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10. Allegato C - Riepilogo di requisiti e raccomandazioni

Di seguito l’elenco dei requisiti e delle raccomandazioni definiti nelle presenti Linee Guida. Per ciascuno di essi, oltre al numero e al testo, sono indicati i destinatari tenuti alla loro osservanza e gli articoli del Decreto di riferimento (solo per i requisiti).

10.1. Requisiti

Testo requisito Destinatari Art. Decreto
1 I soggetti di cui al par. 1.3 devono rendere disponibili i documenti e i dati di cui al par. 1.1 per il riutilizzo a fini commerciali e non commerciali secondo quanto indicato nelle presenti Linee Guida.

Pubbliche Amministrazioni

Organismi di diritto pubblico

Imprese pubbliche

Imprese private

Art. 1 cc. 2, 2-ter, 2-quater
2 I dati devono essere resi disponibili in formato aperto e leggibile meccanicamente ad un livello di almeno 3 stelle nella classificazione del modello di cui all’allegato A.

Pubbliche Amministrazioni

Organismi di diritto pubblico

Imprese pubbliche

Imprese private

Art. 6 cc. 1 e 7
3 Nel caso in cui un dato sia disponibile in più formati, almeno uno di essi deve essere coerente con il Requisito 2.

Pubbliche Amministrazioni

Organismi di diritto pubblico

Imprese pubbliche

Imprese private

Art. 6 cc. 1 e 7
4 Nel caso in cui, per soddisfare richieste di apertura, rendere disponibili i dati per il riutilizzo comporti attività che vanno al di là della semplice manipolazione che implicherebbero difficoltà sproporzionate, il titolare dei dati non ha l’obbligo di adeguare i documenti o crearne nuovi o fornire estratti di documenti, motivando, attraverso un apposito provvedimento, le difficoltà sproporzionate anche indicando le attività sui dati che eccedono la semplice manipolazione.

Pubbliche Amministrazioni

Organismi di diritto pubblico

Imprese pubbliche

Imprese private

Art. 6 cc. 2 e 7
5 I dati dinamici devono essere messi a disposizione per il riutilizzo attraverso API coerenti con il Requisito 27.

Pubbliche Amministrazioni

Organismi di diritto pubblico

Imprese pubbliche

Imprese private

Art. 6 cc. 5 e 7
6

I dati dinamici devono essere resi disponibili per il riutilizzo immediatamente dopo la raccolta.

Se, per motivi di capacità finanziarie o tecniche, ciò non sia possibile, allora i dati dinamici possono essere resi disponibili per il riutilizzo entro un termine e/o con temporanee restrizioni tecniche, tali, però, da non pregiudicare indebitamente lo sfruttamento del loro potenziale economico e sociale.

Il termine e le restrizioni tecniche di cui sopra devono essere definiti e motivati con apposito provvedimento del titolare dei dati.

Pubbliche Amministrazioni

Organismi di diritto pubblico

Imprese pubbliche

Imprese private

Art. 6 cc. 5, 6 e 7
7 Le serie di dati di elevato valore devono essere messe a disposizione per il riutilizzo attraverso API coerenti con il Requisito 27 e attraverso download in blocco.

Pubbliche Amministrazioni

Organismi di diritto pubblico

Imprese pubbliche

Art. 6 c. 8

Art. 12-bis c. 1

8

Le serie di dati di elevato valore, individuate da specifici atti di esecuzione della Commissione Europea, devono essere messe a disposizione gratuitamente ad eccezione di quelle:

  • in possesso delle imprese pubbliche qualora ciò determini una distorsione della concorrenza nei pertinenti mercati, se così previsto dagli atti di esecuzione di cui sopra;
  • in possesso di biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, musei e archivi;
  • che, in possesso degli enti pubblici, generano utili per coprire una parte sostanziale dei costi inerenti allo svolgimento dei compiti di servizio pubblico e la loro messa a disposizione gratuita avrebbe un impatto sostanziale sul bilancio di tali enti. In tal caso la possibile esenzione dall’obbligo di mettere a disposizione gratuitamente le serie di dati di valore elevato deve durare per un periodo non superiore ai due anni dall’entrata in vigore del pertinente atto di esecuzione della Commissione Europea.

Pubbliche Amministrazioni

Organismi di diritto pubblico

Imprese pubbliche

Art. 12-bis c. 1
9 I dati della ricerca DEVONO essere resi disponibili gratuitamente per il riutilizzo per fini commerciali o non commerciali.

