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AGID
Glossario
Le definizioni precedentemente fornite sono state individuate a partire dall’analisi delle seguenti fonti:. AGID, Linee Guida per il Disaster Recovery delle Pubbliche Amministrazioni. AGID, Linee Guida per la razionalizzazione dei CED delle Pubbliche Amministrazioni. AGID, Linee Guida sulla qualità dei beni e dei servizi ICT per la definizione ed il governo dei contratti della Pubblica Amministrazione. Codice in materia di protezione dei dati personali (Codice «Privacy»). Codice in materia di protezione dei dati personali (Codice «Privacy»), Allegato «B». Cyber Security Report La Sapienza. ENISA, Un approccio graduale alla creazione di un CSIRT, Documento WP2006/5.1(CERT-D1/D2). FIRST. Garante per la protezione dei dati personali. Glossario CERT-Nazionale. Glossario CERT-PA. Glossario ENISA. Glossario OWASP. ISACA, Cybersecurity Fundamentals Glossary. ISO 22300:2012, Security and resilience – Vocabulary. ISO 31000:2018, Risk management – Guidelines. ISO/IEC 20000-1:2011, Part 1: Service management system requirements. ISO/IEC 27000:2018, Information security management systems – Overview and vocabulary. ISO/IEC 27032:2012, Guidelines for cybersecurity. ISO/IEC 27035-1:2016, Information security incident management – Part 1: Principles of incident management. NIST SP 800-145, The NIST Definition of Cloud Computing. NIST SP 800-150, Guide to cyber threat information sharing. NIST SP 800-34 Rev. 1, Contingency Planning Guide for Federal Information Systems. NISTIR 7298 Revision 2, Glossary of Key Information Security Terms. Quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico. Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR). SANS Glossary of Security Terms. The Institute of Risk Management. The MITRE Corporation. US Department of Homeland Security, NICCS - National Initiative for Cybersecurity Careers and Studies ...
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Censimento del Patrimonio ICT della PA
Il 15 luglio 2019 è partita la terza fase del Censimento del Patrimonio ICT della PA. Ai sensi dell’art. 4 della Circolare AgID n. 1/2019 le amministrazioni sono tenute a trasmettere il Questionario di rilevazione entro 45 giorni solari dalla data di avvio della terza fase (15 luglio 2019), seguendo le indicazioni e le modalità di seguito riportate. Il censimento si è concluso. Possono essere consultati i risultati del censimento. Altre informazioni e riferimenti. Domande frequenti (FAQ) sul Censimento ICT dela PA. Circolare AgID n. 1/2019 ...
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Censimento del Patrimonio ICT della PA
Il questionario di rilevamento sarà accessibile esclusivamente mediante autenticazione SPID a partire dalla data di avvio della terza fase (15 luglio 2019), collegata al “Responsabile per la Transizione Digitale (RTD)” o colui/lei che, tra il personale dell’Amministrazione, la stessa indichi come Responsabile del Censimento (a esempio, nel caso che non sia stato ancora nominato il RTD). L’inizio del questionario coincide con la prima sezione “Anagrafica” che contiene la richiesta di informazioni relative all’anagrafica dell’Ente, del RTD o del Responsabile del Censimento indicato dall’Amministrazione e dell’indirizzo PEC al quale si intende ricevere il link per l’accesso alla seconda parte del questionario. La seconda parte del questionario contiene le seguenti ulteriori 5 sezioni (che si aggiungono alla prima):. Sezione 2 - Organizzazione Ente: contiene la richiesta di informazioni relative all’organizzazione interna dell’ICT dell’Ente, quali ad esempio, numero di sedi, numero di addetti ICT, modalità di gestione (interno/in cooperazione /full outsourcing);. Sezione 3 - Dotazione tecnologica dell’Ente: contiene la richiesta di informazioni relative alla connettività e al patrimonio applicativo con indicazione di tecnologie di riferimento, servizi supportati, licenze, ecc.;. Sezione 4 - Dotazione tecnologica del Data Center: contiene la richiesta di informazioni relative ai DC e