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3. Obiettivo delle Linee guida
Le presenti Linee guida sono emanate - ai sensi dell’articolo 71 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, recante il “Codice dell‘amministrazione digitale” (CAD) -dall’Agenzia per l’Italia Digitale, sentita la Banca d’Italia, in attuazione dell’articolo 5, comma 4, del CAD. In particolare, il quadro di riferimento è dato dall’articolo 5, comma 1 del CAD che statuisce l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di «[…] accettare, tramite la piattaforma» messa a disposizione dall’AgID in attuazione dell’articolo 5, comma 2, del CAD, «[…] i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull’uso del credito telefonico […]». Tale piattaforma è quella meglio conosciuta come Nodo dei Pagamenti-SPC e/o Sistema pagoPA (si veda il successivo paragrafo 8.3). Le Linee guida perseguono l’obiettivo del legislatore di cogliere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie per facilitare le relazioni con i cittadini e le imprese. L’auspicato maggior utilizzo di strumenti di pagamento elettronici facilita la messa a punto di processi fortemente automatizzati per la gestione e la riconciliazione dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione, nel rispetto delle soluzioni organizzative in essere. Le Linee guida per i pagamenti della Pubblica Amministrazione, tenuto conto del quadro normativo di riferimento, delineano le attività che le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e le società a controllo pubblico devono mettere in atto per consentire l’esecuzione di pagamenti attraverso l’uso di strumenti elettronici, nonché le specifiche dei codici da utilizzare per il pagamento, la riconciliazione e il riversamento delle somme raccolte. L’Agenzia per l’Italia Digitale provvederà a tenere aggiornate le Linee guida per tener conto delle variazioni del quadro di riferimento normativo, dell’evoluzione del contesto tecnologico e delle mutate esigenze delle pubbliche amministrazioni e degli utilizzatori finali, quali beneficiari del servizio pubblico erogato ...
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11. Identificativi errati o incompleti del pagamento
Ai sensi degli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, gli Enti Creditori e i prestatori di servizi di pagamento non sono responsabili della mancata esecuzione o dell’esecuzione inesatta del pagamento se i dati identificativi del pagatore o del soggetto versante, le coordinate di addebito o di accredito del pagamento forniti dal pagatore o dal soggetto versante sono inesatti. Gli stessi non sono altresì responsabili della mancata esecuzione o dell’esecuzione inesatta del pagamento se i codici identificativi del versamento di cui al capitolo 7, forniti dal pagatore o dal soggetto versante, sono inesatti o mancanti ...
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12. Specifiche attuative
Alle presenti Linee guida sono allegati, quale parte integrante delle stesse, dei documenti di carattere tecnico per definire nel dettaglio le modalità attraverso le quali viene data pratica attuazione ai pagamenti in oggetto, e segnatamente:. Allegato A - Specifiche attuative dei codici identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione. Allegato B - Specifiche attuative del Nodo dei Pagamenti-SPC. L’Agenzia per l’Italia Digitale si occuperà nel tempo di aggiornare le presenti Linee guida unitamente ai relativi allegati tecnici ...