Pubbliche Amministrazioni

Organismi di diritto pubblico

Imprese pubbliche

Art. 7 c. 9-bis
10

Per rendere i dati reperibili è necessario:

  • documentare i dati con metadati dettagliati secondo il Requisito 15 e il Requisito 16;
  • assegnare a dati e metadati un identificatore univoco e persistente (per es. DOI);
  • rendere disponibili online i metadati attraverso una risorsa consultabile, come per esempio un catalogo o un repository, seguendo il Requisito 29 e il Requisito 30;
  • specificare l’identificatore del dato nei metadati seguendo le indicazioni presenti nei documenti di cui al Requisito 15 e al Requisito 16.

Pubbliche Amministrazioni

Organismi di diritto pubblico

Imprese pubbliche

Art. 9-bis c. 3
11

Per rendere i dati accessibili è necessario:

  • consentire l’accesso a dati e metadati a partire dall’identificatore univoco e persistente assegnato;
  • utilizzare protocolli standardizzati e aperti (per es. https);
  • rendere sempre disponibili i metadati anche quando i dati non sono accessibili (o perché sono applicati meccanismi di autenticazione e autorizzazione all’accesso o perché non più disponibili)

.

Pubbliche Amministrazioni

Organismi di diritto pubblico

Imprese pubbliche

Art. 9-bis c. 3
12

Per rendere i dati interoperabili è necessario:

  • fornire i dati in formato aperto secondo i requisiti definiti nelle presenti Linee Guida;
  • utilizzare gli standard pertinenti per i metadati coerentemente con il Requisito 15 e il Requisito 16;
  • utilizzare, ove possibile, vocabolari controllati, parole chiave, thesauri e ontologie;
  • inserire riferimenti qualificati ad altri dati o metadati.

Pubbliche Amministrazioni

Organismi di diritto pubblico

Imprese pubbliche

Art. 9-bis c. 3
13

Per rendere i dati riusabili è necessario:

  • rendere disponibili dati accurati e ben descritti con molti attributi pertinenti;
  • assegnare ai dati una licenza d’uso chiara e accessibile secondo il Requisito 20 e il Requisito 21;
  • rendere chiaro come, perché, quando e da chi i dati sono stati creati e processati;
  • seguire i pertinenti standard di dominio per dati e metadati (v. Requisito 15 e Requisito 16).

Pubbliche Amministrazioni

Organismi di diritto pubblico

Imprese pubbliche

Art. 9-bis c. 3
14 Nel caso di dati territoriali, devono essere applicate le regole tecniche adottate nell’ambito del framework definito in applicazione della Direttiva 2007/2/CE e relativo decreto di recepimento, D. Lgs. n. 32/2010, oltre che di tutte le altre norme ad essi collegate.

Pubbliche Amministrazioni

Organismi di diritto pubblico

Imprese pubbliche

Imprese private

Art. 1 c. 2-quinquies

Art. 6 c. 9

15 I dati, con esclusione di quelli territoriali, resi disponibili per il riutilizzo devono essere documentati attraverso metadati conformi al profilo DCAT-AP_IT definito con la guida operativa per i cataloghi dati.

Pubbliche Amministrazioni

Organismi di diritto pubblico

Imprese pubbliche

Imprese private

Art. 6 c. 1

Art. 9 c. 1

16 I dati territoriali resi disponibili per il riutilizzo devono essere documentati esclusivamente attraverso metadati conformi alle “Linee Guida recanti regole tecniche per la definizione e l’aggiornamento del contenuto del Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali” e le relative guide operative.

Pubbliche Amministrazioni

Organismi di diritto pubblico

Imprese pubbliche

Imprese private

Art. 6 c. 1

Art. 9 c. 1

17 Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico, al fine di facilitare la conservazione dei documenti disponibili per il riutilizzo devono seguire le indicazioni fornite nelle “Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici”.

Pubbliche Amministrazioni

Organismi di diritto pubblico

Art. 9 c. 3
18

In caso di richieste di riutilizzo di dati DEVE essere seguita la procedura di esame ed evasione di dette richieste definita nelle presenti Linee Guida, salvo che il titolare dei dati non abbia individuato una propria specifica analoga procedura. Sono tenute comunque a definire termini e modalità di riutilizzo dei dati le imprese pubbliche, gli istituti di istruzione, le organizzazioni che svolgono attività di ricerca, le organizzazioni che finanziano la ricerca, il DIS, l’AISE e l’AISI.

In ogni caso, DEVONO essere rispettati i termini temporali previsti dal Decreto.

Pubbliche Amministrazioni

Organismi di diritto pubblico

Imprese pubbliche

Art. 5
19

I titolari dei dati disponibili per il riutilizzo NON DEVONO:

  • utilizzare licenze che non consentano opere derivate o uso commerciale;
  • utilizzare licenze di tipo proprietario.

