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Documenti pubblici, digitali.

4.2 Compatibilità dei principi Open Access con la normativa nazionale

Relativamente alla compatibilità dei principi dell’Open Access con il quadro normativo nazionale occorre chiarire in primo luogo che nella ricezione in ambito nazionale della citata direttiva comunitaria 2019/1024 (PSI) sono state esplicitamente richiamate le disposizioni dell’art. 107 e 108 del Codice dei beni culturali; pertanto mentre i principi dell’Open Access si applicano integralmente alla pubblicazione di dati e metadati [39], la libera circolazione delle riproduzioni dei beni culturali rimane invece consentita per tutti gli usi eccetto quelli commerciali, per i quali, come è noto, è richiesto un corrispettivo di riproduzione. Tuttavia, la stessa direttiva europea prevede la possibilità di applicare costi, anche superiori a quelli marginali, per il patrimonio digitale di musei, archivi e biblioteche. Si può pertanto affermare che le norme del Codice dei beni culturali possono trovare armonizzazione con le citate disposizioni europee sulla base dei seguenti punti di convergenza:

  • la consultazione dei dati e delle riproduzioni digitali del patrimonio culturale è libera e gratuita;
  • l’uso di dati e riproduzioni digitali del patrimonio culturale per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza, che non abbiano scopo di lucro diretto è libero per legge; di conseguenza nella pubblicazione dei contenti digitali in rete deve essere data la possibilità agli utenti di iutilizzare immagini e metadati per le finalità previste dal Codice dei beni culturali; saranno perciò da evitare tutte le clausole restrittive che limitino l’esercizio di quanto consentito dal Codice. così come il ricorso a filigrane invasive sulle immagini o a mezzi che ostacolino il download delle immagini per gli usi consentiti
  • la promozione di forme di co-creazione e crowdsourcing a partire dai contenuti resi disponibili online, e in generale di tutte quelle iniziative (come laboratori, concorsi di idee, forme di co-curatela, ecc.) che possono facilitare l’interazione tra il luogo della cultura e i suoi pubblici, rientra tra le attività che possono essere facilitate attraverso il libero accesso;
  • nella pubblicazione online di riproduzioni digitali fedeli di beni culturali non protetti da diritto d’autore non sarà possibile utilizzare la formula “© Copyright, tutti i diritti riservati” o altre licenze Creative Commons, ma si dovrà ricorrere all’etichetta “MiC standard” (cfr par. 5);
  • i metadati descrittivi associati alle riproduzioni digitali, in quanto patrimonio informativo della pubblica amministrazione, è auspicabile siano rilasciati in modalità aperta, come chiaramente previsto dal Codice dell’amministrazione digitale più volte richiamato; Nella determinazione dei corrispettivi di riproduzione per gli usi commerciali (merchandising, prodotti pubblicitari, stampe fine art per il mercato, digital copy certificate per il mercato, ecc.) saranno utilizzati i criteri previsti al par. 6. Nella riscossione dei corrispettivi dovranno essere privilegiate forme il più possibile automatizzate e semplici per gli utenti, rispettando le previsioni dei pagamenti elettronici della pubblica amministrazione (PagoPA).
[39]Cfr. Linee guida per la redazione del piano digestione dei dati (Data Management Plan), allegato tecnico n. 2 al PND.