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AGID
Glossario
Le definizioni precedentemente fornite sono state individuate a partire dall’analisi delle seguenti fonti:. AGID, Linee Guida per il Disaster Recovery delle Pubbliche Amministrazioni. AGID, Linee Guida per la razionalizzazione dei CED delle Pubbliche Amministrazioni. AGID, Linee Guida sulla qualità dei beni e dei servizi ICT per la definizione ed il governo dei contratti della Pubblica Amministrazione. Codice in materia di protezione dei dati personali (Codice «Privacy»). Codice in materia di protezione dei dati personali (Codice «Privacy»), Allegato «B». Cyber Security Report La Sapienza. ENISA, Un approccio graduale alla creazione di un CSIRT, Documento WP2006/5.1(CERT-D1/D2). FIRST. Garante per la protezione dei dati personali. Glossario CERT-Nazionale. Glossario CERT-PA. Glossario ENISA. Glossario OWASP. ISACA, Cybersecurity Fundamentals Glossary. ISO 22300:2012, Security and resilience – Vocabulary. ISO 31000:2018, Risk management – Guidelines. ISO/IEC 20000-1:2011, Part 1: Service management system requirements. ISO/IEC 27000:2018, Information security management systems – Overview and vocabulary. ISO/IEC 27032:2012, Guidelines for cybersecurity. ISO/IEC 27035-1:2016, Information security incident management – Part 1: Principles of incident management. NIST SP 800-145, The NIST Definition of Cloud Computing. NIST SP 800-150, Guide to cyber threat information sharing. NIST SP 800-34 Rev. 1, Contingency Planning Guide for Federal Information Systems. NISTIR 7298 Revision 2, Glossary of Key Information Security Terms. Quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico. Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR). SANS Glossary of Security Terms. The Institute of Risk Management. The MITRE Corporation. US Department of Homeland Security, NICCS - National Initiative for Cybersecurity Careers and Studies ...
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italia
Censimento del Patrimonio ICT della PA
Il 15 luglio 2019 è partita la terza fase del Censimento del Patrimonio ICT della PA. Ai sensi dell’art. 4 della Circolare AgID n. 1/2019 le amministrazioni sono tenute a trasmettere il Questionario di rilevazione entro 45 giorni solari dalla data di avvio della terza fase (15 luglio 2019), seguendo le indicazioni e le modalità di seguito riportate. Il censimento si è concluso. Possono essere consultati i risultati del censimento. Altre informazioni e riferimenti. Domande frequenti (FAQ) sul Censimento ICT dela PA. Circolare AgID n. 1/2019 ...
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italia
Censimento del Patrimonio ICT della PA
Il questionario di rilevamento sarà accessibile esclusivamente mediante autenticazione SPID a partire dalla data di avvio della terza fase (15 luglio 2019), collegata al “Responsabile per la Transizione Digitale (RTD)” o colui/lei che, tra il personale dell’Amministrazione, la stessa indichi come Responsabile del Censimento (a esempio, nel caso che non sia stato ancora nominato il RTD). L’inizio del questionario coincide con la prima sezione “Anagrafica” che contiene la richiesta di informazioni relative all’anagrafica dell’Ente, del RTD o del Responsabile del Censimento indicato dall’Amministrazione e dell’indirizzo PEC al quale si intende ricevere il link per l’accesso alla seconda parte del questionario. La seconda parte del questionario contiene le seguenti ulteriori 5 sezioni (che si aggiungono alla prima):. Sezione 2 - Organizzazione Ente: contiene la richiesta di informazioni relative all’organizzazione interna dell’ICT dell’Ente, quali ad esempio, numero di sedi, numero di addetti ICT, modalità di gestione (interno/in cooperazione /full outsourcing);. Sezione 3 - Dotazione tecnologica dell’Ente: contiene la richiesta di informazioni relative alla connettività e al patrimonio applicativo con indicazione di tecnologie di riferimento, servizi supportati, licenze, ecc.;. Sezione 4 - Dotazione tecnologica del Data Center: contiene la richiesta di informazioni relative ai DC e sale server dell’Ente, quali: caratteristiche del DC e dei Server, quantità, caratteristiche sulla sicurezza, compliance alle norme, ecc.;. Sezione 5 - Cloud Computing: contiene la richiesta di informazioni relative all’eventuale utilizzo dei servizi Cloud e sul livello di virtualizzazione;. Sezione 6 - Voci di Spesa: contiene la richiesta di informazioni sui dati di spesa ICT relativi ai Data Center dell’Ente. Nota. Si fa presente che al termine della compilazione della Sezione 1 “Anagrafica”, il RTD o il Responsabile del Censimento indicato dall’Amministrazione riceverà all’indirizzo PEC da lui indicato, il link per l’accesso alla seconda parte