sale server dell’Ente, quali: caratteristiche del DC e dei Server, quantità, caratteristiche sulla sicurezza, compliance alle norme, ecc.;. Sezione 5 - Cloud Computing: contiene la richiesta di informazioni relative all’eventuale utilizzo dei servizi Cloud e sul livello di virtualizzazione;. Sezione 6 - Voci di Spesa: contiene la richiesta di informazioni sui dati di spesa ICT relativi ai Data Center dell’Ente. Nota. Si fa presente che al termine della compilazione della Sezione 1 “Anagrafica”, il RTD o il Responsabile del Censimento indicato dall’Amministrazione riceverà all’indirizzo PEC da lui indicato, il link per l’accesso alla seconda parte del questionario con le restanti sezioni del questionario di cui sopra. Il Responsabile, quindi, riceverà la PEC avente ad oggetto: “PARTECIPAZIONE AL CENSIMENTO DEL PATRIMONIO ICT DELLA PA AI SENSI DEL PIANO TRIENNALE PER L’INFORMATICA DELLA PA 2019-2021” dall’indirizzo PEC censimento.agid@pec.it che conterrà le istruzioni operative per accedere alla seconda parte con le restanti sezioni del Questionario descritte sopra. Al fine di fornire supporto alla compilazione, l’Agenzia per l’Italia Digitale ha redatto una breve “Guida alla compilazione”, che l’Amministrazione può consultare accedendo direttamente al questionario. L’Agenzia ha attivato un sistema di “trouble-ticketing” raggiungibile all’indirizzo: https://helpdeskcensimentoict.italia.it utilizzabile per:. comunicare eventuali variazioni riguardanti il nominativo del Responsabile del Censimento / per la Transizione Digitale,. ricevere assistenza, qualsiasi chiarimento o informazione sulla compilazione del Questionario,. segnalare eventuali malfunzionamenti del sistema. I dati raccolti saranno utilizzati per adempiere alle previsioni del Piano Triennale 2019-2021, per gli altri fini istituzionali dell’Agenzia per l’Italia Digitale e per successivi trattamenti, esclusivamente per fini statistici da parte dei soggetti del Sistema statistico nazionale. Si ricorda che i dati personali richiesti per la partecipazione al Censimento sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679. Questi dati raccolti saranno, pertanto, rielaborati e pubblicati da AGID entro 180 giorni dalla pubblicazione della Circolare n. 01/2019, rendendo disponibile sul sito AGID una sintesi aggregata dei dati più indicativi risultanti dal Censimento, come risultato della linea di azione prevista nel Piano Triennale per l’Informatica della PA 2019-2021. Le istruzioni operative contenute nella presente pagina sono soggette ad aggiornamento. Le amministrazioni devono, altresì, consultare periodicamente la presente pagina. Si ringrazia per la collaborazione. Agenzia per l’Italia Digitale. Il censimento si è concluso. Possono essere consultati i risultati del censimento ...
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ALLEGATO 2: PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RIESAME
Nel caso di rifiuto totale o parziale della richiesta di accesso, è auspicabile che le amministrazioni agevolino l’esercizio del diritto di chiedere il riesame della decisione, previsto dall’art. 5, c. 7, d.lgs. 33/2013. A tal fine, è auspicabile che ciascuna amministrazione fornisca, contestualmente o all’interno del provvedimento di conclusione del procedimento relativo alla domanda di accesso, tutte le informazioni necessarie per presentare la richiesta di riesame, oltre che per utilizzare i rimedi giurisdizionali previsti dal medesimo art. 5, c. 7. Le amministrazioni sono invitate, in particolare, a predisporre un modulo di riesame già compilato e pronto per l’invio o soluzioni digitali equivalenti. Nel modulo dovrebbero essere inseriti i seguenti elementi:. gli estremi della decisione amministrativa oggetto della domanda di riesame;. il numero di protocollo della domanda originaria;. i recapiti del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza al quale inviare la domanda;. l’indicazione dei rimedi giurisdizionali utilizzabili ai sensi dell’art. 5, c. 7, d.lgs. n. 33/2013 nei confronti della decisione di riesame ...
