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Censimento del Patrimonio ICT della PA
Il 15 luglio 2019 è partita la terza fase del Censimento del Patrimonio ICT della PA. Ai sensi dell’art. 4 della Circolare AgID n. 1/2019 le amministrazioni sono tenute a trasmettere il Questionario di rilevazione entro 45 giorni solari dalla data di avvio della terza fase (15 luglio 2019), seguendo le indicazioni e le modalità di seguito riportate. Il censimento si è concluso. Possono essere consultati i risultati del censimento. Altre informazioni e riferimenti. Domande frequenti (FAQ) sul Censimento ICT dela PA. Circolare AgID n. 1/2019 ...
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Censimento del Patrimonio ICT della PA
Il questionario di rilevamento sarà accessibile esclusivamente mediante autenticazione SPID a partire dalla data di avvio della terza fase (15 luglio 2019), collegata al “Responsabile per la Transizione Digitale (RTD)” o colui/lei che, tra il personale dell’Amministrazione, la stessa indichi come Responsabile del Censimento (a esempio, nel caso che non sia stato ancora nominato il RTD). L’inizio del questionario coincide con la prima sezione “Anagrafica” che contiene la richiesta di informazioni relative all’anagrafica dell’Ente, del RTD o del Responsabile del Censimento indicato dall’Amministrazione e dell’indirizzo PEC al quale si intende ricevere il link per l’accesso alla seconda parte del questionario. La seconda parte del questionario contiene le seguenti ulteriori 5 sezioni (che si aggiungono alla prima):. Sezione 2 - Organizzazione Ente: contiene la richiesta di informazioni relative all’organizzazione interna dell’ICT dell’Ente, quali ad esempio, numero di sedi, numero di addetti ICT, modalità di gestione (interno/in cooperazione /full outsourcing);. Sezione 3 - Dotazione tecnologica dell’Ente: contiene la richiesta di informazioni relative alla connettività e al patrimonio applicativo con indicazione di tecnologie di riferimento, servizi supportati, licenze, ecc.;. Sezione 4 - Dotazione tecnologica del Data Center: contiene la richiesta di informazioni relative ai DC e sale server dell’Ente, quali: caratteristiche del DC e dei Server, quantità, caratteristiche sulla sicurezza, compliance alle norme, ecc.;. Sezione 5 - Cloud Computing: contiene la richiesta di informazioni relative all’eventuale utilizzo dei servizi Cloud e sul livello di virtualizzazione;. Sezione 6 - Voci di Spesa: contiene la richiesta di informazioni sui dati di spesa ICT relativi ai Data Center dell’Ente. Nota. Si fa presente che al termine della compilazione della Sezione 1 “Anagrafica”, il RTD o il Responsabile del Censimento indicato dall’Amministrazione riceverà all’indirizzo PEC da lui indicato, il link per l’accesso alla seconda parte del questionario con le restanti sezioni del questionario di cui sopra. Il Responsabile, quindi, riceverà la PEC avente ad oggetto: “PARTECIPAZIONE AL CENSIMENTO DEL PATRIMONIO ICT DELLA PA AI SENSI DEL PIANO TRIENNALE PER L’INFORMATICA DELLA PA 2019-2021” dall’indirizzo PEC censimento.agid@pec.it che conterrà le istruzioni operative per accedere alla seconda parte con le restanti sezioni del Questionario descritte sopra. Al fine di fornire supporto alla compilazione, l’Agenzia per l’Italia Digitale ha redatto una breve “Guida alla compilazione”, che l’Amministrazione può consultare accedendo direttamente al questionario. L’Agenzia ha attivato un sistema di “trouble-ticketing” raggiungibile all’indirizzo: https://helpdeskcensimentoict.italia.it utilizzabile per:. comunicare eventuali variazioni riguardanti il nominativo del Responsabile del Censimento / per la Transizione Digitale,. ricevere assistenza, qualsiasi chiarimento o informazione sulla compilazione del Questionario,. segnalare eventuali malfunzionamenti del sistema. I dati raccolti saranno utilizzati per adempiere alle previsioni del Piano Triennale 2019-2021, per gli altri fini istituzionali dell’Agenzia per l’Italia Digitale e per successivi trattamenti, esclusivamente per fini statistici da parte dei soggetti del Sistema statistico nazionale. Si ricorda che i dati personali richiesti per la partecipazione al Censimento sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679. Questi dati raccolti saranno, pertanto, rielaborati e pubblicati da AGID entro 180 giorni dalla pubblicazione della Circolare n. 01/2019, rendendo disponibile sul sito AGID una sintesi aggregata dei dati più indicativi risultanti dal Censimento, come risultato della linea di azione prevista nel Piano Triennale per l’Informatica della PA 2019-2021. Le istruzioni operative contenute nella presente pagina sono soggette ad aggiornamento. Le amministrazioni devono, altresì, consultare periodicamente la presente pagina. Si ringrazia per la collaborazione. Agenzia per l’Italia Digitale. Il censimento si è concluso. Possono essere consultati i risultati del censimento ...
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Art. 24. Firma digitale
2. L’apposizione di firma digitale integra e sostituisce l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente. 3. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. 4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le ((Linee guida)), la validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare ((di firma digitale)) e del certificatore e gli eventuali limiti d’uso. ((Le linee guida definiscono altresì le modalità, anche temporali, di apposizione della firma.)). 4-bis. L’apposizione a un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione, salvo che lo stato di sospensione sia stato annullato. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate. 4-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica è basata su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:. a) il certificatore possiede i requisiti previsti dal regolamento eIDAS ed è qualificato in uno Stato membro;. b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui al medesimo regolamento;. c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali ...
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Art. 44. Requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici
1-bis. Il sistema di gestione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni è gestito da un responsabile che opera d’intesa con il dirigente dell’ufficio di cui all’articolo 17 del presente Codice, il responsabile del trattamento dei dati personali di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ove nominato, e con il responsabile del sistema della conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, nella definizione e gestione delle attività di rispettiva competenza. Almeno una volta all’anno il responsabile della gestione dei documenti informatici provvede a trasmettere al sistema di conservazione i fascicoli e le serie documentarie anche relative a procedimenti non conclusi. 1-ter. ((In tutti i casi in cui la legge prescrive obblighi di conservazione, anche a carico di soggetti privati, il sistema)) di conservazione dei documenti informatici assicura, per quanto in esso conservato, caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità, secondo le modalità indicate nelle Linee guida. 1-quater. Il responsabile della conservazione, che opera d’intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali, con il responsabile della sicurezza e con il responsabile dei sistemi informativi, può affidare, ai sensi dell’articolo 34, comma 1-bis, lettera b), la conservazione dei documenti informatici ad altri soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie organizzative, e tecnologiche e di protezione dei dati personali. Il responsabile della conservazione della pubblica amministrazione, che opera d’intesa, oltre che con i responsabili di cui al comma 1-bis, anche con il responsabile della gestione documentale, effettua la conservazione dei documenti informatici secondo quanto previsto all’articolo 34, comma 1-bis ...
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Art. 6-quinquies (Consultazione e accesso).
2. L’estrazione dei domicili digitali dagli elenchi, di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, è effettuata secondo le modalità fissate da AgID nelle Linee guida. 3. In assenza di preventiva autorizzazione del titolare dell’indirizzo, è vietato l’utilizzo dei domicili digitali di cui al presente articolo ((per l’invio di comunicazioni commerciali, come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70)). 4. Gli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater contengono le informazioni relative alla elezione, modifica o cessazione del domicilio digitale ...
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Art. 38. Trasferimenti di fondi
1. Il trasferimento in via telematica di fondi tra pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati è effettuato secondo le ((Linee guida)) ((, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica, i Ministeri della giustizia e dell’economia e delle finanze, nonché)) il Garante per la protezione dei dati personali e la Banca d’Italia ...
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Art. 6-quater (Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche , dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese).
2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi il domicilio digitale è l’indirizzo inserito nell’elenco di cui all’articolo 6-bis, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 1-bis. Ai fini dell’inserimento dei domicili dei professionisti nel predetto elenco il Ministero dello sviluppo economico rende disponibili all’AgID, tramite servizi informatici individuati nelle Linee guida, i relativi indirizzi già contenuti nell’elenco di cui all’articolo 6-bis. 3. Al completamento dell’ANPR di cui all’articolo 62, AgID provvede ((costantemente all’aggiornamento e)) al trasferimento dei domicili digitali delle persone fisiche contenuti nell’elenco di cui al presente articolo nell’ANPR ...
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Art. 18-bis (Violazione degli obblighi di transizione digitale).
2. L’AgID, quando dagli elementi acquisiti risulta che sono state commesse una o più violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, procede alla contestazione nei confronti del trasgressore, assegnandogli un termine perentorio per inviare scritti difensivi e documentazione e per chiedere di essere sentito. 3. L’AgID, ove accerti la sussistenza delle violazioni contestate, assegna al trasgressore un congruo termine perentorio, proporzionato rispetto al tipo e alla gravità della violazione, per conformare la condotta agli obblighi previsti dalla normativa vigente, segnalando le violazioni all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione, nonché ai competenti organismi indipendenti di valutazione. L’AgID pubblica le predette segnalazioni su apposita area del proprio sito internet istituzionale. 4. Le violazioni accertate dall’AgID rilevano ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comportano responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 13-bis, 50, 50-ter, 64-bis, comma 1-quinquies, del presente Codice e dall’articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 5. In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti o informazioni di cui al comma 1, ultimo periodo, ovvero di trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri, nonché di violazione degli obblighi previsti dagli articoli 5, ((7, comma 3, 41, commi 2 e 2-bis, 43, comma 1-bis,)) 50, comma 3-ter, 50-ter, comma 5, 64, comma 3bis, 64-bis del presente Codice, dall’articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 e dall’articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ove il soggetto di cui all’articolo 2, comma 2, non ottemperi all’obbligo di conformare la condotta nel termine di cui al comma 3, l’AgID irroga la sanzione amministrativa pecuniaria nel minimo di euro 10.000 e nel massimo di euro 100.000. Si applica, per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, la disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi delle sanzioni sono versati in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze a favore per il 50 per cento dell’AgID e per la restante parte al Fondo di cui all’articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 6. Contestualmente all’irrogazione della sanzione nei casi di violazione delle norme specificamente indicate al comma 5, nonché di violazione degli obblighi di cui all’articolo 13-bis, comma 4, l’AgID segnala la violazione alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale ((che, ricevuta la segnalazione)), diffida ulteriormente il soggetto responsabile a conformare la propria condotta agli obblighi previsti dalla disciplina vigente entro un congruo termine perentorio, proporzionato al tipo e alla gravità della violazione, avvisandolo che, in caso di inottemperanza, potranno essere esercitati i poteri sostitutivi del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. Decorso inutilmente il termine, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, valutata la gravità della violazione, può nominare un commissario ad acta incaricato di provvedere in sostituzione. Al commissario non spettano compensi, indennità o rimborsi. Nel caso di inerzia o ritardi riguardanti amministrazioni locali, si procede all’esercizio del potere sostitutivo di cui agli ((articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma)), della Costituzione, ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. 7. L’AgID, con proprio regolamento, disciplina le procedure di contestazione, accertamento, segnalazione e irrogazione delle sanzioni per le violazioni di cui alla presente disposizione. 8. All’attuazione della presente disposizione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente ...
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Art. 50-quater (Disponibilità dei dati generati nella fornitura di servizi in concessione)
1. Al fine di promuovere la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, per fini statistici e di ricerca e per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, nei contratti e nei capitolati con i quali le pubbliche amministrazioni affidano lo svolgimento di servizi in concessione è previsto l’obbligo del concessionario di rendere disponibili all’amministrazione concedente ((, che a sua volta li rende disponibili alle altre pubbliche amministrazioni per i medesimi fini e nel rispetto dell’articolo 50,)) tutti i dati acquisiti e generati nella fornitura del servizio agli utenti e relativi anche all’utilizzo del servizio medesimo da parte degli utenti, come dati di tipo aperto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera l-ter), nel rispetto delle linee guida adottate da AgID, sentito il Garante per la protezione dei dati personali ...
