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Documenti pubblici, digitali.

Normativa di Riferimento

Nota

AZIONE 1: RISPETTA I PRINCIPI DELLE SEGUENTI NORMATIVE E LINEE GUIDA

D.lgs 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i- Il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) - in particolare articoli 50 “Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni”, 52 “Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni” che introduce il principio dell’Open Data by default, e 68 comma 3 per la definizione di dato aperto.

D.lgs 24 gennaio 2006, n.36, come modificato dal D.lgs 18 maggio 2015 n. 102 - Attuazione della direttiva 2013/37/UE (che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al ”Riutilizzo dell’informazione del settore pubblico).

Statuto internazionale degli open data.

Linee guida europee su licenze standard e dataset raccomandati e tariffe da applicare nel riutilizzo di dati pubblici.

Piano triennale per l’informatica nella PA (2017-2019) - sezione Dati della Pubblica Amministrazione.

La direttiva 2013/37/UE (direttiva PSI 2.0) ha modificato radicalmente lo scenario in materia di “Riutilizzo della Informazione del Settore pubblico”, declinando il principio generale secondo il quale “…Gli Stati membri provvedono affinché i documenti cui si applica la presente direttiva … siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali …”, fermo restando l’ambito di applicazione delineato dalla direttiva medesima. Tale principio è stato naturalmente ripreso dalla norma italiana di recepimento della direttiva, diventando quindi un preciso adempimento per le amministrazioni. Ciò stante, si evidenziano i seguenti aspetti più significativi dell’attuale normativa di riferimento in materia:

  • si applica ai dati pubblici, cioè ai dati conoscibili da chiunque;
  • estende l’applicabilità ai documenti i cui diritti di proprietà intellettuale sono detenuti dalle biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, dai musei e dagli archivi, qualora il riutilizzo di questi ultimi documenti sia autorizzato in conformità alle disposizioni in materia;
  • delimita l’ambito di utilizzo,specificando esclusioni e norme di salvaguardia;
  • prevede la possibilità di richiedere esplicitamente dati pubblici non ancora disponibili;
  • ribadisce il principio generale di disponibilità gratuita dei dati e prevede apposite modalità di tariffazione per l’applicazione dei costi marginali o, nei casi eccezionali, di costi superiori a quelli marginali.
  • prevede la necessità di agevolare la ricerca dei dati mediante un apposito portale gestito da AgID (individuato in dati.gov.it).

Alla luce delle precedenti disposizioni, le amministrazioni terranno conto delle differenze specifiche tra Open Data, Trasparenza e Condivisione dei dati tra pubbliche amministrazioni per finalità istituzionali. Queste tre azioni mirano a soddisfare esigenze diverse e anche se su alcuni aspetti convergono, fanno sempre riferimento a obiettivi specifici senza mai veramente confluire in un “corpus” organico. Ad esempio, in termini di trasparenza, alcuni documenti resi pubblici a seguito dell’applicazione del D.lgs 33/2013 e s.m.i nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale di una amministrazione devono essere rimossi dopo aver svolto la loro funzione (di solito dopo 3 anni - cfr. art. 14 e 15). In questo senso, essi non possono essere propriamente considerati Open Data, per i quali tali restrizioni temporali non si applicano. Esistono poi dati delle pubbliche amministrazioni che assumono un ruolo importante nell’ecosistema degli Open Data e nella creazione di nuove forme di partecipazione (e.g. edifici, farmacie, musei, turismo, etc.) ma che non risultano nell’elenco dei dati obbligatori da pubblicare ai sensi del D.lgs n. 33/2013 e s.m.i.

Nota

In sostanza i concetti “Condivisione”, “Trasparenza” e “Open Data” svolgono ruoli informativi e funzionali diversi; ove possibile, si raccomanda pertanto di coordinare le attività a essi connesse, così come anche indicato nelle presenti linee guida in Aspetti organizzativi e di qualità per i dati.

Linee guida Open Data locali

Molte amministrazioni (regioni e comuni in particolare) hanno affrontato internamente il tema dei dati di tipo aperto definendo delle linee guida per l’individuazione delle basi di dati pubbliche in loro possesso e per le relative modalità di apertura. Le linee guida sono di solito approvate con atti amministrativi quali Deliberazioni di Giunta (come nel caso dei comuni per esempio). Tali deliberazioni hanno valore di indicazione operativa e di processo per l’ente pubblico che se ne dota, ma se un contenuto/obiettivo delle linee guida non viene rispettato/raggiunto, di solito nella pratica non vengono attivate penalità o sanzioni interne.

Nella difficoltà di tener conto delle diverse iniziative (e dei relativi aggiornamenti) si è quindi ritenuto di non riportare più, in questa sede, l’elenco analitico-descrittivo delle stesse.

Nota

Tuttavia, in generale, al fine di rendere sistemico e omogeneo su scala nazionale il processo di valorizzazione dei dati pubblici, regolamenti locali o interni, inclusi quelli futuri di cui le pubbliche amministrazioni vorranno dotarsi, devono uniformarsi ai principi e alle linee d’azione delle presenti linee guida, nonché alla strategia in materia di dati aperti definita nel piano triennale per l’ICT nella pubblica amministrazione, previsto dalle disposizioni di cui all’art.1, comma 513 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di stabilità 2016). Si noti che ai sensi dell’art. 1 comma 517 della legge di stabilità 2016, la mancata osservanza delle disposizioni dei commi 512-516 (e quindi dell’adeguamento al piano triennale), rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale. Infine, l’articolo 52 comma 4 prevede che le attività volte a garantire l’accesso telematico e il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni rientrano tra i parametri di valutazione delle performance dirigenziale ai sensi dell’articolo 11, comma 9, del d.lgs 27 ottobre 2009, n.150.