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La legge: Il Codice dell’Amministrazione Digitale

Contesto

La trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione necessita di un quadro normativo e regolatorio flessibile e neutrale rispetto alle scelte tecnologiche [9].

Il Codice dell’Amministrazione Digitale [10](CAD) presentava diverse criticità: troppe norme e regole tecniche, molto spesso di dettaglio e contenenti scelte tecnologiche, che - diventando rapidamente obsolete - ostacolano l’innovazione e la diffusione di una strategia di trasformazione digitale.

Cosa abbiamo fatto

Abbiamo collaborato con il Dipartimento per la Funzione Pubblica alla redazione del D.Lgs 13 dicembre 2017 n. 217 di correzione al Codice dell’Amministrazione Digitale:

➔ rendendo il CAD più neutrale rispetto alla tecnologia [11] e trasformando le regole tecniche in linee guida (adottate in maniera agile, all’esito di una consultazione pubblica online, e aggiornabili costantemente per non vincolare le scelte tecnologiche al rispetto di precetti normativi);

➔ semplificando l’elezione del domicilio digitale [12] per i cittadini affinché possano ricevere digitalmente comunicazioni dalla Pubblica Amministrazione;

➔ istituendo, presso l’Agenzia per l’Italia Digitale, un ufficio del Difensore Civico Digitale per cittadini e imprese, autorevole, indipendente e moderno affinché i diritti di cittadinanza digitale espressi dal CAD siano effettivamente garantiti nell’interazione con l’amministrazione pubblica;

➔ valorizzando l’open source e affiancando agli obblighi di riuso del software gli strumenti dove poterlo rilasciare e pubblicare, rendendo così il CAD una delle leggi più avanzate in Europa per l’open source;

➔ istituzionalizzando, con l’introduzione dell’art. 50-ter del CAD, la Piattaforma Digitale Nazionale Dati, una piattaforma di big data che permette l’abbattimento dei silos tramite la raccolta, condivisione via API, visualizzazione e analisi di dati della pubblica amministrazione con strumenti di data science e machine learning.

Ricordiamo tuttavia che sia il Piano che il CAD sono strumenti necessari ma non sufficienti per la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione. Ad essi deve essere affiancata la creazione di processi e adeguati investimenti per l’adozione di moderne soluzioni tecnologiche e l’assunzione di capitale umano con competenze specifiche. A completamento sono necessari interventi di incentivo al digitale e, quando necessario, disincentivo all’analogico (sanzioni da parte del MEF). A testimonianza che la trasformazione digitale non avviene per legge è il fatto che nessun Paese, anche tra quelli più digitalizzati dell’Italia, ha avvertito l’esigenza di introdurre un codice per l’amministrazione digitale, inserendo invece norme ad hoc in contesti specifici.

[9]È ricorrente, all’interno del Codice dell’Amministrazione Digitale , non solo la previsione di principi in materia di digitale, ma anche l’indicazione di implementazioni di tali principi con apposite soluzioni tecnologiche specifiche. Tali scelte, contenute all’interno di una norma primaria, sono di difficile aggiornamento, e non riescono a rimanere al passo con la rapida evoluzione tecnologica. Con il termine neutralità tecnologica si indica la specifica azione di previsione in legge solamente di principi, senza il vincolo a soluzioni tecnologiche specifiche.
[10]D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
[11]Sono state eliminate previsioni normative di specifiche implementazioni tecnologiche. Ad es. il CAD non prevede più che determinati effetti giuridici siano ottenibili esclusivamente utilizzando la firma digitale ma identifica una serie di requisiti necessari degli strumenti utilizzabili a tal fine, demandando all’Agenzia per l’Italia Digitale il compito di analizzare, individuare e aggiornare costantemente l’elenco degli strumenti a tal fine utilizzabili con semplici linee guida anche in base alle nuove possibilità offerte dall’evoluzione tecnologica.
[12]Indirizzo elettronico (PEC o altro recapito certificato eIDAS) che le pubbliche amministrazioni dovranno utilizzare per tutte le comunicazioni aventi valore legale ai cittadini e che i privati potranno utilizzare per lo stesso tipo di finalità.