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9. Il registro degli accessi
Tra le soluzioni tecnico-organizzative che le amministrazioni potrebbero adottare per agevolare l’esercizio del diritto di accesso generalizzato da parte dei cittadini e, al contempo, gestire in modo efficiente le richieste di accesso, la principale è la realizzazione di un registro degli accessi, come indicato anche nelle Linee guida A.N.AC. (del. n. 1309/2016). Il registro dovrebbe contenere l’elenco delle richieste e il relativo esito, essere pubblico e perseguire una pluralità di scopi:. favorire l’armonizzazione delle decisioni su richieste di accesso identiche o simili;. agevolare i cittadini nella consultazione delle richieste già presentate;. monitorare l’andamento delle richieste di accesso e la trattazione delle stesse. Per promuovere la realizzazione del registro, le attività di registrazione, gestione e trattamento della richiesta dovrebbero essere effettuate utilizzando i sistemi di gestione del protocollo informatico e dei flussi documentali, di cui le amministrazioni sono da tempo dotate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale) e delle relative regole tecniche (D.P.C.M. 3 dicembre 2013). I dati da inserire nei sistemi di protocollo sono desumibili dalla domanda di accesso o dall’esito della richiesta. Ai fini della pubblicazione periodica del registro (preferibilmente con cadenza trimestrale), le amministrazioni potrebbero ricavare i dati rilevanti attraverso estrazioni periodiche dai sistemi di protocollo informatico, ferma restando la necessità di non pubblicare i dati personali eventualmente presenti, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 19, c. 3, d.lgs. 30 giugno 2013, n. 196. L’obiettivo finale è la realizzazione di un registro degli accessi che consenta di «tracciare» tutte le domande e la relativa trattazione in modalità automatizzata, e renda disponibili ai cittadini gli elementi conoscitivi rilevanti. Realizzare tale obiettivo richiede opportune configurazioni dei sistemi di gestione del protocollo informatico, per le quali si rinvia all’allegato 3 ...
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7. I dinieghi non consentiti
Dato che, nei primi mesi di applicazione dell’istituto dell’accesso generalizzato, sono emersi casi di rifiuto fondati su motivazioni non riconducibili ai commi da 1 a 3 dell’art. 5-bis, oggetto delle Linee guida A.N.AC., è opportuno richiamare le amministrazioni al rigoroso rispetto delle previsioni normative esistenti a riguardo e a fornire i seguenti chiarimenti. Innanzitutto, è necessario ricordare che, data la natura fondamentale del diritto di accesso generalizzato, non tutti gli interessi pubblici e privati possono giustificarne una limitazione: l’art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013 ammette il rifiuto dell’accesso ai dati o documenti richiesti soltanto quando ciò sia «necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela» degli interessi espressamente individuati dallo stesso articolo, ai commi da 1 a 3. Nell’applicare questi limiti, le amministrazioni possono tener conto della giurisprudenza della Corte di giustizia sui limiti all’accesso previsti dall’art. 4 del regolamento CE n. 1049/2001, in larga parte coincidenti con quelli indicati dai commi 1 e 2 dell’art. 5-bis (v. anche Linee guida A.N.AC.). Inoltre, poiché le amministrazioni possono fondare i dinieghi esclusivamente sulle base dei limiti posti dall’art. 5-bis, ne deriva, come già evidenziato, che le amministrazioni non possono precisare la portata delle eccezioni legislativamente previste, né tantomeno aggiungerne altre, mediante atti giuridicamente vincolanti, ad esempio di natura regolamentare. La riserva di legge, in questa materia, va intesa come assoluta. Le amministrazioni devono tener conto anche delle seguenti indicazioni e raccomandazioni operative. a) Risposte parziali. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a rispondere a ciascuna richiesta nella sua interezza. Quando con un’unica domanda si chiede l’accesso a una pluralità di dati o documenti, è necessario che la risposta sia esaustiva e che, nel caso di diniego parziale, sia fornita adeguata motivazione in relazione a ciascun gruppo di dati o documenti. Una risposta parziale che non indichi le ragioni dell’omessa trasmissione di una parte dei dati o documenti richiesti equivale a un diniego parzialmente illegittimo. b) Risposte differite. Il differimento dell’accesso – previsto dall’art. 5-bis, c. 5, d.lgs. n. 33/2013 – è ammesso soltanto quando ricorrano cumulativamente due condizioni:. che quel pregiudizio abbia carattere transitorio, in quanto i limiti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 5bis si applicano «unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato». Nel caso in cui ricorrano queste condizioni, l’accesso non deve essere negato: per soddisfare l’interesse conoscitivo è «sufficiente fare ricorso al potere di differimento» (art. 5-bis, c. 5) e, quindi, il differimento