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3.6. Rilascio di software esistente sotto licenza aperta
Il comma 1 dell’Art. 69 recita:. «Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di soluzioni e programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno l’obbligo di rendere disponibile il relativo codice sorgente, completo della documentazione e rilasciato in repertorio pubblico sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni o ai soggetti giuridici che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale e consultazioni elettorali.». Gli obblighi qui citati si riferiscono all’intero parco software sul quale insistono i diritti di un’amministrazione con la conseguenza che, a prescindere dall’esigenza di rispettare tali obblighi in occasione del perfezionamento di nuovi contratti, ogni amministrazione è tenuta a darvi tempestiva attuazione anche con riferimento al *software* già esistente ove sia titolare dei relativi diritti di proprietà intellettuale e industriale (come indicato in Titolarità). Dare attuazione a tali obblighi sul software già esistente costituisce un aspetto essenziale per la massimizzazione dell’efficacia della disposizione in commento e, più in generale, della buona prassi del riuso, giacché consente a altre amministrazioni di beneficiare senza ritardo delle opportunità offerte dal riuso, scongiurando il rischio che queste ultime si trovino a dover ri-acquistare soluzioni già appartenenti al patrimonio informativo pubblico e che, dunque, potrebbero essere utilizzate senza generare alcun ulteriore costo per la comunità. È quindi necessario che l’amministrazione provveda a censire il software di cui è già in possesso al fine di verificarne la titolarità, e in caso positivo proceda al rilascio sotto licenza aperta. Vista la rapida obsolescenza delle tecnologie digitali, e considerata l’importanza di favorire il riuso delle soluzioni disponibili, si ritiene escluso dall’obbligo di rilascio il software che non sia più in uso da parte dell’amministrazione da oltre 5 anni, con riferimento alla data di pubblicazione delle presenti linee guida. Le specifiche di dettaglio su come effettuare il rilascio sono contenute in Allegato A: Guida alla pubblicazione di software come open source. Laddove l’amministrazione non avesse le risorse necessarie per allineare la documentazione agli standard previsti della Guida, l’amministrazione deve procedere comunque immediatamente al rilascio di quanto abbia in possesso nello stato in cui si trova, fermo restando che la presenza di documentazione è requisito essenziale previsto dalla norma e sarà quindi necessario procedere al completamento e allineamento della documentazione al più presto per considerare l’adempimento concluso ...
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3.4. Processo di messa a riuso del software sotto licenza aperta
L’amministrazione titolare del software non contrae alcun obbligo specifico legato al rilascio: non è infatti necessario fornire alcuna garanzia sul software, supporto tecnico o a livello utente, né tantomeno supportare economicamente le amministrazioni che riusano il software nei costi o nelle procedure di adozione ...
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3.3. Developers Italia e la ricerca di software in riuso
Il modello di riuso sopra delineato è reso possibile dalla piattaforma Developers Italia di AgID. All’interno della piattaforma, viene resa disponibile una sezione dedicata al software reso disponibile per il riuso dalle amministrazioni. In particolare:. È disponibile una modalità per «registrare» in Developers Italia il software delle amministrazioni rilasciato in modalità Open Source ai fini del riuso, perché diventi facilmente individuabile da parte di altre amministrazioni ...
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3.8. Manutenzione di un software da parte dell’amministrazione titolare
Se l’amministrazione avvia un processo di manutenzione di un software che già possiede, ma per il quale non abbia ancora provveduto al rilascio sotto licenza aperta, si deve valutare l’aggiunta dell’attività di primo rilascio al contratto di manutenzione, in ragione del minor costo che normalmente si sostiene rispetto ad effettuarlo separatamente ...
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Allegato C: Guida alle licenze Open Source
La compatibilità delle licenze dipende dalla cessione dei diritti intellettuali da parte dell’autore. Le licenze che in questo senso cedono meno diritti, al fine di preservare maggiormente nel tempo la libertà e riutilizzabilità del software creato, sono le licenze copyleft. Quando si parla di compatibilità occorre distinguere due casi:. La creazione di una nuova opera a partire da componenti già esistenti, con licenza unica. L’assemblaggio e la distribuzione di più componenti interagenti, ognuna con licenza differente. Per quanto riguarda il caso di creazione di una nuova opera sotto una licenza unica, la matrice di compatibilità è la seguente:. Opere rilasciate sotto dominio pubblico sono rilasciabili con qualunque altra licenza. Opere rilasciate sotto licenze non-copyleft sono rilasciabili con licenze copyleft. Opere rilasciate sotto licenze copyleft possono essere solo rilasciate con licenze copyleft, a condizione che le due licenze siano compatibili. Nel secondo caso invece:. Opere rilasciate sotto licenza di pubblico dominio, non-copyleft o copyleft debole possono interagire come componenti a sé stanti con qualunque altro applicativo, pur rispettando le eventuali clausole riguardo riferimenti al codice originali e la distribuzione di eventuali modifiche. Opere rilasciate sotto licenza copyleft possono interagire come componenti a sé stanti solo con altri componenti rilasciati con licenza copyleft compatibile ...
