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Art. 90. Oneri finanziari

1. All’attuazione del presente Codice si provvede nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente. (1)

AGGIORNAMENTO (1) Il D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 ha disposto (con l’art. 31, comma 1) che nel presente decreto legislativo l’espressione «Capo VIII» è sostituita dalla seguente: «Capo IX» e conseguentemente la numerazione degli articoli da 72 a 76 è sostituita dalla numerazione progressiva da 88 a 92.