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Documenti pubblici, digitali.

Art. 75. Partecipazione al sistema pubblico di connettività

1. Al SPC partecipano tutte le amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 2.

2. Il comma 1 non si applica alle amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente all’esercizio delle sole funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale, consultazioni elettorali.

3. Ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1994, n. 680, nonché dell’articolo 25 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è comunque garantita la connessione con il SPC dei sistemi informativi degli organismi competenti per l’esercizio delle funzioni di sicurezza e difesa nazionale, nel loro esclusivo interesse e secondo regole tecniche che assicurino riservatezza e sicurezza. È altresì garantita la possibilità di connessione al SPC delle autorità amministrative indipendenti. (1)

AGGIORNAMENTO (1) Il D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 ha disposto (con l’art. 31, comma 1) che nel presente decreto legislativo l’espressione «Capo VIII» è sostituita dalla seguente: «Capo IX» e conseguentemente la numerazione degli articoli da 72 a 76 è sostituita dalla numerazione progressiva da 88 a 92.