Pubbliche Amministrazioni

Organismi di diritto pubblico

Imprese pubbliche

Imprese private

Art. 1 c. 2

Art. 8 cc. 1 e 2

20 Per i nuovi dati aperti nativi, salvo quanto precisato nel Requisito 21, DEVE essere applicata la licenza CC-BY nell’ultima versione disponibile (al momento della stesura delle presenti linee guida, la 4.0), presupponendo altresì l’attribuzione automatica di tale licenza nel caso di applicazione del principio “open data by default”, di cui all’articolo 52 del CAD.

Pubbliche Amministrazioni

Organismi di diritto pubblico

Imprese pubbliche

Imprese private

Art. 8 cc. 1 e 2
21 L’adozione, qualora possibile e/o previsto, di una licenza diversa dalla CC-BY 4.0 DEVE essere formalmente motivata, anche alla luce dei principi espressi dalla Direttiva, salvo che sia stata adottata una licenza altrettanto compatibile come la CDLA 2.0 permissive e/o una licenza universalmente compatibile, o meglio un “waiwer”, come la CC0, o qualsiasi altra licenza aperta equivalente o meno restrittiva che consenta il riutilizzo salvo obbligo di attribuzione, dando credito al concedente. L’adozione di una licenza diversa da CC-BY 4.0, CC0 o altra altrettanto compatibile non è applicabile per le serie di dati di elevato valore.

Pubbliche Amministrazioni

Organismi di diritto pubblico

Imprese pubbliche

Imprese private

Art. 8 cc. 1 e 2
22 I dati devono essere resi disponibili per il riutilizzo gratuitamente, salvo eventuale applicazione dei costi marginali effettivamente sostenuti per la riproduzione, la messa a disposizione e la divulgazione dei dati, nonché per l’anonimizzazione di dati personali o per le misure adottate per proteggere le informazioni commerciali a carattere riservato.

Pubbliche Amministrazioni

Organismi di diritto pubblico

Art. 7 c. 1
23 Nel caso in cui sia richiesto il pagamento di un corrispettivo, il totale delle entrate provenienti dalla fornitura e dall’autorizzazione al riutilizzo dei documenti in un esercizio contabile non può superare i costi marginali del servizio reso (comprendenti i costi di raccolta, produzione, riproduzione, diffusione, archiviazione dei dati, conservazione e gestione dei diritti e, ove applicabile, di anonimizzazione dei dati personali e delle misure adottate per proteggere le informazioni commerciali a carattere riservato), maggiorati di un utile ragionevole sugli investimenti.

Pubbliche Amministrazioni

Organismi di diritto pubblico

Art. 7 c. 3-bis
24 L’importo totale delle tariffe deve essere calcolato in base a parametri oggettivi, trasparenti e verificabili ed è determinato secondo il criterio del costo marginale del servizio con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sentita l’Agenzia per l’Italia digitale.

Pubbliche Amministrazioni

Organismi di diritto pubblico

Art. 7 c. 4
25 Nel caso di enti territoriali ed enti e organismi pubblici diversi da quelli indicati, gli importi delle tariffe, calcolati sulla base dei criteri indicati innanzi, e le relative modalità di versamento sono determinati con disposizioni o atti deliberativi dell’ente titolare, sentita l’Agenzia per l’Italia Digitale.

Pubbliche Amministrazioni

Organismi di diritto pubblico

Art. 7 c. 9
26 Le condizioni applicabili al riutilizzo dei dati e l’effettivo ammontare delle tariffe applicate, compresa la base di calcolo utilizzata per tali tariffe e gli elementi presi in considerazione nel calcolo di tali tariffe, devono essere pubblicati sui siti istituzionali di pubbliche amministrazioni, organismi di diritto pubblico e imprese pubbliche competenti, previa comunicazione ad AgID.

Pubbliche Amministrazioni

Organismi di diritto pubblico

Imprese pubbliche

Art. 7 c. 9-ter
27 Le API sviluppate per rendere disponibili i dati per il riutilizzo devono essere conformi alle “Linee Guida sull’interopera bilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni” e le “Linee Guida Tecnologie e standard per la sicurezza dell’interoperabilità tramite API dei sistemi informatici”, adottate con la Determinazione di AgID n. 547/2021.

Pubbliche Amministrazioni

Organismi di diritto pubblico

Imprese pubbliche

Imprese private

Art. 6 cc. 5 e 8
28 Nel caso di dati territoriali, il Requisito 27 è attuato attraverso l’implementazione dei servizi di rete di cui all’art. 11 della Direttiva 2007/2/CE, del Regolamento (CE) n. 976/2009 e delle relative linee guida tecniche.

Pubbliche Amministrazioni

Organismi di diritto pubblico

Imprese pubbliche

Imprese private

Art. 6 c. 9
29 Le amministrazioni sono tenute a inserire e a mantenere aggiornati nel portale dati.gov.it, attraverso le modalità di alimentazione previste dal catalogo, i metadati dei dati, ad esclusione di quelli territoriali.

