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Documenti pubblici, digitali.

7.2. Strumenti per la ricerca

Il Decreto individua come strumenti per la ricerca dei dati il catalogo nazionale dei dati aperti [1] e, per i dati territoriali, il Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali (RNDT) [2] di cui all’art. 59 del CAD, entrambi gestiti da AgID.

Ai sensi dell’articolo 9 del Decreto, il portale nazionale dei dati aperti (dati.gov.it) è l’unico riferimento per la documentazione e la ricerca di tutti i dati aperti della pubblica amministrazione. Esso, in quanto punto di accesso nazionale per i metadati dei dati aperti, è l’unico ad abilitare il colloquio con l’analogo portale ufficiale dei dati europei data.europa.eu.

Il portale nazionale include i metadati, conformi al profilo DCAT-AP_IT, che descrivono i dati aperti delle amministrazioni secondo quanto indicato al par. Metadati.

must

REQUISITO 29: dlgs36-2006/opendata/req/publication/od-portal

Le amministrazioni sono tenute a inserire e a mantenere aggiornati nel portale dati.gov.it, attraverso le modalità di alimentazione previste dal catalogo, i metadati dei dati, ad esclusione di quelli territoriali.

I dati, il cui riferimento è pubblicato sul portale nazionale, rimangono presso il titolare del dato che conserva la responsabilità della loro correttezza, tenuta, gestione, aggiornamento e divulgazione a livello nazionale.

must

REQUISITO 30: dlgs36-2006/opendata/req/publication/rndt

I dati territoriali devono essere documentati esclusivamente presso il Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali (RNDT) che, in maniera automatizzata, si occupa dell’allineamento con il portale nazionale dei dati aperti dati.gov.it.

L’integrazione dei due cataloghi avviene attraverso la specifica GeoDCAT-AP che fornisce una sintassi RDF per i metadati INSPIRE e ISO 19115 (profilo core) e la sua estensione italiana che è stata definita con la Guida nazionale per l’implementazione della specifica GeoDCAT-AP (v. box Risorse utili).

Nella citata Guida sono definite, tra l’altro, le due regole principali così formulate:

  1. I dati territoriali, anche quando sono resi disponibili secondo il paradigma open data, devono essere documentati ESCLUSIVAMENTE nel RNDT secondo le regole nazionali sui metadati dei dati territoriali e le relative guide operative;
  2. Il RNDT garantirà l’accesso ai dati territoriali “di tipo aperto” anche nel catalogo nazionale dei dati aperti (dati.gov.it), secondo lo standard DCAT-AP_IT, attraverso GeoDCAT-AP e sulla base delle corrispondenze definite nel documento.

Sulla base di queste regole e delle corrispondenze definite tra i metadati dei due standard di riferimento, i dati territoriali aperti documentati nel RNDT sono resi accessibili attraverso le funzionalità tipiche del catalogo nazionale dei dati aperti, dati.gov.it, senza nessun ulteriore adempimento da parte dei titolari di dati.

Come indicato nelle Linee Guida RNDT, il Repertorio, in quanto punto di accesso nazionale per i metadati dei dati territoriali, provvede a rendere disponibili i metadati anche al geoportale INSPIRE [3] secondo le modalità individuate per l’applicazione di INSPIRE-DIR, anche ai fini delle operazioni di monitoraggio di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2019/1372 della Commissione Europea [4].

Nella figura che segue è rappresentato lo schema di coordinamento e integrazione tra i due cataloghi nazionali e la loro interazione con i portali europei.

La figura mostra lo schema di coordinamento e integrazione tra i due cataloghi nazionali e la loro interazione con i portali europei.

Fig. 7.1 Interoperabilità tra cataloghi nazionali ed europei

7.2.1. Elenchi delle categorie e modalità di ricerca

Il Decreto dispone che i soggetti destinatari delle presenti Linee Guida debbano individuare le modalità per facilitare la ricerca, anche interlinguistica, dei documenti disponibili per il riutilizzo, insieme ai rispettivi metadati, ove possibile accessibili on-line e in formati leggibili meccanicamente. Tale disposizione è attuata attraverso il rispetto dei Requisiti 20 e 21 definiti innanzi.

