recapito certificato qualificato. ...
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Istruzioni per la consultazione pubblica
Le linee guida dell’Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel Registro Imprese sono pubblicate su Docs Italia ed è possibile commentarle su Forum Italia. È possibile inviare i propri commenti fino a 10 luglio 2020 ...
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3. Acquisizione dall’INI-PEC degli indirizzi PEC dei professionisti
L’articolo 6-quater, comma 2, del CAD prevede che il domicilio digitale dei professionisti iscritti nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) sia inserito anche nell’INAD, fermo restando il diritto del professionista di eleggerne uno diverso, ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 1-bis, e dell’articolo 6-quater, comma 2, del CAD. A tal fine, il Ministero per lo Sviluppo Economico avvalendosi del Gestore dell’INI-PEC rende disponibili al Gestore dell’INAD gli indirizzi dei professionisti presenti nell’INI-PEC, tramite servizi informatici le cui specifiche tecniche sono definite in fase di sviluppo del sistema INAD. L’inserimento nell’INAD degli indirizzi elettronici presenti nell’INI-PEC consta delle seguenti fasi:. inserimento e pubblicazione nell’INAD di tutti gli indirizzi PEC presenti nell’INI-PEC. Nel caso di professionisti iscritti a più ordini o collegi professionali è inserito nell’INAD l’ultimo indirizzo PEC cronologicamente dichiarato nell’INI-PEC;. invio a mezzo PEC ai professionisti iscritti nell’INI-PEC della comunicazione di avvenuto inserimento del domicilio digitale anche nell’INAD, con l’avviso che il professionista ha il diritto di eleggerne uno diverso a fini personali, ai sensi dell’articolo 6-quater, comma 2, del CAD, con l’avvertenza che, decorsi 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, il domicilio digitale presente in INI-PEC sarà automaticamente eletto altresì in INAD quale domicilio digitale personale, ai sensi dell’articolo 65, comma 5 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217; con la stessa comunicazione il professionista è invitato a verificare ed eventualmente modificare la provincia di residenza per l’aggiornamento dell’INAD e che, in mancanza, verrà indicata la provincia dell’albo a cui il professionista è iscritto. ...
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6. Ambito di utilizzo del domicilio digitale
L’utilizzo del domicilio digitale è disciplinato dall’articolo 6 del CAD. ...
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2. Indice dei domicili digitali
L’INAD è l’elenco pubblico contenente i domicili digitali eletti ai sensi dell’articolo 3-bis, commi 1-bis e 1-ter, del CAD destinati alle comunicazioni aventi valore legale effettuate dai soggetti privati o dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, del CAD e, con riferimento a questi ultimi, altresì alle comunicazioni connesse al conseguimento di finalità istituzionali. Il domicilio digitale è l’indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata, di seguito PEC, o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale [articolo 1, comma 1, lett. n-ter del CAD]. Possono eleggere il proprio domicilio digitale mediante iscrizione nell’elenco INAD:. gli enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e, quindi, all’iscrizione del proprio domicilio digitale negli elenchi di cui agli articoli 6-bis (INI-PEC) o 6-ter (IPA) del CAD. ...
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2.3. Valutazione comparativa
Vista l’eterogeneità delle soluzioni e la difficoltà ad effettuare comparazioni quantitative omogenee, come in caso di confronto tra una soluzione dalla quale possano essere ricavati costi certi (soluzione proprietaria in modalità on premise o in modalità cloud computing) e una soluzione da realizzare ex novo - per la quale si disponga soltanto dello studio di fattibilità - si è preferito indicare un processo decisionale attraverso la descrizione di Fasi e la loro organizzazione in Macro fasi. La seguente immagine riporta le Macro fasi che caratterizzano il processo decisionale per dare seguito alla valutazione comparativa prevista all’articolo 68 del CAD. Le Macro fasi individuate sono:. MACRO FASE 1:. Ha l’obiettivo di definire le esigenze specificando i bisogni e i vincoli (organizzativi ed economici) che condizionano le scelte per l’identificazione di una soluzione adeguata alle esigenze dell’amministrazione;. MACRO FASE 2:. Qui la pubblica amministrazione accerta la possibilità di soddisfare le proprie esigenze utilizzando una soluzione già in uso presso altre amministrazioni (di seguito «soluzioni a riuso delle PA») o a software libero o codice sorgente aperto (di seguito «soluzioni Open Source»). MACRO FASE 3:. Ove la Macro fase 2 non permetta di rispondere alle esigenze della Pubblica amministrazione, si persegue il soddisfacimento delle stesse attraverso il ricorso a programmi informatici di tipo proprietario, mediante ricorso a licenza d’uso e/o a realizzazioni ex novo. In quanto segue le Macro fasi individuate sono suddivise in Fasi, descrivendo le attività da realizzare in termini di criteri e metodologie da adottare ...
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2.1. Introduzione e contesto normativo
Per le Pubbliche amministrazioni il Codice dell’Amministrazione Digitale, di seguito denominato CAD, disciplina il riuso delle soluzioni e standard aperti. Gli articoli 68 e 69, che le presenti Linee guida hanno l’obiettivo di attuare, trattano nel medesimo contesto i temi del riuso, della titolarità del software e del codice sorgente aperto per le PPAA. Gli articoli richiamati sono stati modificati sia dal d.lgs. 26 agosto 2016 n. 179 sia dal d.lgs. 12 gennaio 2017 n. 217. L’ultimo aggiornamento ha comportato:. la riformulazione dell’art. 69, comma 2;. l’introduzione del comma 2 bis dell’art. 69;. l’abrogazione dell’articolo 70 rubricato banca dati dei programmi informatici riutilizzabili. Il testo dell’art. 68 è rimasto immutato, eccezion fatta per l’aggiornamento del riferimento normativo al D.Lgs. 50/2016 [1] in luogo del richiamo alla precedente normativa in materia di appalti. Fino alla modifica apportata dal D.Lgs. 217/2017, nell’acquisizione di software da parte delle pubbliche amministrazioni svolgevano un ruolo:. le convenzioni quadro e gli accordi quadro stipulati, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP e dai soggetti aggregatori;. il Catalogo nazionale programmi riutilizzabili gestito dall’AgID. I primi due continuano a svolgere la funzione, mentre le funzioni del catalogo, abrogato in quanto tale dal CAD, sono assunte dal portale Developers Italia (https://developers.italia.it), che assume il ruolo di «piattaforma», rectius repertorio - secondo la dizione dell’art. 69 co. 1 -, e delle piattaforme di cui all’art. 69 co. 2bis. Il presente documento ribadisce che i «principi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica» (comma 1 dell’art. 68 del CAD [2]) si raggiungono attuando quanto previsto dal comma 2 dell’art. 69 del CAD [3]: «il riuso dei programmi informatici di proprietà delle pubbliche amministrazioni» garantendo che queste ultime, oltre ad essere titolari del software, rendano il software Open Source attraverso l’apposizione di una licenza aperta. http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=. http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82!vig=~art68. http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82!vig=~art69 ...
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2.6. Macro fase 3: Analisi delle altre soluzioni
A seguito della precedente fase 3.3 l’amministrazione ha determinato una soluzione, con licenza proprietaria o da realizzarsi ex novo, che soddisfa le sue esigenze e provvede all’approvvigionamento della stessa secondo le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici. Nel caso in cui si opti per la realizzazione ex novo, considerando i commi 1 e 2 dell’Articolo 69 che disciplinano la messa a riuso del software che verrà realizzato, si rimanda a Sviluppo di software ex novo per le informazioni su come progettare questa realizzazione per adempiere ai commi citati e metterlo così a riuso. Nel caso che si proceda ad una acquisizione di software proprietario sotto licenza, si ricorda che l’Amministrazione deve ove possibile acquisire la titolarità del codice sviluppato (come spiegato in Titolarità), per metterlo a riuso. La valutazione comparativa si considera conclusa. [1]. Analisi di Fattibilità per l’acquisizione delle forniture ICT ...
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2.7. Total Cost of Ownership (TCO)
Le valutazioni comparative economiche sono effettuate attraverso l’utilizzo di strumenti economico/finanziari quali il TCO (Total Cost of Ownership), che rappresenta il costo globale di un bene durante il suo ciclo di vita. Il TCO prende in considerazione sia i costi diretti che i costi indiretti, rappresentando il metodo consigliato sia per misurare i costi totali (attraverso l’identificazione di tutte le spese, in termini chiari e facilmente misurabili), sia per effettuare la suddetta valutazione comparativa durante la fase 3. Per eseguire correttamente un TCO, è necessario calcolare i costi dell’intero ciclo di vita del software e non solo quelli meramente necessari alla sua acquisizione, come per esempio:. Costi per la personalizzazione del software;. Costi di manutenzione (correttiva e evolutiva);. Costi di formazione del personale;. Costi di migrazione dei dati da precedenti soluzioni. In questa linea guida, è stato indicato di utilizzare il TCO in due diversi fasi: durante la Macro Fase 2 (come strumento per stimare il costo relativo all’acquisizione di un software open source), e durante la Macro Fase 3 (come strumento per valutare una eventuale scelta tra la realizzazione ex-novo e l’acquisizione di software proprietario). Ai fini dell’adempimento a questa Linea Guida, quindi, si richiede che in fase di analisi comparativa l’amministrazione effettui una stima dei costi secondo il modello qui delineato, tenendo sempre conto di tutto il ciclo di vita. Questa analisi dovrà essere tanto più accurata quanto grossa è l’acquisizione necessaria. Fornire modelli di calcolo del TCO per le esigenze delle amministrazioni va oltre gli obiettivi di questa Linee Guida, poiché le esigenze sono le più differenti. AgID potrà, in futuro, pubblicare dei modelli facoltativi, pronti all’uso, all’interno della piattaforma Developers Italia ...
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2.2. Oggetto della valutazione
La valutazione comparativa deve essere svolta quando le pubbliche amministrazioni intendano acquisire «programmi informatici o parti di essi». L’oggetto della valutazione quindi è un software (come identificato in 1.2. software oggetto di queste linee guida) che risponda a specifiche esigenze funzionali dell’amministrazione. A titolo esemplificativo, rimane all’esterno del perimetro di questo documento l’acquisizione di sole componenti hardware dei sistemi informativi (server, postazioni di lavoro, stampanti, ecc.). Ulteriori situazioni dove non è applicabile il percorso decisionale proposto in questo Capitolo 2 possono riguardare ad esempio:. accordi quadro, in quanto strumenti che definiscono esclusivamente le clausole generali che, in un determinato periodo temporale, regolano i contratti da stipulare (le caratteristiche specifiche della singola fornitura vengono successivamente definite in appositi Appalti Specifici);. completamento di progetti o realizzazioni per le quali la valutazione comparativa sia già stata effettuata preliminarmente all’acquisizione iniziale;. gare che abbiano come oggetto l’outsourcing completo dei sistemi informativi, in quanto la scelta dell’esternalizzazione riguarda un ambito strategico che esula dallo specifico contesto delle presenti Linee guida e risponde a scelte di governance dell’amministrazione e a obiettivi di carattere strategico di ordine più generale. Si noti che nei casi qui elencati si devono comunque applicare le Linee Guida sul riuso del Software descritte nel Capitolo 3 ...