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Documenti pubblici, digitali.

Art. 7. Diritto a servizi on-line semplici e integrati

01. Chiunque ha diritto di fruire dei servizi erogati dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, in forma digitale e in modo integrato, tramite gli strumenti telematici messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni e il punto di accesso di cui all’articolo 64-bis, anche attraverso dispositivi mobili. (29)

1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, provvedono alla riorganizzazione e all’aggiornamento dei servizi resi, sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze degli utenti e rendono disponibili on-line i propri servizi nel rispetto delle disposizioni del presente Codice e degli standard e dei livelli di qualità individuati e periodicamente aggiornati dall’AgID con proprie Linee guida tenuto anche conto dell’evoluzione tecnologica.

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217.

3. Per i servizi in rete, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, consentono agli utenti di esprimere la soddisfazione rispetto alla qualità, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, del servizio reso all’utente stesso e pubblicano sui propri siti i dati risultanti, ivi incluse le statistiche di utilizzo.

4. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, gli utenti, fermo restando il diritto di rivolgersi al difensore civico digitale di cui all’articolo 17, possono agire in giudizio, anche nei termini e con le modalità stabilite nel decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

AGGIORNAMENTO (29) Il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 ha disposto (con l’art. 65, comma 6) che «Il diritto di cui all’articolo 7, comma 01, è riconosciuto a decorrere dalla data di attivazione del punto di accesso di cui all’articolo 64-bis».