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Documenti pubblici, digitali.

Art. 52. Accesso telematico e riutilizzo dei dati

1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.

2. I dati e i documenti che i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l’espressa adozione di una licenza di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi all’articolo 1, comma 1, lettere l-bis) e l-ter), del presente Codice, ad eccezione dei casi in cui la pubblicazione riguardi dati personali del presente Codice. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217.

3. Nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di appalto relativi a prodotti e servizi che comportino la formazione, la raccolta e la gestione di dati, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, prevedono clausole idonee a consentirne l’utilizzazione in conformità a quanto previsto dall’articolo 50.

4. Le attività volte a garantire l’accesso telematico e il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni rientrano tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale.

5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217.

6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217.

7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217.

8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.

9. L’Agenzia svolge le attività indicate dal presente articolo con le risorse umane, strumentali, e finanziarie previste a legislazione vigente. (19)

AGGIORNAMENTO (19) Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l’art. 9, comma 3) che «In sede di prima applicazione, i regolamenti di cui all’articolo 52, comma 1, del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono pubblicati entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Con riferimento ai documenti e ai dati già pubblicati, la disposizione di cui all’articolo 52, comma 2, del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, trova applicazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»