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Introduzione

La costruzione di un mercato unico dei dati e di un’economia basata su essi è l’obiettivo strategico che l’Unione Europea intende perseguire per fare in modo che i dati possano circolare a beneficio di tutti, imprese, ricercatori, amministrazioni pubbliche e cittadini. Molteplici sono le iniziative che l’UE sta portando avanti in tale direzione; tra le altre, la Strategia Europea per i dati [1] e la costruzione di spazi di dati comuni e interoperabili, il Regolamento relativo alla governcance dei dati (Data Governance Act) [2], avente ad oggetto la facilitazione della condivisione tra settori e Stati Membri, e la proposta relativa al Data Act [3], finalizzato ad introdurre norme armonizzate per l’accesso equo ai dati e il loro utilizzo.

In questo contesto si pone anche la Direttiva (UE) 2019/1024, cosiddetta Direttiva Open Data, relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico con cui viene aggiornata e modificata la normativa precedente, definita a livello europeo sin dal 2003 con la prima Direttiva PSI. Le modifiche si sono rese necessarie a seguito della crescita esponenziale della quantità di dati, compresi i dati pubblici, alla produzione e raccolta di nuovi tipi di dati, insieme ad un’evoluzione costante delle tecnologie per l’analisi, lo sfruttamento e l’elaborazione dei dati, quali l’apprendimento automatico, l’intelligenza artificiale e l’Internet delle cose (cfr. Considerando (10) della Direttiva).

In particolare, tali modifiche hanno riguardato i seguenti aspetti: la disponibilità in tempo reale dei dati dinamici mediante mezzi tecnici adeguati; l’aumento dell’offerta di dati pubblici preziosi a fini di riutilizzo, anche provenienti da imprese pubbliche, organizzazioni che svolgono attività di ricerca e organizzazioni che finanziano la ricerca; il contrasto dell’emergere di nuove forme di accordi di esclusiva; il ricorso a deroghe al principio della tariffazione dei costi marginali; la relazione tra la direttiva e alcuni strumenti giuridici correlati, tra cui la Direttiva 2007/2/CE, cosiddetta Direttiva INSPIRE (cfr. Considerando (4) della Direttiva).

Anche in Italia, come indicato anche nel Piano Triennale dell’informatica per la PA [4], la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico è un obiettivo strategico per la Pubblica Amministrazione per affrontare efficacemente le nuove sfide derivanti dalle strategie europee innanzi delineate, garantire la creazione di servizi digitali a valore aggiunto per cittadini, imprese e, in generale, tutti i portatori di interesse e fornire ai policy maker strumenti data-driven da utilizzare nei processi decisionali e/o produttivi. Questo obiettivo si può perseguire solo se viene garantito l’accesso a un sempre maggiore numero di dati e vengono migliorate le modalità di utilizzo e la capacità di utilizzarli.

Va in questa direzione il recepimento della Direttiva (UE) 2019/1024, avvenuto con il decreto legislativo n. 200/2021, che ha modificato, in alcune parti anche sostanzialmente, il decreto legislativo n. 36/2016 che diventa, quindi, il riferimento normativo nazionale in tema di apertura di dati e riutilizzo del patrimonio informativo pubblico.

L’art. 12 di detto D. Lgs. 36/2006 dispone che l’Agenzia per l’Italia Digitale adotti “le Linee guida contenenti le regole tecniche per l’attuazione del decreto con le modalità previste dall’articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”.

Il presente documento rappresenta l’attuazione di detto articolo ed è finalizzato a definire le regole tecniche per l’implementazione delle previsioni normative introdotte dal decreto di cui sopra.

In quanto documento attuativo e considerato il carattere vincolante delle disposizioni in esso contenute anche alla luce del secondo periodo del citato art. 12, l’approccio seguito per la redazione è stato quello di definire opportuni requisiti, quindi indicazioni da implementare obbligatoriamente, solo relativamente agli aspetti coperti dal decreto. In particolare, quindi:

  • formati e modalità di pubblicazione dei dati di tipo aperto, in generale, e delle specifiche categorie di dati individuate, in particolare;
  • richieste di riutilizzo;
  • licenze, tariffazione e accordi di esclusiva;
  • strumenti di ricerca.

Altri aspetti comunque ritenuti importanti per il processo di apertura dei dati sono stati trattati come raccomandazioni.

Nella redazione del documento si è fatto anche riferimento alle Linee Guida per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico [5], il cui ultimo aggiornamento risale al 2017 in quanto non più previste dal CAD, mantenendo le indicazioni pertinenti e ancora valide.

[1]https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0066&from=IT
[2]https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0868&from=EN
[3]https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0068&from=IT
[4]https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/piano_triennale_per_linformatica_nella_pubblica_amministrazione_2021-2023.pdf
[5]https://docs.italia.it/italia/daf/lg-patrimonio-pubblico/it/stabile/index.html