1. Definizioni¶
Ai fini del presente regolamento, oltre ad applicarsi le definizioni di cui all’articolo 1 del CAD, si intende per:
- Agenzia: l’Agenzia per l’Italia Digitale;
- CAD: D.Lgs. 7 marzo 2005 №82, Codice dell’Amministrazione Digitale, e successive modificazioni;
- servizi: i servizi di cui all’art.29 comma 1 del CAD;
- regolamento eIDAS: Regolamento (UE) №910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE;
- QTSP: prestatore di servizi fiduciari qualificati ai sensi del regolamento eIDAS.