Il Decreto prevede, inoltre, quanto indicato nel seguente Requisito 31.

must

REQUISITO 31: dlgs36-2006/opendata/req/publication/categories

I destinatari delle presenti Linee Guida devono pubblicare e aggiornare annualmente sui propri siti istituzionali gli elenchi delle categorie di dati detenuti ai fini del riutilizzo attraverso collegamenti ipertestuali al portale nazionale dati.gov.it.

Per adempiere a tale disposizione, considerato che in base ai Requisiti 20 e 21 i dati devono essere documentati nel portale nazionale dei dati aperti dati.gov.it, si può pubblicare sul proprio sito istituzionale, eventualmente in una sezione dedicata agli open data, anche al fine di evitare eventuali duplicazioni, un collegamento ipertestuale (anche sfruttando le API disponibili sul portale nazionale), per ciascuna categoria tematica (facendo riferimento ai temi DCAT-AP [5]), ai propri dataset pubblicati nel portale nazionale. Un esempio di URL da inserire nel proprio sito istituzionale è il seguente:

dove l’amministrazione titolare è la Provincia Autonoma di Trento e la categoria è “ambiente”.

Nel caso di dati territoriali aperti, come già indicato, questi vanno documentati esclusivamente nel RNDT che li renderà disponibili anche in dati.gov.it, consentendo, quindi, la creazione del collegamento ipertestuale di cui sopra.

Per la pubblicazione dei metadati nel catalogo nazionale, ci si può avvalere dei principi di sussidiarietà verticale, già in precedenza menzionati, o adottare autonomamente una delle possibili soluzioni descritte di seguito.

Per quanto riguarda la sussidiarietà verticale, nell’ambito locale, le Regioni possono assumere il ruolo di aggregatori territoriali. In sostanza, la Regione, ove possibile, si coordina con le varie amministrazioni che operano nell’ambito territoriale della Regione stessa, raccogliendo le informazioni sui dataset disponibili in Open Data e assicurando una adeguata frequenza di aggiornamento. Le amministrazioni locali delegano così la Regione all’esposizione dei propri metadati e possono evitare di richiedere direttamente la raccolta degli stessi da parte del portale nazionale; quest’ultimo si interfaccia quindi con i soli cataloghi regionali.

Lo stesso modello può applicarsi nei casi di amministrazioni centrali che svolgono un ruolo di “coordinamento” nei riguardi di altre amministrazioni. In questo caso, si richiede che le amministrazioni comunichino tale situazione al portale nazionale durante la fase di richiesta di raccolta.

Per quanto riguarda le possibili soluzioni “autonome”, che possono essere adottate anche qualora il modello di sussidiarietà di cui sopra non potesse essere applicato (per es., per mancanza di un catalogo regionale o difficoltà, anche tecniche, di colloquio tra i diversi livelli amministrativi locali), di seguito si riportano alcune di queste possibili soluzioni per la creazione di piattaforme di pubblicazione dei dati.

Soluzione nativa. Viene creato un portale ad-hoc o creata un’apposita sezione di un portale esistente. In questo caso, la creazione non differisce dalla creazione di un sito web classico.

Estensione soluzione CMS esistente. Molto spesso l’amministrazione gestisce già un sito web, realizzato mediante l’uso di un CMS, che vuole estendere con una sezione dedicata agli Open Data. La criticità in questo caso è data dall’aggiunta di una componente semantica all’interno della configurazione del CMS stesso.

Utilizzo di piattaforme esterne. Viene utilizzata una piattaforma che include funzionalità per la catalogazione, visualizzazione, ricerca e interrogazione dei dati. In alcuni casi queste piattaforme sono disponibili in modalità «as a service».

should

Raccomandazione 15: dlgs36-2006/opendata/rec/publication/portals

SI RACCOMANDA di non creare tanti portali diversi per singole iniziative ma, ove possibile, di raccordarle per facilitare il reperimento e il riutilizzo dei dati da parte degli utenti finali.

[1]https://dati.gov.it
[2]https://geodati.gov.it
[3]https://inspire-geoportal.ec.europa.eu/
[4]Decisione di esecuzione (UE) 2019/1372 della Commissione del 19 agosto 2019 recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio e la comunicazione
[5]https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/concept-scheme/-/resource?uri=http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme