5. Convalida di firme e sigilli elettronici qualificati¶
- Il processo di convalida di una firma elettronica qualificata o di un sigillo elettronico qualificato conferma la validità delle stesse purché siano verificate le condizioni di cui all’articolo 32 del regolamento eIDAS e siano generate conformemente a quanto stabilito negli atti di esecuzione emanati dalla Commissione Europea ai sensi del paragrafo 5 degli articoli 27 o 37 del regolamento eIDAS.
- Si raccomanda che il processo di convalida della validazione temporale sia in grado di effettuare la verifica delle marche detached e dei formati RFC 5544.