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2. Definizioni
Ai fini delle presenti Linee guida si applicano le definizioni di cui all’articolo 1 del CAD. Inoltre, si intende per:. (a) - addebito diretto: un ordine di pagamento per l’addebito di un conto di pagamento del pagatore (o del soggetto versante) in cui l’operazione di pagamento è iniziata dal beneficiario in conformità al consenso del pagatore (o dal soggetto versante), eseguito sulla base degli standard SEPA pubblicati da EPC;. (b) - ATM (Automated Teller Machine): apparecchiatura automatica per l’effettuazione da parte della clientela di operazioni quali prelievo di contante, versamento di contante o assegni, richiesta di informazioni sul conto, bonifici, pagamento di utenze, ricariche telefoniche, ecc. Il cliente attiva il terminale introducendo una carta e digitando il codice personale di identificazione. In Italia, ad esempio, i circuiti Postamat e Bancomat si servono di ATM;. (c) - bollettino di conto corrente postale: bollettino precompilato dal creditore - o da compilare a cura del debitore - con cui il debitore effettua il pagamento con accredito sul conto di pagamento detenuto dal creditore presso Poste Italiane S.p.A.;. (d) - bonifico (bancario o postale): un servizio di pagamento per l’accredito sul conto di pagamento del beneficiario eseguito, sulla base degli standard SEPA pubblicati da EPC, a partire da un conto di pagamento del pagatore (o del soggetto versante) da parte del prestatore di servizi di pagamento detentore del conto di pagamento del pagatore (o del soggetto versante), sulla base di un’istruzione data dal pagatore (o dal soggetto versante);. (e) - carta di credito o di debito: strumento di pagamento costituito da una carta plastificata, dotata di banda magnetica e/o microchip, che in base a un rapporto contrattuale con l’emittente, abilita il titolare a effettuare pagamenti (es. tramite terminale POS o via internet);. (f) - conto di pagamento: un conto intrattenuto presso un prestatore di servizi di pagamento da uno o più utilizzatori di servizi di pagamento per l’esecuzione di operazioni di pagamento. Rientra nella nozione di conto di pagamento il conto corrente bancario o postale nei limiti in cui venga utilizzato per operazioni di pagamento, nonché il conto sul quale vengono addebitate e accreditate le operazioni di pagamento eseguite a valere su una carta di debito o di credito. (g) - Enti Creditori: le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 2 del CAD, nonché i gestori di pubblici servizi e gli altri soggetti che risultino comunque aderenti all’infrastruttura del Nodo dei Pagamenti-SPC;. (h) - EPC: European Payments Council (Consiglio europeo per i pagamenti) - sostiene e promuove la creazione della SEPA attraverso l’autoregolamentazione dell’industria bancaria. EPC definisce le regole comuni per i servizi di pagamento di base all’interno di un mercato competitivo, fornisce orientamenti strategici per la standardizzazione, formula le migliori pratiche a supporto e controlla l’attuazione delle decisioni prese;. (i) - gestori di pubblici servizi: le aziende e gli enti organizzati in forma societaria che gestiscono servizi pubblici;. (j) - IBAN: International Bank Account Number - numero identificativo internazionale di un conto di pagamento che individua senza ambiguità un unico conto di pagamento e i cui elementi sono specificati dall’Organizzazione internazionale per la standardizzazione;. (k) - istituto tesoriere: il soggetto finanziario affidatario del servizio di tesoreria o di cassa della singola amministrazione, ivi compresa la Banca d’Italia;. (l) - Nodo dei Pagamenti-SPC: piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le Pubbliche Amministrazioni e i Prestatori di Servizi di Pagamento di cui all’art. 5, comma 2 del CAD;. (m) - pagatore: persona fisica o giuridica che effettua, direttamente o tramite un delegato (soggetto versante), un pagamento in favore di un ente per somme di denaro a vario titolo dovute;. (n) - POS (Point Of Sale): apparecchiatura automatica presidiata per la lettura di carte di pagamento (POS fisico) o servizio fruibile attraverso la rete internet (POS virtuale), messi a disposizione dai prestatori di servizi di pagamento, mediante i quali è possibile effettuare l’operazione di pagamento;. (o) - PSD: Payment Services Directive - la direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno;. (p) - PSD2: Payment Services Directive - la direttiva 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno;. (q) - PSP: prestatore di servizi di pagamento - organismo che presta servizi di pagamento sul territorio della Repubblica in quanto ivi insediato o in regime di libera prestazione di servizi. Sono prestatori di servizi di pagamento gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento nonché, quando prestano servizi di pagamento, le banche, gli uffici postali, la Banca Centrale Europea e le banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche;. (r) - Ricevuta telematica (RT): attestazione informatica di avvenuto pagamento rilasciata dal prestatore di servizi di pagamento al pagatore, o al soggetto versante, nonché all’Ente Creditore;. (s) - Richiesta di pagamento telematico (RPT): disposizione impartita dal pagatore, o dal soggetto versante, al prestatore di servizi di pagamento contenente tutti gli elementi richiesti dall’Ente Creditore beneficiario per effettuare un pagamento informatico;. (t) - SEPA: Single Euro Payments Area (Area unica dei pagamenti in euro), ovvero un’area nella quale gli utilizzatori degli strumenti di pagamento - i cittadini, imprese, pubbliche amministrazioni e gli altri operatori economici - indipendentemente dalla loro residenza, possono effettuare e ricevere pagamenti in euro non in contanti sia all’interno dei confini nazionali che fra paesi diversi, alle stesse condizioni e con gli stessi diritti e obblighi. La SEPA riguarda 34 paesi (tutti i paesi dell’Unione Europea più l’Islanda, la Norvegia, il Liechtenstein, la Svizzera e il Principato di Monaco e San Marino). (u) - servizi pubblici: qualsiasi attività che si concretizzi nella produzione di beni o servizi che rispondano ad esigenze di utilità generale, non solo in termini economici ma anche in termini di promozione sociale, purché risponda ad esigenze di utilità generale o ad essa destinata in quanto preordinata a soddisfare interessi collettivi [1]. (v) - Sistema pagoPA: il sistema dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi;. (w) - soggetto versante: persona, fisica o giuridica, che effettua un pagamento su delega del pagatore;. (x) - SPC: Sistema pubblico di connettività di cui al Capo VIII del CAD. (y) - SPID: Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese di cui all’articolo 64 e 64-bis del CAD;. (z) - strumento di pagamento: dispositivo personalizzato o insieme di procedure utilizzate dal prestatore di servizi di pagamento che consentono al pagatore, o al soggetto versante, di impartire richieste di pagamento informatico;. (aa) - utilizzatore finale: il soggetto (pagatore o versante) che effettua il pagamento di somme a favore di un Ente Creditore. Sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 319 del 3 aprile 1990 e n. 2605 del 9 maggio 2001 ...