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Allegato E: Tabella Sinottica degli elementi necessari al percorso decisionale
Al fine di agevolare la valutazione comparativa, attraverso un percorso decisionale per le PP.AA., che tenga conto delle indicazioni riportate sia nell’articolo 68 che nel 69 del CAD, si fa riferimento al quadro sinottico che segue:. Obbligo di mettere a riuso Art. 69 comma 1. Obbligo di acquisire la titolarità Art. 69 comma 2. Obbligo Valutazione economica (TCO) Art. 68 comma 1bis. Obbligo Valutazione tecnica Art. 68 comma 1ter. Assicurare l’interoperabilità tra PA Art. 68 comma 1bis. Garanzie sulla sicurezza Art. 68 comma 1bis. Conformità normativa in materia di privacy Art. 68 comma 1bis. Livelli di servizio adeguati Art. 68 comma 1bis. Software sviluppato per conto della pubblica amministrazione. Sì. Sì. Sì,. con l’esclusione dell’acquisto. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione. Sì,. solo in caso di modifica. Sì. Sì,. con l’esclusione dell’acquisto. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Software libero o a codice sorgente aperto. Sì,. solo in caso di modifica. No. Sì,. con l’esclusione dell’acquisto. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Software fruibile in modalità cloud computing. Sì, solo per il software già di proprietà o implementato ad hoc per la PA. Sì, solo per il software già di proprietà o implementato ad hoc per la PA. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d’uso. No, ad eccezione del software creato per rendere possibile l’interoperabilità applicativa (ad esempio API). No, ad eccezione del software creato per rendere possibile l’interoperabilità applicativa (ad esempio API). Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Software combinazione delle precedenti soluzioni. Sì,. solo per il software già di proprietà o implementato ad hoc per la PA. Sì,. solo per il software già di proprietà o implementato ad hoc per la PA. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì ...
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Allegato B: Guida alla manutenzione di software open source
Le disposizioni successive si applicano ove l’Amministrazione sia titolare di un repository. Aggiornamento delle dipendenze. Per tutta la durata dell’incarico di manutenzione, l’Incaricato è tenuto a monitorare i rilasci delle eventuali dipendenze incorporate nel software e a recepire eventuali aggiornamenti (MUST). Se il software è derivato da altro software, tale obbligo di monitoraggio e recepimento si applica anche al software originale (c.d. upstream). Eventuali incompatibilità o problemi di sicurezza insorti nel tempo dovranno essere documentati tempestivamente attraverso l’apertura di issue dedicate, da tenere aperte fino alla risoluzione, ed eventualmente anche nel file README. Nel caso di nuove versioni che risolvono problemi di sicurezza, l’aggiornamento delle dipendenze deve avere priorità assoluta. Descrizione del ruolo di maintainer. All’interno di un progetto open source, il maintainer è il soggetto che svolge un’attività di controllo e direzione degli sviluppi sul progetto, e a cui la community che afferisce al software (es: utilizzatori) può segnalare problematiche o discutere miglioramenti. Per tutta la durata dell’attività di manutenzione connessa al software, l’Amministrazione titolare svolgerà il ruolo di maintainer del progetto open source, affidandone l’esecuzione all’Incaricato, il quale inserirà il nome della propria azienda o ente e i riferimenti di contatto nei file README e publiccode.yml del repository, con l’eventuale data di termine dell’incarico. L’Incaricato dovrà quindi, per conto dell’Amministrazione, gestire l’attività sul progetto derivante dalle interazioni con gli utenti esterni. Interazione sul repository/issue tracker. Tutte le interazioni avviate da utenti esterni all’interno della piattaforma di code hosting, e in particolare attraverso il suo issue tracker, dovranno essere esaminate dall’Incaricato entro due giorni