del questionario con le restanti sezioni del questionario di cui sopra. Il Responsabile, quindi, riceverà la PEC avente ad oggetto: “PARTECIPAZIONE AL CENSIMENTO DEL PATRIMONIO ICT DELLA PA AI SENSI DEL PIANO TRIENNALE PER L’INFORMATICA DELLA PA 2019-2021” dall’indirizzo PEC censimento.agid@pec.it che conterrà le istruzioni operative per accedere alla seconda parte con le restanti sezioni del Questionario descritte sopra. Al fine di fornire supporto alla compilazione, l’Agenzia per l’Italia Digitale ha redatto una breve “Guida alla compilazione”, che l’Amministrazione può consultare accedendo direttamente al questionario. L’Agenzia ha attivato un sistema di “trouble-ticketing” raggiungibile all’indirizzo: https://helpdeskcensimentoict.italia.it utilizzabile per:. comunicare eventuali variazioni riguardanti il nominativo del Responsabile del Censimento / per la Transizione Digitale,. ricevere assistenza, qualsiasi chiarimento o informazione sulla compilazione del Questionario,. segnalare eventuali malfunzionamenti del sistema. I dati raccolti saranno utilizzati per adempiere alle previsioni del Piano Triennale 2019-2021, per gli altri fini istituzionali dell’Agenzia per l’Italia Digitale e per successivi trattamenti, esclusivamente per fini statistici da parte dei soggetti del Sistema statistico nazionale. Si ricorda che i dati personali richiesti per la partecipazione al Censimento sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679. Questi dati raccolti saranno, pertanto, rielaborati e pubblicati da AGID entro 180 giorni dalla pubblicazione della Circolare n. 01/2019, rendendo disponibile sul sito AGID una sintesi aggregata dei dati più indicativi risultanti dal Censimento, come risultato della linea di azione prevista nel Piano Triennale per l’Informatica della PA 2019-2021. Le istruzioni operative contenute nella presente pagina sono soggette ad aggiornamento. Le amministrazioni devono, altresì, consultare periodicamente la presente pagina. Si ringrazia per la collaborazione. Agenzia per l’Italia Digitale. Il censimento si è concluso. Possono essere consultati i risultati del censimento ...
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AGID
12. Modelli di analisi e valutazione dei risultati raggiunti
Volume di informazioni prodotte dal CERT (avvisi, bollettini, rapporti). Numero di accessi alle informazioni fornite dal CERT. Numero di richieste raccolte dalla constituency. Quantità di informazioni presentate alla propria constituency su tematiche di cyber security o sulle attività in corso. Perdite monetarie totali derivanti da attacchi cyber subite dalla constituency servita dal CERT (normalizzate rispetto alle dimensioni della constituency). Capacità di offrire servizi in termini di numero e/o qualità rispetto ai propri peer (ciò può essere misurato sia effettuando la valutazione rispetto a standard o best practice di settore, sia effettuando una misurazione comparativa dei risultati dei peer in situazioni analoghe). Disponibilità di finanziamenti sufficienti. Numero totale di membri dello staff. Assegnazione tra i membri dello staff di esperti legali e di comunicazione specializzati. Assegnazione di personale specializzato in discipline tecniche (analisi del codice, analisi forense, ecc.). Livelli di istruzione / formazione dei membri dello staff. Frequenza e qualità della formazione interna su aspetti tecnici specialistici. Numero di esercitazioni cyber condotte dal CERT internamente. Livello di conformità dei processi e delle procedure del CERT a standard e specifiche normative (può essere determinato attraverso l’ottenimento di certificazioni o attività di audit). Capacità di proteggere la confidenzialità dei dati e delle informazioni durante le proprie operazioni (ad esempio durante il processo di gestione di un incidente). Livello di utilizzo delle risorse del CERT rispetto alla sua effettiva capacità (si noti come un elevato utilizzo delle risorse possa portare da un lato a tempi di risposta migliori e/o indicare una migliore allocazione, mentre dall’altro il pieno utilizzo potrebbe essere un indicatore del raggiungimento della capacità massima con possibili ripercussioni nella capacità di erogare altri servizi). Capacità del CERT di stabilire canali di comunicazione che permettono una trasmissione efficiente dei dati e delle informazioni (sia verso l’interno che verso l’esterno). Livello di soddisfazione della constituency (customer satisfaction), determinabile attraverso survey e questionari. Capacità del CERT di effettuare le proprie operazioni senza necessità di supporto esterno (un eccessivo ricorso a capacità esterne potrebbe essere un indicatore di risorse inadeguate o insufficienti a supporto dei servizi) ...