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5. Strumenti di pagamento
Per effettuare i pagamenti elettronici possono essere utilizzati gli strumenti di pagamento messi a disposizione dai prestatori di servizi di pagamento, connessi con la piattaforma tecnologica di cui al paragrafo 8.3, quali: il bonifico, il bollettino postale, le carte di credito o di debito e ogni altro servizio di pagamento che, adeguatamente integrato con la piattaforma tecnologica, risulti rispettoso delle presenti Linee guida e dei relativi allegati tecnici, nonché di ogni ulteriore documento pubblicato dall’AgID per il Nodo dei Pagamenti-SPC. In merito, si precisa che, in considerazione dell’articolo 65, comma 2, del Decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, i prestatori di servizi di pagamento, non possono erogare nei confronti dei soggetti obbligati ad aderire al Sistema pagoPA, servizi di pagamento non integrati con il Sistema stesso, ad eccezione degli specifici strumenti di pagamento elencati alle lettere a), b), c) e d) che seguono. Di conseguenza, ove un soggetto obbligato ad aderire al Sistema abbia una specifica esigenza in materia di pagamenti, in via preliminare, dovrà valutare se tale esigenza possa o meno essere soddisfatta attraverso i servizi di pagamento erogabili in via integrata con il Sistema pagoPA e, solo in caso negativo, potrà richiedere e ottenere dai PSP l’erogazione di uno strumento di pagamento in modalità non integrata con pagoPA. Al fine di consentire all’utilizzatore finale di avere a disposizione tutti gli strumenti di pagamento, incluso il servizio di bollettino postale, ogni Ente Creditore, ove abbia già in essere un rapporto di conto corrente postale, ne censisce l’IBAN sul Sistema pagoPA, unitamente al conto corrente di tesoreria o di cassa. Per lo stesso fine, resta ferma la facoltà per ogni Ente Creditore di instaurare un rapporto di conto corrente postale, anche in seguito all’adesione al Sistema pagoPA. Ogni Ente Creditore, ove abbia in essere altri rapporti di conto corrente bancario o postale, potrà censirne i relativi IBAN sul Nodo dei Pagamenti-SPC. Al fine di consentire l’utilizzo di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, il Sistema pagoPA favorisce l’interconnessione con gli schemi, anche internazionali, di carte di pagamento come definite ai sensi dell’articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. Pertanto, il Sistema pagoPA rappresenta il sistema nazionale dei pagamenti elettronici in favore delle Pubbliche Amministrazioni e degli altri soggetti tenuti per legge all’adesione, al quale gli Enti Creditori possono affiancare esclusivamente i seguenti metodi di pagamento:. a) «Delega unica F24» (c.d. modello F24) fino alla sua integrazione con il Sistema pagoPA;. b) Sepa Direct Debit (SDD) fino alla sua integrazione con il Sistema pagoPA;. c) eventuali altri servizi di pagamento non ancora integrati con il Sistema pagoPA e che non risultino sostituibili con quelli erogati tramite pagoPA poiché una specifica previsione di legge ne impone la messa a disposizione dell’utenza per l’esecuzione del pagamento. d) per cassa, presso l’ente e/o il soggetto che per tale ente svolge il servizio di tesoreria o cassa;. Per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica gli Enti Creditori hanno l’obbligo di dismettere ogni altra modalità di pagamento elettronico non interconnessa al Sistema pagoPA, fatto salvo quanto precisato al capoverso che precede. Inoltre, si precisa che per evitare che gli utenti possano eseguire dei bonifici non integratico con il Sistema pagoPA, è fatto divieto ai soggetti tenuti per legge all’adesione a pagoPA di pubblicare in qualsiasi modo l’IBAN di accredito. Resta però fermo che, laddove un utente, però, avendo in proprio memoria di tale IBAN, esegua un bonifico extra pagoPA, tale pagamento andrà comunque gestito dall’Ente Creditore quale singola eccezione, con l’auspico che tali eccezioni siano sempre di numero inferiore nel tempo ...