lavorativi (SHOULD), ed entro tale termine è necessario (MUST) fornire una risposta. La risposta può non essere esaustiva, e laddove non sia possibile rispondere approfonditamente subito è comunque opportuno dare un cortese riscontro con delle prime considerazioni. Risoluzione di bug. Le segnalazioni di bug ricevute da utenti esterni attraverso il sistema di issue tracking dovranno essere analizzate al pari di quelle ricevute dall’Amministrazione committente. Se la risoluzione fosse compatibile (in quanto a tempi e costi) con le attività previste dal contratto, potrà essere eseguita senza necessità di ulteriore approvazione. Se invece la risoluzione non fosse compatibile (in quanto a tempi e costi) con le attività di manutenzione prevista dal contratto, la issue dovrà essere mantenuta aperta, informando l’Amministrazione titolare della propria scelta. Il processo di diagnosi e risoluzione dovrà essere documentato pubblicamente all’interno dell’issue tracker, ad eccezione delle informazioni che hanno implicazioni sulla sicurezza dei sistemi in produzione, le quali dovranno essere mantenute riservate fino alla messa in funzione delle correzioni (MUST) e solo successivamente pubblicate (MUST), a beneficio di altri utenti del software. La issue di segnalazione dovrà essere mantenuta aperta fino alla risoluzione (MUST) ed è opportuno (SHOULD) chiedere all’utente originale di verificare in prima persona la bontà della risoluzione prima di chiuderla. In caso di mancata risposta dell’utente per trenta giorni, l’Incaricato può chiudere la issue, dopo aver documentato all’interno l’avvenuto collaudo della modifica. Richieste di nuove funzionalità. Le richieste di nuove funzionalità dovranno essere valutate dall’Incaricato, di concerto con l’Amministrazione, in relazione alla loro pertinenza al progetto. Se non ritenute pertinenti dovranno essere chiuse (SHOULD) fornendo una motivazione al proponente. Se ritenute pertinenti dovranno essere lasciate aperte fino all’eventuale implementazione (MUST), dando tuttavia rapido riscontro al proponente (MUST) con una valutazione sulla fattibilità tecnica della richiesta e suggerimento su eventuali altri modi per raggiungere l’obiettivo dichiarato. L’Incaricato può chiedere al proponente, se necessario, maggiori dettagli sul caso d’uso che motiva la richiesta (MAY). L’implementazione delle funzionalità richieste dovrà essere approvata dall’Amministrazione (MUST) nel caso che questo comporti degli oneri per la stessa (es: in caso il contratto sia strutturato con un modello a consumo). In alternativa, l’Incaricato può decidere in autonomia di dare seguito alla richiesta implementandola nel codice (MAY), senza causare oneri aggiuntivi all’Amministrazione e nel rispetto dei tempi del contratto (per esempio, in virtù di altri accordi commerciali sullo stesso software). Richieste di informazioni o supporto. Le richieste di informazioni sul progetto dovranno essere evase a cura dell’Incaricato entro 2 giorni lavorativi (SHOULD). Le risposte dovranno limitarsi alle caratteristiche tecniche del software e alle domande poste dagli sviluppatori o da altre Amministrazioni per finalità di comprensione del funzionamento tecnico, riuso, collaborazione o sviluppo. L’Incaricato non è tenuto a rispondere ad altri soggetti o fornire assistenza sull’utilizzo del software o dare risposte sull’uso che l’Amministrazione fa del software o in generale su altri argomenti di competenza dell’Amministrazione. Contributi di codice. I contributi di codice inviati attraverso i meccanismi di collaborazione previsti dalla piattaforma di code hosting scelta (ad es. attraverso una pull request) dovranno essere valutati dall’Incaricato (MUST) che provvederà a dare un riscontro all’utente con considerazioni sulla fattibilità dell’integrazione (MUST). L’Incaricato è tenuto ad incorporare tutti i contributi di codice (SHOULD) che non presentano incompatibilità con gli obiettivi della fornitura, fornendo al contributore adeguata spiegazione in caso di diniego ...