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AGID
3. Indicazioni per AGID
Presidiare la tematica della sicurezza significa anche verificare che siano costantemente disponibili, per le amministrazioni, adeguati (e sicuri) strumenti di acquisizione di prodotti e servizi ICT. A tale scopo, AGID propone di tener conto anche di questo obiettivo nel pianificare, di concerto con la Consip, la tempistica delle gare che interessano sistemi e progetti critici sotto l’aspetto della sicurezza, evitando ad esempio situazioni in cui convenzioni e/o accordi quadro siano esauriti e i successivi non siano ancora disponibili perché le relative gare sono ancora da aggiudicare ...
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AGID
1. Premessa
DR-1. ISO 22317 - Linee guida per Business Impact Analysis. https://www.iso.org/standard/50054.html. DR-2. ISO 27001 - Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni. https://www.iso.org/isoiec-27001-information-security.html. DR-3. ISO 31000 Risk Management. https://www.iso.org/iso-31000-risk-management.html. DR-4. Linee guida sviluppo software sicuro. https://www.agid.gov.it/it/sicurezza/cert-pa/linee-guida-sviluppo-del-software-sicuro. DR-5. Misure minime di sicurezza AGID. https://www.agid.gov.it/it/sicurezza/misure-minime-sicurezza-ict. DR-6. ISO 15408 Standard Common Criteria. https://www.iso.org/standard/50341.html ...
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AGID
Linee guida sicurezza nel procurement ICT
La consultazione pubblica relativa al presente documento è attiva dal 14 maggio al 13 giugno 2019. Questo documento raccoglie il testo delle Linee guida sicurezza nel procurement ICT, disponibile per la consultazione pubblica ...
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AGID
5. Appendice A – Requisiti di sicurezza eleggibili
Nelle tabelle che seguono sono elencati alcuni requisiti di sicurezza che le amministrazioni possono inserire nei propri capitolati di gara. L’elenco non è esaustivo, ha solo lo scopo di offrire alcuni esempi significativi e di favorire un lessico comune nell’esprimere requisiti di sicurezza. Per ragioni di sintesi, il testo di alcuni requisiti (ad esempio di R1) è stato generalizzato in modo da renderlo un modello per una “famiglia di requisiti”, da declinare ed eventualmente suddividere in più requisiti elementari, a seconda del contesto della singola acquisizione. R1. Il fornitore deve adottare al proprio interno le procedure e politiche di sicurezza definite dall’amministrazione committente, con particolare riferimento alle modalità di accesso ai sistemi dell’amministrazione, all’hardening (esempio installazione di soluzioni di end point security) dei dispositivi utilizzati dal fornitore, alla gestione dei dati dell’amministrazione. R2. Il fornitore deve possedere la certificazione ISO/IEC 27001 e mantenerla per tutta la durata della fornitura. R3. (alternativo al precedente) Anche se il fornitore non è certificato ISO/IEC 27001, almeno deve usare un Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI) aggiornato nel tempo. R4. Il fornitore deve far eseguire annualmente un audit sul proprio sistema di sicurezza, a proprie spese e da una società specializzata scelta previa approvazione della stazione appaltante. NB: Qualora applicabile, tale attività si incrocia con il requisito R2 (le verifiche dell’Ente Certificatore hanno cadenza pressoché annuale). R5. L’amministrazione può, con un preavviso di 20 giorni solari, richiedere ulteriori attività di auditing secondo modalità concordate con il fornitore. Le risultanze di tali audit verranno comunicate all’amministrazione. R6. L’amministrazione, direttamente o tramite terzi incaricati, può eseguire verifiche relative alla conformità della prestazione dei servizi rispetto a quanto stabilito nel capitolato tecnico oltre che nell’offerta tecnica se migliorativa. R7. Il personale del fornitore che presta supporto operativo