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Articolo 5 del Decreto Legislativo 82/2005
Per comodità del lettore, si riporta il testo dell’articolo 5 (Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche) del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”, come modificato dal Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 e dal successivo Decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217. Art. 5 - Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche. [1.] I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull’uso del credito telefonico. Tramite la piattaforma elettronica di cui al comma 2, resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell’articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. [2.] Al fine di dare attuazione al comma 1, l’AgID mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli strumenti di cui all’articolo 64, l’autenticazione dei soggetti interessati all’operazione in tutta la gestione del processo di pagamento. [2-bis.] Ai sensi dell’articolo 71, e sentita la Banca d’Italia, sono determinate le modalità di attuazione del comma 1, inclusi gli obblighi di pubblicazione di dati e le informazioni strumentali all’utilizzo degli strumenti di pagamento di cui al medesimo comma. [2-ter.] 2-ter. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, consentono di effettuare pagamenti elettronici tramite la piattaforma di cui al comma 2 anche per il pagamento spontaneo di tributi di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. [2-quater.] I prestatori di servizi di pagamento abilitati eseguono pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni attraverso l’utilizzo della piattaforma di cui al comma 2. Resta fermo il sistema dei versamenti unitari di cui all’articolo 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, Capo III, fino all’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite l’Agenzia delle Entrate e l’AgID, che fissa, anche in maniera progressiva, le modalità tecniche per l’effettuazione dei pagamenti tributari e contributivi tramite la piattaforma di cui al comma 2. [2-quinquies.] Tramite la piattaforma di cui al comma 2, le informazioni sui pagamenti sono messe a disposizione anche del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato. [3.] comma abrogato dal d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179. [3-bis.] comma abrogato dal d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179. [3-ter.] comma abrogato dal d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179. [4.] L’Agenzia per l’Italia digitale, sentita la Banca d’Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici identificativi del pagamento di cui al comma 1 e le modalità attraverso le quali il prestatore dei servizi di pagamento mette a disposizione dell’ente le informazioni relative al pagamento medesimo. [5.] Le attività previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente ...
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13. Decorrenza
Le presenti Linee guida, in forza delle modifiche al CAD di cui al Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 e del successivo Decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, sostituiscono le precedenti (Versione 1.1 – gennaio 2014) emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale con la determinazione commissariale n. 8/2014 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 31 del 7.2.2014. Il Sistema pagoPA rientra negli obiettivi indicati dall’Agenzia nel documento “Strategia per la crescita digitale 2014-2020” finalizzato all’attuazione dell’agenda digitale europea. Tale indicazione è stata peraltro confermata nel “Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica amministrazione 2017-2019”, approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in attuazione della Legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015). In particolare, il Sistema pagoPA rientra tra le Infrastrutture immateriali che le Pubbliche amministrazioni sono chiamata ad implementare entro il 31 dicembre 2017. Inoltre si segnala che, ai sensi dell’articolo 65, comma 2, del citato Decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 «L’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 1° gennaio 2019». Pertanto, a decorrere da tale data, i prestatori di servizi di pagamento abilitati ad operare sul territorio nazionale dalla Banca d’Italia non potranno in alcun modo eseguire servizi di pagamento che non transitino per il Nodo dei Pagamenti-SPC e che abbiano come beneficiario un soggetto pubblico obbligato all’adesione allo stesso sistema, ad eccezione dei soli servizi di cui alle lettere a), b), c) e d) del capitolo 5. Infine, si evidenzia che, ai sensi dell’articolo 2, punto 39, del Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218 per il recepimento in Italia della PSD2, è stabilito che «Gli articoli 36, 37 e 38 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 sono abrogati dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione del comma 6 dell’articolo 37 che è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2019». Pertanto, dovendo le Pubbliche Amministrazioni applicare quanto stabilito in materia di pagamenti dalla PSD e dalla PSD2 a partire dal 1° gennaio 2019, appare opportuno rappresentare che, per la sola componente degli incassi, l’adesione al Sistema pagoPA garantisce, altresì, il pieno rispetto della direttiva europea, come recepita a livello nazionale ...
