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Documenti pubblici, digitali.

Art. 64. Modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni

1. La carta d’identità elettronica e la carta nazionale dei servizi costituiscono strumenti per l’accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l’autenticazione informatica.

2. Le pubbliche amministrazioni possono consentire l’accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono l’autenticazione informatica anche con strumenti diversi dalla carta d’identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purché tali strumenti consentano di accertare l’identità del soggetto che richiede l’accesso. L’accesso con carta d’identità elettronica e carta nazionale dei servizi è comunque consentito indipendentemente dalle modalità di accesso predisposte dalle singole amministrazioni.

3. Ferma restando la disciplina riguardante le trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell’economia e delle finanze e dalle agenzie fiscali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è fissata la data, comunque non successiva al 31 dicembre 2007, a decorrere dalla quale non è più consentito l’accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d’identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69. (2) (3) (3a)

AGGIORNAMENTO (2) La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l’art. 1, comma 120) che il termine di cui al comma 3 del presente articolo, è prorogato al 31 dicembre 2008.

AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, ha disposto (con l’art. 35, comma 1) che i termini di cui al comma 3 del presente articolo, sono prorogati al 31 dicembre 2008.

AGGIORNAMENTO (3a) Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, come modificato dal D. L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l’art. 35, comma 1) che «I termini di cui all’articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell’amministrazione digitale, sono prorogati al 31 dicembre 2009.»