nell’ambito dei servizi di sicurezza dovrà possedere certificazione su specifici aspetti della sicurezza. R8. Il fornitore deve disporre di una struttura per la prevenzione e gestione degli incidenti informatici con il compito d’interfacciarsi con le analoghe strutture dell’amministrazione e con le strutture centrali a livello governativo. R9. Il fornitore deve dotarsi delle misure minime di sicurezza per limitare il rischio di attacchi informatici (riferimento DR-5). R10. Il SOC del fornitore deve sovrintendere alla gestione operativa e continuativa degli incidenti informatici sui servizi erogati nell’ambito della fornitura. R11. Il fornitore deve garantire il rispetto di quanto richiesto dalla normativa vigente in materia di sicurezza cibernetica, anche in riferimento ai contenuti del GDPR. R12. Sulle reti messe a disposizione dal fornitore devono essere presenti di dispositivi di sicurezza perimetrale con funzioni di sicurezza (ad esempio Firewall e sistemi di Network Detection ed Event & Log Monitoring, SIEM, ecc.) necessari a rilevare e contenere eventuali incidenti di sicurezza ICT e in grado di gestire gli IoC (Indicator of Compromise). R13. Il fornitore deve usare protocolli cifrati e meccanismi di autenticazione nell’ambito dei servizi erogati. R14. Qualora il fornitore subisca un attacco, in conseguenza del quale vengano compromessi sistemi del committente da lui gestiti, deve farsi carico delle bonifiche del caso, e riportare i sistemi in uno stato di assenza di vulnerabilità. R15. Il fornitore si impegna a trattare, trasferire e conservare le eventuali repliche dei dati oggetto di fornitura, ove autorizzate dalle amministrazioni, sempre all’interno del territorio dell’UE. R16. Il fornitore deve dare disponibilità a far parte di un Comitato di Direzione Tecnica, eventualmente aperto anche a soggetti terzi, che tratti il tema della sicurezza, sia nell’ottica di favorire la risoluzione di temi aperti sia per introdurre eventuali varianti al contratto per fronteggiare nuove minacce o altro. R17. Il fornitore deve condividere le informazioni necessarie al fine di garantire il corretto monitoraggio della qualità e della sicurezza, eventualmente pubblicando le stesse nel portale della fornitura. R18. Il fornitore si impegna a sottoscrivere una clausola di non divulgazione (NDA) sui dati e sulle informazioni dell’amministrazione. R19. Le soluzioni e i servizi di sicurezza proposti dal fornitore devono essere aggiornati dal punto di vista tecnologico, con riferimento all’evoluzione degli standard e del mercato; devono essere conformi alle normative e agli standard di riferimento applicabili; devono venire adeguati nel corso del contratto, senza oneri aggiuntivi, alle normative che l’UE o l’Italia rilasceranno in merito a servizi analoghi. R20. Il fornitore deve attenersi alla politica di sicurezza dell’amministrazione committente, con particolare riferimento all’accesso ai dati dell’amministrazione, che avverrà esclusivamente sui sistemi di sviluppo e test. R21. In fase di analisi, il fornitore deve definire le specifiche di sicurezza (non funzionali) a partire dai requisiti espressi dall’amministrazione. R22. In fase di progettazione codifica, il fornitore deve implementare le specifiche di sicurezza nel codice e nella struttura della basedati. R23. Al termine del progetto, il fornitore deve rilasciare tutta la documentazione necessaria all’amministrazione per gestire correttamente quanto rilasciato anche sotto l’aspetto della sicurezza. R24. Supporto di protocolli sicuri e cifrati (HTTPS, SSH v2, ecc.). R25. Filtraggio di indirizzi IP. R26. Supporto di protocolli di autenticazione (ad esempio RADIUS, IEEE 802.1X, ecc.). R27. Gestione di più profili con privilegi diversi. R28. Funzionalità di “richiesta creazione o cambio della password al primo accesso”. R29. Blocco dell’utenza dopo un numero definito (fisso o variabile) di tentativi falliti di accesso. R30. Gli