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Allegato A: Guida alla pubblicazione di software come open source
Non appena il repository pubblico è stato aperto, è necessario (MUST) effettuare la registrazione su Developers Italia, per garantire che venga indicizzato e presentato nel motore di ricerca presente sul sito. La registrazione avviene seguendo due passaggi:. Pubblicazione di un file publiccode.yml nella directory root del repository. «publiccode.yml» è uno standard che identifica il progetto come «software utile per la Pubblica Amministrazione», e contemporaneamente offre una serie di informazioni utili alla valutazione del software stesso per il riuso. Tale file verrà rilevato automaticamente dall’indicizzatore (crawler) di Developers Italia al fine della generazione della relativa scheda nel catalogo. La documentazione sul formato può essere trovata qui: https://github.com/italia/publiccode.yml. Aggiunta dello strumento di code-hosting al motore di ricerca. Al fine di accertarsi che Developers Italia identifichi correttamente il repository come di proprietà della pubblica amministrazione, è necessario registrare lo strumento di code-hosting (o meglio, la «organizzazione» all’interno dello stesso) la prima volta che viene usato, associandolo alla Pubblica Amministrazione. La procedura è da seguire è dettagliata qui: https://onboarding.developers.italia.it ...
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Allegato D: Guida alla presa in riuso di software open source
Nel caso in cui il maintainer di un software open source la cui titolarità non sia attribuita ad una Pubblica Amministrazione, il cui abbia recepito integralmente le proposte di modifica (v. paragrafo precedente) presentate del l’Incaricato, quest’ultimo è comunque tenuto a pubblicare il codice nello strumento di code hosting dell’Amministrazione per metterlo a riuso, specificando nel README che tale codice è stato recepito dal progetto originario, con un link al repository dello stesso. Come prescritto dalle Linee Guida, il «software a riuso» è il software rilasciato da una Pubblica Amministrazione in adempimento all’art 69 del CAD. Quindi l’Amministrazione Pubblica che adotta un software open source non originato nel contesto della PA, è tenuta a metterlo a riuso, indicando la sua provenienza ...
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Linee Guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni
Queste linee guida sono in vigore dal 9 maggio 2019, come riportato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 119 del 23 maggio 2019 ...
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1. Premessa
La redazione del documento è stata curata dal gruppo di lavoro istituito con determina 237/2017, a composizione mista Agenzia per l’Italia Digitale e Team per la Trasformazione Digitale:. Viviana De Paola, AgID - Area Trasformazione Digitale. Daniela Intravaia, AgID - Coordinamento Attività Internazionali. Guido Pera, AgID - Area trasformazione Digitale. Umberto Rosini, AgID - Area architetture, standard e infrastrutture. Guido Scorza, Team per la Trasformazione Digitale ...
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3. Obiettivo delle Linee guida
Le presenti Linee guida sono emanate - ai sensi dell’articolo 71 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, recante il “Codice dell‘amministrazione digitale” (CAD) -dall’Agenzia per l’Italia Digitale, sentita la Banca d’Italia, in attuazione dell’articolo 5, comma 4, del CAD. In particolare, il quadro di riferimento è dato dall’articolo 5, comma 1 del CAD che statuisce l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di «[…] accettare, tramite la piattaforma» messa a disposizione dall’AgID in attuazione dell’articolo 5, comma 2, del CAD, «[…] i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull’uso del credito telefonico […]». Tale piattaforma è quella meglio conosciuta come Nodo dei Pagamenti-SPC e/o Sistema pagoPA (si veda il successivo paragrafo 8.3). Le Linee guida perseguono l’obiettivo del legislatore di cogliere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie per facilitare le relazioni con i cittadini e le imprese. L’auspicato maggior utilizzo di strumenti di pagamento elettronici facilita la messa a punto di processi fortemente automatizzati per la gestione e la riconciliazione dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione, nel rispetto delle soluzioni organizzative in essere. Le Linee guida per i pagamenti della Pubblica Amministrazione, tenuto conto del quadro normativo di riferimento, delineano le attività che le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e le società a controllo pubblico devono mettere in atto per consentire l’esecuzione di pagamenti attraverso l’uso di strumenti elettronici, nonché le specifiche dei codici da utilizzare per il pagamento, la riconciliazione e il riversamento delle somme raccolte. L’Agenzia per l’Italia Digitale provvederà a tenere aggiornate le Linee guida per tener conto delle variazioni del quadro di riferimento normativo, dell’evoluzione del contesto tecnologico e delle mutate esigenze delle pubbliche amministrazioni e degli utilizzatori finali, quali beneficiari del servizio pubblico erogato ...