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Documenti pubblici, digitali.

4.1. Requisiti comuni

Sulla base dell’art. 1 del Decreto, le presenti linee guida si applicano ai “documenti contenenti dati pubblici nella disponibilità delle pubbliche amministrazioni, degli organismi di diritto pubblico e delle imprese pubbliche e private”, con esclusione dei casi riportati al par. Documenti esclusi dall’applicazione.

Il Decreto, così come la Direttiva, utilizza il termine “documento” nell’accezione di cui all’art. 2 lettera c), cioè “la rappresentazione di atti, fatti e dati a prescindere dal supporto, cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva o qualsiasi parte di tale contenuto nella disponibilità della pubblica amministrazione o dell’organismo di diritto pubblico”. La definizione di documento non comprende i programmi informatici ma include qualsiasi parte del documento stesso. L’altro concetto utilizzato è quello di “dato pubblico” definito nel medesimo articolo, lettera d), come il “dato conoscibile da chiunque”.

I dati pubblici che rientrano nell’ambito di applicazione delle presenti linee guida DEVONO essere messi a disposizione per il riutilizzo a fini commerciali e non commerciali:

  • in formato leggibile meccanicamente, cioè, come da definizione presente nel Decreto, in “un formato di file strutturato in modo tale da consentire alle applicazioni software di individuare, riconoscere ed estrarre facilmente dati specifici, comprese dichiarazioni individuali di fatto e la loro struttura interna”;
  • in formato aperto, cioè, come da definizione dell’art. 1 comma 1 lettera l-bis) del CAD, in “un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi”;
  • accessibili attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
  • gratuitamente o con i costi marginali sostenuti per la riproduzione, messa a disposizione e divulgazione dei documenti, nonché per l’anonimizzazione di dati personali o per le misure adottate per proteggere le informazioni commerciali a carattere riservato (v. par. Tariffazione);
  • secondo i termini di licenze standard, disponibili in formato digitale (v. par. Licenze e condizioni di riutilizzo);
  • provvisti dei relativi metadati (v. par. Metadati).

Tali indicazioni rappresentano le caratteristiche dei dati di tipo aperto come da definizione fornita all’art. 1 comma 1 lettera l-ter) del CAD.

must

REQUISITO 1: dlgs36-2006/opendata/req/common/guidelines

I soggetti di cui al par. Soggetti destinatari devono rendere disponibili i documenti e i dati di cui al par. Documenti oggetto di applicazione per il riutilizzo a fini commerciali e non commerciali secondo quanto indicato nelle presenti Linee Guida.

Nella figura che segue è mostrata una rappresentazione delle tipologie di dati pubblici.

Il concetto di disponibilità può essere derivato dal CAD nella definizione presente prima delle modifiche apportate dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179. Sulla base della formulazione originaria del CAD, per disponibilità si intende “la possibilità di accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge”.

Come detto, il Decreto si applica ai documenti pubblici nella disponibilità degli enti indicati al par. Soggetti destinatari e che presentino le caratteristiche dei dati di tipo aperto indicate innanzi.

La figura mostra le tipologie di dati pubblici.

Fig. 4.1 Tipi di dato pubblico

Per la scelta del formato da utilizzare per il rispetto delle caratteristiche indicate innanzi, si può fare riferimento all’allegato A, che riporta il modello a 5 stelle per i dati aperti, e l’allegato B, che descrive i formati più comuni.

must

REQUISITO 2: dlgs36-2006/opendata/req/common/3stars

I dati devono essere resi disponibili in formato aperto e leggibile meccanicamente ad un livello di almeno 3 stelle nella classificazione del modello di cui all’allegato A.

Ulteriori elementi per la scelta del formato da utilizzare si possono rinvenire nella figura seguente tratta dal documento “Data.europa.eu - Data Quality Guidelines[1] che riporta l’elenco dei formati utilizzati comunemente specificando quali siano leggibili meccanicamente e non proprietari. L’ultima colonna indica il numero di stelle ottenibili utilizzando il corrispondente formato per la pubblicazione dei dati. I formati evidenziati in verde sono quelli che dovrebbero essere utilizzati; se questo non è possibile allora si possono utilizzare quelli evidenziati in giallo, mentre sono da escludere quelli evidenziati in rosso.

La figura mostra i formati più comuni per i dati aperti e relativi livelli di apertura.

Fig. 4.2 Formati più comuni per i dati aperti e relativi livelli di apertura

* Il documento evidenzia che i formati txt e html dovrebbero essere valutati con tre stelle, poiché i dati potrebbero essere progettati per essere leggibili dalla macchina. Tuttavia, viene assegnata solo una stella perché questi formati non erano originariamente concepiti per rappresentare contenuti leggibili dalla macchina ma solo dall’uomo. La rappresentazione di contenuti leggibili automaticamente in questi formati non soddisfa, quindi, le migliori pratiche e pertanto non sono consigliati dagli autori del documento.

must

REQUISITO 3: dlgs36-2006/opendata/req/common/more-formats

Nel caso in cui un dato sia disponibile in più formati, almeno uno di essi deve essere coerente con il REQUISITO 1.

should

Raccomandazione 1: dlgs36-2006/opendata/rec/common/lod

Si raccomanda un percorso graduale verso la produzione nativa di Linked Open Data – LOD (livello cinque stelle).

Nel caso in cui mettere a disposizione i propri dati secondo le indicazioni di cui sopra, per soddisfare richieste di apertura, comporti attività che vanno al di là della semplice manipolazione, e che, quindi, implicherebbero difficoltà sproporzionate, gli enti pubblici (cioè pubbliche amministrazioni e organismi di diritto pubblico) non hanno l’obbligo di adeguare i documenti o crearne nuovi o fornire estratti di documenti. In tal caso, attraverso un apposito provvedimento, l’ente titolare DEVE motivare le difficoltà sproporzionate indicando le attività sui dati che eccedono la semplice manipolazione.

must

REQUISITO 4: dlgs36-2006/opendata/req/common/no-od

Nel caso in cui, per soddisfare richieste di apertura, rendere disponibili i dati per il riutilizzo comporti attività che vanno al di là della semplice manipolazione che implicherebbero difficoltà sproporzionate, il titolare dei dati non ha l’obbligo di adeguare i documenti o crearne nuovi o fornire estratti di documenti, motivando, attraverso un apposito provvedimento, le difficoltà sproporzionate anche indicando le attività sui dati che eccedono la semplice manipolazione.

Quanto indicato in questo paragrafo è valido per tutte le tipologie di dati. Il Decreto individua particolari tipi di dati quali i dati dinamici, le serie di dati di elevato valore e i dati della ricerca per i quali, nei paragrafi successivi, saranno fornite specifiche indicazioni supplementari in attuazione di quanto disposto dal Decreto.

[1]Publications Office of the European Union, Data.europa.eu - Data Quality Guidelines, 2021 disponibile al seguente link: https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/023ce8e4-50c8-11ec-91ac-01aa75ed71a1/language-en