accessi degli utenti devono essere registrati su un archivio (log) non cancellabile con il reset. R31. Gestione dei log di sistema (accessi, allarmi, ecc.). R32. Il fornitore (anche in collaborazione con il produttore della tecnologia) deve offrire processi, unità organizzative e strumenti dedicati alla gestione di vulnerabilità scoperte sui prodotti oggetto della fornitura. R33. Per gli apparati proposti deve essere disponibile documentazione tecnica (schede tecniche, manuali, guide operative) relativa alla corretta configurazione e gestione degli aspetti di sicurezza. R34. I meccanismi di autenticazione devono essere basati su meccanismi di crittografia asimmetrica, a chiave pubblica; la lunghezza delle chiavi va impostata sulla base della criticità della comunicazione da cifrare (ad esempio 256 bit per le meno critiche, 512 bit per le più critiche). La gestione e distribuzione delle chiavi e dei certificati è a carico del fornitore. R35. Autorizzazione: sulla base delle credenziali fornite dall’utente, si devono individuare i diritti e le autorizzazioni che l’utente possiede e permetterne l’accesso alle risorse limitatamente a tali autorizzazioni. R36. Confidenzialità nella trasmissione dei dati: le comunicazioni tra la componente di gestione remota centralizzata e la componente locale installata presso la sede dell’amministrazione devono essere cifrate. R37. Fornire meccanismi che permettano di garantire l’integrità di quanto trasmesso (ad esempio meccanismi di hashing). R38. Il fornitore deve descrivere nel dettaglio le soluzioni tecniche utilizzate (dispositivi hardware e software impiegato, modalità operative, politiche di sicurezza, …) per soddisfare i requisiti di sicurezza dell’amministrazione committente. R39. In fase di attivazione del servizio, il fornitore deve concordare con l’amministrazione le modalità operative e le politiche di sicurezza, i livelli di gravità degli incidenti, le attività e le contromisure che dovranno essere svolte per contrastare le minacce. R40. Il fornitore dovrà attenersi alle politiche di sicurezza definite dalla committente, con particolare riferimento alla definizione di ruoli e utenze per l’accesso ai sistemi gestiti. R41. In caso di necessità, da parte degli operatori, di accesso a Internet, il fornitore deve utilizzare un proxy centralizzato e dotato di configurazione coerente con la politica di sicurezza definita dall’amministrazione. R42. In caso di rilevazione di un incidente di gravità elevata (con scala da definire a inizio fornitura), il fornitore deve dare immediata notifica, tramite canali concordati con l’amministrazione, dell’incidente rilevato e delle azioni da intraprendere, al Responsabile della Sicurezza indicato dall’amministrazione e al CERT-PA. R43. Per ogni incidente di sicurezza, il fornitore s’impegna a consegnare all’amministrazione, entro il giorno successivo, un report che descriva la tipologia di attacco subito, le vulnerabilità sfruttate, la sequenza temporale degli eventi e le contromisure adottate. R44. Su richiesta dell’amministrazione, il fornitore deve consegnare i log di sistema generati dai dispositivi di sicurezza utilizzati, almeno in formato CSV o TXT. Tali log dovranno essere inviati all’amministrazione entro il giorno successivo a quello in cui è avvenuta la richiesta. R45. Il fornitore deve monitorare la pubblicazione di upgrade/patch/hotfix necessari a risolvere eventuali vulnerabilità presenti nei dispositivi utilizzati per erogare i servizi e nelle infrastrutture gestite. Entro il giorno successivo al rilascio dell’upgrade/patch/hotfix, il fornitore deve avviare una valutazione, da rilasciarsi entro un numero giorni da stabilirsi, propedeutica all’installazione delle stesse sui dispositivi di sicurezza, che ad esempio identifichi la possibilità di applicare la patch immediatamente, o la necessità di apportare MEV o integrazioni prima di procedere alle installazioni ...
