4.5. Dati territoriali
I dati territoriali sono definiti dal CAD come “i dati che attengono,
direttamente o indirettamente, a una località o a un’area geografica
specifica” (cfr. art. 1 c. 1 lettera i-sexies)), in linea con l’analoga
definizione presente all’art. 3 punto 2) della Direttiva
[INSPIRE-DIR]. Nel presente documento il termine “dati geospaziali”
è utilizzato come sinonimo di “dati territoriali”.
Il Decreto non include particolari disposizioni su tali dati, se non il
rimando alla disciplina specifica definita in applicazione della
Direttiva 2007/2/CE conosciuta come Direttiva INSPIRE [INSPIRE-DIR]
e recepita in Italia con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32
[D-LGS-32-2010] o i requisiti specifici per la categoria “Dati geospaziali” prevista nell’ambito dei dati di elevato valore (v. par. Serie di dati di elevato valore).
must
REQUISITO 14: dlgs36-2006/opendata/req/spatial/inspire
Nel caso di dati territoriali, devono essere applicate le regole tecniche adottate nell’ambito del framework definito in applicazione della Direttiva 2007/2/CE e relativo decreto di recepimento, D. Lgs. n. 32/2010, oltre che di tutte le altre norme ad essi collegate.
Nel caso di dati territoriali, quindi, si deve fare riferimento ai
Regolamenti europei e alle norme nazionali (e relativi documenti
tecnici) per le diverse componenti (metadati, dati e servizi di dati,
servizi di rete, condivisione e monitoraggio) dell’infrastruttura
istituita e implementata nell’ambito di INSPIRE. In particolare:
- per i metadati: Linee Guida recanti regole tecniche per la
definizione e l’aggiornamento del contenuto del Repertorio Nazionale
dei Dati Territoriali (coerenti con il Regolamento (CE) n.
1205/2008 ) e guida operativa per la compilazione dei metadati
RNDT (coerente con la guida tecnica INSPIRE sui metadati );
- per i dati: Regolamento (UE) n. 1089/2010 e le specifiche dei
dati per ciascun tema INSPIRE ;
- per i servizi di dati e i servizi di rete: Regolamento (UE) n.
1089/2010, Regolamento (CE) n. 976/2009 e le linee guida
tecniche INSPIRE sui servizi di rete e sui servizi di dati
territoriali ;
- per il monitoraggio: Decisione di esecuzione (UE) 2019/1372 .
A questi si aggiungono norme e specifiche tecniche nazionali di dominio,
definite eventualmente anche come estensione delle regole INSPIRE; tra
le altre:
- specifiche tecniche per i Database GeoTopografici (DBGT) di cui al
Decreto 10/11/2011 ;
- specifiche tecniche per le reti di sottoservizi e il Sistema
Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI) di cui al
Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell’11 maggio
2016 ;
- specifiche tecniche per l’illuminazione pubblica .
Sono fatte salve tutte le altre norme applicabili ai dati territoriali, non esplicitamente citate in
questo paragrafo (come la legge n.
132/2016
relativamente al Sistema Informativo Nazionale Ambientale (SINA) e alla
rete SINANET).
Stante quanto rappresentato innanzi, per l’apertura e il riutilizzo dei
dati territoriali si applicano le indicazioni e i requisiti generali
(cioè validi per tutte le tipologie di dati) definiti nelle presenti
Linee Guida, facendo riferimento, per i formati, a quelli specifici per
tale tipologia di dati, alcuni dei quali riportati nell’Allegato B.
Nel caso in cui i dati territoriali siano anche dati dinamici, allora
DEVONO essere applicati anche i requisiti di cui al paragrafo Dati dinamici.
Se, invece, rientrano tra le serie di dati di elevato valore, DEVONO
essere applicati anche i requisiti di cui al paragrafo Serie di dati di elevato valore e le
indicazioni presenti negli atti di esecuzione adottati dalla Commissione
Europea per la categoria “Dati geospaziali”. Se, infine, i dati
territoriali sono anche dati della ricerca, allora sono da applicare i
requisiti di cui al paragrafo Dati della ricerca.