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6. Il Ciclo di vita del pagamento
Nell’ambito delle relazioni tra utilizzatori finali (cittadino, professionista, impresa) e Enti Creditori, l’effettuazione di pagamenti è sempre riconducibile a un processo amministrativo che si articola in fasi ben definite, funzionali al suo corretto completamento. Tali fasi possono essere ricondotte in un “Ciclo di vita del pagamento”, a qualunque titolo gli importi siano dovuti: tassa, imposta, oblazione, ticket per prestazioni, etc. Le fasi possono essere schematizzate come segue:. a) nascita della necessità del pagamento (da parte dell’ente o del privato);. b) generazione delle informazioni necessarie per dar corso al pagamento;. c) pagamento;. d) regolamento e riversamento degli importi;. e) riconciliazione del pagamento;. f) emissione della quietanza da parte dell’Ente Creditore ed eventuale erogazione del servizio. Tenuto presente che le fasi sopra riportate possono avere un ordine diverso da quello su indicato e che tale ordine può variare a seconda dello scenario e della tipologia di servizio al quale si riferisce il pagamento, le presenti Linee guida contengono le indicazioni circa le modalità attraverso le quali automatizzare e de-materializzare le varie fasi del “Ciclo di vita del pagamento” e contengono, inoltre, le informazioni essenziali per la loro attuazione ...
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10. Riconciliazione e rilascio della quietanza
Una volta riconciliato il pagamento, l’Ente Creditore rende disponibile sul proprio sito web ovvero invia al pagatore tramite posta elettronica certificata e/o strumenti analoghi, ivi incluso il domicilio digitale del cittadino di cui all’articolo 3-bis del CAD , un documento che costituisca per il debitore prova dell’avvenuto pagamento. Tale attestato deve poter essere riproducibile, a richiesta e cura del pagatore, su supporto cartaceo: al fine di assicurare la provenienza e la conformità tra la copia analogica così ottenuta e l’originale informatico da cui è tratta [6] si rimanda alle “Linee guida sul Contrassegno elettronico” a cura della scrivente Agenzia. Le ricevute di pagamento rilasciate dai prestatori di servizi di pagamento che aderiscono al Nodo dei Pagamenti-SPC hanno potere liberatorio [7] nei confronti del pagatore per l’importo dell’operazione di pagamento, a condizione che i dati identificativi del pagatore o del soggetto versante, le coordinate di addebito o di accredito del pagamento riportati su tali documenti siano esatti. Restano ferme le disposizioni in materia di imposta di bollo che permane a carico del pagatore in via solidale con l’Ente Creditore ai fini del rilascio delle quietanze relative ai pagamenti eseguiti. [5]. Vedi rispettivamente “Regole tecniche e standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+” e “Aggiornamento del protocollo sulle regole tecniche e lo standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico” pubblicati sul sito AgID. [6]. articolo 23, comma 2 del CAD. [7]. L’effetto liberatorio non potrà riguardare anche la posizione debitoria sottostante, laddove l’ammontare dell’importo effettivamente da pagare sia determinabile sulla base di elementi nella disponibilità esclusiva del pagatore all’atto del pagamento, tali, dunque, da escludere la possibilità per la PA beneficiaria di verificarne la correttezza. Ci si riferisce, a titolo esemplificativo, al pagamento delle tasse in autoliquidazione da parte del pagatore, oppure, al pagamento delle sanzioni del Codice della strada, in cui l’importo da pagare è variabile per legge a seconda della data dell’avvenuta notifica nei confronti dell’obbligato al pagamento ...
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7. Informazioni necessarie per l’effettuazione del pagamento
Il codice identificativo del pagatore è rappresentato dal codice fiscale o dalla partita IVA, fatti salvi i micro-pagamenti a favore degli Enti Creditori per i quali non è necessaria l’identificazione del soggetto che effettua il versamento. [2]. Vedi sito MEF/RGS ...