dell’accesso è imposto dal principio di proporzionalità (v. anche Linee guida A.N.AC.). L’inutilizzabilità del potere di differimento ad altri fini è confermata dall’art. 5, c. 6, d.lgs. n. 33/2013, secondo cui il differimento dell’accesso deve essere motivato, appunto, «con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall’art. 5-bis». Pertanto, tale potere non può essere utilizzato per rimediare alla tardiva trattazione della domanda e alla conseguente violazione del termine per provvedere. Vi si può ricorrere, invece, a titolo esemplificativo, per differire l’accesso a dati o documenti rilevanti per la conduzione di indagini sui reati o per il regolare svolgimento di attività ispettive (art. 5- bis, c. 1, lett. f e g), fino a quando tali indagini e attività siano in corso. Una volta conclusi questi procedimenti, quei dati o documenti diverranno accessibili, qualora non vi si oppongano altri interessi pubblici o privati indicati dall’art. 5-bis. c) Altre ipotesi di rifiuto non consentite. Come ribadito nelle Linee guida A.N.AC., sono impropri e, quindi, illegittimi i dinieghi fondati su motivi diversi da quelli riconducibili ai limiti indicati dall’art. 5-bis. Ad esempio, non è legittimo un diniego di accesso in base all’argomento che i dati o documenti richiesti risalirebbero a una data anteriore alla entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013 o del d.lgs. n. 97/2016: ferme restando le norme sulla conservazione dei documenti amministrativi, la portata generale del principio di conoscibilità dei dati o documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni non ammette limitazioni temporali, del resto, non previste da nessuna previsione legislativa. Per le stesse ragioni, l’accesso non può essere negato – come invece è accaduto qualche volta– perché la conoscibilità del dato o documento potrebbe provocare un generico danno all’amministrazione o alla professionalità delle persone coinvolte; oppure per generiche ragioni di confidenzialità delle informazioni; o ancora per ragioni di opportunità, derivanti dalla (insussistente) opportunità o necessità di consultare gli organi di indirizzo politico. d) Richieste «massive o manifestamente irragionevoli». Come precisato a riguardo nelle Linee guida A.N.AC., «L’amministrazione è tenuta a consentire l’accesso generalizzato anche quando riguarda un numero cospicuo di documenti ed informazioni, a meno che la richiesta risulti manifestamente irragionevole, tale cioè da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dell’amministrazione. Tali circostanze, adeguatamente motivate nel provvedimento di rifiuto, devono essere individuate secondo un criterio di stretta interpretazione, ed in presenza di oggettive condizioni suscettibili di pregiudicare in modo serio ed immediato il buon funzionamento dell’amministrazione». Sulla base dei primi riscontri applicativi, è opportuno chiarire che la ragionevolezza della richiesta va valutata tenendo conto dei seguenti criteri:. le risorse interne che occorrerebbe impiegare per soddisfare la richiesta, da quantificare in rapporto al numero di ore di lavoro per unità di personale;. la rilevanza dell’interesse conoscitivo che la richiesta mira a soddisfare. L’irragionevolezza della richiesta è manifesta soltanto quando è evidente che un’accurata trattazione della stessa comporterebbe per l’amministrazione un onere tale da compromettere il buon andamento della sua azione. Il carattere palese del pregiudizio serio e immediato al buon funzionamento dell’amministrazione va motivato in relazione ai criteri sopra indicati. Qualora tale pregiudizio sia riscontrabile, l’amministrazione, prima di decidere sulla domanda, dovrebbe contattare il richiedente e assisterlo nel tentativo di ridefinire l’oggetto della richiesta entro limiti compatibili con i principi di buon andamento e di proporzionalità. Soltanto qualora il richiedente non intenda riformulare la richiesta entro i predetti limiti, il diniego potrebbe considerarsi fondato, ma nella motivazione del diniego l’amministrazione non dovrebbe limitarsi ad asserire genericamente la manifesta irragionevolezza della richiesta, bensì fornire una adeguata prova, in relazione agli elementi sopra richiamati, circa la manifesta irragionevolezza dell’onere che una accurata trattazione della domanda comporterebbe. I medesimi principi sono applicabili all’ipotesi in cui uno stesso soggetto (o una pluralità di soggetti riconducibili a un medesimo ente) proponga più domande entro un periodo di tempo limitato. In questo caso, l’amministrazione potrebbe valutare l’impatto cumulativo delle predette domande sul buon andamento della sua azione e, nel caso di manifesta irragionevolezza dell’onere complessivo che ne deriva, motivare il diniego nei termini sopra indicati. Se il medesimo richiedente ha già formulato una richiesta identica o sostanzialmente coincidente, l’amministrazione ha la facoltà di non rispondere alla nuova richiesta, a condizione che la precedente sia stata integralmente soddisfatta ...