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AGID
4. Indicazioni per le centrali di committenza
Si premette che le indicazioni elencate nei paragrafi precedenti si applicano, in generale, anche alle centrali di committenza. In particolare, le azioni AP2, AP3 e AP4 sono da ritenersi obbligatorie, per le centrali di committenza, quando queste svolgano iniziative di acquisizione ICT nell’interesse di Ministeri, Enti centrali, Regioni e città metropolitane. In aggiunta, si ritiene che le centrali di committenza, per il ruolo che hanno nelle acquisizioni pubbliche di beni e servizi, possono fungere da enti attuatori di miglioramenti/evoluzioni per gli aspetti di sicurezza delle forniture ICT. Anche sulla base dei risultati della rilevazione citata al paragrafo precedente, si propone alle centrali di committenza di:. inserire clausole di compliance alle indicazioni in materia di sicurezza sulle gare in corso che passi attraverso anche i comitati di governo (per le gare che li prevedono);. prevedere, per le gare che comprendono gestione di sistemi o fornitura di servizi di sicurezza, non solo flussi informativi sugli eventi critici verso l’amministrazione contraente, ma anche verso il CERT-PA e gli altri organismi a presidio della sicurezza cibernetica;. per le gare che prevedono centri servizi o servizi web, qualora si ritenga applicabile la misura, verificare la sicurezza tramite vulnerability assessment e penetration test. Il governo di queste verifiche potrebbe essere a cura di un organismo centrale (CVCN, CERT-PA, altri) in collaborazione col comitato di governo della fornitura;. sensibilizzare i fornitori al fine di anticipare le tendenze e le possibili problematiche di sicurezza che possono presentarsi (consultazioni di mercato mirate alla sicurezza);. costruire, in accordo con ANAC, un elevato livello di cultura e formazione delle Commissioni di valutazione delle gare in ambito sicurezza (vedi paragrafo 2.2.4);. svolgere un ruolo di omogeneizzatore/armonizzatore degli approcci di sicurezza e delle tecnologie di sicurezza erogati nell’ambito delle forniture della PA ...
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AGID
10. Risorse
Le facilities sono un sottoinsieme del patrimonio fisico dell’organizzazione che viene utilizzato per eseguire i servizi. Sono centri di attività in cui si intersecano molti servizi dell’organizzazione, come edifici per uffici e locali tecnici. Possono essere di proprietà dell’organizzazione ma spesso vengono noleggiate da un fornitore esterno. Le persone, le informazioni e le risorse tecnologiche «vivono» all’interno delle facilities: forniscono lo spazio fisico per le azioni delle persone (le persone lavorano negli uffici), l’uso e la memorizzazione delle informazioni (file, server) e l’operazione di componenti tecnologici (come nei data center e nelle server farm). Proprio per tale ragione è cruciale l’adozione di requisiti di sicurezza fisica ed ambientale idonei a consentire la protezione delle informazioni (si veda il Cap. 12) ...
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AGID
6. Modello organizzativo
Ogni entità del campus è indipendente dal CERT e da tutti le altre entità che compongono la constituency. Questo modello prevede che il CERT, pur essendo distaccato, impieghi, oltre al personale assegnato in modo permanente, le risorse che le altre organizzazioni appartenenti alla constituency sono in grado di metterle a disposizione (ad esempio perché dotati di un proprio SOC) tra i membri della constituency. Il CERT erogherà i suoi servizi sia verso gli enti che forniscono le risorse, sia verso tutti gli altri membri della constituency. Fig. 6.4 Modello campus. Il modello campus è quello più adottato nei CERT di settore, tra i quali rientrano anche i CERT accademici/di ricerca e quelli militari, in quanto consente di bilanciare ottimamente le necessità di coordinamento centrale con quelle di autorità locale, come nel caso di utenti singoli o consorziati riconducibili ad uno stesso ambito professionale o caratterizzati da interessi comuni (ad esempio salute, trasporti, ecc.). Di contro, si possono considerare il modello indipendente ed incorporato come assetti più indicati per un CERT territoriale, anche in presenza di constituency caratterizzate da distribuzioni geografiche particolarmente estese, che può operare in maniera efficace sotto la supervisione dell’ente che lo ha istituito ...
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AGID
3. Definizioni e Acronimi
Nel Glossario è riportato un elenco esaustivo di nozioni e termini utili per una corretta comprensione dei contenuti presentati all’interno di questo documento. Acronimo. Descrizione. AGID. Agenzia per l’Italia Digitale. CERT. Computer Emergency Response Team. CERT/CC. CERT/CC – CERT Coordination Center CMU-SEI. CMU-SEI. Carnegie Mellon University - Software Engineering Institute. CNAIPIC. Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche. CSIRT. Computer Security Incident Response Team. ENISA. Agenzia Europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione. FIRST. Forum of Incident Response and Security Teams. IOC. Indicators of Compromise. IRPA. Incident Response Pubblica Amministrazione. ISAC. Information Sharing and Analysis Center. NATO. North Atlantic Treaty Organization. ONU. Organizzazione delle Nazioni Unite. OSCE. Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa. PP.AA. Pubbliche Amministrazioni. PAC. Pubbliche Amministrazioni Centrali. PAL. Pubbliche Amministrazioni Locali. SOC. Security Operation Center. TI. Trusted Introducer ...