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9. Regolamento contabile e riversamento
Fatta salva la particolare natura del versamento in oggetto, regolato dall’articolo 4 del DPR 144/2001, per quanto riguarda le somme incassate sui conti correnti postali, in quanto somme nella disponibilità dell’Ente Creditore ha la facoltà di richiedere a Poste Italiane S.p.a. di eseguire il riversamento sul conto di tesoreria delle somme incassate attraverso il Sistema pagoPA nella singola Giornata operativa del Nodo dei Pagamenti-SPC (vedi paragrafo 8.5) mediante invio di SEPA Credit Transfer, con le modalità indicate nell’Allegato A - Specifiche attuative dei codici identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione. All’esercizio della facoltà da parte dell’Ente Creditore corrisponde l’obbligo di Poste Italiane S.p.a. di darvi immediata esecuzione accreditando le somme con la periodicità richiesta dall’Ente Creditore, la quale, come minimo, dovrà tenere conto della tempistica di legge per l’esecuzione della duplice operazione di accredito ...
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1. Riferimenti normativi
Di seguito si riportano le norme prese a riferimento per la stesura delle presenti Linee guida:. (1) Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni recante “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;. (2) Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, recante “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”;. (3) Decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71 recante “Trasformazione dell’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero”, con riferimento all’articolo 2, comma 2 con il quale l’Ente Poste deve sottoscrivere convenzioni con gli enti pubblici al fine di regolare, tra le altre, le operazioni afferenti lo svolgimento del servizio di tesoreria;. (4) Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”, in particolare l’articolo 17 relativo al sistema dei versamenti unitari;. (5) Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, con riferimento agli articoli 62 e 63, che regolano le funzioni delle agenzie fiscali (Agenzia delle entrate e Agenzia delle dogane e dei monopoli);. (6) Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare ci si riferisce al Titolo V della Parte II, riguardante la gestione del servizio di tesoreria;. (7) Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n.144 e successive modificazioni recante “Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta”;. (8) Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni recante il “Codice dell’amministrazione digitale”, di seguito indicato anche come “CAD”;. (9) Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293 recante “Regolamento recante norme per l’introduzione di nuove modalità di versamento presso le tesorerie statali”;. (10) Legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, con riferimento all’articolo 1, comma 455 per mezzo del quale le regioni possono costituire centrali di committenza regionali;. (11) Provvedimento 20576 dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato del 16 dicembre 2009 avente come argomento “Poste Italiane - aumento commissione bollettini c/c”;. (12) Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 recante “Attuazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE e che abroga la direttiva 97/5/CE”. Si precisa che l’articolo 37, comma 6 del decreto stesso ha rinviato l’applicazione alle pubbliche amministrazioni delle norme in esso contenute ad un successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, ancora in corso di definizione: in assenza di tale normativa si ritiene opportuno precisare che le presenti Linee guida prendono comunque a riferimento le disposizioni contenute nel citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11;. (13) Provvedimento della Banca d’Italia del 5 luglio 2011 recante “Attuazione del Titolo II del Decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 relativo ai servizi di pagamento (Diritti ed obblighi delle parti)”;. (14) Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” e in particolare, l’articolo 6, comma 5 che - introducendo il comma 2-bis all’articolo 81 del CAD - ha previsto la messa a disposizione da parte dell’allora DigitPA (oggi Agenzia per l’Italia Digitale), attraverso il Sistema pubblico di connettività, “di una piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati”;. (15) Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” e, in particolare, l’articolo 12 “Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all’uso del contante”;. (16) Regolamento (UE) 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009;. (17) Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, con particolare riferimento all’articolo 15 “Pagamenti elettronici”;. (18) Provvedimento della Banca d’Italia del 12 febbraio 2013 recante “Istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009 “;. (19) Legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 688 relativa al versamento dell’imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI). (20) Legge 7 agosto 2015, n. 124 recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, meglio conosciuta come Legge Madia di Riforma della PA;. (21) Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili” e, in particolare, l’articolo 2-bis per il pagamento spontaneo di tributi;. (22) Decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 recante “disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante «Modifiche e integrazioni al Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82, ai sensi dell’articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»”;. (23) Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218 recante “Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE,2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta” ...