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4. Gli uffici competenti
Nelle Linee guida A.N.AC. si raccomanda alle amministrazioni, «Al fine di rafforzare il coordinamento dei comportamenti sulle richieste di accesso (…) ad adottare anche adeguate soluzioni organizzative», in particolare individuando «risorse professionali adeguate, che si specializzano nel tempo» e «che, ai fini istruttori, dialog[hino] con gli uffici che detengono i dati richiesti». Dunque, ciascuna amministrazione è invitata a individuare le unità di personale, adeguatamente formate, che assicurino le funzioni di «centro di competenza» o «help desk», al fine di assistere gli uffici della medesima amministrazione nella trattazione delle singole domande (v. anche A.N.AC. del. n. 1309/2016). Oltre a fornire indicazioni di carattere generale o assistenza in merito a specifiche domande, il personale dell’help desk dovrebbe assicurare:. la capillare diffusione interna delle informazioni riguardanti gli strumenti (procedurali, organizzativi o di altro tipo) impiegati dall’amministrazione per attuare la normativa sull’accesso generalizzato;. la disseminazione di buone pratiche e di indicazioni operative provenienti dalle autorità centrali che monitorano e orientano l’attuazione del d.lgs. n. 97/2016 (Dipartimento della funzione pubblica e A.N.AC.) ...
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3. Le modalità di presentazione della richiesta
Al solo fine di agevolare l’esercizio del diritto di accesso generalizzato da parte dei cittadini e senza che ne derivino limitazioni riguardo alle modalità di presentazione delle domande, è opportuno che ciascuna pubblica amministrazione renda disponibili sul proprio sito istituzionale, nella pagina sull“«Accesso generalizzato» della sezione «Amministrazione trasparente» (v. Linee Guida A.N.AC.) e con link nella home page, quanto segue:. informazioni generali su:. la procedura da seguire per presentare una domanda di accesso generalizzato;. i rimedi disponibili (procedura di riesame e ricorso in via giurisdizionale), ai sensi dell’art. 5, c. 7, d.lgs. n. 33/2013, in caso di mancata risposta dell’amministrazione entro il termine di conclusione del procedimento o in caso di rifiuto parziale o totale dell’accesso;. il nome e i contatti dell’ufficio che si occupa di ricevere le domande di accesso;. due indirizzi di posta elettronica dedicati alla presentazione delle domande:. un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) collegato al sistema di protocollo;. un indirizzo di posta ordinaria, con il quale deve essere sempre consentito l’invio di domande da parte dei richiedenti che non dispongano a loro volta di un indirizzo PEC per l’invio;. due moduli standard utilizzabili, rispettivamente, per proporre:. una domanda di accesso generalizzato (allegato n. 1);. una domanda di riesame (allegato n. 2). In ogni caso, l’uso di un formato o modulo diverso da quello reso disponibile online sul sito istituzionale dell’amministrazione non può comportare l’inammissibilità o il rifiuto della richiesta ...
