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Documenti pubblici, digitali.

3. Obblighi

3.1. Articolo 24, paragrafo 2, lettera e del regolamento eIDAS

Nell’ambito dei servizi fiduciari qualificati volti all’emissione di certificati qualificati e ai sistemi di validazione temporale elettronica qualificata, i prestatori di servizi fiduciari qualificati sono liberi di utilizzare le funzioni di hash e gli algoritmi crittografici con lunghezza delle chiavi purché adeguati al fine di ottemperare a quanto prescritto dall’articolo 24, paragrafo 2, lettera e del regolamento eIDAS.

Ai fini dell’articolo 21, paragrafo 2, e dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera a del regolamento eIDAS, detti prestatori di servizi devono informare l’Agenzia in merito alla scelta effettuata e di come soddisfi quanto prescritto dall’articolo 24, paragrafo 2, lettera e del regolamento eIDAS.

3.2. Articolo 24, paragrafo 2, lettera d del regolamento eIDAS

Ai sensi dell’art. 24, paragrafo 2, lettera d del regolamento eIDAS, i destinatari dei servizi devono essere informati in modo chiaro e completo anche in merito all’applicazione o eventuale disapplicazione delle raccomandazioni di cui al successivo paragrafo 4 e delle possibili conseguenze.