Pubbliche Amministrazioni

Organismi di diritto pubblico

Imprese pubbliche

Imprese private

Art. 9 cc. 1 e 2
30 I dati territoriali devono essere documentati esclusivamente presso il Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali (RNDT) che, in maniera automatizzata, si occupa dell’allineamento con il portale nazionale dei dati aperti dati.gov.it.

Pubbliche Amministrazioni

Organismi di diritto pubblico

Imprese pubbliche

Imprese private

Art. 9 cc. 1 e 2
31 I destinatari delle presenti Linee Guida devono pubblicare e aggiornare annualmente sui propri siti istituzionali gli elenchi delle categorie di dati detenuti ai fini del riutilizzo.

Pubbliche Amministrazioni

Organismi di diritto pubblico

Imprese pubbliche

Imprese private

Art. 9 cc. 1

10.2. Raccomandazioni

Testo raccomandazione
1 Si raccomanda un percorso graduale verso la produzione nativa di Linked Open Data – LOD (livello cinque stelle).
2 Ove possibile, opportuno o necessario, si raccomanda di rendere disponibili i dati dinamici anche attraverso download in blocco.
3 Ove possibile, i principi FAIR dovrebbero essere seguiti e applicati per tutte le tipologie di dati, non solo per quelli della ricerca.
4

SI RACCOMANDA di demandare al Responsabile per la transizione digitale (RTD) il compito di costituire un gruppo di lavoro dedicato al processo di apertura dei dati e all’implementazione delle presenti Linee Guida all’interno dell’organizzazione dell’Ente.

Il RTD deve essere comunque coinvolto in tutto il suddetto processo.

5 SI RACCOMANDA di costituire, all’interno dell’organizzazione dell’Ente, un apposito gruppo di lavoro dedicato al processo di apertura dei dati anche per l’applicazione delle presenti Linee Guida, prevedendo, ove possibile, le strutture e le figure adatte e necessarie a tale scopo.
6 SI RACCOMANDA di definire un percorso di apertura dei dati da inserire nel Piano Triennale ICT della singola Amministrazione, la cui definizione può rientrare nei compiti da assegnare al RTD. Tale percorso potrà essere basato su una scala di priorità nell’apertura tenendo in considerazione gli obblighi derivanti dall’applicazione del Decreto per alcune specifiche tipologie di dati.
7

SI RACCOMANDA di garantire, per tutti i dati in generale e per quelli resi disponibili per il riutilizzo, in particolare, il rispetto almeno delle quattro caratteristiche di qualità dei dati, delle 15 previste dallo Standard ISO/IEC 25012 (ovvero accuratezza, coerenza, completezza e attualità), come da indicazioni della Determinazione Commissariale n. 68/2013 di AgID.

Per la misura delle suddette caratteristiche, fare riferimento allo Standard ISO/IEC 25024.

8 SI RACCOMANDA di restringere le condizioni di cui alla licenza apposta ai dati alla sola attribuzione.
9 SI RACCOMANDA di limitare l’uso di licenze con condizioni ulteriori rispetto alla sola attribuzione solo ai casi strettamente necessari.
10 SI RACCOMANDA di limitare l’uso della clausola di “condivisione” (“share-alike” - SA) solo ai casi in cui sia motivatamente necessaria ovvero previa verifica di impossibilità di rilascio con licenza CC BY 4.0, ad esempio, in ragione dell’uso non altrimenti gestibile di una fonte già rilasciata con licenza SA).
11 SI RACCOMANDA di non utilizzare le licenze Creative Commons precedenti alla 4.0, in cui tali diritti sui generis non erano citati/previsti (2.5), o erano richiamati come meramente rinunciati (3.0).
12 SI RACCOMANDA di evitare quelle licenze che – per quanto ben impostate – presentano forti caratteristiche di localizzazione, anch’esse potenzialmente costituenti elementi di ambiguità in caso di riuso e mashup (come la IODL).
13 SI RACCOMANDA ai titolari che hanno già pubblicato set di dati con licenze diverse da quelle sopra richiamate, incluse versioni della CC-BY precedente alla 4.0, di valutare il rinnovo della licenza, adeguandola alle indicazioni suddette, individuando nel caso le ragioni eventualmente impedienti tale aggiornamento.
14 Ove possibile, si raccomanda di utilizzare API conformi al Requisito 27 per rendere disponibili per il riutilizzo tutte le tipologie di dati, non solo quelli dinamici e/o di elevato valore.
15 Si raccomanda di non creare tanti portali diversi per singole iniziative ma, ove possibile, di raccordarle per facilitare il reperimento e il riutilizzo dei dati da parte degli utenti finali.