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5. Il rispetto dei tempi di decisione
Nel caso in cui l’amministrazione non risponda entro il termine previsto dalla legge, si ricorda che la normativa prevede due conseguenze. Sul versante esterno, l’art. 5, c. 7, d.lgs. n. 33/2013 consente di attivare la procedura di riesame e di proporre ricorso al giudice amministrativo. La trattazione della richiesta, inoltrata con qualunque modalità, spetta al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti (20) giorni, che decorrono dalla presentazione della domanda di riesame. Sul versante interno, il già richiamato art. 46 del d.lgs. n. 33/2013 assegna all’inosservanza del termine una triplice valenza, qualificandolo come:. elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale;. eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione;. elemento di valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. Poiché i dirigenti con funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza «controllano e assicurano la regolare attuazione dell’accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto» (art. 43, c. 4, d.lgs. n. 33/2013), ne deriva, in analogia con quanto previsto per le ipotesi di inadempimento agli obblighi di pubblicazione (art. 43, commi 1 e 5), che il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è tenuto a segnalare i casi di inosservanza del termine, in relazione alla gravità e alla reiterazione dei medesimi:. sia all’ufficio di disciplina, ai fini dell’eventuale attivazione del procedimento disciplinare;. sia al vertice politico dell’amministrazione e agli organi cui compete la valutazione della dirigenza e delle performance individuali, ai fini dell’attivazione delle altre forme di responsabilità ...
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2. Indicazioni preliminari
Con il d.lgs. n. 97/2016, l’ordinamento italiano ha riconosciuto la libertà di accedere alle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni come diritto fondamentale, in conformità all’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU). Come chiarito nelle Linee guida A.N.AC., l’accesso generalizzato mira a rafforzare il carattere democratico dell’ordinamento, promuovendo un dibattito pubblico informato e un controllo diffuso sull’azione amministrativa (art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013). Come noto, il nuovo istituto differisce dalle altre due tipologie di accesso previste dalla legge. A differenza del diritto di accesso procedimentale o documentale, il diritto di accesso generalizzato garantisce il bene «conoscenza» in via autonoma, a prescindere dalla titolarità di un interesse qualificato e differenziato. A differenza del diritto di accesso civico «semplice», che riguarda esclusivamente le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria (art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013), il solo limite al diritto di conoscere è rappresentato dagli interessi pubblici e privati espressamente indicati dall’articolo 5-bis. Conseguentemente è inammissibile il rifiuto fondato su altre ragioni. Pertanto, il diritto di accesso generalizzato:. dal punto di vista soggettivo, non ammette restrizioni alla legittimazione del richiedente (art. 5, c. 3, d.lgs. n. 33/2013);. dal punto di vista oggettivo, è tendenzialmente onnicomprensivo, fatti salvi i limiti indicati dall’art. 5-bis, c. 1-3, oggetto delle Linee guida A.N.AC. Dal carattere fondamentale del diritto di accesso generalizzato e dal principio di pubblicità e conoscibilità delle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni derivano alcune implicazioni di carattere generale che è opportuno richiamare, in quanto utili come criteri guida nell’applicazione della normativa in esame. i) Il principio della tutela preferenziale dell’interesse conoscitivo. Nei sistemi FOIA, il diritto di accesso va applicato tenendo conto della tutela preferenziale dell’interesse a conoscere. Pertanto, nei casi di dubbio circa l’applicabilità di una eccezione, le amministrazioni dovrebbero dare prevalenza all’interesse conoscitivo che la richiesta mira a soddisfare (v. anche Linee guida A.N.AC.). In base a questo principio, dato che l’istituto dell’accesso generalizzato assicura una più ampia tutela all’interesse conoscitivo, qualora non sia specificato un diverso titolo giuridico della domanda (ad es. procedimentale, ambientale, ecc.), la stessa dovrà essere trattata dall’amministrazione come richiesta di accesso generalizzato. ii) Il criterio del minor aggravio possibile nell’esercizio del diritto. Sul piano procedimentale, il principio appena richiamato dovrebbe indurre le pubbliche amministrazioni a privilegiare il criterio del minor aggravio possibile nell’esercizio del diritto di accesso generalizzato. In particolare, in assenza di una espressa previsione legislativa che le autorizzi, le amministrazioni non possono pretendere dal richiedente l’adempimento di formalità o oneri procedurali, ponendoli come condizioni di ammissibilità della domanda di accesso. Salvo quanto specificato più avanti, si deve ritenere in linea di principio contraria alle finalità della disciplina legislativa in tema di accesso generalizzato la possibilità di dichiarare inammissibile una domanda di accesso generalizzato per motivi formali o procedurali. iii) I limiti all’adozione di regolamenti interni. Qualora una pubblica amministrazione decida di adottare un regolamento interno in materia di accesso, come suggerito nelle suddette Linee guida dell’A.N.AC., occorre tener conto della riserva di legge prevista dall’art. 10 della CEDU, che copre il diritto di accesso generalizzato in esame (Linee guida A.N.AC.). Di conseguenza, ciascuna amministrazione può disciplinare con regolamento, circolare o altro atto interno esclusivamente i profili procedurali e organizzativi di carattere interno. Al contrario, i profili di rilevanza esterna, che incidono sull’estensione del diritto (si pensi alla disciplina dei limiti o delle eccezioni al principio dell’accessibilità), sono coperti dalla suddetta riserva di legge. In particolare, diversamente da quanto previsto dall’art. 24, c. 6, l. n. 241/1990 in tema di accesso procedimentale, non è possibile individuare (con regolamento, circolare o altro atto interno) le categorie di atti sottratti all’accesso generalizzato. Ciascuna amministrazione è chiamata ad applicare le previsioni legislative rilevanti (art. 5-bis, d.lgs. n. 33/2013), tenendo nella dovuta considerazione le richiamate Linee guida dell’A.N.AC., oggetto di periodico aggiornamento in base all’evoluzione della prassi ...