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Art. 35. Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma qualificata
a) sia riservata;. b) non possa essere derivata e che la relativa firma sia protetta da contraffazioni;. c) possa essere sufficientemente protetta dal titolare dall’uso da parte di terzi. 1-bis) Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata o di un sigillo elettronico soddisfano i requisiti di cui all’Allegato II del Regolamento eIDAS. 2. I dispositivi sicuri e le procedure di cui al comma 1 devono garantire l’integrità dei documenti informatici a cui la firma si riferisce. I documenti informatici devono essere presentati al titolare ((di firma elettronica)), prima dell’apposizione della firma, chiaramente e senza ambiguità, e si deve richiedere conferma della volontà di generare la firma secondo quanto previsto dalle ((Linee guida)). 3. Il secondo periodo del comma 2 non si applica alle firme apposte con procedura automatica. La firma con procedura automatica è valida se apposta previo consenso del titolare all’adozione della procedura medesima. 4. I dispositivi sicuri di firma devono essere dotati di certificazione di sicurezza ai sensi dello schema nazionale di cui al comma 5. 5. La conformità dei requisiti di sicurezza dei dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata o di un sigillo elettronico prescritti dall’Allegato II del regolamento eIDAS è accertata, in Italia, dall’Organismo di certificazione della sicurezza informatica in base allo schema nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia dell’informazione, fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri delle comunicazioni, delle attività produttive e dell’economia e delle finanze. L’attuazione dello schema nazionale non deve determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Lo schema nazionale può prevedere altresì la valutazione e la certificazione relativamente ad ulteriori criteri europei ed internazionali, anche riguardanti altri sistemi e prodotti afferenti al settore suddetto. La valutazione della conformità del sistema e degli strumenti di autenticazione utilizzati dal titolare delle chiavi di firma è effettuata dall’Agenzia per l’Italia digitale in conformità ad apposite linee guida da questa emanate, acquisito il parere obbligatorio dell’Organismo di certificazione della sicurezza informatica. 6. La conformità di cui al comma 5 è inoltre riconosciuta se accertata da un organismo all’uopo designato da un altro Stato membro e notificato ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del Regolamento eIDAS. Ove previsto dall’organismo di cui al periodo precedente, la valutazione della conformità del sistema e degli strumenti di autenticazione utilizzati dal titolare delle chiavi di firma è effettuata dall’AgID in conformità alle linee guida di cui al comma 5 ...
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Art. 60. Base di dati di interesse nazionale
2. Ferme le competenze di ciascuna pubblica amministrazione, le basi di dati di interesse nazionale costituiscono, per ciascuna tipologia di dati, un sistema informativo unitario che tiene conto dei diversi livelli istituzionali e territoriali e che garantisce l’allineamento delle informazioni e l’accesso alle medesime da parte delle pubbliche amministrazioni interessate. Tali sistemi informativi possiedono le caratteristiche minime di sicurezza, accessibilità e interoperabilità e sono realizzati e aggiornati secondo le Linee guida e secondo le vigenti regole del Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni. 2-bis. Le pubbliche amministrazioni responsabili delle basi dati di interesse nazionale consentono il pieno utilizzo delle informazioni ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, secondo standard e criteri di sicurezza e di gestione definiti nelle Linee guida e mediante la piattaforma di cui all’articolo 50-ter. 2-ter. COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76. 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. 3-bis. In sede di prima applicazione , sono individuate le seguenti basi di dati di interesse nazionale:. a) repertorio nazionale dei dati territoriali;. b) anagrafe nazionale della popolazione residente;. c) banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 62-bis;. d) casellario giudiziale;. e) registro delle imprese;. f) gli archivi automatizzati in materia di immigrazione e di asilo di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242;. f-bis) Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA);. f-ter) anagrafe delle aziende agricole di cui all’articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503. f-quater) l’archivio nazionale dei veicoli e l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; ((38)). f-quinquies) il sistema informativo dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all’articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; ((38)). f-sexies) l’anagrafe nazionale dei numeri civici e delle strade urbane (ANNCSU), di cui all’articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; ((38)). f-septies) l’indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese di cui all’articolo 6-quater. ((38)). 3-ter. AgID, tenuto conto delle esigenze delle pubbliche amministrazioni e degli obblighi derivanti dai regolamenti comunitari, individua, aggiorna e pubblica l’elenco delle basi di dati di interesse nazionale, ulteriori rispetto a quelle individuate in via prioritaria dal comma 3-bis. ((38)). 4. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo si provvede con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di cui all’articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3. AGGIORNAMENTO (38) Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 ha disposto (con l’art. 39, comma 3) che «Con esclusione della lettera c) del comma 1, l’efficacia delle disposizioni dei commi 1 e 2, i cui oneri sono a carico delle risorse previste per l’attuazione di progetti compresi nel PNRR, resta subordinata alla definitiva approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell’Unione europea» ...
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Art. 40-ter (( (Sistema pubblico di ricerca documentale).))
((1. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove lo sviluppo e la sperimentazione di un sistema volto a facilitare la ricerca dei documenti soggetti a obblighi di pubblicità legale, trasparenza o a registrazione di protocollo ai sensi dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e di cui all’articolo 40-bis e dei fascicoli dei procedimenti di cui all’articolo 41, nonché a consentirne l’accesso on-line ai soggetti che ne abbiano diritto ai sensi della disciplina vigente.)) ...