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Documenti pubblici, digitali.

4. Principi generali

L’art. 6 del Decreto stabilisce che pubbliche amministrazioni, organismi di diritto pubblico, imprese pubbliche e private, che rientrano tra i soggetti destinatari di cui al par. Soggetti destinatari, rendano disponibili per il riutilizzo i propri dati, e relativi metadati, nel rispetto delle regole tecniche definite con le presenti Linee Guida.

Questo capitolo definisce le modalità e i formati per i dati da rendere disponibili come dati di tipo aperto e, in particolare, per le specifiche categorie di dati individuate da Direttiva e Decreto, ovvero dati dinamici, dati della ricerca e serie di dati di elevato valore (di cui, rispettivamente, agli artt. 6 commi 5 e 6, 9-bis e 12-bis).