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8. Il dialogo con i richiedenti
Per accrescere la fruibilità delle informazioni di interesse generale e l’efficienza nella gestione delle domande, si raccomanda alle amministrazioni di valorizzare la possibilità di pubblicare informazioni anche diverse da quelle oggetto di pubblicazione obbligatoria, fermo restando il rispetto delle esclusioni e dei limiti previsti dall’art. 5-bis, c. 1-3, del d.lgs. n. 33/2013. In particolare, la pubblicazione proattiva sui siti istituzionali delle amministrazioni è fortemente auspicabile quando si tratti di informazioni di interesse generale o che siano oggetto di richieste ricorrenti: ad esempio, quando si tratti di dati o documenti richiesti, nell’arco di un anno, più di tre volte da soggetti diversi. Per gli stessi motivi, le pubbliche amministrazioni sono invitate a valorizzare il dialogo con le comunità di utenti dei social media (Facebook, Twitter, ecc.). I richiedenti spesso rendono pubbliche su questi mezzi di comunicazione le domande di accesso generalizzato da essi presentate. In questi casi, e comunque quando si tratti di informazioni di interesse generale, è opportuno che anche le amministrazioni utilizzino i medesimi canali a fini di comunicazione ...
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1. Premessa
Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 , di modifica del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ha introdotto l’istituto dell’accesso civico «generalizzato», che attribuisce a «chiunque» il «diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione (…), nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis» (art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013). Dal 23 dicembre 2016, chiunque può far valere questo diritto nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti indicati all’art. 2-bis del d.lgs. n. 33/2013. Con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 , l’Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.) ha adottato, ai sensi dell’art. 5, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, le «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico». Questo documento fornisce una prima serie di indicazioni, riguardanti prevalentemente le esclusioni e i limiti all’accesso civico generalizzato disciplinati dall’art. 5-bis, c. 1-3, del d.lgs. n. 33/2013. Tuttavia, la successiva pratica applicativa ha evidenziato la necessità di fornire alle amministrazioni ulteriori chiarimenti operativi, riguardanti il rapporto con i cittadini e la dimensione organizzativa e procedurale interna. Pertanto, al fine di promuovere una coerente e uniforme attuazione della disciplina sull’accesso civico generalizzato, il Dipartimento della funzione pubblica, in raccordo con l’Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.) e nell’esercizio della sua funzione generale di «coordinamento delle iniziative di riordino della pubblica amministrazione e di organizzazione dei relativi servizi» (art. 27, n. 3, legge n. 93 del 1983), ha adottato la presente circolare. Le raccomandazioni operative qui contenute riguardano i seguenti profili:. gli uffici competenti;. i tempi di decisione;. i controinteressati;. i rifiuti non consentiti;. il dialogo con i richiedenti;. il Registro degli accessi. Prima di esaminare i profili indicati, è utile fornire alcune precisazioni terminologiche e segnalare alcune implicazioni di carattere generale che derivano dall’introduzione del diritto di accesso civico generalizzato ...