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2. Scopo e ambito di applicazione

Il regolamento eIDAS dispone alcuni obblighi in capo ai QTSP che emettono certificati qualificati per la generazione di firme e sigilli, individua i requisiti per la convalida delle firme elettroniche qualificate (art. 32) e mutatis mutandis, dei sigilli elettronici qualificati (art. 40), come anche i requisiti per la validazione temporale elettronica qualificata (art. 42).

Tali disposizioni individuano dei requisiti minimi che possono risultare non adeguati per la fruizione di servizi in rete offerti nello specifico contesto italiano. Un esempio in tal senso è l’assenza dell’obbligo di indicare nel certificato qualificato per la generazione della firma il codice fiscale del titolare, elemento indispensabile per diverse pubbliche amministrazioni italiane.

Pertanto, il presente provvedimento, emanato ai sensi dell’articolo 71 del CAD, contiene nel paragrafo 3 (Obblighi) alcune previsioni rese obbligatorie in forza o in attuazione del regolamento eIDAS, mentre nel paragrafo 4 (Raccomandazioni) indicazioni volte a garantire maggiormente l’interoperabilità e la fruizione dei servizi in rete nel contesto italiano. Sebbene indicate come “raccomandazioni” devono essere interpretate nel significato previsto nella RFC 2119, pertanto la loro applicazione è fortemente consigliata. È evidente che trattandosi di raccomandazioni e non di obblighi, la loro disapplicazione non possa comportare l’invalidità di firme o sigilli elettronici qualificati. Il paragrafo 5 contiene alcune indicazioni per il processo di convalida di firme e sigilli elettronici.

Le disposizioni contenute nelle presenti regole tecniche che risultino in contrasto con future versioni del regolamento eIDAS o dei regolamenti esecutivi derivanti, devono essere disapplicate.